Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 52 del 17 ottobre 1988
Oggetto: Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali di cui all'articolo 110 del codice della navigazione.
Con decreto del 13 novembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre (all. n. 1), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fissato le nuove retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali di cui all'articolo 110 del codice della navigazione, da valere dal 30 giugno 1987, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
le nuove misure retribuite:
per le compagnie portuali
(lavoratori permanenti e avventizi ) L. 69850 giornaliere per i gruppi portuali L. 37650 giornaliere
Per quando concerne la contribuzione, il decreto ha lasciato invariato il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione.
Pertanto, a tal fine, la retribuzione convenzionale deve essere moltiplicata, come per il passato, per 12 dodici giornate a mese o per 144 ad anno.
In merito alle prestazioni si fa presente quando segue:
- indennità per inabilità temporanea assoluta le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere si applicano per gli eventi verificatisi dal 30 giugno 1987 e per quelli in cui, alla data medesima, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea.
Alla corresponsione dei relativi conguagli provvedono le unità periferiche secondo le modalità in uso, avvalendosi, per l'individuazione dei casi pregressi non altrimenti evidenziati, del tabulato che questa direzione generale invierà non appena possibile.
Rendite per inabilità permanente ed ai superstiti
Il decreto prevede che per la liquidazione di tale prestazione, la retribuzione da assumere come base è pari a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando la disposizione di cui al 3°
comma dell'articolo 116 del testo unico, approvato dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 così come modificato dall'articolo 1 della legge n. 251/1982 e dell'articolo 20 della legge n. 41/1986.
Ne consegue che le rendite relative a casi avvenuti a partire dal 30 giugno 1987 sono liquidate sul massimale di L. 20.952.000 per le compagnie portuali, essendo la retribuzione convenzionale di cui trattasi superiore al limite indicato e sulla retribuzione di L. 11.295.000 per i gruppi portuali (L. 37.650 x 300).
Alla riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data del 1° luglio 1987 ha già provveduto questa Direzione generale con il rateo di marzo 1988.
Si fa infine presente che l'articolo 2 del decreto in argomento è stata introdotta la previsione della rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali che saranno pertanto adeguate, nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, ai sensi del citato articolo 116 del testo unico approvato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 così come modificato dall'articolo 1 della legge n. 251/1982 e dall'articolo 20 della legge n. 41/1986.
Ne deriva che, in occasione delle prossime rivalutazioni, non si renderà più necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento ministeriale per l'adeguamento delle retribuzioni di che trattasi.
Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 61/1985.