• Non ci sono risultati.

Testo e commento alla legge sul collocamento dei disabili

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Testo e commento alla legge sul collocamento dei disabili"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica

ITrimestre1999n.41-Spedizioneina.p.art.2,comma20/clegge662/96FilialediCatanzaro

Testo e commento alla legge sul collocamento dei disabili

(2)

firma per la

cento qquuaattttrroo cento4

Sommario:

Le leggi sociali vanno recepite (pag. 3) Gli anni che ho vissuto in comunità (pag. 4) Pensioni, indennità e assegni 1999 (pag. 5) Una legge attesa da 25 anni (pag. 6) Le novità della legge (pag. 7) Finalmente approvata la riforma del collocamento obbligatorio dei disabili (pag. 8) Legge n. 68/99 (pag. 13) Lettera aperta (pag. 20) Dolce è la guerra ... (pag. 21) La Comunità Internazionale di Capodarco e l’emergenza profughi dal Kosovo (pag. 22) Terzo Settore: società civile o gestore di servizi? (pag. 24) Attentato alla “Progetto Sud e solidarietà (pag. 27)

“il quotidiano”, 30 marzo 1999

(3)

41 - 1999

3

Le leggi sociali vanno recepite

(anche in Calabria)

Giacomo Panizza

I II

I

n questo decennio le “leggi sociali”

promulgate in Italia sono state nume- rose. Alcune licenziate frettolosamente sotto la pressione di emergenze che non ne hanno facilitato la formulazione e la conse- guente applicabilità, come quelle relative alle problematiche degli extra comunitari, o quelle relative ai temi dell’aids o del carcere.

Altre “leggi sociali” fortunatamente sono state elabo- rate con ponderatezza, ascoltando le parti coinvolte e “aggiustate” con compromessi dignitosi. Per altre ancora invece vi sono state negoziazioni e “limature finali” fin troppo evidenti (come per la legge 104/92 sull’handicap e per la legge sul “colloca- mento obbligatorio”, la n. 68/99 - che riportiamo in questo numero di ALOGON).

Dal 1990 ad oggi parecchie di queste leggi risultano di importanza ragguardevole per molteplici attori sociali: sia per le cosiddette “fasce deboli”, che per le organizzazioni di base, che per la partecipazione democratica ed in genere per la tutela dei diritti di cittadinanza.

Però, tranne qualcuna, molte “leggi sociali” diventa- no effettive sui territori soltanto quando esse vengo- no formalmente introdotte anche negli ordinamenti regionali, cioé quando esse vengono recepite attra- verso ulteriori passaggi di validazione agiti da parte delle Regioni. In definitiva, esse diventano valide per i calabresi soltanto se vengono “ri-fatte” proprie dall’Ente “Regione Calabria”.

E qui sta il nostro “buco nero”.

Non capiremmo altrimenti perché in queste set- timane la “FISH Calabria” si stia prodigando con tante energie, sulle piazze e nelle strade delle città e dei paesi calabresi, per raccogliere firme per una proposta di legge di iniziativa popolare attuativa della legge “104”, la quale risale nientemeno che al febbraio 1992. Cioé non si capirebbe perché una federazione di gruppi di disabili e di familiari si dovrebbe “sostituire” al Consiglio Regionale della Calabria. Ma questo avviene unicamente perché la Regione, dopo otto anni, lascia ancora che la legge 104 sia come inesistente per i disabili calabresi e per le loro famiglie. Ma: a chi fa comodo che non venga

recepita e regolamentata in regione? A chi interessa bloccare le potenzialità di parteci- pazione e le capacità di consultazione pre- senti nei gruppi dei/coi disabili?

Così come non capiremmo perché tante cooperative sociali da tempo stiano richie- dendo alla Regione Calabria di recepire la legge “381” del 1991, che le rigurarda.

Esse propongono, senza venire ascoltate, che venga approvata anche in Calabria una legge che sta dan- nosamente ferma ad una commissione consiliare regionale. Lo chiedono con ragione perché esse non possono fruire di una legge dello Stato valida dappertutto tranne che da noi.

L’elenco delle “leggi sociali” che andrebbero al momento recepite dalla nostra Regione non termina qui. Vi è tutto il comparto concernente i temi della salute e del territorio; la discussione sull’accredita- mento delle strutture private e pubbliche che svolgo- no servizi di riabilitazione; anche la recente legge sul lavoro dei disabili ha bisogno di atti che vanno costruiti in questa regione e non altrove; vi è anche la legge sulla tossicodipendenza; e anche quella sul volontariato, ferma al palo e pasticciata a più non posso ...

E quando tra poco in Italia avremo la legge sulla riforma dell’assistenza, o sulla “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (come quella in discussione alla Commissione Affari Sociali della Camera) i Calabresi si accontenteranno della vecchia “legge regionale n. 5”dell’87?

Il dovere di dare opportunità sociali alla Calabria, recependo le leggi dello Stato, spetta come impegno a tutti i nostri politici componenti il Consiglio Regionale, senza àlibi alcuno. Questo dovere di garantire pari opportunità di cittadinanza ai calabresi, e in particolare alle fasce deboli della nostra regione, viene prima delle (loro?) formule politiche locali di partito e di governo.

Il diritto di essere cittadini a pieno titolo, per il pros- simo futuro, chiede ai nostri gruppi di base che ci attrezziamo a fare più “politica” che assistenza, ed in particolare che diventiamo più abili nel nostro dove- re di aiutare la politica a non tradire sé stessa.

(4)

Gli anni

che ho vissuto in Comunità

Dopo un lungo periodo di vita comunitaria presso la comunità San Giuseppe di Linguaglossa un paesino alle pendici dell’Etna in provincia di Catania, sono andato a vivere da solo. Sono un giovane disabile oggi 40enne con una tetra- paresi spasticodistonica con difficoltà agli arti superiori e con una ridotta

capacità motoria generale.

Gli anni che ho vissuto in Comunità sono stati belli e di crescita sia come persona che come sperimentazione dell’indipendenza nella vita di tutti i giorni, facendomi superare ostacoli che fino allora ritenevo insormontabili.

Quando il 19 novembre dello scorso anno ho lasciato la Comunità, è stato un momento par- ticolarmente delicato poiché caratterizzato sia dall’entusiasmo che dal profondo dispiacere:

entusiasmo in quanto finalmente stavo per spe- rimentare l’”Autonomia” al 100%; profondo dispiacere poiché gli anni vissuti in Comunità sono stati anni di vera crescita e maturazione, dove mi è stato possibile sperimentare l’amici- zia, la solidarietà insieme ai conflitti tipici del vivere tra gli altri e con gli altri. Oggi, vivere da solo con tutti i pro e i contro correlati alla tota- le autogestione, rimane esaltante per il con- fronto reale con me stesso, i miei limiti - non solo fisici - e il mondo circostante. L’essere andato via da una Comunità, pertanto, non vuole essere un atto di estromissione da un ambiente che così tanto, in questi anni, mi ha dato - non ultimo il coraggio e la maturità per affrontare un passo così importante - ma vuole essere il segno di una continuità nell’appartenenza.

Così, quella che oggi è casa mia, vorrei potesse rappresentare nel suo piccolo, un luogo di possibilità di incontro e di scambio di esperienze e di idee, e per- tanto gradirei molto mantenere costanti rapporti con tutti voi per rimanere a conoscenza delle vostre iniziative e attività.

Con l’augurio di poterci sentire presto, rimango in attesa di vostre notizie.

Puglia Mario

(5)

41 - 1999

5

Pensioni,

indennità

& assegni 1999

Decreto Ministero dell’Interno, 27/1/1999

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

£ 795.970 (senza alcun limite di reddito) Pensione invalidi civili totali, e sordomuti

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775) Assegno mensile invalidi civili parziali

£ 395.060 (limite di reddito: 6.557.200) Indennità mensile frequenza minori

£ 395.060 (limite di reddito: 6.557.200) Pensione ciechi civili assoluti

427.220 (limite di reddito: 23.211.775) se ricoverati:

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775)

(pubblicato su G.U. n. 31 dell’8/2/1999)

Pensione ciechi civili parziali

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775) Assegno ciechi civili decimisti

£ 293.140 (limite di reddito: 11.159.500) Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti

£ 1.124.690 (senza alcun limite di reddito) Indennità comunicazione sordomuti

£ 324.440 (senza alcun limite di reddito) Indennità speciali ciechi ventesimisti

£ 92.360 (senza alcun limite di reddito)

(6)

La Camera ha approvato la nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili, un provvedimento che le associazioni di categoria e gli operatori attendeva- no da ben 25 anni.

Le nuove norme consentiranno finalmente di getta- re alle spalle la vecchia legge 482 del 1968. Una legge da tempo inadeguata, rigida, burocratica, di taglio assistenzialistico che mal si coniugava con le flessibilità richieste dal moderno mercato del lavo- ro. Una legge che offriva più di un appiglio a chi la voleva evadere e che consentiva al datore di lavo- ro che rifiutava l’assunzione di cavarsela con 150 mila lire di multa. E i numeri testimoniano il falli- mento.

Negli ultimi 15 anni si sono persi 90 mila posti di lavoro, una vera e propria emorragia che, ha fatto precipitare il numero degli occupati a poco più 187 mila, a fronte di circa 250 mila disabili che aspirano ad un lavoro,

Il nuovo testo s’ispira al principio del collocamento mirato. Non vedremo più avviato ad un cantiere edile un lavoratore paraplegico in carrozzina. In ogni Provincia un comitato tecnico, collegato ai servizi di riabilitazione e formazione del territorio, dovrà valutare le potenzialità e le attitudini del disa- bile, analizzare le caratteristiche dei posti di lavoro disponibili e predisporre percorsi d’inserimento individualizzati.

Dovranno assumere un disabile le aziende che occupano da 15 a 34 dipendenti, 2 disabili quelle da 35 a 50. Il 7 per cento quelle con più di 50 dipendenti. Alle aziende, quindi, si chiede meno;

l’aliquota attuale è, infatti, del 15 per cento, com- prensiva anche di orfani e vedove, per le aziende pubbliche e private con almeno 35 dipendente. Ma questa volta si chiede per davvero, con sanzioni pecuniarie severe ed esclusione dagli appalti pub- blici per le imprese inadempienti.

Le aziende potranno fare ampio ricorso alla chia- mata nominativa. Saranno libere di scegliere i lavoratori disabili che riterranno adatti alle mansio- ni da svolgere. Lo potranno fare in tutti i casi le

piccole aziende, per il 60 per cento delle chiamate le altre. Per il restante 40 per cento è previsto l’avvio numerico dal collocamento o, in alternativa, si potranno siglare apposite convenzioni per collo- care i disabili con difficoltà di inserimento. In que- sti casi potranno essere previsti formazione mirata in azienda, impiego temporaneo e propedeutico in cooperative sociali, agevolazioni con fiscalizzazio- ne degli oneri fino ad un massimo di 8 anni, appli- cazione di nuove tecnologie e rimborso parziale delle spese per la modifica dei posti di lavoro lad- dove risultasse necessaria. Nel pubblico impiego si entrerà per concorso, per chiamata numerica o attraverso le convenzioni per il collocamento mira- to.

Chi s’infortuna sul lavoro dovrà essere prioritaria- mente collocato nella propria azienda, se necessa- rio dopo un periodo di riqualificazione. Ciò avverrà anche per militari, carabinieri. Guardie di finanza e per gli addetti alla protezione civile, che dovranno essere adibiti a mansioni compatibili con Invalidità acquisita. Nei casi più gravi gli stessi potranno essere conteggiati dalle imprese pubbliche e priva- te nella percentuale d’obbligo

Il testo è indubbiamente fortemente innovativo, recepisce il meglio delle esperienze di inserimento al lavoro realizzate in Italia negli ultimi anni, gode del sostegno della larga maggioranza delle asso- ciazioni dei disabili, degli operatori del settore, dei sindacati. È anche equilibrato nei confronti delle imprese che non sono più solo obbligate, ma saranno sostenute e, significativamente agevolate.

C’è da augurarsi quindi che le residue perplessità della CONFINDUSTRIA cadano definitivamente e che imprenditori e sindacati operino fattivamente per il successo della legge nella sua fase attuativa.

Le previsioni parlano di circa 60 mila nuovi posti per disabili nei prossimi anni.

La legge getta alle spalle anche tanti pregiudizi sui lavoratori disabili, l’idea che si tratti di persone pas- sive, incapaci e improduttive.

La realtà oggi è del tutto diversa. Trent’anni di poli- tiche di integrazione hanno prodotto profonde tra- sformazioni. Oggi un giovane disabile iscritto al collocamento è generalmente professionalizzato. È spesso diplomato, laureato e guida l’automobile.

Ha fatto anni di riabilitazione, di scuola, di sport.

Vuole lavorare, divertirsi, viaggiare, formarsi una famiglia. Vuole vivere come ogni altro per vincere l’handicap. Lancia una nuova sfida alla società e al mondo. La nuova legge raccoglie questa sfida.

Una legge attesa da 25 anni

Augusto Battaglia

(7)

41 - 1999

7

Le novità della legge

lettera di Augusto Battaglia e Luigi Giacco

Cari amici,

dopo ben 25 anni di lotte e di lavoro ce l’abbiamo fatta. La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili è stata definitivamente approvata. Ciò è stato pos- sibile anche per il sostegno unitario delle Associazioni che in questi due anni non è mai venuto meno.

La nuova legge stabilisce quanto segue:

Sono soggette ad obbligo le aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti (oggi l’obbligo parte da 35) nelle seguenti percentuali:

da 15 a 35 1 disabile da 36 a 50 2 disabili

oltre 50 7%

Il collocamento è mirato. Un appo- sito Comitato tecnico, in raccordo con i servizi del territorio, valuta le reali capacità del lavoratore disabile e le caratteristiche dei posti disponi- bili, individuando percorsi persona- lizzati di inserimento, con agevola- zioni per i datori di lavoro.

Le assunzioni si effettuano nelle aziende private per chiamata nomi- nativa nel 60 per cento dei casi.

Per il restante 40 per cento la chia- mata è numerica o, in alternativa, i datori di lavoro possono stipulare convenzioni per il collocamento

mirato dei soggetti che presentino difficoltà di inse- rimento.

Per i datori di lavoro che stipulano convenzioni sono previste le seguenti agevolazioni:

• Esonero dal pagamento degli oneri sociali per otto anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%.

• Esonero parziale dal pagamento degli oneri sociali per cinque anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 ed il 79%.

• Rimborso della spesa nella misura del 50% per la modifica del posto di lavoro.

La legge chiede meno ai datori di lavoro (l’aliquota passa infatti dal 15 al 7%), ma è più rigorosa. Per chi non rispetta la legge è prevista una penale di lire 100 mila al giorno per ogni posto non coperto e l’esclusione da gare di appalto o convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Sanzioni sono previste anche per i responsabili delle pubbliche amministrazioni.

Nel pubblico impiego si viene assunti per concor- so, per chiamata numerica o attraverso le conven- zioni per il collocamento mirato.

Tra i percorsi per il collocamento mirato è stato anche previsto il coinvolgimento delle cooperative sociali. Ma in questo caso non è ammesso lo scambio: assunzione in cooperativa sociale in cambio di appalti ed esonero del datore di lavoro.

La procedura prevede l’assunzione del disabile da parte del datore di lavoro con comando a termine (due anni massimo) a fini formativi presso la coo- perativa sociale, fino al definitivo inserimento nell’azienda stessa. Prevede altresì la facoltà per le Regioni di attuare specifiche ini- ziative per promuovere l’inserimento anche nelle cooperative sociali.

Di particolare rilievo il principio che il lavoratore infortunato mantiene prioritariamente il posto di lavoro nella propria azienda, adibito a mansioni compatibili con l’invalidità.

Sono previsti, se necessari, inter- venti di riqualificazione. Sono ricol- locati anche nei rispettivi corpi i militari, carabinieri, guardie di finan- za ed addetti alla protezione civile che si infortunino per causa di servi- zio.

Restano in vigore alcune norme specifiche per i centralinisti ed i massofisioterapisti ciechi e per i sordi.

La nuova legge recepisce il meglio delle esperien- ze di formazione e di integrazione lavorativa realiz- zate negli ultimi anni in Italia, supera una normati- va inadeguata, vecchia e burocratica. Accende finalmente una speranza per i circa 250 mila disa- bili iscritti al collocamento in attesa di lavoro.

Con questa normativa si è costruito un nuovo equi- librio fra il diritto del disabile al lavoro e le esigenze delle imprese, passando da una legislazione coer- citiva ad una legge incentivante che vuole costrui- re una cultura dell’accoglienza da parte delle imprese.

Da oggi il lavoro prosegue nelle Regioni e nel terri- torio. Occorre infatti che vengano rispettati i tempi di attuazione ed istituiti rapidamente gli organi che dovranno attuare il collocamento mirato.

Da oggi il lavoro prose- gue nelle Regioni e nel territorio.

Occorre infatti che ven-

gano rispettati i tempi di

attuazione ed istituiti

rapidamente gli organi

che dovranno attuare il

collocamento mirato.

(8)

L'analisi della riforma del collocamen- to obbligatorio si fonda su 20 anni di esperienza acquisita da questa associa- zione riguardante la tutela dei diritti delle persone disabili, e in particolare

dall'attivazione del servizio HAN- DIMPRESA che nel corso di cinque anni ha conseguito i seguenti risultati:

- istituzione di due banche dati delle quali, una relativa ai curricula dei disa- bili (2000) e una relativa alle caratteri- stiche delle aziende (89.000);

- servizio di informazione, orienta- mento e counseling ;

- inserimento lavorativo di 96 disabili in aziende di varie regioni d'Italia.

COMMENTO DELL'ARTICOLATO

Fra riforma e razionalizzazione la Commissione lavoro della Camera, ha approvato, in quarta lettura, la definitiva approvazione della rifor- ma del collocamento obbligatorio, auspicata da tanto tempo. Il 25 febbraio ’99 è una data importante per i disabili in attesa di lavoro che

sicuramente avranno più possibilità di trovare un impiego.

È dal 1971 che si cerca di riforma- re o almeno di razionalizzare la normativa, ormai del tutto inappli- cata, per l'integrazione al lavoro degli handicappati (legge 482/68).

In otto legislature sono state pre- sentate, alla Camera e al Senato, oltre 90 proposte di legge e sono stati approvati, in sede referente, tre testi unificati che non sono mai giunti all'approvazione, o per la fine

anticipata del mandato parlamen- tare o per mancanza di volontà politica.

Sarebbe troppo lungo illustrare i contenuti e i "principi" di queste rei- terate iniziative per il collocamento degli handicappati.

si possono tuttavia distinguere principalmente tre scopi:

1) tutelare gli interessi corporativi delle diverse categorie protette;

2) razionalizzare, in ter- mini formali, la disciplina vigente, mediante una sorta di "regolamento di attuazione" al fine di limi- tare le disfunzioni gravi;

3) proporre una vera e propria riforma con riferi- mento alla nuova realtà del mercato del lavoro, dello sviluppo delle tec- nologie sostitutive, dell'e- voluzione culturale del diritto al lavoro, dell'ade- guamento alla legislazio- ne europea e soprattutto del fatto che il lavoro per i disabili non puo' più esse- re inteso come atto sosti- tutivo di interventi assi- stenziali.

A trent'anni dai primi ten- tativi, si approva ora la riforma, dopo avere svolto un'amplissima consultazione che ha coinvolto associazioni di categoria, organiz- zazioni sindacali e imprenditoriali, operatori e amministratori pubblici.

Consultazione molto utile e che ha fatto emergere opinioni diverse e a volte contrastanti". Disomogeneità e contrapposizioni che sono rifluite in parte nell'elaborato. La riforma che è composta di cinque titoli e 23 articoli, costituisce una prima tran- sizione fra il sistema impositivo e

FINALMENTE APPROVATA

LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI

SARANNO LE REGIONI E LE PROVINCE A GESTIRLA CON MAGGIORI PROBABILITÀ DI IMPIEGO PER I DISABILI Direzione generale

Via Morigi 8 - 20123 Milano Segreteria Operativa

Via Rosselli 2; 20090 Cesano Boscone tel. 4502323 - 4504226 + fax internet: http://www.handimpresa.it e-mail: legahandy@handimpresa.it

(9)

ALOGON 41 - 1999

9

quello del collocamento mirato e contiene insieme antichi archetipi giuridici e alcune significative inno- vazioni. Proponiamo un'illustrazio- ne commentata delle principali disposizioni raggruppate per argo- mento.

Aventi diritto

k Si mantiene il criterio della ridu- zione della capacità lavorativa (almeno il 45%), mentre si sarebbe dovuto attendere ed applicare le nuove scale di valutazione degli stati di inabilità e di handicap in attuazione dell'art. 3 della legge 335/95 al fine di superare final- mente il dato patologico e l'astratta applicazione dei tabellari medico- legali.

k Si conservano le categorie giuri- diche (invalidi civili, del lavoro, per servizio, ciechi, sordomuti) e addi- rittura si prevede il collocamento degli invalidi per cause di guerra e delle vittime civili di guerra (età media circa 70 anni).

k Si stabilisce ancora il colloca- mento obbligatorio degli orfani e delle vedove dei deceduti per cause di lavoro, di guerra, di servi- zio ai quali sono stati aggiunti:

coniugi e figli di soggetti ricono- sciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e i profughi italiani rimpatriati; si tratta di soggetti che vengono assunti con una quota aggiuntiva dell' 1%.

k L'accertamento delle invalidità è affidato, fatalmente, alle solite Commissioni sanitarie (con qual- che integrazione di assistenti sociali); prevista anche la collabo- razione di un Comitato tecnico pro- vinciale con competenze interdisci- plinari e l'emanazione di un atto di indirizzo del Presidente del Consiglio per una valutazione com-

plessiva ai fini dell'inserimento lavorativo (capacità residue, stru- menti e prestazioni, abilità, ecc.).

Questa parte non contiene sostan- ziali novità e dimostra difficoltà di superare arcaiche tradizioni giuridi- che e culturali; in particolare non si fa nessuna distinzione fra handi- cappati che hanno piena capacità lavorativa (indipendentemente dal grado di inabilità), quelli che hanno necessità di facilitazioni strumentali o di lavoro assistito e coloro che non possono essere assolutamen- te inseriti in attività produttive e professionali. Manca l'affermazione o la considerazione delle opportu- nità offerte dalle nuove tecnologie e dei progressi in materia di ausili per l'autonomia.

Campo di Applicazione

I datori di lavoro, pubblici e privati, compresi gli enti economici:

- da 15 a 35 addetti devono assu- mere almeno un disabile (attual- mente questa fascia è esentata);

- quelli con addetti da 36 a 50 devono occupare 2 disabili (attual- mente è del 12%);

- quelli con oltre 51 addetti devo- no occupare il 7% di disabili.

Nella quota possono essere com- putati i lavoratori handicappati già assunti in base alla 482/68 (disci- plina vigente), i lavoratori che divengono inabili in conseguenza di infortunio o di malattia professio- nale, se hanno subito una riduzio- ne della capacità lavorativa supe- riore a 60%, i lavoratori disabili occupati a domicilio (anche con tele-lavoro) purchè l'imprenditore garantisca una prestazione conti- nuativa; gli obblighi di assunzione sono sospesi in caso di crisi azien- dale.

Sono previsti, con qualche atte- nuazione, i consueti meccanismi di esclusione e di esonero dall'obbli- go. Questi meccanismi saranno definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio, per quan- to riguarda le Amministrazioni pub- bliche e gli enti pubblici non econo- mici, mentre un' altro decreto defi- nirà i procedimenti di esonero ed esclusione relativi alle imprese pri- vate; le imprese che otterranno questa possibilità dovranno pagare un contributo al Fondo regionale.

In particolare i disabili possono essere assunti nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali solo con chiamata nominativa.

La riduzione della quota al 7%, la chiamata nominativa e la conven- zione costituiscono l'indice di una tendenza al superamento del siste- ma esclusivamente impositivo.

Particolarmente positive sono:

k la nuova possibilità di inserimen- to nelle piccole aziende dove in genere, le relazioni e i rapporti potrebbero risultare più adatti ad accogliere e a utilizzare le persone con disabilità;

k l'obbligo delle imprese che inten- dono partecipare a gare per appalti pubblici a presentare una certifica- zione che attesti di essere in rego- la con le norme per il diritto al lavo- ro dei disabili.

Il testo non stabilisce in modo chiaro i criteri di applicazione per l'esonero.

Modalità di collocamento

k I datori di lavoro privati assumo- no i disabili facendone richiesta agli uffici competenti anche attra- verso la stipula di convenzioni nor- mali o di integrazione;

k La richiesta è numerica per il

(10)

50% delle assunzioni riguardanti le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti e per il 60% per quelle che occupano più di 50 dipendenti;

è sempre nominativa per i disabili psichici, per le aziende che occu- pano da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, organizzazioni sinda- cali e sociali "e per gli enti da essi promossi" .

k Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti assumono con chiamata nominativa ma solo nel caso di nuova assunzione. Questa ultima disposizione consente un'e- norme discrezionalità alle aziende che potranno eludere tranquilla- mente le norme di questa legge;

quindi non si comprende come mai le associazioni degli imprenditori si straccino tanto le vesti.

La convenzione è un nuovo stru- mento attraverso il quale gli organi del collocamento, di concerto con i servizi socio - sanitari e della for- mazione, possono stipulare con i datori di lavoro un accordo per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà o per i quali siano neces- sarie attività formative e di orienta- mento particolari e condizioni di lavoro specifiche. Questo istituto permetterà agli imprenditori di pro- grammare le assunziomi.

Un particolare tipo di convenzione è previsto per Cooperative sociali e disabili liberi professionisti che possono impiegare per un periodo di 12 mesi (eventualmente rinnova- bile per altri 12) i soggetti aventi diritto, a condizione che siano pre- liminarmente assunti a tempo inde- terminato dalle aziende soggette all'obbligo di assunzione, e che queste ultime si impegnino a con- cordare commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei disabili, liberi professionisti.

Questa disposizione se impiegata bene, potrebbe ampliare le risorse della formazione professionale per

i disabili, utilizzando il mondo coo- perativistico che avrebbe l'incenti- vo delle commesse dalle imprese;

se utilizzata male potrebbe diven- tare una forma di ghettizzazione del disabile.

Se gli uffici competenti utilizzeran- no la possibilità di promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'inse- rimento lavorativo dei disabili, indi- cata nell'art. 11, consentendo una proficua collaborazione con coo- perative sociali e le organizzazioni di volontariato, si potrebbe aprire la strada a sperimentazioni interes- santi e ad ampliare il campo delle risorse disponibili.

k Le amministrazioni pubbliche assumono sia mediante chiamata numerica, sia mediante convenzio- ne, sia attraverso concorso; in que- st'ultimo caso, i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili nei limiti della quota d'obbligo fino al 50% dei posti messi a bando.

I disabili disoccupati "che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità" si iscrivono in un apposito elenco presso gli "uffici competenti", così sono denominati gli organi che saranno istituiti dalle Regioni, in seguito al trasferimento di competenze da parte del Ministero del Lavoro, in materia di mercato del lavoro. Essi devono fissare criteri uniformi di valutazio- ne degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria.

Gli elenchi e le graduatorie sono regolati sulla base di valutazioni stabilite dalle Regioni e concordate con i criteri indicati nell'atto di indi- rizzo e coordinamento che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio e che riguarda anche il comma 4 dell'art. 1. In questi uffici sarà insediato il Comitato Tecnico che ha lo scopo di valutare e anno- tare le effettive attitudini e abilità dei disabili e analizzare le caratteri- stiche dei posti da assegnare ai

lavoratori disabili, favorendo l'in- contro tra domanda e offerta di lavoro.

I datori di lavoro devono presenta- re la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati e sono comunque tenuti ad inviare un prospetto informativo dal quale risulti il numero comples- sivo dei lavoratori indipendenti, i posti di lavoro e le mansioni dispo- nibili per i lavoratori disabili. L'invio del prospetto equivale alla richiesta di avviamento.

Agevolazioni

I datori di lavoro che assumono disabili possono fruire dei seguenti benefici:

- la fiscalizzazione totale degli oneri sociali per la durata di 8 anni per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 79% e per i disabili con handicap psichico e intellettivo, indipenden- temente dalla loro invalidità.

- la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50%, per la durata di 5 anni del rapporto di lavoro per ogni lavoratore disabile con invalidità tra il 67 e il 79%.

- il rimborso forfetario parziale delle spese per la trasformazione del posto di lavoro o per le tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche, per ogni lavoratore disabile che abbia un'in- validità superiore al 50%.

- le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori con meno di 15 dipendenti che intendono assumere un disabile.

- i datori di lavoro che consentono attività di tirocinio finalizzato all'as- sunzione assolvono l'obbligo di assunzione per la durata dello stesso.

Viene prevista, come negli altri Paesi della Comunità Europea, l'i- stituzione di un sistema di incentivi

(11)

ALOGON 41 - 1999

11

per favorire l'occupazione dei disa- bili con maggiori difficoltà. Resta comunque il problema e la distor- sione culturale di definire gli indici di gravità in base alla soglia per- centuale di invalidità, la quale non coincide con la riduzione della capacità lavorativa, ma è invece una variabile che deve essere con- siderata nel contesto di altri fattori (competenza professionale, sup- porto di ausili e di tecniche assi- stenziali e riabilitative, in rapporto alla mansione offerta e alla gene- rale organizzazione del lavoro del- l'azienda).

La disposizione sui disabili psichici è un pregiudizio. Questa disposi- zione produrrà inevitabilmente un incremento di richieste di aggrava- mento alle Commissioni d'invalidità civile delle A.S.L. da parte di coloro che non hanno il riconoscimento d'invalidità sufficiente per consenti- re ai datori di lavoro di ottenere le suddette agevolazioni.

Norme di garanzia

Gli elenchi e le graduatorie dei disabili disoccupati sono pubblici.

k Il datore di lavoro non può chie- dere al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazio- ni.

k In caso di variazione dell'orga- nizzazione di lavoro o di aggrava- mento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità alle man- sioni.

k Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizio- ni del disabile per verificare se possa continuare ad essere utiliz- zato presso l'azienda. Gli accerta- menti sono effettuati dall'Unità sanitaria locale in cui ha sede l'u- nità produttiva.

k In caso di recesso o di riduzione

del personale il lavoratore disabile non può essere licenziato qualora l'azienda non risulti coperta per la quota d'obbligo.

k Anche i prospetti delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche saranno disponibili per la consultazione, ai fini della Legge 241/1990. Questa disposizione consentirà a chiunque di controlla- re l'evasione alla legge da parte delle aziende che non presentano i prospetti; inoltre si potrà facilitare la dinamica tra domanda e offerta di lavoro.

Finanziamento e sanzioni La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge per il diritto al lavoro dei disabili è valutata in lire 40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi a decorre dal 2000.

Le Regioni, inoltre, istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili che è costituito da con- tributi e sanzioni amministrative:

a) contributo esonerativo di lire 25.000 giornaliere per ogni unità non assunta (è dovuto nel caso di domanda di esonero parziale);

b) sanzione amministrativa di lire 1.000.000 in caso di ritardo di tra- smissione dei prospetti informativi (+ 50.000 per ogni ulteriore giorno di ritardo);

c) sanzione pari a £ 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto non coperto;

d) sanzioni penali amministrative e disciplinari stabilite dalle norme sul pubblico impiego sono previste per i responsabili delle amministrazioni pubbliche.

Applicazione

Il testo unificato prevede (purtrop- po) numerosi rinvii applicativi e di attuazione:

k Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri per indi- care i criteri dell'accertamento delle condizioni di disabilità e la compo- sizione delle Commissioni.

k Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individua- re le mansioni che non consentono l'occupazione dei disabili nella pub- blica amministrazione o la consen- tono in misura ridotta.

k Decreto del Ministro del Lavoro per disciplinare la procedura relati- va agli esoneri parziali e le moda- lità della loro concessione.

k Leggi Regionali per determinare le modalità di pagamento, riscos- sione e versamento dei contributi esonerativi.

k Decreto del Ministro del Lavoro per stabilire la periodicità dell'invio dei prospetti dei datori di lavoro contenenti il numero complessivo dei dipendenti.

k Istituzione di un Comitato tecni- co, inserito negli organismi indivi- duati dalle Regioni, ai quali saran- no trasferite le competenze del col- locamento. Questo Comitato avrà compiti di valutazione dei disabili e dei posti di lavoro.

k Decreto del Ministro del Lavoro per l'adeguamento quinquennale delle sanzioni.

Il rinvio a decreti e ad atti di indiriz- zo riflette la difficoltà di precisare in sede di discussione parlamentare tutti gli aspetti normativi, queste norme ritarderanno l'applicazione della nuove legge, che comunque entrerà in vigore solo dopo 300 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre la Legge 482/1968 sarà abrogata da subito.

Ciò significa che in questo perio- do di tempo avremo una vacatio legis e quindi nessuna tutela per i

(12)

disabili iscritti nelle liste del collo- camento e per quelli già occupati.

La situazione attuale

Secondo le statistiche del Ministero del Lavoro (al 30/6/1996), i lavoratori disabili occupati sono circa 292 mila di cui il 51% è costituito da invalidi civili, il 24% da orfanie vedove, l'8% da invalidi del lavoro e il resto da gruppi minori (non vedenti, sordo- muti, invalidi per servizio) o in estinzione (vittime civili di guerra). I lavoratori "protetti" disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento sono circa 261 mila di cui il 78% è rappresentato da invalidi civili, il 15% da orfani, vedove e profughi, il 3% da invalidi del lavoro. Come dato generale si osserva che negli ultimi dieci anni il collocamento degli invalidi ha avuto l'andamento di un encefalogramma piatto (il numero degli occupati è sempre equivalente a quello dei disoccupa- ti) e che la quasi totalità degli iscrit- ti è costituita da invalidi civili (con la sola nuova presenza di patolo- gie infettive e psichiatriche). Vi sono inoltre importanti questioni di organizzazioni e di impostazione culturale: una delle carenze princi- pali dell'attuale sistema e, il carat- tere prevalentemente burocratico della disciplina, che per i datori di lavoro è considerata un "obbligo assistenziale" e per molti handi- cappati (e assimilati) un "privilegio dovuto".

L'avviamento al lavoro non tiene conto delle condizioni e delle quali- ficazioni professionali degli interes- sati e delle corrispondenti esigenze del richiedente, ma avviene mec- canicamente sulla base della posi- zione del lavoratore nella gradua- toria, che è determinata dall'anzia- nità di iscrizione, dai carichi fami- liari e altri parametri giuridici.

Questo fatto determina una forte

opposizione da parte dei datori di lavoro, una sospensione di fatto degli obblighi occupazionali, una diffusa situazione di contenzioso e un grande numero di fallimenti degli avviamenti

Secondo alcune ricerche la per- centuale di insuccesso di avvia- mento sarebbe di circa il 75%, costituito da rinuncia al lavoro da parte del disabile (che non dà ini- zio al servizio in cambio di una

"oblazione" della azienda), da dimissioni prima del termine del periodo di prova (per mancanza di una mansione adatta), dal licenzia- mento del lavoratore durante il periodo di prova (ciò provoca fre- quenti risarcimenti) e anche dal mancato inizio del servizio. A causa della ricorrente incompatibi- lità fra lavoratore (quasi sempre privo della qualifica necessaria all'impresa) e la posizione di lavoro disponibile (sconosciuta al colloca- tore), soltanto una percentuale del 20/25% degli atti di avviamento predisposti dagli uffici di colloca- mento va a buon fine e riguarda soprattutto gli invalidi con lievi defi- cit o quelli "falsi".

I prossimi impegni per applicare realmente questa legge

Non si tratta soltanto di assolvere i compiti attribuiti al Comitato tecni- co (previsto dall'articolo 6 della nuova legge), ma di identificare e codificare l'universo degli handi- cappati disoccupati, con precisi riferimenti alle loro disabilità, capa- cità residue e professionalità e quello delle aziende soggette all'obbligo di assunzione, indivi- duando figure professionali, man- sioni, posizioni di lavoro per costi- tuire una banca dati che consente la programmazione dell'integrazio- ne lavorativa e dei necessari servi- zi e interventi.

Il servizio HANDIMPRESA, che è una iniziativa della Lega emancipa- zione handicappati, (organizzazio- ne di volontariato) già svolge da due anni, questa sperimentazione e si candida per una collaborazio- ne con gli uffici competenti indicati da questa nuova norma.

Sicuramente altre organizzazioni dell' area non profit hanno speri- mentato altre forme di sostegno all'inserimento lavorativo dei disa- bili e una loro collaborazione dovrà essere considerata con la dovuta attenzione.

Si deve dare grande importanza a forme di controllo a monte e a valle al fine di evitare l'evasione massic- cia della legge; per questo è necessario che le Regioni e le Provincie che avranno la compe- tenza del collocamento obbligato- rio, istituiscano una collaborazione con le Camere di Commercio per monitorare e invitare le aziende soggette all'obbligo di assunzione a "non dimenticarsi" di presentare i prospetti e le richieste di assun- zione. Il Ministero del lavoro deve impegnarsi potenziare gli ispetto- rati del lavoro; a questo proposito val la pena di segnalare che la Direzione Provinciale del lavoro di Milano dispone di 6 ispettori men- tre quella di Catanzaro ne ha 14.

Se non si terrà in attenta conside- razione l'aspetto del controllo del- l'applicazione di questa legge sarà valso a poco aumentare le sanzio- ni.

Gloria STEA CARBONI presidente della

Lega emancipazione handicappati - Servizio HANDIMPRESA

(13)

41 - 1999

13

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili).

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a)alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle com- petenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percen- tuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b)alle persone invalide del lavoro con un grado di inva- lidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c)alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d)alle persone invalide di guerra, invalide civili di guer- ra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendo- no per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n.

403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al siste- ma per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato

dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 feb- braio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazio- ne delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accerta- mento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accerta- mento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.

(Collocamento mirato).

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusiva- mente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al Legge 12 marzo 1999, n. 68

N ORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

(14)

comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effet- tivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della pro- cedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’artico- lo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.

686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n.

29.

Art. 4.

(Criteri di computo della quota di riserva).

1. Agli effetti della determinazione del numero di sog- getti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di pro- duzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sosti- tuito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una presta- zione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabi- le a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzio- ne della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadem- pimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenien- za. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile

l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifi- cazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n.

845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corri- spondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n.

248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza uni- ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago- sto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parla- mentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello sche- ma di decreto, e la Conferenza unificata, sono individua- te le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non eco- nomici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la misura della eventuale ridu- zione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terre- stre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo set- tore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, pos- sono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versi-

(15)

41 - 1999

15

no al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascu- na unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i proce- dimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occu- pazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro con- cessione, che avviene solo in presenza di adeguata moti- vazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovu- ta può essere maggiorata, a titolo di sanzione ammini- strativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.

La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia- le, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al ver- samento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disa- bili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi dirit- to al collocamento obbligatorio superiore a quello pre- scritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.

(Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modi- fiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, prov- vedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educa- tivi e formativi del territorio, secondo le specifiche com- petenze loro attribuite, alla programmazione, all’attua- zione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge non- ché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle com- pensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.

2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modi- ficazioni:

a)le parole: “maggiormente rappresentative” sono sosti- tuite dalle seguenti: “comparativamente più rappresenta- tive”;

b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambi- to di tale organismo è previsto un comitato tecnico com- posto da funzionari ed esperti del settore sociale e medi- co-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti rela- tivi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli perio- dici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si prov- vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza- zione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.

Capo III AVVIAMENTO

AL LAVORO Art. 7.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie).

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i dato- ri di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legi- slativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge.

Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e suc- cessive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effet- tuata anche su base nazionale.

Art. 8.

(Elenchi e graduatorie).

1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo

(16)

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipenden- ze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;

l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono forma- ti applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono for- mati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della gra- duatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di perso- nale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inseri- mento nell’azienda.

Art. 9.

(Richieste di avviamento).

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici compe- tenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavo- ratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e pre- vio addestramento o tirocinio da svolgere anche attra- verso le modalità previste dall’articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presen- tata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nomi- nativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderi- scono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il nume- ro ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sen- tita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decre- to, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresí disporre che i prospetti contenga- no altre informazioni utili per l’applicazione della disci- plina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pub- blici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la

loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi dispo- nibili aperti al pubblico.

7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il dato- re di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorati- va di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione pro- vinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavo- ro, il disabile può chiedere che venga accertata la com- patibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavo- ro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggra- vamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferi- mento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 feb- braio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indiriz- zo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costitui- scono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazio- ne del lavoro, la predetta commissione accerti la defini- tiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.

4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per ridu- zione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbliga- toriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavora- tori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostitu- zione del lavoratore con altro avente diritto all’avvia- mento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’inden- nità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle

Riferimenti

Documenti correlati

ö Si riporta il testo dell'art. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto

Dispositivi medici: le ASL sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere per ridurre i prezzi già concordati per ottenere il rispetto

Pag. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti

Richiesta iscrizione al registro regionale delle guide turistico sportive, area tematica operatori subacquei, sottocategoria "guide subacquee". Legge Regionale 9/1999,

f) Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2) del Regolamento, compiute con o senza l'ausilio di sistemi

Mette insieme una serie di concetti tra loro assai diversi: cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio, patrimonio storico e artistico, biodiversità, ecosistema,

Come accennato in precedenza, la Direttiva sull'orario di lavoro dell'UE e la più recente Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

- nell’ipotesi di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere goduto dalla società risultante dal processo di unione o