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COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce

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COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO

DALL’ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56.

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22 Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, da ora in poi individuato con il termine Codice.

2. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell’esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.

3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

4. Per gli atti di pianificazione le somme sono calcolate nella misura del 30% sull’importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

Art. 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113 del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d’incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell’importo degli appalti, posti a base di gara.

2. L’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuati nell’articolo 3, nonché fra i loro collaboratori (fondo incentivante).

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico (fondo per l’innovazione).

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4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80% in argomento.

Articolo 3 –Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. La quota dell’80% di cui al precedente art. 2 comma 2 è destinata alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell’ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi e forniture.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo comma 2, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e più precisamente:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) attività di responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori;

g) direzione dell’esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.

le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.

3. L’incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato ai

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44 4. Le restanti funzioni tecniche richiamate al comma 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal

soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale su proposta del RUP per l’attuazione del singolo contratto ai dipendenti coinvolti, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

Articolo 4 – Quantificazione del fondo incentivante

1. Il fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è costituito accantonando i seguenti importi:

- lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00: 2% dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.);

- lavori di importo compreso fra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria: 1,5% dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.);

- lavori di importo superiore alla soglia comunitaria: 1% dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.);

- servizi e forniture, per importi inferiori o pari alla soglia comunitaria, per i quali è nominato un direttore dei lavori diverso dal RUP: 2% dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.);

- servizi e forniture, per importi superiori alla soglia comunitaria, per i quali è nominato un direttore dei lavori diverso dal RUP: 1,5% dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.);

2. Non partecipano alla costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l’innovazione i lavori, i servizi e le forniture per i quali non è prevista un’attività di programmazione e pianificazione ovvero quelli affidati senza il previo esperimento di una procedura di gara.

3. Gli importi corrispondenti al fondo di cui al comma 1 vengono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dei lavori, servizi o forniture. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura si provvede a calcolare l’ammontare del compenso da corrispondere. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si

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verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

In caso di appalti pluriennali, il fondo sarà stanziato in quota parte sul bilancio delle diverse annualità, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste dalla tabella seguente e delle tempistiche di liquidazione indicate nel presente regolamento. Per le opere per le quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell’inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dei lavori, del servizio o della fornitura.

Articolo 5 – Coefficienti di ripartizione del fondo incentivante

1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo incentivante, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

TABELLA 1

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO LAVORI SERVIZI/

FORNITURE

1

Programmazione della spesa per investimenti

(per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto almeno il provvedimento

di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica) 10% 10%

a RUP 60% 60%

b Collaboratore 40% 40%

2

Verifica preventiva dei progetti

(attività di verifica e validazione dei progetti) 10%

a RUP 60%

b Collaboratore 40%

3

Fase di gara

(predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria

della Commissione di gara) 15% 20%

a RUP 60% 60%

b Collaboratore 40% 40%

4

Fase esecutiva

(direzione lavori, collaudo, certificato di regolare esecuzione) 25% 30%

a RUP 30% 30%

b Direttore Lavori o Direttore dell’Esecuzione 35% 35%

c Collaudo/Certificato Regolare esecuzione 15% 15%

d Collaboratore 20% 20%

Responsabile Unico del Procedimento 40% 40%

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66 2. Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali

ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

3. Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversa-mente dal provvedimento di nomina.

4. Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:

• Direttore Lavori 50%

• Direttori Operativi 35%

• Ispettori di cantiere 15%.

5. Qualora nell’ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell’istruttoria.

Articolo 6 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) gli acquisti di beni e servizi ove il direttore dell’esecuzione non è diverso dal RUP;

d) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17.

Articolo 7 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l’individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell’avvio dell’attività vengono individuati:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell’opera;

- i tempi stimati per l’esecuzione del contratto e per l’approvazione del collaudo;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

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- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture;

- i tempi stimati per l’esecuzione dei servizi e per l’acquisizione delle forniture.

3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell’esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team al responsabile del servizio o al dirigente competente per gli atti conseguenti.

4. Qualora l’ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell’incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

5. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento.

Articolo 8 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa tenendo conto delle previsioni della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale dell’incentivo.

3. La determinazione di liquidazione degli incentivi, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, è di competenza del responsabile del servizio interessato, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile unico del procedimento.

4. L’incentivo viene corrisposto per le attività di cui all’art. 1, effettivamente rese e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

5. Per le attività indicate nella “Tabella 1 - ripartizione incentivo” , la liquidazione dell’incentivo, avviene come segue:

a) per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di servizi:

- la liquidazione dell’intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della “Tabella ripartizione

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88 qualora non si pervenga all’aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all’infruttuosa conclusione della procedura;

- la liquidazione dell’intero compenso dell’attività di cui al numero 4, lettere a) e b) della “Tabella ripartizione incentivo” è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;

- la liquidazione dell’intero compenso delle attività di cui al numero 4 lettere c) e d) della “Tabella ripartizione incentivo”, è effettuata successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all’emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata DEC.

b) per le forniture di beni:

- la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell’emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC.

6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l’incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - Conclusione di singole operazioni 1. Le prestazioni, ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;

d) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l’emissione del certificato;

g) per le verifiche di conformità con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione;

h) per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale.

2. Relativamente al RUP, considerati i compiti da questo svolti in termini anche di durata nel corso dell’intero appalto, la quota individuata a suo favore ai sensi dell’art. 5, deve esser corrisposta suddivisa in parti uguali nei seguenti 2 momenti:

a) 50% della quota a seguito della presentazione del verbale della proposta di aggiudicazione;

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b) restante 50% della quota a seguito del termine dell’appalto individuato sulla base della data dell’ultimo atto di liquidazione relativo al medesimo.

Articolo 10 - Riduzioni del fondo per ritardo o incremento dei costi

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:

a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata;

b) incremento dei tempi di esecuzione.

2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:

% = (r/t + Δk/k) Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni) r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell’opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. L’eventuale riduzione dell’incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell’appalto.

6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:

– incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 50/16;

– sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

Art. 11 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte dell’incentivo, in misura non superiore al 25%, nell’ambito della quota dell’80% del fondo incentivante, previo accertamento delle specifiche attività svolte e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di

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10 10 2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 12 - Norme abrogate e transitorie

1. Il presente regolamento abroga il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche” approvato con G.C. n. 33 del 23.04.2013.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all’adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

5. Il presente regolamento consta di n. 12 articoli ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

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