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Valutazione previsionale di clima acustico (7935 KB)

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(1)

Comune di Villorba Provincia di Treviso

Committente:

Lualgi SRL

Via Don Giovanni Bosco 31/4 31021 Mogliano Veneto (TV)

V A L U T A Z I O N E P R E V I S I O N A L E D I C L I M A A C U S T I C O

( a r t . 8 c o m m a 3 L e g g e Q u a d r o 4 4 7 / 1 9 9 5 )

V a r i a n t e a l P U A E x C a n t i n a s o c i a l e ” a V i l l o r b a ( T V )

ID COMMESSA: 01700

00 28/09/2017 EMISSIONE ING. V. SILINGARDI ARCH. M.E. BOVO ARCH. M.E. BOVO

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Elaborato:

CLI01

Descrizione:

RELAZIONE TECNICA

SCALE -

DATA 28/09/2017

Tecnico:

Arch. Maria Elena Bovo

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 449, iscritto all’elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell’art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

Ing. Valentina Silingardi Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 560 del 18/02/2014, iscritto all’elenco ufficiale della regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

PROGETTO DECIBEL SRL - Società di Ingegneria Uffici & Sala Corsi: Uffici & Laboratorio:

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INDICE

1. PREMESSA ... 1

2. PANORAMICA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 2

2.1. Legislazione italiana ... 2

2.2. Legislazione regionale ... 9

3. DEFINIZIONI SECONDO D.M. 16.03.1998 ... 10

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO ... 12

5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE ... 13

6. DESCRIZIONE DEL SITO E DEL PROGETTO ... 14

7. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E MODALITA’ DI MISURAZIONE ... 16

7.1. Condizioni meteorologiche ... 17

8. RILIEVI FONOMETRICI DI LUNGA DURATA IN LOCO ... 21

9. SIMULAZIONE SOFTWARE ... 23

10. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PRELIMINARE ... 24

11. CONCLUSIONI ... 27

12. ALLEGATI ... 28

(4)
(5)

1. PREMESSA

Il presente studio acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n.447, ha come obiettivo la valutazione del clima acustico ed impatto acustico preliminare per il progetto di Variante del PUA “Ex Cantina sociale” a Villorba (TV).

All’interno della valutazione verranno inoltre fornite delle indicazioni sulla potenza sonora massima delle sorgenti sonore correlate alle future attività della struttura, al fine di verificare l’impatto acustico verso terzi nel rispetto della normativa vigente.

(6)

2. PANORAMICA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Legislazione italiana Regio Decreto 18 Giugno 1931 n°777

Il primo accenno di interesse della normativa italiana risale al 1931 dove, all’interno del regio decreto n°777 riguardante le leggi di pubblica sicurezza, l’art. 66 prevedeva la sospensione delle attività rumorose nelle ore determinate dalle ordinanze del Sindaco e dai regolamenti locali. Tale disposizione è stata in seguito abrogata dal D.Lgs. 13 Luglio 1994 n°480.

Codice penale, art. 659

Tale articolo mira a punire mediante ammenda chiunque provochi schiamazzi o rumori oppure eserciti un attività rumorosa che disturbi le occupazioni od il riposo delle persone

Codice civile, art 844

Il testo di questo articolo scende a compromessi tra le attività produttive e la produzione di rumore, fumi, odori molesti. Il testo dell’articolo afferma che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, rumori ed odori se queste non superano la normale tollerabilità. Per ciò che riguarda il rumore nel tempo si è sempre più affermato il criterio secondo cui diventa intollerabile un rumore che superi di 3 dB(A) il rumore di fondo normalmente presente nell’ambiente.

Codice della strada (DL 285/92 modificato dal D.Lgs 360/93)

Il codice fissa diverse prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli a motore e le norme comportamentali per l’uso dei veicoli in modo da limitare per quanto possibile il disturbo alla popolazione dovuto al rumore. Sono inoltre contenute prescrizioni per la costruzione delle nuove strade che dovrebbero essere progettate in modo da ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico e la salvaguardia degli occupanti degli edifici adiacenti alle stesse.

L’art. 36 obbliga i comuni con più di 30'000 abitanti a redigere ed aggiornare ogni due anni un piano urbano del traffico finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione, della sicurezza stradale ed alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

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E’ bene ricordare che tale obbligo si estende ai comuni con elevata affluenza turistica stagionale ed a quelli che presentano problemi di congestione della circolazione stradale.

L’art. 277 dispone, inoltre, l’installazione sull’intero sistema viario, di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dei flussi veicolari e dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.

D.P.C.M. 1° Marzo 1991

Rimane tuttora il principale punto di riferimento per l’acustica territoriale. Scopo del decreto è quello di rimediare in via transitoria alla grave situazione di inquinamento acustico del territorio nazionale fissando limiti di accettabilità validi su tutto il territorio nazionale. Tale decreto introduce inoltre l’obbligo per i Comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio.

Tale decreto non prende in considerazione i rumori generati dalle attività aeroportuali ed ammette deroghe per le attività temporanee quali cantieri edili e manifestazioni pubbliche. Tutte le componenti sonore inquinanti, comprese le infrastrutture dei trasporti come le strade e le ferrovie vengono invece prese in considerazione.

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 individua 6 classi acustiche in cui il territorio dovrebbe essere zonizzato. Tali classi sono le seguenti:

 Classe I Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

 Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

 Classe III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività

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commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

 Classe IV Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate: da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

 Classe V Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

 Classe VI Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ognuna delle classi sopra riportate il D.P.C.M. associa dei livelli di rumorosità massima tollerabile riferita sia al periodo diurno che notturno dove per diurno si intende la fascia oraria compresa fra le ore 06 e le 22 e per notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06.

Il Decreto stabilisce inoltre che per le zone non esclusivamente industriali, cioè per le aree di classe I, II, III, IV e V, oltre ai limiti massimi precedentemente definiti non è consentito superare una differenza di livello sonoro pari 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolata rispetto al livello misurato in presenza della sorgente disturbante e in assenza della stessa. Tale criterio viene definito Criterio differenziale.

Vale forse la pena ricordare che una differenza di livello sonoro pari a 3 dB(A) equivale ad un raddoppio della potenza sonora emessa, cioè ad un valore doppio di energia sonora emessa nell’ambiente.

Il Decreto stabilisce con esattezza che, una volta stabilita la classe di appartenenza di una determinata area, le misurazioni per la verifica dei limiti riferiti a tale classe e la verifica del rispetto del criterio differenziale debbono essere effettuate all’interno degli

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ambienti abitativi, nel periodo di osservazione del fenomeno, a finestre aperte, ad 1 m da esse.

L’allegato B comma 3.2 del Decreto precisa inoltre che: “Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile.”

Alcune regioni hanno successivamente prodotto delle linee guida per la zonizzazione comunale aventi lo scopo di omogeneizzare per quanto possibile la redazione delle zonizzazioni comunali nell’ambito di appartenenza delle singole regioni.

Legge quadro sull’inquinamento acustico 26 Ottobre 1995 n°447

I contenuti di tale legge sono più teorici e propositivi che applicativi in quanto, proprio per la natura stessa di tale legge, gli aspetti operativi vengono quasi sempre demandati a specifici decreti attuativi da pubblicarsi successivamente.

Gli aspetti più significativi sono comunque i seguenti:

 i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio debbono tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio

 i comuni con popolazione superiore a 50'000 abitanti debbono presentare una relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale

 il contatto diretto di aree anche appartenenti a Comuni confinanti i cui valori limite si discostano per più di 5 dB(A) non può essere previsto nella fase di zonizzazione acustica

 le domande per il rilascio di Concessioni Edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 comma 4)

Sono di competenza dei comuni:

1. la classificazione del territorio in zone acustiche

2. il coordinamento e la modifica degli strumenti urbanistici già adottati alla luce della zonizzazione acustica del territorio

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3. l’adozione di piani di risanamento acustico

4. il controllo della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle Concessioni Edilizie, licenze d’uso, nulla osta all’esercizio

5. la redazione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico

6. l’autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dalla zonizzazione di attività temporanee quali cantieri edili, spettacoli temporanei, manifestazioni pubbliche 7. l’adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità prevedendo apposite

norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento alle emissioni sonore generate dal traffico veicolare e dalle infrastrutture dei trasporti

8. nelle aree di rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico i comuni hanno facoltà di individuare limiti massimi di rumore più ristretti rispetto alla normale classificazione del territorio.

Nel caso di superamento dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica del territorio i comuni debbono predisporre dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento degli stessi con il piano urbano del traffico. Tali piani debbono contenere:

 individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

 individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;

 indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi da seguire per il risanamento;

 stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

 eventuali misure cautelari per la tutela dell’ambiente.

Si segnala inoltre che in base all’art 10 comma 5 le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade e l’ANAS, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Tali piani devono contenere i tempi di adeguamento, le modalità e la stima dei costi.

D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Determina i valori limite di emissione, di immissione e i valori limite differenziali di immissione delle sorgenti sonore, nonché i valori di attenzione e di qualità.

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Si riportano le tabelle, riportate in allegato a tale norma, relative ai valori limite di emissione e immissione.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40 III aree di tipo misto 55 45 IV aree di intensa attività umana 60 50 V aree prevalentemente industriali 65 55 VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50 IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 VI aree esclusivamente industriali 70 70

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

D.M.A. 16 Marzo 1998

"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico ".

D.P.R. 18 Novembre 1998 n. 459

Regolamento recante le norma di esecuzione dell’art. 11 della Legge Quadro 26 Ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142

"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" .

Divide le infrastrutture stradali nelle seguenti classi:

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A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

Per ogni tipologia di strada, vengono definite delle fasce territoriali di pertinenza acustica;

inoltre vengono stabiliti i limiti di immissione che l’infrastruttura deve rispettare all’interno della propria fascia di rispetto; nell’indicazione dei limiti viene fatta distinzione tra strade esistenti e di nuova realizzazione.

Al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei limiti di immissione, va verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004).

Si stabilisce che il criterio differenziale va applicato anche nei comuni in cui non sia ancora stata approvata la zonizzazione acustica comunale.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194

"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Vengono fornite indicazioni sull'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, nonché dei piani di azione.

Vengono fornite le seguenti definizioni:

 «Mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.

 «Mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.

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 «Piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

 «Pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti.

Vengono inoltre definiti i seguenti descrittori acustici:

 «Lden(livello giorno-sera-notte)»: descrittore acustico relativo all'intera giornata;

 «Lday(livello giorno)»: descrittore acustico per il periodo dalle 06:00 alle 20:00;

 «Levening (livello sera)»: descrittore acustico per il periodo dalle 20:00 alle 22:00;

 «Lnight (livello notte)»: descrittore acustico per il periodo dalle 22.00 alle 06.00.

2.2. Legislazione regionale Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

Norme in materia di inquinamento acustico (B.U.R. 42/1999)

DDG. ARPAV N.3 del 29 gennaio 2008

“Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell’art.8 della LQ N.447/1995”

“Linee Guida per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della LQ N. 447/1995”

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3. DEFINIZIONI SECONDO D.M. 16.03.1998

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento:

quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast",

"impulse".

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

 

dB(A) log 1

10

0 2 0 2 A 1 2 T

Aeq,

 

 

t t

T pp t dt

L

Dove:

LAeq e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2;

pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 micron Pa è la pressione sonora di riferimento .

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Livello di rumore ambientale (LA): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, e' riferito a TM; 2) nel caso di limiti assoluti e' riferito a TR.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): LD = (LA - LR)

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL) è dato dalla formula:

 

dB(A) log 1

10

2

1

2 0 2 0

AE 



 

t

t A

p t p L t

SEL

Dove:

t2-t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

t è la durata di riferimento (s).

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4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il lotto oggetto di analisi si estende nel territorio comunale di Villorba (TV).

Nelle immagini seguenti si evidenzia l’area in oggetto. Il lotto è in prossimità di una rotatoria e di strade trafficate che caratterizzano il clima acustico di zona.

Inquadramento aereo dell’area oggetto di studio – Comune di Villorba (TV)

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5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il lotto di progetto ricade all’interno del territorio comunale di Villorba (TV), che non ha ancora provveduto alla redazione e adozione del piano di classificazione acustica del territorio.

In attesa della suddivisione del territorio comunale, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità, secondo quanto specificato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Zonizzazione Limite diurno

Leq [dB(A)] Limite notturno Leq [dB(A)]

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A 65 55

Zona B 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

Le Zone A e B sono descritte come segue (zone di cui all’art. 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444):

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

Trattandosi di una zona edificata non esclusivamente industriale e che non riveste carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale, si assumeranno i limiti previsti per la Zona B.

Le attività di tipo commerciale si svolgeranno esclusivamente in periodo diurno.

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6. DESCRIZIONE DEL SITO E DEL PROGETTO

Come precedentemente riportato, il progetto di Variante al PUA “Ex Cantina sociale”

prevede la realizzazione di una nuova zona commerciale nel territorio comunale di Villorba (TV), all’incrocio tra via Silvio Marsoni e vicolo Silvio Pellico, in prossimità della Strada Statale 13.

Il fabbricato a destinazione commerciale avrà un volume di 55530 m3 e una superficie di 11404 m2, suddivisa in:

 Superficie per l’esercizio dell’attività: 8104 m2;

 Superficie per servizi amministrativi 920 m2;

 Superfici per altri usi 2380 m2.

Il fabbricato sarà composto da due piani, compreso l’interrato.

Inquadramento aereo dell’area oggetto di studio – Comune di Villorba (TV) Nell’immagine seguente si riporta la pianta di progetto.

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Pianta di progetto - Piano terra

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7. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E MODALITA’ DI MISURAZIONE

Le rilevazioni sono state effettuate, con la tecnica del campionamento, secondo le modalità ed i criteri indicati dagli Allegati A, B e C del Decreto del Ministro dell’Ambiente 16.03.1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Le misurazioni sono state eseguite utilizzando la seguente strumentazione:

 fonometro analizzatore SVANTEK, modello 958, matricola 15884 provvisto di certificato di taratura datato 03/02/2016;

 fonometro analizzatore SVANTEK, modello 957, matricola 27530 provvisto di certificato di taratura datato 30/10/2015;

 Il microfono a condensatore da ½ pollice per campo libero, muniti di schermo antivento/antiurto di 7,5 cm di diametro.

La calibrazione è stata effettuata prima e dopo ogni misurazione con:

 calibratore acustico di precisione SV 30A, SVANTEK, n. serie 19364 di classe I, conforme alle norme IEC 924/1988, provvisto di certificato di taratura datato 03/02/2016.

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve e la velocità del vento risultava inferiore a 5 m/s.

La strumentazione impiegata è di Classe I, conforme alle Norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

Prima dell’inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.

Da ogni misura effettuata sono stati acquisiti i seguenti dati:

 il numero della misura

 la durata di acquisizione

 la data

 l’orario di inizio misura

 la posizione del rilievo

 il livello sonoro equivalente ponderato A

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Il fonometro è stato posizionato a 4 metri di altezza dal suolo, in corrispondenza del punto indicato nel paragrafo seguente.

7.1. Condizioni meteorologiche

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in assenza di fenomeni atmosferici rilevanti ed in condizioni di calma di vento.

(22)
(23)
(24)
(25)

8. RILIEVI FONOMETRICI DI LUNGA DURATA IN LOCO

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in continuo per un tempo di osservazione di 24 ore, dal 06/07/2017 al 07/07/2017.

Le postazioni di misura sono indicate nella planimetria riportata di seguito.

Indicazione dei posizionamenti fonometrici

Fotografia dei posizionamenti fonometrici

Si riporta di seguito un estratto tabellare coi valori del livello di equivalente ponderato A rilevato durante le giornate di misura:

MISURA P01

MISURA P02

(26)

P01

Livello di pressione sonora

[dB(A)] Livello percentile L10

[dB(A)] Livello percentile L95

[dB(A)]

06/07/2017

DIURNO 69.2 69.7 56.8

06/07/2017

NOTTURNO 60.2 62.9 38.1

07/07/2017

DIURNO 67.9 70.4 56.0

P02

Livello di pressione sonora

[dB(A)] Livello percentile L10

[dB(A)] Livello percentile L95

[dB(A)]

06/07/2017

DIURNO 67.0 68.4 56.2

06/07/2017

NOTTURNO 57.2 60.6 36.4

07/07/2017

DIURNO 65.1 68.1 52.8

Negli allegati grafici è possibile consultare le Time History dettagliate dei rilievi e i valori percentili rilevati.

Il clima di zona risulta essere fortemente influenzato dal traffico veicolare. Scorporando la rumorosità data dal traffico veicolare e considerando quindi i valori di livello percentile L95 misurati, il limite prescritto (60 dB(A) in periodo diurno) risulta rispettato, con valori massimi misurati al confine in periodo diurno (periodo in cui si svolgeranno le attività commerciali) pari a 56,8 dB(A).

Per quanto riguarda la rumorosità generata dal traffico veicolare, si evince quanto segue:

1. I rilievi sono stati eseguiti all’interno della fascia di pertinenza stradale

2. S.S.13 e via Marsoni in corrispondenza del lotto in esame possono essere considerate come strade di categoria D (secondo il DPR n.142/2004) con limiti di 70 dB(A) in periodo diurno e 60 in periodo notturno: i limiti del decreto risultano rispettati.

(27)

9. SIMULAZIONE SOFTWARE

Al fine di identificare e visualizzare il clima acustico previsionale con l’inserimento del nuovo edificio nel tessuto urbano oggetto d’indagine, è stata eseguita una simulazione software con PRELUDERAY 2.0.

Le infrastrutture di trasporto principali sono state tarate a partire dai rilievi fonometrici eseguiti e la taratura del modello ha fornito uno scarto rispetto ai valori misurati inferiore a 1 dB.

Nell’immagine seguente viene riportata la mappa acustica calcolata ad un’altezza di 4 metri dal suolo in periodo diurno.

Mappa dello stato di progetto calcolata a 4 metri dal suolo – periodo diurno

I livelli attesi in facciata mediante simulazione del nuovo centro commerciale non superano il livello limite di 60 dB(A), anche tenendo in considerazione il traffico veicolare.

Tuttavia si raccomanda un’attenta scelta e successiva posa in opera dei sistemi serramento/vetro al fine di garantire un adeguato comfort acustico all’interno degli ambienti.

(28)

10. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PRELIMINARE

Nel presente paragrafo vengono fornite delle indicazioni generali sulle potenze sonore massime che dovranno avere le future sorgenti sonore correlate alle attività della nuova struttura.

Visto il flusso veicolare presente attualmente sulle infrastrutture viarie adiacenti, il traffico indotto dalla struttura stessa potrà ritenersi trascurabile ai fini dell’innalzamento del clima acustico di zona. Saranno prese quindi in considerazioni solo le sorgenti impiantistiche a servizio della struttura.

La verifica del rispetto dei limiti è stata effettuata nei punti di confine indicati nell’immagine seguente.

Indicazione dei punti di confine considerati

Le sorgenti sonore di tipo impiantistico, nell’ipotesi vengano posizionate in copertura e nella parte centrale della stessa, dovranno avere la seguente potenza sonora globale (tutte le sorgenti insieme): Lw = 95 dB(A).

Di seguito viene riportata la mappa acustica calcolata a 6,5 metri di altezza dal suolo, ottenuta con la potenza sonora di 95 dB(A).

C04

C05 C03

C01 C02

(29)

Mappa delle emissioni impiantistiche calcolata a 6,5 metri dal suolo con potenza sonora impianti di 95 dB(A)

Con questo livello di potenza sonora vengono rispettati al confine i limiti previsti, sia in periodo diurno che in periodo notturno (nel caso in cui gli impianti dovessero funzionare anche in periodo notturno); infatti i livelli ottenuti al confine a 6,5 metri di altezza (altezza ipotizzata degli impianti) risultano essere quelli riportati nella tabella seguente.

Livelli di pressione sonora calcolati a 6,5 m dal suolo con potenza sonora impianti di 95 dB(A) Posizione al confine Livello di pressione sonora [dB(A)] Limite diurno [dB(A)] Limite notturno [dB(A)]

C01 35,9 60 50

C02 40,3 60 50

C03 42,8 60 50

C04 40,2 60 50

C05 46,5 60 50

Se gli impianti non dovessero essere in funzione durante il periodo notturno, ma solo in quello diurno, la potenza sonora globale (tutte le sorgenti insieme) potrebbe essere la seguente: Lw = 105 dB(A).

(30)

Di seguito viene riportata la mappa acustica calcolata a 6,5 metri di altezza dal suolo, ottenuta con la potenza sonora di 105 dB(A).

Mappa delle emissioni impiantistiche calcolata a 6,5 metri dal suolo con potenza sonora impianti di 105 dB(A)

Con questo livello di potenza sonora vengono rispettati al confine i limiti previsti in periodo diurno; infatti i livelli ottenuti al confine a 6,5 metri di altezza (altezza ipotizzata degli impianti) risultano essere quelli riportati nella tabella seguente.

Livelli di pressione sonora calcolati a 6,5 m dal suolo con potenza sonora impianti di 105 dB(A) Posizione al confine Livello di pressione sonora [dB(A)] Limite diurno [dB(A)]

C01 45,9 60

C02 52,4 60

C03 53,4 60

C04 50,0 60

C05 56,9 60

Se la posizione dei sistemi impiantistici dovesse essere diversa da quella ipotizzata, la prescrizione dovrà essere rivista.

(31)

11. CONCLUSIONI

A partire dalle indagini fonometriche condotte in loco, è stato valutato in fase previsionale il clima acustico che interesserà il lotto nella futura configurazione di progetto.

Dalla valutazione previsionale di clima acustico emerge che i livelli di rumorosità ambientale esistenti sono essenzialmente determinati dalle infrastrutture stradali della zona e risultano rispettati i limiti di legge prescritti dalla normativa vigente in facciata al nuovo centro commerciale.

Sono inoltre state fornite indicazioni sulla potenza sonora massima ammissibile che dovranno avere le future sorgenti correlate alle attività della struttura, affinché l’impatto acustico atteso rispetti i limiti previsti. Tuttavia si segnala che, ad attività e sorgenti definite, risulterà opportuno eseguire una valutazione di impatto acustico dettagliata.

Si rimanda infine alla progettazione dei requisiti acustici passivi, in particolare l’isolamento acustico di facciata, per garantire un adeguato comfort interno agli ambienti di progetto.

Padova, 28/09/2017

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 449, iscritto all’elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell’art. 2, comma

6, 7 e 8 della legge 447/95.

Arch. Maria Elena Bovo

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 560, iscritto all’elenco ufficiale della regione Emilia Romagna ai sensi dell’art.

2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

Ing. Valentina Silingardi

(32)

12. ALLEGATI

- TAVOLE DI RILIEVO FONOMETRICO

(33)

Grafico curve distributive e cumulative

L01 = L10 = L50 = L90 = L95 = L99 =

pag. 1/3 Assenza di precipitazioni.

Velocità del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:

Svantek 958 s/n 15884.

Classe di precisione 1.

Certificato LAT 224 16-2997-FON

=

REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Villorba (TV) Data:

Periodo di riferimento:

Posizione di misura:

Latitudine:

Longitudine:

Condizioni meteo:

Catena strumentale:

06/07/2017 DIURNO

56.8 [dB(A)]

53.6 [dB(A)]

69.2 [dB(A)]

12°15'6.35"E

L

Aeq

77.3 [dB(A)]

69.7 [dB(A)]

58.4 [dB(A)]

65.0 [dB(A)]

P01

45°43'54.72"N

30 40 50 60 70 80 90 100

12:36:55 12:41:44 12:46:33 12:51:22 12:56:11 13:01:00 13:05:49 13:10:38 13:15:27 13:20:16 13:25:05 13:29:54 13:34:43 13:39:32 13:44:21 13:49:10 13:53:59 13:58:48 14:03:37 14:08:26 14:13:15 14:18:04 14:22:53 14:27:42 14:32:31 14:37:20 14:42:09 14:46:58 14:51:47 14:56:36 15:01:25 15:06:14 15:11:03 15:15:52 15:20:41 15:25:30 15:30:19 15:35:08 15:39:57 15:44:46 15:49:35 15:54:24 15:59:13 16:04:02 16:08:51 16:13:40 16:18:29 16:23:18 16:28:07 16:32:56 16:37:45 16:42:34 16:47:23 16:52:12 16:57:01 17:01:50 17:06:39 17:11:28 17:16:17 17:21:06 17:25:55 17:30:44 17:35:33 17:40:22 17:45:11 17:50:00 17:54:49 17:59:38 18:04:27 18:09:16 18:14:05 18:18:54 18:23:43 18:28:32 18:33:21 18:38:10 18:42:59 18:47:48 18:52:37 18:57:26 19:02:15 19:07:04 19:11:53 19:16:42 19:21:31 19:26:20 19:31:09 19:35:58 19:40:47 19:45:36 19:50:25 19:55:14 20:00:03 20:04:52 20:09:41 20:14:30 20:19:19 20:24:08 20:28:57 20:33:46 20:38:35 20:43:24 20:48:13 20:53:02 20:57:51 21:02:40 21:07:29 21:12:18 21:17:07 21:21:56 21:26:45 21:31:34 21:36:23 21:41:12 21:46:01 21:50:50 21:55:39

Livelli [dB(A)]

Orario

Time History

SPL[dBA] LAeq[dBA]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

dB(A)

Analisi Statistica

Curva distributiva Curva cumulativa

(34)

Grafico curve distributive e cumulative

L01 = L10 = L50 = L90 = L95 =

L99 = 35.5 [dB(A)]

pag. 2/3 69.8 [dB(A)]

62.9 [dB(A)]

51.6 [dB(A)]

40.1 [dB(A)]

38.1 [dB(A)]

Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni.

Velocità del vento < 5 m/s.

Catena strumentale: Fonometro integratore:

Svantek 958 s/n 15884.

Classe di precisione 1.

Certificato LAT 224 16-2997-FON

L

Aeq

= 60.2 [dB(A)]

Latitudine: 45°43'54.72"N Longitudine: 12°15'6.35"E Posizione di misura: P01

Comune di Villorba (TV)

Data: 06/07/2017

Periodo di riferimento: NOTTURNO

REPORT DI MISURA - RUMORE

30 40 50 60 70 80 90 100

22:00:00 22:04:07 22:08:14 22:12:21 22:16:28 22:20:35 22:24:42 22:28:49 22:32:56 22:37:03 22:41:10 22:45:17 22:49:24 22:53:31 22:57:38 23:01:45 23:05:52 23:09:59 23:14:06 23:18:13 23:22:20 23:26:27 23:30:34 23:34:41 23:38:48 23:42:55 23:47:02 23:51:09 23:55:16 23:59:23 00:03:30 00:07:37 00:11:44 00:15:51 00:19:58 00:24:05 00:28:12 00:32:19 00:36:26 00:40:33 00:44:40 00:48:47 00:52:54 00:57:01 01:01:08 01:05:15 01:09:22 01:13:29 01:17:36 01:21:43 01:25:50 01:29:57 01:34:04 01:38:11 01:42:18 01:46:25 01:50:32 01:54:39 01:58:46 02:02:53 02:07:00 02:11:07 02:15:14 02:19:21 02:23:28 02:27:35 02:31:42 02:35:49 02:39:56 02:44:03 02:48:10 02:52:17 02:56:24 03:00:31 03:04:38 03:08:45 03:12:52 03:16:59 03:21:06 03:25:13 03:29:20 03:33:27 03:37:34 03:41:41 03:45:48 03:49:55 03:54:02 03:58:09 04:02:16 04:06:23 04:10:30 04:14:37 04:18:44 04:22:51 04:26:58 04:31:05 04:35:12 04:39:19 04:43:26 04:47:33 04:51:40 04:55:47 04:59:54 05:04:01 05:08:08 05:12:15 05:16:22 05:20:29 05:24:36 05:28:43 05:32:50 05:36:57 05:41:04 05:45:11 05:49:18 05:53:25 05:57:32

Livelli [dB(A)]

Orario

Time History

SPL[dBA] LAeq[dBA]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

dB(A)

Analisi Statistica

Curva distributiva Curva cumulativa

(35)

Grafico curve distributive e cumulative

L01 = L10 = L50 = L90 = L95 =

L99 = 49.4 [dB(A)]

pag. 3/3 76.8 [dB(A)]

70.4 [dB(A)]

65.7 [dB(A)]

58.5 [dB(A)]

56.0 [dB(A)]

Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni.

Velocità del vento < 5 m/s.

Catena strumentale: Fonometro integratore:

Svantek 958 s/n 15884.

Classe di precisione 1.

Certificato LAT 224 16-2997-FON

L

Aeq

= 67.9 [dB(A)]

Latitudine: 45°43'54.72"N Longitudine: 12°15'6.35"E Posizione di misura: P01

Data: 07/07/2017

Periodo di riferimento: DIURNO

Comune di Villorba (TV)

REPORT DI MISURA - RUMORE

30 40 50 60 70 80 90 100

06:00:01 06:03:27 06:06:53 06:10:19 06:13:45 06:17:11 06:20:37 06:24:03 06:27:29 06:30:55 06:34:21 06:37:47 06:41:13 06:44:39 06:48:05 06:51:31 06:54:57 06:58:23 07:01:49 07:05:15 07:08:41 07:12:07 07:15:33 07:18:59 07:22:25 07:25:51 07:29:17 07:32:43 07:36:09 07:39:35 07:43:01 07:46:27 07:49:53 07:53:19 07:56:45 08:00:11 08:03:37 08:07:03 08:10:29 08:13:55 08:17:21 08:20:47 08:24:13 08:27:39 08:31:05 08:34:31 08:37:57 08:41:23 08:44:49 08:48:15 08:51:41 08:55:07 08:58:33 09:01:59 09:05:25 09:08:51 09:12:17 09:15:43 09:19:09 09:22:35 09:26:01 09:29:27 09:32:53 09:36:19 09:39:45 09:43:11 09:46:37 09:50:03 09:53:29 09:56:55 10:00:21 10:03:47 10:07:13 10:10:39 10:14:05 10:17:31 10:20:57 10:24:23 10:27:49 10:31:15 10:34:41 10:38:07 10:41:33 10:44:59 10:48:25 10:51:51 10:55:17 10:58:43 11:02:09 11:05:35 11:09:01 11:12:27 11:15:53 11:19:19 11:22:45 11:26:11 11:29:37 11:33:03 11:36:29 11:39:55 11:43:21 11:46:47 11:50:13 11:53:39 11:57:05 12:00:31 12:03:57 12:07:23 12:10:49 12:14:15 12:17:41 12:21:07 12:24:33 12:27:59 12:31:25 12:34:51 12:38:17

Livelli [dB(A)]

Orario

Time History

SPL[dBA] LAeq[dBA]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

dB(A)

Analisi Statistica

Curva distributiva Curva cumulativa

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