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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 11585 DEL 27/07/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(LEVANTE STEFANO) (LEVANTE STEFANO) (M. MANETTI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/07/2020 prot. 539 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio". Clausola valutativa prevista dall'articolo 11. "Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 7/2017. Anno 2020"

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

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OGGETTO: Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. Clausola valutativa prevista dall’articolo 11.

“Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 7/2017. Anno 2020”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”, ed in particolare:

- l’articolo 3, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che il Comitato “verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse”;

- l’articolo 4, comma 1, il quale stabilisce che “Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono in modo chiaro quali sono le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste e le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, l’eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione”;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”;

RILEVATO che l’articolo 11 della l.r. 7/2017 prevede una “Clausola valutativa”, ai sensi della quale “entro il 30 giugno 2020 e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:

a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti;

b) l’indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati;

c) l’indicazione dei comuni che hanno previsto l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso ai sensi

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dell’articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale;

d) l’indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi;

e) l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni;

f) l’indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni”;

VISTA la “Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 7/2017. Anno 2020” predisposta, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo 11, dalla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Servizio Ufficio speciale per la rigenerazione urbana, in allegato alla presente decisione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che non è stato possibile rispettare il termine, comunque ordinatorio, del 30 giugno previsto dalla clausola valutativa, in quanto i dati forniti dai comuni entro il 31 maggio erano assai carenti, anche in ragione del rallentamento amministrativo causato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, e non consentivano la redazione di una relazione veritiera e attendibile, motivo per il quale è stata, dalla Direzione competente, accordata una proroga per la comunicazione delle informazioni richieste;

VISTA la relazione predisposta ai sensi dell’articolo 11 l.r. 7/2017 dalla struttura regionale competente, unitamente ai relativi allegati, e contenente le seguenti informazioni:

a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti;

b) l’indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati;

c) l’indicazione dei comuni che hanno previsto l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale;

d) l’indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi;

e) l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni;

f) l’indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni;

RITENUTO di trasmettere la suddetta relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11 della l.r. 7/2017, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui alla l.r. 7/2016;

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DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di trasmettere alla Commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali la “Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 7/2017. Anno 2020” predisposta, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, dalla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Servizio Ufficio speciale per la rigenerazione urbana, allegata alla presente decisione come parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati.

La presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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D I R E Z I O N E R E G I O N A L E P E R L E P O L I T I C H E A B I T A T I V E E L A P I A N I F I C A Z I O N E T E R R I T O R I A L E , P A E S I S T I C A E U R B A N I S T I C A

S E R V I Z I O “ U F F I C I O S P E C I A L E P E R L A R I G E N E R A Z I O N E U R B A N A ”

V I A D E L G I O R G I O N E , 1 2 9 T E L + 3 9 . 0 6 . 5 1 6 8 . 8 7 8 7 w w w . r e g i o n e . l a z i o.i t 0 0 1 4 7 R O M A t e r r i t o r i o @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t

LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7 “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO

EDILIZIO”

CLAUSOLA VALUTATIVA ARTICOLO 11

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R.

7/2017

ANNO 2020

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SOMMARIO

1. Introduzione

2. La legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Cenni generali.

3. Lo stato di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Considerazioni preliminari generali.

4. Lo stato di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. I programmi di rigenerazione urbana.

5. Lo stato di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione negli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio.

6. Lo stato di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, con mutamento della destinazione d’uso.

7. Lo stato di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.

8. Lo stato di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso.

9. Lo stato di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di riordino funzionale nelle aree demaniali marittime.

10. Lo stato complessivo di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Considerazioni conclusive.

11. Elenco dei comuni che hanno risposto al questionario.

12. Elenco dei comuni che non hanno risposto al questionario ma di cui risultano in corso iter di approvazione delle deliberazioni.

ALLEGATI: all. 1 - Scheda riepilogativa dati per comuni articolo 3 l.r. 7/2017;

all. 2 - Scheda riepilogativa dati per comuni articolo 4 l.r. 7/2017;

all. 3 - Scheda riepilogativa dati per comuni articolo 5 l.r. 7/2017;

all. 4 - Scheda riepilogativa dati per comuni articolo 6 l.r. 7/2017.

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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7/2017. ANNO 2020

1. Introduzione.

La presente relazione, predisposta ai sensi della clausola valutativa di cui all’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, descrive lo stato di attuazione della legge a quasi tre anni dalla sua approvazione;

essa ha lo scopo di consentire al Consiglio regionale di esercitare il monitoraggio sull’attuazione della legge e di valutarne gli effetti e i risultati prodotti sul territorio regionale.

La relazione è basata sui dati relativi al monitoraggio, quali richiesti dal predetto articolo 11 della legge regionale 7/2017, comunicati dai comuni. Si tratta di dati raccolti con la specifica ed esclusiva finalità della predisposizione di questa relazione.

L’azione di monitoraggio si è sviluppata in diverse fasi: definizione del questionario, somministrazione dello stesso ai comuni, elaborazione e analisi dei dati raccolti.

Il questionario è stato predisposto avendo come riferimento la legge regionale 7/2017 e, in particolare, l’articolo 11 relativo alla clausola valutativa, il quale, alle lettere da a) ad f) del comma 3, esplicita e dettaglia i dati da raccogliere e valutare nella relazione al fine del monitoraggio sullo stato di attuazione della legge. In particolare, ai sensi della norma in questione, la relazione deve contenere:

a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti;

b) l’indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati;

c) l’indicazione dei comuni che hanno previsto l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale;

d) l’indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi;

e) l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni;

f) l’indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni.

Il questionario è stato inviato a tutti i comuni una prima volta in data 17 aprile 2020 e nuovamente, in forma di sollecito per le amministrazioni che non avevano fornito riscontro, il 1°

giugno 2020.

La clausola valutativa di cui all’articolo 11 prevede che la relazione debba essere presentata entro il 30 giugno sulla base dei dati forniti dai comuni entro il 31 maggio. A tale ultima data, tuttavia, erano solamente 81 i comuni che avevano riscontrato il questionario (corrispondenti ad appena il 21% del totale), motivo per cui si è deciso di sollecitare le amministrazioni inadempienti ed attendere le risposte, al fine di produrre una relazione effettivamente realistica e basata su un campione rappresentativo. La scelta si è rilevata corretta, in quanto nei termini di proroga concessi hanno

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risposto ulteriori 80 comuni, in tal modo raddoppiando il numero complessivo dei dati di cui è stato possibile disporre per redigere la presente relazione.

In via generale, i dati raccolti descrivono lo stato di attuazione della legge regionale 7/2017 al 31 maggio 2020. Per quanto sopra detto, sono stati presi in considerazione i questionari pervenuti fino al 20 luglio.

Hanno risposto alla rilevazione 161 comuni sui 378 complessivi del Lazio cui è stato somministrato il questionario, dato che espresso in percentuale corrisponde al 43% del totale.

L’elenco dei comuni che hanno restituito il questionario debitamente compilato si trova al paragrafo 11 della presente relazione.

Al fine della maggiore completezza possibile dei dati, poi, si è effettuato un controllo incrociato con la banca dati dei procedimenti urbanistici che interessano la Direzione. Sono quindi risultati essere in corso, per 19 comuni che non hanno fornito risposta al questionario, procedimenti di approvazione delle deliberazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge, i quali si trovano in differenti stadi di perfezionamento del relativo iter. Con riferimento all’attuazione di tali articoli, quindi, il dato su cui si può contare è relativo a 180 comuni; per i 19 di cui sopra, ovviamente, non si dispone di alcun dato circa gli interventi posti in essere in attuazione delle delibere approvate, che risultano essere 4. L’elenco di tali ulteriori comuni si trova al paragrafo 12 della presente relazione.

La risposta che i comuni hanno fornito alla richiesta, apprezzabile seppur non elevatissima, è comunque tale da permettere la ricostruzione di un quadro complessivo circa l’attuazione della legge regionale 7/2017 e degli interventi da essa previsti, se non propriamente esaustivo, sicuramente attendibile e indicativo delle tendenze, dei punti di forza e di debolezza della legge.

A proposito di quanto appena illustrato circa il tasso di risposta dei comuni, va necessariamente sottolineato che, al di là del mero dato numerico, i dati forniti risultano di tutta rilevanza per quanto ne riguarda la rappresentatività sostanziale.

Infatti, dei primi cinque comuni del Lazio per abitanti residenti (Roma, Latina, Guidonia Montecelio, Fiumicino, Aprilia) hanno risposto al questionario in 4. Se si considerano i primi 10 (quindi aggiungendo Viterbo, Pomezia, Anzio, Tivoli, Velletri), hanno risposto in 8. È evidente che, se parametrato sulla popolazione, si tratta di un tasso di risposta elevato, anche considerando che include Roma, la quale da sola rappresenta metà della popolazione dell’intera Regione. Solo a titolo esemplificativo, si pensi che gli 8 dei primi 10 comuni del Lazio per popolazione che hanno risposto al questionario rappresentano da soli il 58% per cento degli abitanti regionali (circa 3.380.000 su 5.890.000).

Anche dal punto di vista del ruolo istituzionale dei comuni interessati, il tasso di risposta è rilevante, in quanto hanno restituito il questionario compilato 4 su 5 capoluoghi di provincia, mancando solo Rieti.

Infine, anche la lettura delle informazioni fornite dai comuni sotto il profilo dell’estensione territoriale rappresentata restituisce dati di tutto rilievo. Dei primi cinque comuni del Lazio per superficie (Roma, Viterbo, Tarquinia, Latina, Fiumicino) hanno risposto al questionario in 4. Se si considerano i primi 10 (quindi aggiungendo Tuscania, Rieti, Leonessa, Montalto di Castro, Aprilia), hanno risposto in 7. Questi, da soli, rappresentato 2.784 km2, ossia il 16% dell’intero territorio regionale (17.230 km2 circa); ad essi, naturalmente, vanno aggiunti gli altri 154 comuni che hanno risposto al questionario, il che sicuramente permette di raggiungere (vista la presenza di Roma) una

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percentuale complessiva di territorio sul quale si hanno informazioni molto maggiore del 43% dei comuni, solo numericamente considerati, che hanno risposto al questionario.

D’altro lato, è opportuno anche mettere in evidenza i possibili limiti intrinseci ad una raccolta di informazioni di questo tipo, limiti da valutare ponderatamente al fine di considerare quelli recepiti alla stregua di un campione di dati del tutto veritiero. Infatti, è innegabile che la facilità di compilazione di un questionario tutto negativo costituisce senz’altro un incentivo a fornire riscontro rispetto ad amministrazioni che, avendo dato applicazione alla normativa, sono chiamati a fornire una molteplicità di dati e informazioni. Va, quindi, ragionevolmente supposto che, statisticamente, tra quelli che hanno restituito il questionario compilato debba scontarsi una certa prevalenza di comuni che non hanno dato applicazione alla legge. Prova ne sia che, come detto, dalle verifiche interne alla Direzione sono risultati ben 19 ulteriori comuni che hanno in corso procedimenti di approvazione delle deliberazioni previste dalla legge ma non hanno fornito risposta alle informazioni di cui al questionario somministrato.

Va infine evidenziato come non tutti i dati comunicati dai comuni presentano una compiuta coerenza e completezza. Tutte le informazioni raccolte sono comunque state analizzate e sono riportate nella presente relazione.

Quella che segue, con i limiti sopra evidenziati, è pertanto la prima rappresentazione degli interventi concretamente messi in campo a livello territoriale da parte dei comuni in attuazione della legge regionale 7/2017.

2. La legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Cenni generali.

La legge regionale 7/2017 prevede interventi che per essere attuati necessitano di una previa deliberazione comunale (artt. 2, 3, 4 e 5), e interventi realizzabili in via diretta ed immediata (artt. 6 e 9). Tutte le tipologie di interventi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 9, sono consentite esclusivamente su edifici esistenti, legittimi o legittimati, che ricadano in porzioni di territorio urbanizzate, che il comma 7 dell’articolo 1 definisce come:

a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, aggiornata al 2016, come insediamento residenziale, insediamento produttivo, zone estrattive, cantieri, discariche e aree verdi urbanizzate;

b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;

c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Sempre per gli articoli da 2 a 6, la legge non trova applicazione:

a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;

b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR;

c) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, gli articoli 2, 3 e 4 si applicano solo ove il territorio urbanizzato ricadente in zona agricola sia individuato come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR; gli articoli

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5 e 6, invece, si applicano comunque purché l’edificio ricada nel territorio urbanizzato, a prescindere dalla classificazione di paesaggio del PTPR.

Tra le esclusioni vanno anche annoverati, ma solo per quanto riguarda gli articoli 2, 3, 5 e 6, gli insediamenti urbani storici come individuati dal PTPR.

L’articolo 2 della legge prevede la possibilità di approvare, per mezzo di deliberazioni comunali, programmi di rigenerazione urbana, anche a seguito di proposte dirette dei privati. Si tratta di un insieme articolato di interventi, coordinati tra di loro, da realizzare entro un ambito definito e strutturati per raggiungere una determinata finalità tra quelle indicate dall’articolo 1, comma 1. In sostanza, il programma deve avere i caratteri di un progetto urbanistico unitario, da realizzare in modo sistematico, organico e fondamentalmente contestuale, volto a riqualificare/rigenerare l’assetto urbanistico e di conseguenza anche edilizio di una determinata porzione urbana. Il contenuto di tali programmi è specificato al comma 4 dell’articolo 2, e possono anche prevedere il trasferimento delle cubature con bonifica delle aree liberate dalla demolizione. I programmi di rigenerazione urbana sono approvati, se in variante allo strumento urbanistico generale, con le procedure previste dall’articolo 4 della l.r 36/1987 o per mezzo di accordo di programma; se ad esso conformi, con le procedure di cui all’articolo 1 della l.r. 36/1987.

L’articolo 3 della legge prevede la possibilità di individuare, a mezzo di deliberazioni dei consigli comunali, ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con, in quest’ultimo caso, una volumetria o superficie aggiuntive nella misura massima del 30%. È altresì consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale ovvero tra quelle compatibili o complementari. È infine ammesso delocalizzare la ricostruzione o la sola premialità all’interno del medesimo ambito territoriale in cui si realizza l’intervento. La procedura di adozione e approvazione delle relative deliberazioni comunali è quella prevista dall’articolo 1 della l.r. 36/1987.

L’articolo 4 della legge consente, sempre per mezzo di deliberazioni dei consigli comunali soggette alla procedura di cui all’articolo 1 della l.r. 36/1987, di apportare modifiche alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali al fine prevedere, per singoli edifici con superficie inferiore a 10.000 mq, mutamenti di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui all’articolo 23ter del d.P.R. 380/2001 esclusa quella rurale, accompagnati da interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione. Il comma 4 dell’articolo 4 prevede un regime transitorio, ormai spirato, nel quale è stato possibile consentire cambi di destinazione d’uso pur in assenza e nelle more dell’approvazione della deliberazione comunale, ma solo entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 della legge consente, sempre per mezzo di deliberazioni dei consigli comunali soggette alla procedura di cui all’articolo 1 della l.r. 36/1987, di apportare modifiche alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali al fine prevedere ampliamenti di edifici a destinazione residenziale a fronte di interventi volti a garantire il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. La consistenza degli ampliamenti ammessi è del 20% della volumetria o della superficie, per un incremento massimo di 70 mq.

L’articolo 6 della legge consente interventi diretti, per i quali pertanto non è necessaria la preventiva approvazione di una deliberazione comunale, di ristrutturazione edilizia o di demolizione

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e ricostruzione con incremento, in quest’ultimo caso, fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo non può superare il 10%. Nell’ambito di tali interventi sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi, nonché i cambi all’interno delle categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001.

Infine, l’articolo 9 della legge prevede il riordino funzionale dei manufatti esistenti nelle aree demaniali marittime, consistente nella ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione a parità di volume o di superficie lorda, con la possibilità di ridistribuire all’interno dell’area di intervento i manufatti e prevederne la rifunzionalizzazione ai sensi della l.r. 13/2007.

3. Lo stato di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Considerazioni preliminari generali.

Alla rappresentazione dello stato di attuazione dei singoli articoli della legge regionale 7/2017, occorre premettere alcune considerazioni di ordine generale.

Sebbene l’arco temporale di rilevazione comprenda quasi tre anni, precisamente dall’entrata in vigore della legge, luglio 2017, al 31 maggio 2020, una concreta ed effettiva applicazione della legge si è avuta solo a partire dal secondo anno di vigenza.

Nel corso del primo anno 2017-2018, infatti, vuoi per la scarsa conoscenza di una legge ampia, articolata e innovativa come quella in questione, vuoi per la naturale diffidenza che sempre accompagna il varo di nuove discipline, i comuni si sono approcciati alle possibilità offerte dalla legge con estrema timidezza, per non dire ritrosia. Inoltre, le prime deliberazioni adottate dai comuni pionieri, sono quasi sempre risultate inefficaci, in quanto sprovviste dei basici requisiti di legge, evidentemente in quanto frutto di una non sufficientemente ponderata valutazione degli estremi e dei contenuti della normativa.

Analogamente gli interventi diretti, quelli previsti dagli articoli 6 e 9, che dunque non necessitavano di una preventiva regolamentazione da parte del comune, hanno avuto nel corso del primo anno una attuazione del tutto marginale. Anche qui, la ragione è certamente da imputare ai tempi fisiologici necessari alla diffusione circa la conoscenza dell’esistenza di una nuova normativa e alla compiuta comprensione delle sue potenzialità e limiti.

A maggio del 2018 è stato istituito l’Ufficio speciale per la rigenerazione urbana, quale struttura amministrativa, alle dirette dipendenze del Direttore, istituzionalmente preposta a favorire l’applicazione della legge. Da tale momento la Direzione ha potuto garantire una costante attività di supporto ai comuni per la conoscenza e l’attuazione della legge, per mezzo di numerosi incontri, riunioni e tavoli tecnici con le amministrazioni interessate, coadiuvando le stesse nella redazione delle deliberazioni e, per mezzo di pareri, direttive, linee guida e circolari, nella soluzione di questioni interpretative ed attuative attinenti la medesima legge 7/2017. Basti pensare che nell’anno solare 2019 si sono tenute più di 40 riunioni ufficiali con i comuni che ne hanno fatto richiesta.

È dunque dal secondo anno di vigenza della legge, 2018-2019, che, anche grazie al volano di informazioni, consulenze e risposte fornite dall’Ufficio speciale per la rigenerazione urbana, ha avuto

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inizio un sensibile fermento di interesse manifestato dalle amministrazioni comunali circa l’applicazione della legge; tuttavia prima di giungere alla produzione concreta dei provvedimenti richiesti dalla legge regionale 7/2017 per la sua attuazione è stato necessario per i comuni il giusto periodo di gestazione, onde mettere a punto le strategie e focalizzare gli obiettivi di trasformazione del territorio, nonché per comprendere appieno le corrette modalità di attuazione della legge.

È pertanto solo nell’ultimo anno, 2019-2020, che si è potuto assistere ad una crescente produzione delle deliberazioni comunali richieste dagli articoli 3, 4 e 5. Sotto tale aspetto è da mettere in evidenza come le deliberazioni comunali non rappresentano un mero adeguamento alle previsioni della legge, ma consistono nell’elaborazione a livello politico di strategie di governo del territorio e nella loro traduzione a livello amministrativo; il grado di complessità nella predisposizione delle deliberazioni, anche se sensibilmente differente a seconda degli articoli che si intendono applicare, incide inevitabilmente sui tempi delle loro approvazioni, ragion per cui vi sono numerosi provvedimenti ancora allo stato di pre-adozione, in corso di definizione.

Parallelamente, durante l’anno 2019-2020 è anche andato costantemente incrementando il numero di attuazioni dirette previste dagli articoli 6, in quanto si è diffusa la conoscenza delle possibilità offerte dalla disciplina e dunque la sua applicazione.

In definitiva, quindi, sebbene i dati rappresentati siano relativi ai primi complessivi tre anni di applicazione della legge 7/2017, è sostanzialmente solo nell’ultimo scorcio di anno (settembre 2019- maggio 2020) che la legge ha avuto una effettiva e costante attuazione da parte dei comuni e dei privati cittadini, ormai padroni delle dinamiche e dei meccanismi della normativa, consapevoli dei suoi requisiti ed effetti della e dunque pienamente in grado di portarla ad applicazione. L’attività svolta in questo ultimo periodo, ovviamente, sconta anche la situazione generale determinatasi a seguito dell’emergenza da COVID-19, che ha inciso e continua a incidere, se non particolarmente sull’attività delle amministrazioni, sicuramente in modo rilevante sulle iniziative dei privati, e dunque sugli interventi edilizi posti in essere in attuazione della legge.

4. Lo stato di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. I programmi di rigenerazione urbana.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. a), chiede che vengano indicati i programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti.

In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi dai comuni, risultano 3 programmi di rigenerazione urbana (Castro dei Volsci, Collepardo, San Felice Circeo), di cui due solamente adottati, e uno approvato. Non sono presentati o realizzati interventi in attuazione dell’unico programma approvato, anche in quanto l’approvazione si è avuta a maggio 2020.

Occorre comunque rappresentare come il limitatissimo ricorso ai programmi di rigenerazione urbana sia ascrivibile ad una effettiva complessità dello strumento, che risulta particolarmente articolato, tal che si adatta più a comuni di dimensioni importanti, in cui gli interventi sul territorio necessitano di questa tipologia di strumento.

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5. Lo stato di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione negli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. b), chiede che vengano indicati gli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati.

In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi, 18 comuni (11%) hanno dato applicazione alle previsioni dell’articolo 3 prevendendo ambiti di riqualificazione urbana e recupero edilizio. Nel dettaglio, si tratta dei comuni di:

Campodimele Cantalice

Castro dei Volsci Cisterna di Latina Colleferro

Collepardo

Fara in Sabina Gradoli

Guidonia Montecelio Latina

Lenola

Monte Compatri

Rocca Priora San Felice Circeo Sant’Andrea Garigliano Sora

Valmontone Viterbo

Di questi, 12 hanno deliberazioni ancora allo stato di adozione e 6 sono giunti alla definitiva approvazione.

A questi è possibile aggiungere ulteriori 13 comuni, individuati dai dati in possesso della Direzione tra quelli che risultano avere in corso iter di approvazione delle deliberazioni, 11 dei quali hanno solo adottato e 2 che hanno approvato. Si tratta dei comuni di:

Albano Laziale Bomarzo Boville Ernica Ceccano Formello

Marcellina Palestrina Patrica Priverno

San Giovanni Incarico

Sermoneta Terracina Villa Santa Lucia

Quanto alla individuazione degli ambiti, solo 8 questionari hanno correttamente indicato gli ambiti che sono stati definiti, per un totale di 48. Occorre dire che il solo Comune di Latina ha individuato 19 ambiti; a parte questa eccezione, gli altri 7 comuni hanno complessivamente individuato 29 ambiti, quindi con una media di circa 4 ambiti territoriali individuati per comune.

In attuazione delle 6 deliberazioni approvate, risultano richiesti 3 soli interventi, 2 di ristrutturazione edilizia (di cui uno realizzato) e uno di ristrutturazione edilizia.

6. Lo stato di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, con mutamento della destinazione d’uso.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. c), chiede che vengano indicati i comuni che hanno previsto l’ammissibilità degli interventi, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale.

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In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi, 34 comuni hanno dato applicazione alle previsioni dell’articolo 4, ossia il 21%. Nel dettaglio, si tratta dei comuni di:

Allumiere Bracciano Calcata

Campagnano di Roma Campodimele

Cantalice Capena

Castro dei Volsci Cerveteri

Colleferro Collepardo Fara in Sabina

Fiano Romano Fiumicino Fondi Forano Frasso Sabino Gradoli

Guidonia Montecelio Ladispoli

Latina Lenola Manziana

Montalto di Castro

Monte Romano Palombara Sabina Pomezia

Ponza

Rocca Priora San Cesareo San Felice Circeo Sant'Andrea Garigliano Sora

Valmontone

Per questi, 13 deliberazioni sono ancora allo stato di adozione, mentre 21 sono già approvate.

A questi è possibile aggiungere ulteriori 17 comuni, individuati dai dati in possesso della Direzione tra quelli che risultano avere in corso iter di approvazione delle deliberazioni, 15 dei quali hanno solo adottato e 2 che hanno approvato. Si tratta dei comuni di:

Albano Laziale Bomarzo Boville Ernica Castel Sant’Elia Ceccano Celleno

Formello Marcellina Monterosi Palestrina Patrica Priverno

Tivoli Sermoneta

San Giovanni Incarico Terracina

Villa Santa Lucia

In attuazione delle deliberazioni efficaci sono state presentate 55 (di cui 33 realizzate) richieste di ristrutturazione e 9 di demolizione e ricostruzione (di cui 2 realizzate). C’è da dire che il dato degli interventi complessivi è molto scarno (solo 10 comuni hanno comunicato il numero degli interventi) ed è comunque influenzato in maniera decisiva dai dati riferiti dal Comune di Fiumicino, il quale, da solo, ha riportato ben 34 ristrutturazioni edilizie (sulle 55 totali), e dal Comune di Valmontone, che da solo ha riferito 6 demolizioni e ricostruzioni (sulle 9 totali). Per quanto detto, quindi, il dato sugli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 4 non può considerarsi un campione di informazioni effettivamente valido ed attendibile.

Analizzando le informazioni dei comuni che hanno comunicato anche i dati dimensionali degli interventi (molto pochi, solo 7), si evince che i mutamenti verso la destinazione residenziale sono stati 6 per complessivi 3.973 mq di superficie, mentre l’unico verso la destinazione commerciale è stato pari a 1.150 mq. Anche qui, è da registrare che si dispone di troppi pochi dati per considerarli un campione di informazioni veritiero.

Il regime transitorio di cui al comma 4 dell’articolo 4 ha trovato applicazione in 9 comuni, tra cui Roma, i cui dati, inutile dirlo, sono preponderanti rispetto agli altri. Basti pensare che 8 comuni hanno comunicato complessivamente 12 interventi di ristrutturazione mentre Roma da sola ben 62, più 8 di demolizione e ricostruzione, dunque 70 totali. I mutamenti di destinazione d’uso sono stati, per i comuni diversi da Roma, verso il residenziale per 1.204 mq di superficie e verso il commerciale

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per 620 mq di superficie. Roma ha comunicato mutamenti solo verso la destinazione residenziale, per un totale di 10.128 mq.

7. Lo stato di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. d), chiede che vengano indicati i comuni che hanno previsto la possibilità degli interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi.

In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi, 32 comuni hanno dato applicazione alle previsioni dell’articolo 5, ossia il 20%. Nel dettaglio, si tratta dei comuni di:

Amatrice Bracciano Calcata

Campagnano di Roma Campodimele

Cantalice Capena

Castro dei Volsci Cerveteri

Colleferro Collepardo

Fara in Sabina Fiano Romano Fondi

Frasso Sabino Gradoli

Guidonia Montecelio Ladispoli

Latina Lenola Manziana Mentana

Montalto di Castro Monte Romano Palombara Sabina Ponza

Rocca Priora San Cesareo San Felice Circeo Sant'Andrea Garigliano Sora

Valmontone

Per questi, 12 deliberazioni sono ancora allo stato di adozione, mentre 20 sono già approvate.

A questi è possibile aggiungere ulteriori 18 comuni, individuati dai dati in possesso della Direzione tra quelli che risultano avere in corso iter di approvazione delle deliberazioni, 14 dei quali hanno solo adottato e 4 che hanno approvato. Si tratta dei comuni di:

Albano Laziale Bomarzo Boville Ernica Castel Sant’Elia Ceccano Celleno Fonte Nuova

Formello Marcellina

Monte Porzio Catone Monterosi

Palestrina Patrica Priverno

Tivoli Sermoneta

San Giovanni Incarico Villa Santa Lucia

In attuazione delle deliberazioni efficaci sono state presentate 37 (di cui 20 realizzate) richieste di ampliamento, di cui 34 per l’efficientamento energetico 12 per il miglioramento sismico. In totale, in base ai dati comunicati, gli ampliamenti hanno complessivamente comportato un aumento di 550 mq di superficie. Si tratta con tutta evidenza di dati complessivamente assai modesti.

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8. Lo stato di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 6 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. e), chiede che vengano indicati gli interventi diretti richiesti e realizzati e le relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni.

In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi, gli interventi diretti previsti dall’articolo 6 hanno avuto complessivamente luogo in 67 comuni, ossia nel 42%. Nello specifico, si tratta dei comuni di:

Alatri Amatrice Anzio Arce Ardea Atina Ausonia Bracciano Broccostella

Campagnano di Roma Cantalice

Capranica Caprarola Castel Madama Cisterna di Latina Civita Castellana Collalto Sabino Colleferro Collevecchio Fara in Sabina Fiano Romano Fiumicino Fondi

Frascati Frosinone

Gallicano nel Lazio Genazzano

Gradoli

Guidonia Montecelio Ischia di Castro Isola del Liri Itri

Ladispoli Leonessa Manziana Marcetelli Marino Mentana

Montalto di Castro Monte Compatri Monte S.G. Campano Monterotondo Morolo

Olevano Romano Paliano

Pastena

Poggio Mirteto Poggio Moiano Posta

Rignano Flaminio Roma

Ronciglione San Cesareo San Giorgio a Liri San Vito Romano San Vittore del Lazio Sant’Angelo Romano Sant’Elia Fiumerapido Segni

Serrone Sezze

Soriano nel Cimino Sutri

Valmontone Vasanello Velletri Vitorchiano

In riferimento alle tipologie di interventi, sono stati richiesti 41 demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume o superficie (17 realizzate), 189 demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume o superficie (61 realizzate), 77 ristrutturazioni edilizie (50 realizzate), per un totale di 307 interventi; i quali, in 149 casi, hanno comportato anche il cambio di destinazione d’uso (80 realizzati).

In totale, in base ai dati comunicati, gli ampliamenti hanno complessivamente prodotto un aumento di 31.270 mc e 9.719 mq di superficie. Anche questi dati vedono, comunque, la preponderanza di Roma capitale, che ha comunicato 6 demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume o superficie, 38 demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume o superficie e 4 ristrutturazioni edilizie, per un totale di 48 interventi (per complessivi incrementi di 15.772 mc e 4.620 mq), con 34 mutamenti di destinazione d’uso.

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Gli interventi di cui sopra sono stati realizzati in larga maggioranza, 244, a seguito di esistenza delle opere di urbanizzazione, e solo nei rimanenti casi vi è stato l’adeguamento delle stesse.

9. Lo stato di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Interventi di riordino funzionale nelle aree demaniali marittime.

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 7/2017, l’articolo 11, comma 3, lett. f), chiede che vengano indicati gli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime e le relative caratteristiche, suddivisi per comuni.

In base alle informazioni ricavate dai 161 questionari trasmessi, gli interventi diretti previsti dall’articolo 9 hanno avuto luogo solamente in 2 comuni.

Tuttavia, tali informazioni non possono ritenersi attendibili in quanto rese da comuni (Sant’Angelo Romano e Sant’Andrea Garigliano) che non hanno territorio interessato da demanio marittimo. Il Comune di Sant’Andrea Garigliano è sì attraversato dall’omonimo fiume, ma l’attuabilità della norma nel demanio fluviale è condizionata all’adozione di un regolamento regionale che, allo, stato ancora non esiste. I dati devono quindi ritenersi frutto di errore nella compilazione del questionario.

10. Lo stato complessivo di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7.

Considerazioni conclusive.

Come detto, il tasso di risposta al questionario è stato complessivamente parziale, corrispondendo al 43% del totale di tutti i comuni del Lazio, cui è stato somministrato. Inoltre, come già rilevato, è anche lecito supporre che, in tale numero, sia particolarmente incisiva la percentuale dei comuni il cui riscontro all’applicazione della legge è negativo, in quanto questi hanno avuto maggiore facilità e dunque propensione nel riscontrare il questionario. In ogni caso, per quanto illustrato nel paragrafo 1, si tratta certamente di dati che, seppure parziali, sono sostanzialmente rappresentativi dello stato di attuazione della l.r. 7/2017.

Ripartiti i comuni per provincia, il tasso di risposta è stato molto omogeneo: hanno infatti risposto 36 comuni della Provincia di Frosinone (40%), 13 della Provincia di Latina (39%), 28 della Provincia di Rieti (38%), 56 della Città metropolitana di Roma Capitale (46%) e 28 della Provincia di Viterbo (47%), per un totale, come detto, di 161 comuni.

Complessivamente, dai dati registrati, risultano essere 87, ossia il 54%, i comuni in cui la legge regionale 7/2017 ha avuto una qualche attuazione, in una qualsiasi delle forme previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9, e 74 i comuni in cui la legge medesima non ha avuto nessuna applicazione.

Una disamina attenta dello stato di attuazione della legge deve distinguere in primo luogo gli istituti che richiedono la predisposizione da parte dei comuni delle deliberazioni (articoli 2, 3, 4 e 5) e gli istituti di attuazione diretta (articoli 4, comma 4, 6 e 9).

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Complessivamente 39 su 161 (24%) comuni hanno assunto le deliberazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5. Nello specifico, si tratta dei comuni di:

Allumiere Amatrice Bracciano Calcata

Campagnano di Roma Campodimele

Cantalice Capena

Castro dei Volsci Cerveteri

Cisterna di Latina Colleferro

Collepardo

Fara in Sabina Fiano Romano Fiumicino Fondi Forano Frasso Sabino Gradoli

Guidonia Montecelio Ladispoli

Latina Lenola Manziana Mentana

Montalto di Castro Monte Compatri Monte Romano Palombara Sabina Pomezia

Ponza

Rocca Priora San Cesareo San Felice Circeo Sant'Andrea Garigliano Sora

Valmontone Viterbo

Quanto a tali deliberazioni, dai dati raccolti emerge chiaramente come gli articoli 2 e 3 hanno avuto una scarsa applicazione, e soprattutto molto minore rispetto agli articoli 4 e 5.

L’articolo 2 è stato attuato da sole 3 deliberazioni, mentre l’articolo 3 da 18. Molto basso è anche il numero di quelle approvate, 1 relativa all’articolo 2 e 6 relative all’articolo 3. I numeri non cambiano sostanzialmente se anche si considerano le deliberazioni che risultato dal database regionale e non comunicate; si tratta di sole ulteriori 1 deliberazione relativa all’articolo 2 e 13 deliberazioni relative all’articolo 3, il che porta il totale complessivo delle deliberazioni sugli articoli 2 e 3 a 35. Un numero irrisorio rispetto ai complessivi 378 comuni del Lazio a tre anni dall’entrata in vigore della legge. È evidente che si tratta delle deliberazioni più complesse tra quelle previste dalla legge, in cui è necessaria una compiuta rilevazione della situazione territoriale esistente e l’elaborazione di una strategia localizzativa delle trasformazioni ammesse, che richiede uno spiccato esercizio di valutazioni politiche di alto profilo ed un elevato grado di discrezionalità amministrativa.

Questo spiega, in parte, la scarsità delle deliberazioni in questione. Con riferimento all’articolo 2, c’è anche da dire che soffre di una certa sovrapposizione con i programmi integrati di intervento previsti dalla l.r. 22/1997, rispetto ai quali, tuttavia, conosce limiti più stringenti.

Le deliberazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono relativamente più semplici, ed infatti sono state complessivamente adottate o approvate 66 deliberazioni da parte dei 161 che hanno risposto (nel dettaglio, 34 comuni hanno provveduto in merito all’articolo 4 e 32 in merito all’articolo 5, comuni che per la maggior parte dei casi coincidono). Molto superiore è anche il numero complessivo dei provvedimenti approvati, 41. Se si aggiungono le 35 deliberazioni che risultato dal database regionale e non oggetto di comunicazione (17 relative all’articolo 4 e 18 all’articolo 5), si arriva ad un totale complessivo di 107 deliberazioni per i complessivi 378 comuni del Lazio.

Se si vuole, si può comunque osservare che il ricorso alle deliberazioni è stato piuttosto limitato nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli maggiormente popolosi. Nei primi, solo Latina e Viterbo hanno assunto le deliberazioni, e relativamente agli articoli 3, 4 e 5. Nei secondi, considerando i cinque più popolosi, di cui al paragrafo 1, solo Latina e Guidonia Montecelio hanno provveduto all’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 (tutte solo adottate), ed estendendo ai primi 10 c’è

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da aggiungere solo Viterbo, che ha provveduto in merito all’articolo 5, e Pomezia che ha deliberato sull’articolo 4 (entrambe solo adottate).

Gli interventi totali, richiesti o realizzati, in attuazione di tali deliberazioni non rappresentano un dato significativo e rilevante nel panorama delle trasformazioni su scala regionale. Questo si spiega con il numero complessivamente ridotto del ricorso alle deliberazioni, appena illustrato, con il fatto che poche sono quelle approvate e dunque efficaci, e che l’approvazione è in molto casi assai recente, per cui sono mancati i tempi, anche considerando l’emergenza sanitaria che ha interessato e tuttora interessa il Paese intero, per darvi concreta attuazione da parte dei privati con gli interventi edilizi da esse previsti. L’esiguità del numero complessivo (100 in totale) fa sì che risulta sostanzialmente inutile procedere ad una loro disanima particolareggiata in quanto si tratta di un dato eccessivamente parziale.

L’articolo 6, come era prevedibile visto che contempla interventi diretti realizzabili a prescindere da una deliberazione comunale, è quello che ha avuto l’applicazione più estesa, sia come comuni in cui ha trovato attuazione (67, corrispondente al 42% di quanti hanno risposto) sia come numero complessivo degli interventi, 307, con 149 mutamenti di destinazione d’uso. Certo, anche qui, il dato totale appare non percepibile rispetto all’ambito regionale di applicazione. Ciò che è possibile dire è che l’intervento cui si è ricorso maggiormente è la demolizione e ricostruzione con aumento di volume (62% dei casi totali), seguita dalla ristrutturazione (25% dei casi totali); nel 49% dei casi questi interventi sono stati accompagnati dal cambio di destinazione d’uso. I dati assoluti di aumento delle volumetrie o delle superficie non sono invece indicativi, data l’esiguità del numero globale.

Infine, l’articolo 9 non ha avuto nessuna applicazione concreta, sebbene la norma contempli interventi che possono essere attuati in via diretta ed immediata, quindi senza preventive disposizioni da parte del comune. Hanno risposto 13 comuni costieri sul totale di 24 della Regione Lazio.

11. Elenco dei comuni che hanno risposto al questionario.

Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei comuni che hanno restituito i questionari debitamente compilati, i quali si trovano in allegato alla presente relazione:

1. Affile 2. Alatri 3. Allumiere 4. Alvito 5. Amatrice 6. Anagni

7. Anticoli Corrado 8. Anzio

9. Aquino 10. Arce 11. Ardea

12. Arlena di Castro 13. Ascrea

14. Atina 15. Ausonia

16. Bassano in Teverina 17. Bassiano

18. Bellegra

19. Belmonte in Sabina 20. Blera

21. Borgo Velino 22. Bracciano 23. Broccostella 24. Calcata

25. Campagnano di Roma 26. Campodimele

27. Campoli Appennino 28. Canale Monterano 29. Cantalice

30. Capena 31. Capranica 32. Caprarola 33. Casalattico 34. Casaprota 35. Castel Gandolfo 36. Castel Madama 37. Castel Sant'Angelo 38. Castelliri

39. Castelnuovo Parano

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40. Castrocielo 41. Castro dei Volsci 42. Cerveteri

43. Cisterna di Latina 44. Civita Castellana 45. Civitella d’Agliano 46. Collalto Sabino 47. Colleferro 48. Collepardo 49. Collevecchio 50. Colonna 51. Esperia 52. Fara in Sabina 53. Farnese 54. Fiano Romano 55. Filettino 56. Fiumicino 57. Fondi 58. Fontana Liri 59. Forano 60. Frascati 61. Frasso Sabino 62. Frosinone

63. Gallicano nel Lazio 64. Genazzano

65. Genzano di Roma 66. Gradoli

67. Greccio

68. Grotte di Castro 69. Guarcino

70. Guidonia Montecelio 71. Ischia di Castro 72. Isola del Liri 73. Itri

74. Ladispoli 75. Latina 76. Lenola 77. Leonessa 78. Lubriano 79. Manziana 80. Marcetelli 81. Marino

82. Marta

83. Mazzano Romano 84. Mentana

85. Micigliano

86. Montalto di Castro 87. Monte Compatri 88. Monte Romano 89. Monte San Giovanni

Campano 90. Montebuono 91. Montefiascone 92. Monteflavio 93. Monterotondo 94. Montopoli di Sabina 95. Moricone

96. Morlupo 97. Morolo

98. Morro Reatino 99. Nemi

100. Norma

101. Olevano Romano 102. Oriolo Romano 103. Orvinio

104. Paliano

105. Palombara Sabina 106. Pastena

107. Pescorocchiano 108. Picinisco

109. Piedimonte S.

Germano

110. Pignataro Interamna 111. Pisoniano

112. Pofi

113. Poggio Bustone 114. Poggio Mirteto 115. Poggio Moiano 116. Poggio San Lorenzo 117. Poggio Catino 118. Pomezia 119. Pontecorvo 120. Ponza

121. Ponzano Romano

122. Posta 123. Riano

124. Rignano Flaminio 125. Rocca Priora 126. Roccagorga 127. Roiate 128. Roma 129. Ronciglione 130. Roviano 131. Sambuci 132. San Cesareo 133. San Felice Circeo 134. San Giorgio a Liri 135. San Polo dei Cavalieri 136. San Vito Romano 137. San Vittore del Lazio 138. Sant’Andrea

Garigliano

139. Sant’Angelo Romano 140. Sant’Elia Fiumerapido 141. Sant'Oreste

142. Segni 143. Serrone 144. Sezze 145. Sora

146. Soriano nel Cimino 147. Spigno Saturnia 148. Sutri

149. Tarano 150. Tessennano

151. Trevignano Romano 152. Trivigliano

153. Tuscania 154. Vallepietra 155. Valmontone 156. Vasanello 157. Velletri 158. Vignanello 159. Viterbo 160. Vitorchiano 161. Vivaro Romano

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12. Elenco dei comuni che non hanno risposto al questionario ma di cui risultano in corso iter di approvazione delle deliberazioni.

Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei comuni che non hanno restituito il questionario inviato, ma che risultano avere in corso iter di approvazione delle deliberazioni di cui alla legge 7/2017:

1. Albano Laziale 2. Bomarzo 3. Boville Ernica 4. Castel Sant’Elia 5. Ceccano 6. Celleno 7. Fonte Nuova 8. Formello 9. Marcellina

10. Monte Porzio Catone

11. Monterosi 12. Palestrina 13. Patrica 14. Priverno

15. San Giovanni Incarico 16. Sermoneta

17. Terracina 18. Tivoli

19. Villa Santa Lucia

Il responsabile del Servizio Stefano Levante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

Il Direttore

F.to Manuela Manetti

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All. 1

COMUNE PR dcc adottate dcc

approvate ambiti ristr real d&r + vol/sul real cambi dest

uso real + vol + sul cessione

standard adeg urb

Campodimele LT 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantalice RI 0 1 0 1 0 1 0 1 0 156 52 1.923 3

Castro dei Volsci FR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cisterna di Latina LT 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colleferro RM 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collepardo FR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fara in Sabina RI 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradoli VT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guidonia Montecelio RM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Latina LT 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lenola LT 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monte Compatri RM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rocca Priora RM 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Felice Circeo LT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sant'Andrea Garigliano FR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sora FR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valmontone RM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viterbo VT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCHEDA RIEPILOGATIVA DATI PER COMUNI ARTICOLO 3 L.R. 7/2017

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