GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Si PUBBLICA TUTTI i GIORNI IVIENO I FESTIVI
Anno 74 Roma Lunedi, 22 maggio 1933
RNNoXl Numero 119
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.. 240 140 100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto ilRegno (solo Parte I). 72 45 31.50 ll'estero (Paesi dell'Urtione postale)
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SOMMAItIO
LEGGI E
DECRETI
1988
LEGGE
6aprile
1933, n. 446.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
27 dicembre 1932, n.1717,
recante modificazioniagli
articoli 31 e 54 dellalegge elettorale politica
(testo unico 2 settembre1928,
n.1993).
Pag.
2174LEGGE
6aprile
1933, n. 447.Conversione in
legge
delIt. decreto=legge
22 dicembre 1932,n•
1864, portante agevolazioni
alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione allepassività
con.tratte
dalle medesime . . .Pag.
2174LEGGE
6aprile
1933, n. 448.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
17 novembre 1932, n•di1631,
recante modificazioni allevigenti
norme circal'impiego
somme da
parte
dei Comuni e delle Provincie .Pag.
2174llECIO
DECRETO 13 marzo 1933, n. 449.Inclusione dell'abitato di Rocca di Neto in
provincia
di Ca·alaro
traquelli
da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9luglio
1908, n. 445 . . . . . .Pag.
2174REGIO
DECRETO 21maggio
1933, u. 450.Operazione
di credito per il finanziamento di unprimo
lotto dilavori
per l'estensione della trazione elettrica sulle linee fer-roviarie
esercitate dallo Stato . . . . . . . . .Pag.
2175REGIO
DECRETO 11maggio
1933, n. 451.Alodißcazioni
alla circoscrizione territoriale dei Circoli diCorte
d'assise nel distretto della Corted'appello
di Palermo, ed allepiante organiche
dellamagistratura
per i tribunali diBergamo
e di Savona . . . . . . . . , , , .Pag.
2175REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 452.
Norme per l'eserciziodel credito
agrario
daparte
della 81iale inAlogadiscio
della Cassa dirisparmio
di Torino .Pag.
2176 REGIODECitETO
20aprile
1933, u. 453.Indennitå di
soggiorno spettanti
ai tecniciprovvisori
egior•
nalieri ed
agli
scrivani avventizi. egiornalleri
addetti alla forma- zione e conservazione del nuovo catasto . . . . .Pag.
2178 REGIO DEURETO-LEGGE 3aprile 1933,
n. 454.Approvazione
del contrattostipulato
il 26luglio
1932 nelquale
lo Stato cede inproprietà
a titologratuito
la casermademauiale Umberto I
all'Ospedale
civile di S. Mariadegli Angeli
inPordenone,
edobbligo
al comune di Pordenone di concorrere nelle spese occorrenti per la costruzione di una nuova caserma.Pag.
2170DECRETO MINISTERIALE 14
apriÌe
1933.Autorizzazione al Banco di
Napoll
ad istituire unapropria agenzia
nel recinto deiAlagazzini generali
del nuovo porto mer=cantile di
Napoli
. . . . . . . . . . . . .Pag.
2179 DECRETI PREFETTIZI:Riduzione di
cognomi
nella forma italiana . . .Pag.
21 9 PRESENTAZIONE DIDECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO
Alinistero delle finanze: R.
decreto-legge
9maggio
1033, n. 401, che stabilisce ilregime doganale
dei vini e delle bevande alcoolicheoriginari
eprovenienti
da Paesi ammessi al trat- tamento della Nazionepiù
favorita . . . . . Pag. 2183 Ministerodell'agricoltura
e delle foreste: R. decretolegge30 marzo 1933, n. 3f7, che concede
agevolazíoni
per I anti-cipata
estinzione con abbuono deiprestiti cerealicob
ratizzati nelle Provincie
pugliesi
e lucano . - - - · Pag. -18-2174
av 1933(XI)
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 119DISPOSIZIONI E 0031UNICATI
Ministero delle finanze: 3Iedia dei cambi e delle rendite.
Pag.
2183 Banca d'Italia: Situazione al 30aprile
1033-XI . .Pag.
2184 31inistero delle finanze:Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . .
Pag.
2186 Diffida per smarrimento di certificatiprovvisori
del Prestitodel Littorio
Pag.
2187Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
pub-
blico. .
Pag.
2188Diffida per smarrimento di titolo del consolidato 3,50
%.
Pag.
2188 Diffida per tramutamento di titolo delconsolidato•3,50
%.Pag.
2188SUPPLEAIENTI
ORDINARI
.SUPPLE31ENTO
ALL.4 0 CAZZI:TTA EFOCIALE: 0 N. 119 DE:f 22 MAGGIO1Ü33-il
Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del
Regno
d'Italia -3Iaggio
1933 Anno XI(Fascicolo 5)
LEGGI E DEGRETl
LEGGE 6
aprile
1933, n. 446.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
27 dicembre 1932,n. 1717, recante modificaziorri
agli
articoli 31 e 54 dellalegge
elettoralepolitica
(testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).VITTORIO E3IANCELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la
Çamera
deideputati
hannoapprovato:
Noi
abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
Ë convertito in
legge
il R.decreto-legge
BT dicembre1932,
.
1717,
recante modificazioniagli
articoli 31 e 51 dellaleg-
e elettorale
politica
(testo unico 2 settembre1928,
n.1903).
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di t'arla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì Gaprile
1933 - Anno XIVITTORIO
E31ANCELE.
3ÍUSSOUNI - DE FRANCISCI.
Visto, il Gonduslyilli: DE FluNcisci.
LEGGE
6aprile
1933, n. 447.Conversione
inlegge
del II.decreto-legge
22 dicembre1932,
n.
1864,
portanteagevolazioni
alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione allepassività
con=tratte dalle medesime.
VITTORIO E3IANGELE
III -PEli GILtZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Articolo unico.
Ë
convertito
inlegge
il R.decreto-legge
22 dicembre 3032.n.
18GJ, portante agevolazioni
alle industrie della conservazione.
del pesce nella Venezia Giulia in relazione allepassi
vità contratte dalle
medesime.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addi Gaprile
1933 - Anno XIV1TTORIO E3IANCELE.
3fessous1 - Acicano - Jrso - CisNo.
Bio, il Griardusigilli: DE FRANClSCl.
LEGGE 6
aprile
1933, n. *18.Conversione
inlegge
del R.decreto=legge
17 novembre 1932,n.
1631,
recante modificazioni alleVigenti
norme circal'impiego
di somme da parte dei Comuni e delle Provincie.
VITTOll1O E3IAXEELE
IIIPl 11 GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA7.IONE
lŒ D ITALL\
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:.frticolo unico.
E convertito in
legge
il R.decreto-legge.17
novembre1932,
n. 1G31, recante modificazioni alle
sigent:
norme circa l'im-piego
di somme daparte
dei Comuni e delle Provincie.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delllegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì Gaprile
1933 - Anno NI VITTOlilO E3JANUELE.31USSOUNI
-- JUNG.Visto, ti Guardisiuilli: DE FnsNcisci.
IIEGIO DECllETO 13 marzo
1933,
n. 449.Inclusione dell'abitato di
Itocca
di Neto inprovincia
tii Ca.tanzaro tra
quelli
da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi dellalegge
9luglio 1908,
n. 445.VITTORIO
E3IANUELE
IIIPEli GITAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE HE
D'ITALIA
Visto il decreto
Luogotenenziale
30giugno 101S,
n.1019;
Visto il Nostro decreto 7
luglio
1925, n.1173;
Sentito il Comitato
tecnico
amministrativo del Provvedi- torato alle operepubbliche
per laCalabria;
Sulla
proposta
del Nostro 3IinistroSegretario
di Stato per i lavoripubblici;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Il Senato e la Camera dei
deputati
hanno approvato: A norma dell'art. 1, sub7,
deldecreto Luogotenenzinie
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segne: 30giugno 1918,
n. 1010, e dell art.3,
Œ eomma, del Nostro22 y-1933
(XI)
- GAZZETTA CFFlCIALE DEL ItEGNO D'ITALIA - N. 11921Î5
decreto i
luglio 1925,
u.1173,
òaggiunto,
a tuttigli
ef-fetti della
legge
0luglio 1008,
n.415,
titoloIV, agli
abi-tati indicati nella tabella D
allegata
allalegge
stessa(con-
solidamento di frane minacciantiabitati) quello
di Rocca di Neto. inprovincia
di Catanzaro.Ordiniamo che il
presente
decreto, munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta officiale delleleggi
e deidecreti del
Regno
dItalia,
mandando achinnque spot
ti di osservarloe di farlo osservare.Dato a
llama,
addì 13 marzo 1933 - Anno XIVITTOlilO E3lANCELE.
DI Cl: T.L\LANZA.
Vista, il Guanlosiç¡lli: DE FRANcisci,
lifyistralo alla Corte de¿coilli, addi 18 utnygio 1933 Aluto XI
Atti lel Governo, registra 332, foglio 18, - 3LtNelNI.
REGIO DECRETO 21
maggio
1933, n. 450.Operazione
di credito per il finanziamento di unprimo
lotto di lavori per l'estensione della trazione elettrica sulle linee fer=roviarie esercitate dallo Stato.
VITTOllo E3lANEELE III
Pl:N GRA%IA DI DIO E PER VOLONT\ DELLA NAZIONE
llE D'ITALIA
Il mutuo stesso sarit ammortizzato in 20
anni,
a decorreredal 1°
luglio 1933,
ed il relativo contratto saritstipulato
conl'intervento dei
rappresentanti
del 31inistero dellefinanze,
del 3Iinistero delle comunicazioni e dell Amministrazione delle ferrovie dello Stato.Le quote annuali di ammortamento --
comprensive degli interessi,
quote di ammortamento dicapitale
e deipremi
sulle
obbligazioni
-- sarannopagate
dall'Amministrazione ferroviaria in due rate semestrali.Le annualità dovute al Consorzio di credito saranno iscrit- to con
distinta impostazione
nel bilancio dell'Amministra- zioneferroviaria,
apartire
dall'esercizio finanziario1933-34,
e saranno
specitientamente
sincolate a favore del Consorzio di credito stesso.Art. 3.
.\ll'operazione
dimutuo,
di cui alpresente decreto,
sonoapplicabili
ledisposizioni
contenute nel R.decreto-legge
27ottobre
1932,
n.1472,
riflettenti lacompleta
esenzione diqualsiasi
onere fiscale e,pertanto,
il Consorzio di credito è esente,anche,
dallaquota
di abbonamento di cui all'art. 8 del 11.decreto-legge
2 settembre1910,
n. 162T.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
llegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a Iloma, addì 21
maggio
1933 - Anno XIVisto il 11.
decreto-legge
27 ottobre 1932, n.1472,
con-wrtito in
legge
22 dicembre1932,
n.1888,
riftettente l'esten- sione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie eserci- tate dallo Stato:Visto il it.
decreto-legge
2 settembre1010,
n.1627,
con-sertito in
legge
11aprile 1921,
n.48S,
conce:nente la costi- tuzione del Consorzio di credito per le opereDubbliche;
Ilitenuta
l'urgenza
di. addivenire alperfezionamento
diuna
operazione
dicredito,
perprovvedere
ai fondi occorrenti per l'esecuzione di unprimo
lotto dilavori,
da contrarsi colConsorzio
di credito per le operepubbliche;
Sulla
proposta
dei Nostri 31inistriSegretari
di Stato per le linanze e per lecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
VITTOlUO EMANUELE.
Jrso - CIAxo.
Visto, il GuarddSigÍÌlÏ: DE FlüNCISCI.
Ilegistralaalla Corte <Iri conti, allell 22 n>agriin 1933 - An170 Ïl Atti det Governo, regis/rn 332, foylla 81 - 3IANCINI.
REGIO DECRETO 11
maggio
1933, it 451.Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei Circoli di Corte d'assise nel distretto della Corte
d'appello
di Palermo, ed allepiante organiche
dellamagistratura
per i tribunali diBergamo
e di Savona.VITTORIO
EMANUELE
IIIArt. 1. ,
PIGR GR.tZLt DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
L'Amministruzione
delle ferrovie di Stato e autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le operepubbliche,
costituito con it.
decreto-legge
2 settembre1919,
n.1G27,
convertito in
legge
laaprile 1921,
n.488,
un mutúo per la somma di L. 600.000.000(seicento milioni),
occorrente perl'esecuzione
di unprimo
lotto di insori dielettrificazione delle
linee ferroviarie esercite dalloStato,
di cui al R. de-creto-legge
27 ottobre1932,
n.1472,
convertito inlegge
22dicentbre
1932, n. 188R.Il mutuo di L. 600.000.000, di eni al
precedente
art. 3, MPA versato in uncorrispondente
amniontare nominale diobbligazioni,
apremi,
delConsorzio
di credito per le operepubbliche
« Seriespeciale 4,50 °¿
Elettriticazione Ferrovie dello Stato »;obbligazioní
che serranno collocate a curadel
Consorzio
di credito suddetto per conto e nell°interessedell'Anuninistrazione ferroviaria.
RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli 1 e 3 del R. decreto 23 marzo1931,
n.219,
sull'ordinamento delle Corti diassise;
Visto
il R. decreto 29 ottobre1931,
n.1391,
colquale
èstata
determinata
lacircoscrizione
territorialedei
circoli di Corte di assise nel distrettodella
Corted'appello
di Pa-lermo;
Visti
gli
articoli 11 e 12della legge
17aprile 1930,
n.421;
Sulla
proposta
del NostroGuardasigilli,
MinistroSegre-
tario di Stato per la
grazia
egiustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Dal 1°
giugno
1933 la sede di normaleconvocazione
e la circoscrizione territoriale de11eSezioni
della Corte di ap-pello
di Palermo in funzioni di Corte d'assise sono deter- minate dalla tabella .1 annessa alpresente decreto,
fir-7.
v.1933 (XIy GAZZISTTA UFI,'tCIALE DEL REGNO D'ITALIA N, L19imit:l. d ordine Nostro, dal Alinistyo
proponente,
restando flEGIO DEt31ETO 7 marzo 1933, u 452.così modificata la tabella
allegata
al R. decreto 20 otto Norme per l'eserciziodel creditoagrario
daparte
della filialehre
1931,
n. 1304. ru31ogadiscio
della Cassa dirisparmio
di Torirro.Art. 2' VITT()l:10 I:3]ANL'EfÆ III
(>al lo
giugno
19;\:1 lepiante
organielle delhiningistrutura
restano determinale per i tribunali di
I>ergunto
et.li
Savouadalla tabella lì annessa al presente decreto, livniata, d or-
dine
Nostro,
dal Alinistroproponente.
Ordininmo che il
presente
decreto, munito delsigillo
della Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delleleggi
e deidecreti del Itegno d'Italia. mandando a
ellimique spetti
diosserrovio e di farlo us. ervare.
1)ato a lionia, addi il
maggio
1933 - Anno XIVITTOltlO E3lANUELE.
I)E FIL\NCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRtNCISCI
Registrato alla Corte dei couli, aridi 18 inaggin 1933 Anno XI Alli del Governo, registru 332, fuylio SL - M.\NCINI-
TABELLA A.
l'E1: CIL\ZL\ 111 DIO E 1 Eli VOLONT.\ DELI A NAZIONE
lŒ IflTALIA
Vista la
legge
5aprile
1908, n. LGl, sull'ordiluimento del- la Samalin Italiann ;liiteunt:: la necessità di stabilire le norme in base alle
quali
la liliale in3logadiscio
della Cassa dirisparmio
diTorino dovro
eseguire
leoperazioni
di creditoagrario;
\ isto il II.
decreto-legge
20Inglio
1927. n,1300,
convertito inlegge.
enn modifienzioni, dallalegge
3luglio 1028,
n.1760;
il IL decreto
legge
20luglio 1928.
n. 20SO, convertito inlegge
dallalegge
20 dicembre1928,
n.3130,
ed i decreti Mi- nisleriali 23 gennaio e 18giugno
1928 cheregolano
la mate-ein dei
prestiti agrari
nelRegno;
Edito il parere del
Consiglio superiore coloniale;
Sentito il
Consiglio
deiAlinistri;
Sulla
proposta
del Nostro 31inistrosegretario
di Stato per lecolonie,
di concerto conquelli
per le finanze e perl'agri-
coltura e foreste:
Abbianto decretato e decretianio:
Sczione Sede di normal Tribunalicompresi
tufunzion nella
orted'appello
di convocazione
circoscrizione della Cort Corte d'assise della Corte di assise
di assise
alermo . . Sezione la Palermo Palermo
Id. 2a Palermo Pabrmo
Id. 3a
Agrigento Agrigento.
Sc:accaId. 4a
Agrigento Agrigento.
Sciacca Id. 5a CaltanissettaCaltanissetta, Enna,
Nicosia
Art. 1.
La Cassa di
risparmio
di Torino è autorizzata acompíere
nella Romalia Italiana per mezzo
dell'apposita filiale già
istituita in
Mogadiscio
con decreto Ministeriale del 10giu-
gno
1932-N, operazioni
di creditoagravio
di esercizio edoperazioni
di creditoagrario
dimiglioramento.
La Cassa di
risparmio
di Torino fisserà annualmente la misuradell'interesse
chepotrà
esserepercepito
dalla filialepredetta
sulleoperazioni
di cui sopra, e che comunque nonpotrù
esseresuperiore
dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.Art. 2.
Id. 6a Termini Imerese Termini Imerese : Sono considerate
operazioni
di creditoagrario
di eser-Id. 7a
Trapani Trapani
Visto, d'ordine di Sua NInestá il Re:
Il 31/nistro Guardas/Uilli
DE FRANCISCI.
01ZIO :
1° I
prestiti
ai coltivatori diterreni, agli
Enti ed Asso·einzioni
agrarie,
siano essiproprietari
o concessionari:al per la coltivazione di
terreni,
laraccolta,
la utiliz-zazione, manipolazione
etrasformazione
deiprodotti;
la per
l'acquisto
dibestiame,
macchine e attrezziagri-
coli, oveorrenti alhi dotazione del fondo;
c) per pagamento di
ennoni, corrisposte
d'aftitto e per TA ELD U.2" Le
anticipazioni
suJiegni
diprodotti agricoli depo-
tati in
magazzini generali
od in altroluogo
dipubblico
oMagistratura giullicante Eubblico Ministero -
Tribunali
soggitut I
prestÍti
a füfute di CODSUPZÍ ØiCOÌOHÍZZOZiulle:
Presuenti r n u ori
pro r or a per
Enequisto
di cose utili allagestione
delle azien- deagrarie
deisnel;
In per
noticipazioni
ni soci in enso diutilizzazione,
trasfornei:done e vendita collettiva dei loro
prodotti.
Bergamo
. . . 1 I 9 I 2Art. 3.
Envona .
. . . I I 7 I
Esto. ordine di Sua Alaestà il lle:
11 31)nistro Guardasigitti 13E FRANctscI.
I
Sono considerate
operazioni
di creditoagrario
dimiglio·
runwnto i mutui concessi per:
1° eseenzione di
piantagioni
alungo
cielo divegetazione
e trasformazioni
culturali;
2° costruzioni di strade
poderali;
33 sistemazione di terreni;
?-v-1933
(XII
GAZZETTA UFFICIALE I L RE(iNO D'ITAl lA N 1192177
4° costruzione di
pozzi
eabbeveratoi,
muri dicinta, siepi
e di
ogni
altro mezzo atto acingere
e chiuderefondi;
costruzione e riattamento di fabbricati rurali desti- nati all
alloggio
deicoltivatori,
al ricovero del bestiame ed alla conservazione delle scorte e deiprodotti agricoli,
non-chè ala
manipolazione
diquesti;
(P costruzione di opere per
provvedere
i romli di nequapotabile
edirrigazione:
persistentare, proseingnee
e russo18 (PlfDUÍ,
P vimboschimenti e
qualsiasi
altra opera diretta al nii-glioramento
stabile deifondi;
S
ac<piisto
di terreni, affrancazione di canoni e risentto di debiti onerosiprecedentemente
contratti perniigliorie giù apportate
aifondi;
!P
costruzione,
riattamento e adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merciagricole
eprodotti agrari
e perdeposito
di bestiame.Art. 4.
I
prestiti
di cui al n. 1 lettera al dell'art. 2 non possono concedersi se non a favore di<µiegli agricoltori
che abbianoi loro terreni
già
sistemati a coltura.Art. 5.
I
prestiti
pergli scopi
indicati all'art. 2 delpresente
de-ereto avranno durata variabile da un anno a cin<pte niini e
>aranno effettuati mediante sconto di cambiale
agraria
aven-te i
requisiti
egli
effetti stabiliti dalle norme delliegno,
tirmata dal debitore
principale
ed avallata dai Consorzi di colonizzazione dellaSomalia
oppure da altra firma di asso-luto
riposo
dell'ente mutuante.I
prestiti potranno
altresi avere forma camiliaria con ga- ranziaipotecaria.
Art. G.
I
prestiti contemplati
nell'art. 2 delpresente decreto,
da accordare ai concessionari di terreni demaniali non ancorapassati
inproprietà,
saranno subordinati al parere favore- vole del Governo dellaColonia,
cheprovvedern
asegnalare
senza sua
responsabilità,
caso per caso alla Cassa dirispar-
nilo, i nomi di
quei
concessionari in confronto deiquali
debba essere dichiarata la revoca della concessione.
Art. T.
A
garanzia
delleoperazioni contemplate
nelpresente
de-treto sono estesi a favore della Cassa di
risparmio
di To- rino a3Iogadiscio
tutti iprivilegi
concessi in materia dalleleggi sigenti
attualmente nelItegno
e che fossero in avve- nice accordati, per ilperiodo
di durata deiprestiti
stabi- lito dal presente decreto.11
privilegio convenzionale,
che sia costituito agaranzia
deiprestiti
di cui alpresente
decreto, sarùregistrato
presso illlegio
residente in funzione di notaio, nella cuigiurisdi.
ione
e posto il fondo e sarù inscritto suapposito registro
da tenersi dalla (~onservatoria delleipoteclie
presso ITfficio delgiudice
do!!a Colonia.Art. S.
Siando
il debitore deteriori odistragga oggetti
sotto- Posti alprivilegio
di eni alprecedente articolo,
oppure ini-Pleghi
in tutto o inparte
la somma ricevuta aprestito
perNeoli
diversi daquelli
per iquali
fu concessa, èpunito
conle pene comminate
dagli
articoli 331 e 335 del Codicepenale.
Nei ensi
predetti,
e allorchò il debitore abbandoni la cole tivazione delfondo,
o. inqualunque
modo, per dolo o percolpa
dinlinoisca notevolmente lagaranzia
dell'Istituto cre-ditore,
questopuò
chiedere la risoluzione del contrattoai,
termini dell'art. Llu3 del Codice civile.Art. D.
Se il debitore non versi integralmente alle scadenze sta- Inlite
l'iluparto
delprestito
o dellesingole
rate di rim-borso di e.wo, il
giudice
dellaColonia,
su istanza dell 1sti<tuto mut uante, ed assunte sommarie
informazioni, può
or-dinare il sequestro e la vendita
degli oggetti sottoposti
aprivilegio.
La vendita
seguito
senza formalitàgiudiziarie
con le nor-me dellart. (iS del Codice di commercio.
Art. 10.
Per le
anticipazioni
su pegno diprodotti agricoli,
di cuial u. 2 dell'art. 'J del
presente decreto, qualora
il debitorenon
paghi
allascadenza,
o ilprodotto depositato
minacci dideteriorarsi,
o il debitore nonestingua
il debito nel termine digiorni
sette dall'invito ricevuto mediante lettera racco-mandata,
l'Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalitàgiudiziarie
con le modalitàdegli
ar-ticoli
.4TT,
478 e 479 del Codice di commercio.Art. 11.
I mutui di cui allart. 3 del
presente
decreto arrannowlu- rata dacinque
anni aventicinque
anni e saranno effettuatiiprevia stipulazione
diapposito
contratto e dietropresta-
zione digaranzia ipotecaria (ipoteca
di logrado)
sui fondidi
proprietà
deimutuntari
od avuti daquesti
in conces-sione con
regolare
decretogovernatoriale
o ministeriale.Art.
12.
I mutui
ipotecari
devono essere rimhorsati in unperiodo
non superiore ai
venticinque
anni con il sistema di ammor- tamento mediante semestralità fisseposticipate comprensive
di
capitale,
interessi ed accessori.Il
periodo
di ammortamento ha sempre inizio col 1° gen- naio e le semestralità sonopagabili
al 1°luglio
ed al 1° gen- naio diogni
anno salvo leregolarizzazioni
aparte degli
interessi al tasso
pattuito
dalgiorno
dellastipulazione
del contratto algiorno
di inizio dell'ammortamento.L'inizio dell'ammortamento
può
essere tissato anclie ad epoca successiva aquella
dell'ultimazione delle somministra-zioni e cioe
all'epoca
in cui imiglioramenti divengono
frut-tiferi ma in
ogni
caso non oltrecinque
anni dallapriina
somministrazione.
I mutui
ipotecari
di cui all'articoloprecedente
da accor-dare ai concessionari di terreni demoniali non ancora pas- sati in
proprietà
saranno sohordinati alla emanazione di de- cretigovernatoriali,
daallegare
ni contratti di mutuo, daiquali
risulti che i diritti dello Sinto sulle concessioni sonopostergati
aquelli
delffstituto mutuante.Art. 11.
I inutui di eni sopra devono essere
contenuti
nei limiti di sommesegnati
dalpiano
di operepresentato
dal richie- deute e riconosciuto idoneodall'Istituto
mutnante.2178 22-y-1933 (NT)
- GAZZI TTA UFFICLkLE 1 L IŒGNO IrlTAI IA N, 119Art. 15. Art. 22.
Il mutuo
ipotecario
nonpuò
eccedere il 50 della sommacorrispondente
al valore cauzionale.del fondoprima
dei mi-glioramenti,
aumentato del valore deimiglioramenti,
agiu
dizio dell'Istituto mutnante,
In
ogni
caso la quotapercentuale
del ruutuocorrispon-
dente al valore delle
migliorie
ancora da introdurre, sarà versata al mutuatario soltantodopo
l'accertamento daparte
della Cassa che lemigliorie
stesse sono state effettivamente introdotte.Art. 10.
I mutui per
acquisti
di terreni a scopo dimiglioramento
non possono eccedere i tre
quarti
del valore cauzionale dei terreni daacquistare.
In nessun casoperò
la somina da mu-tuare per
pagamento
di prezzod'acquisto può
eccedere la cifra a cui ammonta ilpreventivo
deimiglioramenti.
Tali mutui sono subordinati all'accertamento della capa- cità tecnica del richiedente ed all'esistenza di un insieme di condizioni le
quali
assicurino cheacquisto
egestione
nonvengano fondate essenzialmente sul credito.
Tutti
gli
atti e i contratti relativi aiprestiti,
di cui al pre- sentedecreto,
comprese le costituzioni diipoteche,
sonoesentida
ogni tassa,
salvo ildisposto
della nota allaparte
lV della tariffa A annessa allalegge
del bollo 30 dicembre 102;Ln. 3268. nel caso di uso di tali atti nel
Regno.
Ordinianio che il presente decreto, munito del
sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Alessandria
d'Egitto,
addì T marzo 103:) - Anno NIVITTORIO E3IANUELE.
3IUSSOLINI -- DIC 11 No - JUNG --- ACICRDO.
Visto, il Gmintasigilli: DE F11tNCISCI.
Ilefis/rato alla Corte dei coul¿,atit(¿ 18 tunfit/¡n 1933 Aitaa XI Atti del Governo, registro 332, fogl¿o 72. - 31ANelNI.
Art. 17.
I mutui per affrancazione di canoni o per riscatto di de- biti possono essere concessi solo
quando
l'affrancazione od il riscatto risultino essere condizioni necessarie per l'esecu- zione deimiglioramenti.
Per i limiti di somnie da mutuarevalgono
ledisposizioni
delprecedente
art. 16.Art. 18.
I mutui per
costruzioni,
riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merciagricole
eprodotti agrari
e perdeposito
di be- stiame possono essere concessi esclusivamente ad eiiti e so- cietàlegalmente costituiti, composti
diagricoltori che,
inprevalenza
conducano direttamente i fondi.Il munn, non
può
in nessun casoeccedere
il costo dellacostruzione
o stelriattamento
nè superare i trequarti della
somma
complemiva
risultantedal
detto costo aumentato del valore di stima cauzionale del terreno su cui sorge la costru- zione o che è aquesta particolarmente
annesso.Art. 19.
11
mancato
inizio o la mancata esecuzione deimigliora-
menti nei termini convenuti da diritto alPIstituto mutuante di considerare di
pieno
dirittorisoluto,
senzapronuncia
di
magistrato,
il contratto di mutuo e di richiedere la im- mediata restituzione della somma mutuata.Art. 20.
Il mancato
pagamento
anche di una sola rata semestrale di ammortamento del mutuo od anche soltanto una accertata diminuzione di valore canzionale del fondo dato ingaranzia,
darà
pieno
diritto all'Istituto mutnante di considerare de- caduto dal beneficio della mora il debitore e dirichiedere
la restituzione delcapitale
mutuato senza necessità digin-
diziale domanda o di
pronuncia
din:agistrato.
Art. 21.
Della Commissione consultiva presso la filiale in
3Ioga-
discio della Cassa di
risparmio
di Torino incaricata di esa-minare le richieste di
prestiti,
di cui alpresente decreto,
farà
parte
unrappresentante
del Governo dellaColonia.
REGIO DECRETO 20
aprile
1933, n. 453.Indennità di
soggiorno spettanti
ai tecniciprovvisori
egior=
oalieri ed
agli
scrivani avventizi egiornalieri
addetti alla forma- zione e conservazione del nuovo catasto.VITTORIO E31ANUELE III
PI:n GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 del decreto
Luogotenenziale
14 settembre 1918. n.1311,
modificato col II. decreto 23 ottobre1921,
n. 1533:
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del 3IinistroSegretario
di Stato per le finanze:Abbiamo decretato e decretinmo:
Agli
nitimi due comma delle norme perl'applicazione
del-la tabella A
allegata
al It.decreto-legge
20 febbraio1991,
n.
221,
sono sostituiti iseguenti:
« Nessuna indennità
giornatiera
vienecorrisposta
al tecni- ciprovvisori
egiornalieri
edagli scrivani
avventizi egior-
nalieri addetti alla formazione ed alla conservazione del
nuovo catasto, per
sopraluoghi compiuti
neiComuni
di or-dinaria residenza
inlocalità lontane
nonpiil
di tre chilo- metri dalla sede dell'ufficio cui èaddetto l'impiegato,
quan- do lapopolazione
delComune
nonsuperl
i 200.000abitanti;
e non
più
dicinque chilometri
dalla stessasede,
neiCo-
muni conpopolazione maggiore.
«
Spetterà
ai medesimiimpiegati
metàdell'indennità
nor-male per
sopralooghi
in localitàsituate
adistanze
mag-glori
delleprecedenti
dalla sededell'ufficio; ed
i dueterzi quando
essi debbanopernottare
fuoridell'abitato,
ferma re-stando la condizione della
maggiore distanza.
« Per i Livori di tavolo di
speciale importanza eseguiti
nei Comuni di ordinaria
residenza,
ma fuori delproprio
uf-ticio, può
essere accordata aipredetti impiegati
l'indennità da unquinto
ad un terzo dellanormale, purchè
fra i due utlici esista ladistanza
minima di tre o dicinque chilo
metri e seconda che si tratti di Comuni con
popolazione
infe-riore o
superiore
ai 200.000 abitanti».Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dell
Stato,
sia inserto nella raccoltaufliciale delle leggi
e detov 1933
(XI)
- GAZZETTAl'FFICLkLI
DEL REGNO D'ITALIA - N. 1192174
decreti del
Regno d'Italia,
mandando a.chiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 20aprile
1933 - Anno XIVITTORIO E31ANUELE.
3Icssous1 --- JUNo.
Visto, il Guardasigilli: DE FluNCISCI.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 16 maggio 1933 Anno XI Alt¿ del Governo, reUistro 332, [09/la 71. - 3LtNCINI.
RECIO DECRETO-LEGGE 3
aprile
1033, n. 454.Approvazione
del contrattostipulato
il 26luglio
1932 nelquale
lo Stato cede inproprietà
a titologratuito
la casermademaniale Umberto I
all'Ospedale
civile di S. Mariadegli Angeli
in
Pordenone,
edobbligo
al comune di Pordenone di concorrere nelle spese occorrenti per la costruzione di una nuova caserma,VITTOulO EMANUELE III
PI:n GILtZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELL.\ NAZIONE
DE D'ITALIA
Yisto l'art.
8,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1026,
n.100;
Hitenuta
l'urgeute
ed assoluta necessitù di dare inizio ai lavori di costruzione di una nuova caserina nelpresidio
diPordenone;
Edito il
Consiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio dei
Ministri ;Sulla
proposta
del Nostro 31inistrosegretario
di Stato per lefinanze,
di concerto col Ministrosegretario
di Statoper la guerra ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo itnico.
It
approvata
e resa eseentoria la convenzione 26luglio 1932,
mediante laquale
lo Stato cede inproprietà
a titologratuito all'Ospedale civile
di Santa 31ariadegli Angeli
inPordenoue quella parte
della caserma demanialeUmberto I, distinta
in catasto di Pordenone coiraappali 1880,
LSDO-D e1891-c
dellasuperficie di
ettari 2.01.G0 ed il comune di Por-denone
siobbliga
concorrere alla spesa di L. 2.000.000 pre feittivata per lacostruzione
di una nuova caserma per un reparto diarma acavallo,
con un contributo di L. 1.000.000.Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per la conversione inlegge
ed ilMinistro proponente
è autorizzatoalla presentazione
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale delle leggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
dios·servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Iloma,
addi 3aprile
1933 - Anno NJVITTOlllO EMANCELE.
31CSSOLINI - ÛAZZEllA - .IGNG.
Yisto,
il Guardasigilli: DE FitANctsci.Iley;¿Sirat4
alla Corte dei coali, a<MI 12 raaggio 1933 Anno XI AUi del Governo, registro 332. foglio 60 - MtNclNI.DECilETO
AIINISTERlALE 14aprile
1933.Autorizzazione
al Banco diNapoli
ad istituire una propriaagernia
nel recinto deiMagazzini generali
del nuovo porto mer-cantile di
Napoli.
IL MINISTIIO PEli LE FINANZE
Ilegi decreti-legge
i settembre 1920. n. 331), og Hoveinbre1920.
n.1830, convertiti
nelleleggi
23giugno
1927.un. 1107 e
1108,
recantiprovvedimenti
per la tutela del ri- sparnno;Decreta:
Il Banco di
Napoli,
con sede inNapoli,
è autorizzato ad istituire una propria agenzia nel recinto dei magazzini ge- nerali «punto
franco efrigorifero
» (nel Bacino del Litto-rio)
del nuovoporto
mercantile diNapoli.
Il
presente
decreto saròpubblicato
nella GarretaEffi-
ciale del
llegno.
Roma,
addi 11aprile
1933 - Anno XI17 JIinistro per le
finaure:
Jcya.
Il .llinistro per
l'agricoltura
e leforeste:
ACEnuo.
(2029)
DECRET1 PREFETTIZl:
Riduzione di
cognomi
nella forma italiana.N. 30-141 S.
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Veduti il R. decreto 7
aprile 1927,
n.101,
cheestende
atutti i territori delle nuove Provincie le
disposizioni
conte.nute nel R.
decreto-legge
10gennaio 102G,
n.17,
sulla resti- tuzione in forma italiana deicognomi
dellefamiglie
dellaVenezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi- uisteriale 5
agosto
LD20 per la esecuzione delRegio
decreto-legge anzidetto;
Vedùto
l'elenco deicognomi
da restituire in forma ita liana<ompilato
ai sensi dell'art. 1 di detto decretoMilii.
steriale;
Decreta:
II.cognome
delsig.
Savli Michele fu Andien e fuDèrginc Maria,
nato a Ursina il 20 settembre 1839 e residentea Ur-sina,
èrestituito,
a tuttigli effetti
dilegge,
nella fórma italiana di « Sauli ».Uguale restituzione
èdisposta
per iseguenti
suoi fami-gliari:
Savli Antonio,
nato aUrsina
il 10gennaio 1900, figlio;
Savli
Giuseppe,
natoaUrsina
il 25febbraio 1902,.figlio;
Savli Caterina,
nata aUrsina
il 24gennaio
1904,figlia;
Savli
Andrea,
nato aUrsina il
7 dicembre1905; figlio;
Savli
Teresa, nata aUrsina
il 9settembre 1910, figlia;
Savli
Luigia,
nata aUrsina
l'8 novembre1912, figlia,
Il
preseute decreto,
a curadell'autorità
comunale di Ca-poretto,
sarà notificatoall'interessato
atermini dell'art.
2del succitato
decretoMinisteriale
5agosto
1920ed
avraogni
alfra esecuzione secondo le norme di cui ai un. 4 e 5 delle
istruzioni
anzidette.Gorizia,
addì T dicembre 1932 - Anno NIll
prefeito:
TiExco.(1167)
N. 50-110 S.
IL
PREFETTO
DELLA