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: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 4

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 70 del 22 luglio 1997

Oggetto: Imprese Artigiane - Esonero dalla registrazione sui libri paga e matricola per soci e familiari coadiuvanti.

QUADRO NORMATIVO - Codice Civile, articolo 2094: "Prestatore di lavoro subordinato".

- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Articolo 4, nn. 6 e 7: "Familiari coadiuvanti e soci".

Articolo 23: "Obbligo di iscrizione dei familiari coadiuvanti e soci nei libri matricola e paga".

Articolo 195: "Sanzione amministrativa".

- Legge 4 ottobre 1966, n. 840: "Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore artigianato".

Articolo 2: "Obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga".

- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.6.1988: "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coaudivanti del titolare".

- Legge 17 marzo 1993, n. 63 di conversione del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 recante:

"Disposizioni urgenti per il recupero di introiti contributivi in materia previdenziale".

Articolo 2 bis: "Comunicazione dei datori di lavoro all'INAIL".

_____

Nel quadro delle iniziative mirate alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti è stata esaminata la possibilità, per le aziende artigiane che non occupino personale dipendente, di estendere l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola, già previsto per il solo titolare dall'articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840, anche ai soci e familiari del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale la questione è stata sottoposta, ha confermato tale esclusione, assimilando al titolare i familiari coadiuvanti e soci in quanto, come tali, non sono titolari di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Peraltro l'obbligo di registrazione sancito dall'articolo 23 del citato Testo Unico resta confermato nel caso in cui gli stessi soggetti siano da considerarsi eccezionalmente, in base alle concrete modalità di espletamento delle loro prestazioni, dipendenti ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

Tale esclusione si giustifica anche in considerazione della circostanza che la iscrizione nei libri paga dei soci e dei familiari collaboratori è irrilevante ai fini della determinazione del relativo premio assicurativo che, come è noto è fissato in misura speciale unitaria.

Allo stesso modo può ritenersi superata l'esigenza di iscrizione sul libro matricola in quanto la legge 17 marzo 1993, n. 63 ha reso obbligatoria la denuncia nominativa richiesta sia all'apertura del rapporto assicurativo che nel corso delle variazioni intervenute.

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Ne consegue che l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione dei soggetti in argomento sui libri regolamentari comporta la non applicabilità della sanzione amministrativa prevista all'articolo 195 del Testo Unico.

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