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Domicilio sanitario: cos è e come si richiede

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Domicilio sanitario: cos’è e come si richiede

Autore: Redazione | 10/12/2018

Che cosa significa, in quali casi è possibile richiederlo, chi può beneficiarne e quali documenti occorrono?

Sei uno studente fuori sede o svolgi un’attività lavorativa in una località diversa da quella in cui risiedi o, ancora, devi trasferirti temporaneamente lontano da casa?

Hai bisogno di chiedere l’assegnazione transitoria di un nuovo medico di famiglia, per poter beneficiare dell’assistenza sanitaria nel domicilio provvisorio? In tali

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ipotesi, puoi richiedere ed ottenere il cosiddetto domicilio sanitario, ossia l’iscrizione temporanea, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, presso un’Azienda sanitaria locale (ASL) diversa da quella di residenza. Cerchiamo di capire domicilio sanitario: cos’è e come si richiede? Analizziamo nel dettaglio questo valido strumento di assistenza ed il relativo procedimento.

Domicilio sanitario: di che si tratta, quali soggetti possono richiederlo e qual è la finalità?

Il domicilio sanitario è un istituto previsto e disciplinato da una circolare del Ministero della Sanità [1], che consente a tutti coloro che si trasferiscono per un periodo di tempo determinato, ma senza cambiare la residenza anagrafica, di scegliere un medico curante nella città di destinazione.

Se, ad esempio, risiedi a Roma ma, per esigenze di lavoro o altro, devi trasferirti per qualche mese a Milano, puoi richiedere il domicilio sanitario per usufruire dell’assistenza medico-generale presso il distretto sanitario di destinazione, senza dover ritornare appositamente nella città in cui mantieni la residenza per farti curare.

Il domicilio sanitario rappresenta, quindi, un’opzione estremamente utile, della quale, più specificamente, possono avvalersi tutti i cittadini italiani che, per ragioni di lavoro, studio o salute, siano domiciliati o dimorino in un luogo differente dalla propria residenza anagrafica, per un periodo di tempo compreso tra tre e dodici mesi, ed intendano beneficiare dell’assistenza sanitaria della città ove si trasferiscono.

La circolare del Ministero della Sanità enumera, tra i soggetti che possono usufruire dello strumento in questione, perché maggiormente esposti a trasferimenti provvisori di durata non inferiore a tre mesi, i lavoratori stagionali (specie quelli che operano nel settore turistico – alberghiero e cantieristico), gli insegnanti con incarichi superiori a tale periodo minimo, i lavoratori distaccati, i militari di carriera, i dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una località diversa da quella di residenza, nonché coloro che soggiornano in località

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climatiche, per comprovati motivi di salute.

Si tratta evidentemente di uno strumento eccezionale rispetto alla regola generale [2], secondo la quale il presupposto essenziale per l’iscrizione dei cittadini assistibili da ciascuna Azienda sanitaria locale è rappresentato dal requisito della

“residenza”, da intendersi, in base al codice civile [3] ed all’interpretazione uniforme della giurisprudenza di merito e di legittimità, quale dimora abituale e volontaria di un soggetto in un determinato luogo, caratterizzata dall’elemento oggettivo della permanenza e da quello soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente.

In deroga a tale regola, il domicilio sanitario risponde quindi all’esigenza pratica di garantire l’assistenza medico-generica in favore di tutti coloro che, in particolari situazioni puntualmente disciplinate, permangono in una località diversa da quella di residenza per almeno tre mesi e necessitano di essere provvisoriamente inseriti negli elenchi di un differente distretto sanitario.

Domicilio sanitario: a quali condizioni è possibile ottenerlo?

E’ sempre più frequente che un soggetto si trovi, per i motivi più disparati, nella condizione di dover condurre la propria esistenza in una località diversa da quella di residenza ed avverta l’esigenza di chiedere la cancellazione dell’attuale medico curante e conseguire, per tutta la durata del trasferimento, l’assegnazione temporanea di uno che operi nel distretto sanitario di destinazione.

Ai fini dell’ottenimento del domicilio sanitario, non deve però trattarsi di un semplice soggiorno o di un distacco dal luogo di residenza per una durata inferiore a tre mesi, poiché, in tal caso, non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria di un nuovo medico curante, essendo sufficiente, in caso di necessità, avvalersi del servizio di continuità assistenziale (cd. guardia medica) oppure rivolgersi al più vicino presidio ospedaliero.

E’ bene precisare che lo strumento assistenziale in esame non può essere richiesto ed ottenuto in presenza di qualsivoglia motivo di trasferimento, ma soltanto laddove ricorrano in concreto le ragioni, opportunamente documentate, espressamente previste dalla citata circolare del Ministero della Sanità e che

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saranno successivamente specificate.

E’ inoltre necessario, quale pre-requisito indispensabile per poter instaurare la procedura volta al conseguimento del domicilio sanitario, essere già iscritti presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo di residenza e, quindi, avere già un medico di famiglia.

E’ possibile formulare la richiesta di domicilio sanitario non soltanto per sé, ma anche per il proprio nucleo familiare, a condizione che tutti i suoi componenti permangano per oltre tre mesi nel luogo diverso da quello di residenza.

Così facendo, si può ottenere l’assegnazione temporanea sia del medico curante, sia del pediatra, qualora all’interno del nucleo familiare vi siano bambini di età inferiore a sei anni.

Qual è il procedimento da seguire? Come e dove fare domanda?

Il procedimento diretto al conseguimento del domicilio sanitario è estremamente semplice, non esige particolari formalità e, nonostante qualche piccola differenza tra i vari distretti sanitari, richiede solitamente gli stessi adempimenti.

Per attivarlo, è innanzitutto necessario recarsi presso l’Azienda sanitaria locale del luogo di residenza e richiedere la cancellazione del medico curante, in precedenza assegnato. Successivamente a tale disdetta, occorre rivolgersi all’Azienda sanitaria locale del luogo presso cui si è temporaneamente domiciliati o dimoranti, compilare e presentare la richiesta di domicilio sanitario all’ufficio competente, allegando la documentazione appresso specificata.

Qualora il soggetto che intende conseguire tale beneficio si trovi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità di presentare personalmente l’istanza di domicilio sanitario, corredata dai documenti di seguito indicati, è consentito delegare un soggetto terzo, il quale è tenuto ad allegare anche un modello di delega, compilato e sottoscritto dal delegante, ed il documento di identità del delegato stesso, in corso di validità.

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Domicilio sanitario: quali documenti vanno presentati?

Per poter ottenere il domicilio sanitario, occorre presentare una richiesta, il cui modulo è solitamente scaricabile dal sito internet dell’Azienda sanitaria locale o, in ogni caso, reperibile presso l’ufficio competente.

Alla richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte, bisogna allegare la documentazione, di seguito indicata, che, a parte qualche trascurabile sfasatura tra i vari distretti sanitari, è tendenzialmente sempre la stessa:

la tessera sanitaria in corso di validità;

un documento di identità del richiedente in corso di validità (ad esempio, carta di identità, patente di guida, passaporto, etc.);

l’attestazione di avvenuta cancellazione dall’Azienda sanitaria locale del luogo di residenza anagrafica;

la certificazione attestante il motivo che è alla base dell’istanza medesima e viene usualmente esplicitato nel modulo di richiesta del domicilio sanitario.

Tale ultima certificazione varia, dunque, a seconda della ragione che spinge a trasferirsi, sia pure temporaneamente, in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Se, ad esempio, il trasferimento è dovuto a ragioni di studio, è possibile presentare l’attestato di iscrizione all’istituto scolastico, al corso di studi o alla facoltà universitaria del luogo compreso nel distretto sanitario in cui si intende conseguire l’assistenza.

Se la richiesta di domicilio sanitario è connessa ad esigenze di lavoro o alla ricerca di un’occupazione, occorre produrre, rispettivamente, il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro che, ad esempio, attesti il distacco del lavoratore dalla sede principale per oltre tre mesi, oppure la ricevuta di avvenuta iscrizione al centro per l’impiego presente nel territorio.

Ove il domicilio sanitario venga richiesto da un militare in carriera, occorre presentare un certificato rilasciato dal corpo di appartenenza ovvero un’autocertificazione, da cui si evinca l’avvenuto trasferimento e la volontà di

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beneficiare, sia pure provvisoriamente, dell’assistenza sanitaria presso l’attuale domicilio.

Qualora il trasferimento sia legato a motivi di salute, bisogna allegare la certificazione attestante il ricovero presso un istituto o una casa di cura ovvero comprovante la necessità di farsi assistere o di assistere un familiare o un conoscente presso una struttura locale, eventualmente anche tramite autocertificazione.

Rientrano in quest’ultima categoria anche coloro che, a titolo esemplificativo, devono permanere in un luogo diverso da quello di residenza, al fine di sottoporsi a terapie termali per un periodo superiore a tre mesi, purché tale esigenza di salute risulti da adeguata certificazione, rilasciata da un medico specialista dell’Azienda sanitaria locale.

Domicilio sanitario: che succede dopo averlo ottenuto? E’ prorogabile?

Dopo aver completato l’iter esaminato ed ottenuto il domicilio sanitario, è possibile scegliere il nuovo medico di famiglia ed eventualmente il pediatra, consultando l’elenco disponibile presso gli uffici del distretto sanitario di nuova appartenenza o, sempre più spesso, scaricabile dal relativo sito internet.

Sebbene, come visto, il domicilio sanitario sia uno strumento funzionale a garantire un’assistenza sanitaria provvisoria in caso di trasferimento non superiore ad un anno, è tuttavia possibile rinnovare la richiesta, al fine di ottenere una proroga del beneficio, ove la permanenza si protragga per un lasso di tempo ulteriore.

Note

[1] Circolare del Ministero della Sanità n. 1000.116 dell’11.05.1984. [2] Art. 19 co.

3 L. n. 833 del 23.12.1978. [3] Art. 43 cod. civ.

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