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E CONTESTUALE : IMPEGNO A) SOTTOSCRIVERE APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO INCLUSO

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CONFERIMENTO D’ INCARICO PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE per lo studio di fattibilità, progettazione e contrattualistica per la fruizione dei

bonus fiscali (ECOBONUS) previsti dalla normativa vigente relativa alle ristrutturazioni edilizie

E CONTESTUALE : IMPEGNO A) SOTTOSCRIVERE APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO INCLUSO

L'anno ____________, il giorno __________ del mese di __________________________________in _______________________

TRA

PARTE COMMITTENTE (CLIENTE)

- CONDOMINIO ____________________________________________________________________

(c.f. : __________________________), sito in __________________________________________________________________________________, in persona dell'amministratore / pro tepore ________________________________________________, (di seguito, per brevità, il “Committente” o il “Condominio”), da una parte,

E LA SOCIETÀ

- XXXXXXXXXXXXXXX SRL, con sede in XXXX, via XXXXXXXXXXX, XX (C.F. e partita IVA:

XXXXXXX), in persona del Legale Rappresentante, XXXXX XXXXX, munito dei necessari poteri statutari e di firma, dall'altra parte. (di seguito anche in breve “YYYYY" o "“Società")

PREMESSO CHE

- il Committente ha titolo per conferire incarichi per la valutazione di fattibilità, progettazione ed esecuzione dei lavori di seguito descritti;

- il Condominio necessita di interventi di riqualificazione energetica e/o sismica ed è interessato a beneficiare, al fine di realizzare d progetti e lavori, dei bonus previsti dal d.1. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. anche unitamente ad altri bonus statali per particolari casistiche personali dei condomini o delle opere;

- il Committente intende conferire alla YYYYY l'incarico per lo studio di fattibilità, progettazione e contrattualistica per la fruizione dei bonus fiscali previsti dalla normativa vigente relativa alle ristrutturazioni edilizie e intende affidare un appalto per realizzare i lavori illustrati nel concept (Allegato 1), così come risulteranno fattibili all'interno del valore massimo concesso dal d.l1. 34/2020 e deliberati in assemblea e dichiara di essere munito dei necessari poteri di

rappresentanza, come da delibera dell'assemblea del Condominio del _________________________;

- il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a terzi, ovvero che gli eventuali precedenti

incarichi sono risolti e/o comunque scaduti o inefficaci e che in ogni caso il Committente intende procedere all'affidamento alla Società;

- YYYYY ha avviato una partnership con ZZZZZ Srl (di seguito, in breve, “ZZZZZ) e il WWWWW (di seguito in breve “WWWWW”), al fine di progettare e realizzare lavori di riqualificazione

energetica e sismica di edifici;

- YYYYY ha interesse ad accettare l' incarico di cui al presente Contratto, alle condizioni di seguito rapportate;

- YYYYY dichiara di disporre, in proprio e tramite la propria rete di professionisti e collaborazioni,

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delle risorse e delle capacità organizzative, tecniche e professionali necessarie per l'esecuzione di tutte le attività previste nel presente disciplinare anche in forza degli accordi conclusi con la ZZZZZ e WWWWW;

- YYYYY dichiara di essere interessata all'acquisizione del credito d'imposta derivante dalla realizzazione dei lavori anche per il tramite di primari Istituti Bancari o terze società di natura Pubblica o Privatistica o Fondi (di seguito, per brevità, anche 1' “Ente Finanziatone”)

- fermo restando il diritto del Condominio di conferire il successivo ed eventuale incarico per

l'appalto dei lavori a un'impresa di propria scelta, che abbia le necessarie capacità tecnico-finanziarie e gli standards qualitativi e reputazionali richiesti dalla nominativa vigente, da YYYYY

e dall'Ente Finanziatore con i1 quale la YYYYY intende operare al fine dell'acquisizione del credito derivante dai lavori, le Parti prendono atto che YYYYY . si avvale del WWWWW costituito da imprese qualificate e convenzionate, selezionate sulla base di criteri dì elevata professionalità e conseguentemente accreditate, che potranno essere utilizzate per l'appalto dei lavori.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, tra le Parti sì conviene e sì stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1.1 - le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 — OGGETTO DELL'INCARICO, FASI E DIREZIONE LAVORI

2.1 - Il Committente affida a YYYYY e alle società e ai professionisti da quest'ultima individuati e all'uopo segnalati al Condominio, l'incarico fiduciario per la redazione dello studio di fattibilità, per la progettazione dei lavori, che comprende le seguenti prestazioni, le quali sono indicative anche di differenti fasi progettuali necessarie ai fini dello studio, dell'avvio e della realizzazione delle opere di riqualificazione energetica e/o sismica:

1 - studio di fattibilità, che comprende anche le attività propedeutiche alla progettazione, svolte all'occorrenza dalle società e dai professionisti individuati da YYYYY;

2 - progetto preliminare;

3 - progetto definitivo/esecutivo;

4 - direzione dei lavori (salvo quanto previsto agli artt. 2.4 e 2.5) tramite appositi professionisti nominati

5 - piano di sicurezza e coordinamento (progettazione ed esecuzione) ; 6 - verifiche finali;

7 - consulenza legale, assistenza e contrattualistica, eventualmente mediante appositi professionisti, opportunamente coordinati e coadiuvati da YYYYY

8 - verifica circa la regolarità fiscale e contributiva, asseverazioni fiscali eventualmente mediante appositi professionisti, opportunamente coordinati e coadiuvati da YYYYY .

2.2 - Il Committente è interessato a svolgere le opere nel solo caso in cui esse ricadano nell'ambito d'applicazione del d:l. 19 maggio 2020; n./34/e s.m.i.. e rientrino, dunque, nei cd. bonus fiscali introdotti dal provvedimento richiamato. A tal fine, ricevuto il conferimento, YYYYY provvederà a svolgere lo studio di fattibilità di cui all'art. 2.1, punto 1.

Nel caso in cui, per la fruizione dei cd. bonus fiscali predetti, sia necessario effettuare lavori di pertinenza delle singole unità immobiliari componenti i1 fabbricato condominiale, per questi

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ultimi si provvederà a stipulare separati conferimenti d'incarico con relativo disciplinare, in favore dei singoli titolari del diritto di proprietà o altrimenti legittimati con riferimento alle unità immobiliari individuali.

2.3 - Una volta compiuto lo studio di fattibilità, YYYYY comunicherà senza indugio all'amministratore pro tempore del Condominio gli esiti della verifica e:

- nel caso in cui lo studio di fattibilità abbia esito negativo, il presente conferimento sì

intenderà risolto di diritto e privo di efficacia e la prestazione di YYYYY sarà considerata resa a titolo gratuito, nessun compenso essendo dovuto dal Committente;

- nel caso in cui lo studio di fattibilità abbia esito positivo, YYYYY potrà avviare le fasi s successive (art. 2.1, punti 2-6 e all’occorrenza art. 2.1, punti 7 e 8) senza necessità di ulteriore conferimento da parte del Committente, fermo quanto specificato all'art. 2.2, ult. cpv. Con riguardo ai lavori di necessaria realizzazione su parti del fabbricato di pertinenza del singolo proprietario o titolare del diritto di disposizione sull'unità immobiliare interessata.

2.4 - L’attività di direzione dei lavori è inclusa nel presente conferimento. Il Committente può tuttavia esercitare la facoltà di nominare direttamente i1 direttore dei lavori, instaurando un rapporto autonomo e sostenendone tutti i relativi costi.

In virtù dell'elevata complessità dell'incarico e della natura della prestazione da svolgersi, YYYYY sì riserva il diritto di esprimere il gradimento per 1l nominativo indicato dal Committente.

In caso di mancato gradimento del primo nominativo; il Committente avrà facoltà di individuare un secondo nominativo, ferma restando, anche in questo caso, la riserva del diritto di gradimento in favore di YYYYY

Nel caso in cui anche tale ulteriore nomina non ricevesse il gradimento di YYYYY, le Parti si impegnano a trovare un accordo per la nomina di un direttore lavori gradito entro e non oltre dieci giorni dal rifiuto del gradimento, restando comunque salva la possibilità di avvalersi della clausola di cui al coma seguente, senza costi per il Committente.

2.5 - In mancanza dell'esercizio della facoltà di cui al coma precedente, ovvero nel caso in cui non sì giungesse alla nomina di un direttore dei lavori gradito alla Società, YYYYY provvederà alla nomina di tale figura professionale, individuandolo nel rispetto di criteri di terzietà e professionalità, secondo gli standards qualitativi richiesti dalla regolamentazione e dalla prassi di settore. In tal caso, i costi per la direzione dei lavori saranno integralmente a carico di YYYYY, con conseguente esonero del

Committente, che si impegna in ogni caso a sottoscrivere direttamente la nomina.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA FORNIRSI, DA PARTE DEL COMMITTENTE 3.1 - Il Committente è tenuto a fornire a YYYYY, prima dell'espletamento dell’incarico, la documentazione come descritta nell'Allegato 2.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

4.1 - YYYYY svolgerà l'incarico affidato con competenza e diligenza, in ossequio alle norme vigenti e attenendosi agli obiettivi fissati dal Committente con i1 presente conferimento.

4.2 - L'incarico verrà eseguito in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione. Senza alcun aggravio di costi per i1 Committente, la Società può svolgere 1’ incarico avvalendosi anche di collaboratori e professionisti qualificati, interni o esterni, così come di

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società e enti terzi specializzati nelle differenti fasi dell’incarico: la relativa selezione e scelta è discrezionale per la Società che sottoporrà gli atti di nomina alla firma del Committente.

I compensi dei singoli professionisti e collaboratori rimarranno a esclusivo carico di YYYYY, atteso che il compenso previsto per il presente contratto d'opera è comprensivo anche dei costi dei singoli soggetti delegati a specifici compiti o incarichi nell'ambito del più ampio progetto di cui al precedente art. 2.1. Rimane inteso che, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti incaricati risponderanno nei confronti del Commettente a titolo di responsabilità professionale e civile. Con garanzie di adeguate e proporzionali coperture assicurative.

ART. 5 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

5.1 - Le attività di studio della fattibilità, propedeutiche alla progettazione, di progettazione

preliminare, definitiva ed esecutiva saranno rese entro il termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna della documentazione completa di cui all'Allegato 2, salvo cause di forza maggiore o

impossibilità sopravvenuta. Le attività di consulenza legale, assistenza e contrattualistica seguiranno le fasi di avanzamento dell'incarico.

Le ulteriori attività seguiranno l'avanzamento previsto dal separato contratto di appalto che verrà sottoscritto tra il Condominio e WWWWW (eventualmente per il tramite di YYYYY) una volta definito il computo metrico estimativo dei lavori a seguito della redazione del progetto definitivo.

Il contratto di appalto dovrà essere completo di garanzia decennale postuma.

5.2 - La redazione di varianti potrà comportare una modifica dei tempi contrattuali, la cui entità verrà concordata tra le Parti.

5.3 - Non saranno computati nei termini i tempi necessari per l’ottenimento dei pareri autorizzativi degli enti preposti.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

6.1 - Ferma la previsione di cui al 2.3 che precede, il compenso per le attività individuate dal presente conferimento di incarico è determinato tenendo conto delle prestazioni tecniche da svolgere e del grado di complessità dell'opera. Esso è quantificato in via forfetaria 12% del costo complessivo delle opere e dei lavori, con riferimento alle prestazioni di cui al punto 2.1 dal n° 1 a 6, oltre al 2% del costo

complessivo delle opere e dei lavori, con riferimento alle prestazioni di cui al punto 2.1 n° 7 e al 4%

del costo complessivo delle opere e dei lavori, con riferimento alle prestazioni di cui al punto 2.1 n° 8.

Il tutto oltre iva ove applicabile, oneri di previdenza eventualmente dovuti, spese e anticipazioni e ogni costo inerente alle singole prestazioni.

6.2 - Come meglio specificato all'art. 7, tutti i compensi, onorari o corrispettivi dovuti in virtù del presente conferimento di incarico saranno sostenuti dalla società appaltatrice che realizzerà i lavori, senza alcun onere in Capo al Committente, salvo quanto previsto agli articoli’ 2.4, 7.3 e 10.

ART. 7 — INDIVIDUAZIONE DELL' IMPRESA AFFIDATARIA

7.1 - YYYYY, anche in virtù della partnership con WWWWW di cui in premessa, è nelle condizioni di - e conseguentemente si impegna a - individuare l’impresa affidataria dei lavori, che dovrà dare esecuzione all'appalto secondo il progetto che verrà predisposto e alle condizioni fissate dal presente accordo e dallo specifico capitolato d'appalto che verrà approvato dal Committente.

L'impresa così individuata stipulerà apposito contratto d'appalto con i1 Condominio. In tal caso,

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tutti i costi e i compensi per lo studio di fattibilità, le fasi di progettazione, la direzione dei lavori e ogni altra attività ivi prevista, oltre ai compensi per la consulenza legale, l'assistenza e la contrattualistica fissati ai sensi del presente conferimento, saranno posti a carico dell’impresa affidataria così

individuata.

7.2 - Resta salva, in ogni caso, la possibilità che il Condominio individui un'impresa affidataria di fiducia, purché adeguatamente qualificata a svolgere i lavori suddetti e restando salvo, in questo caso, i1 gradimento motivato da parte di YYYYY, che potrà essere rifiutato in mancanza (ovvero qualora insufficienti) delle necessarie capacità tecnico finanziarie e degli standards qualitativi e reputazionali richiesti da YYYYY e dall'Ente Finanziatore per l’acquisizione del credito derivante dai lavori.

In mancanza di gradimento da parte di YYYYY, i1 Condominio potrà procedere in ogni caso liberamente alla scelta dell'impresa affidataria, garantendo in ogni caso la corresponsione diretta dei corrispettivi e compensi dovuti a YYYYY in virtù del presente contratto, escludendo ogni

coinvolgimento e responsabilità in capo a YYYYY ovvero, in alternativa, YYYYY, entro il termine di dieci giorni dall'espressione del mancato gradimento di cui al comma che precede, potrà preporre alla Committente la nomina di un' impresa affidataria che garantisca a YYYYY la cessione del credito, nonché le necessarie capacità tecnico-finanziarie e gli standards qualitativi e reputazionali richiesti da YYYYY e dall’Ente Finanziatore.

7.3 - Anche nel caso di individuazione dell'impresa da parte del Condominio, l'impresa affidataria dovrà sopportare per intero i costi, i compensi e gli oneri per lo studio di fattibilità, le fasi di

progettazione, la direzione dei lavori e ogni altra attività prevista dl presente conferimento di incarico, secondo quanto previsto nel presente contratto. In caso di mancata accettazione da parte dell'impresa affidataria, qualora comunque il Condominio voglia procedere avvalendosi della medesima impresa di fiducia, lo stesso resterà obbligato in proprio al pagamento di tutti i compensi e gli oneri dovuti ai sensi del presente contratto.

ART. 8 - VARIANTI E REVISIONI DELL'ACCORDO

8.1 - YYYYY è temuta, nei limiti dell’incarico ricevuto ad apportare tutte le modifiche e le integrazioni ai progetti, ove queste sì rendano necessarie ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni normative pro tempore vigenti.

8,2 - Nel caso in cui il Committente richiedesse di apportare variazioni al progetto, YYYYY avrà l'obbligo di predisporre le relative variazioni, a patto che l'ammontare delle stesse non superi il sesto del prezzo preventivo convenuto. In tal caso, YYYYY avrà diritto al compenso per le ulteriori attività compiute, senza previa autorizzazione esplicita del Committente

8.3 - Nel caso in cui le variazioni richieste dal Committente superino il sesto del prezzo preventivo convenuto, YYYYY potrà comunque decidere di accettare le variazioni, restando salvo il diritto al compenso per le ulteriori attività compiute, senza previa autorizzazione esplicita del Committente.

8.4 - Il compenso per le variazioni sarà dovuto nella misura prevista dalla legge 2 marzo 1949, n.

143 e s.m.i. cuì le Parti convengono espressamente di fare rìferimento.

ART. 9 — PROROGHE E ADEGUAMENTI

9.1 - Nel caso di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili a YYYYY, il

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Committente concederà per iscritto proroghe al termine di espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

9.2 - Qualora YYYYY non ottemperi al termine per l'espletamento dell’incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, 1l Committente ne darà immediato avviso per iscritto, affinché YYYYY possa fare tutto quanto necessario per uniformarsi alle prescrizioni del presente disciplinare.

ART. 10 - RECESSO

10.1 - Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta inviata via pec, anche in caso di esito positivo dello studio di fattibilità, corrispondendo a YYYYY il compenso per l'opera svolta sino a quel momento; incluse le fasi in itinere, maggiorato a titolo di clausola penale del 10 % calcolato sulla somma dei compensi conteggiati per ciascuna fase effettivamente svolta o iniziata fino a quel momento, così come previsti ai sensi dell'art. 10.3.

10.2 – YYYYY potrà recedere dall'incarico medesimo per giusta causa, dandone preventiva

comunicazione al Committente a mezzo comunicazione scritta inviata via pec con preavviso di 5 giorni lavorativi. In tal caso YYYYY avrà diritto al compenso per l'opera svolta sino a quel momento, incluse le fasi in itinere, calcolata secondo i compensi previsti per ciascuna fase ai sensi dell'art. 10.3 con maggiorazione a titolo di clausola penale del 10 %

.

10.3 - Al solo fine di determinare il compenso maturato in caso di recesso anticipato, le Partì

convengono i seguenti stati di avanzamento della progettazione, con corrispettivo percentuale sul totale dovuto sul valore delle opere (ultimo valore calcolato disponibile in base alla fase di progettazione):

1. - studio di fattibilità e attività propedeutiche alla progettazione: 1 % 2. - progetto preliminare: 2,0 %

3. - progetto definitivo/esecutivo: 3,5 %

4. - direzione dei lavori (salvo quanto previsto all'art. 2.4): 3,0 %

5. - piano di sicurezza e coordinamento (progettazione ed esecuzione): 3,5 % 6. - verifiche finali: 1 %.

7. - consulenza legale, assistenza e contrattualistica: 2,0 %

8. - verifica circa la regolarità fiscale e contributiva, asseverazioni fiscali: 4,0%

ART. 11 = PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

11.1 - Gli elaborati, i contratti e ogni altro atto o documento prodotti in esecuzione dell'incarico in oggetto, con la liquidazione del relativo compenso a YYYYY, resteranno di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti o aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che YYYYY possa sollevare alcuna eccezione, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite a YYYYY medesima.

11.2 - YYYYY si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

11.3 - la proprietà intellettuale è riservata a YYYYY e il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

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ART. 12 — LEGGE APPLICABILE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1 - 1l presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

12.2 - le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione del presente contratto in ogni sua Clausola saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti, secondo correttezza e buona fede.

12.3 - Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni dall’insorgenza della controversia, le Parti di comune accordo eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di *******, intendendosi con ciò derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

ART. 13 = DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

13.1 - Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare sì fa riferimento alle nome vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt.2222 e segg. cod. civ.

13.2 - Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata e pattuita per iscritto a pena di nullità.

13.3 - I compensi fissati ai sensi del presente conferimento sono soggetti a revisione in caso di emanazione di nuove disposizioni che determinino la necessità di specifico riferimento a tariffe e/o parametri o, comunque, che impongano il rispetto di determinati criteri di quantificazione degli importi.

In tal caso, YYYYY sì impegna sin d'ora a intervenire senza dilazione per l'adeguamento delle voci di costo.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali scambiati in relazione alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto in ottemperanza a quanto previsto ai sensi del Reg.UE GDPR 2016 /679 e al Codice privacy (D.lgs 196/2003 e ss. modifiche e integrazioni, così come da ultimo modificato dal D.igs 101/2018)

ART. 15 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

17.1. Ogni comunicazione, notificazione o avviso inerente o comunque connesso al presente Contratto dovrà essere scambiata tra le Parti per iscritto in lingua italiana, con le modalità indicate all'art. 17.2 che segue.

17.2. A tutti gli effetti del presente Contratto, comprese le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari, anche esecutivi, la Committente e la Società eleggono domicilio presso la loro sede legale.

Pertanto, le comunicazioni, se dirette alla Committente andranno inviate a:

Condominio..

Via n

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Città.

All'attenzione dell'Amministratore Sig. __

Emai1 Amministratore:

Pec Condominio:

- se dirette alla Società:

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

*****************

*********

Letto e firmato dalle Parti per accettazione in ogni sua pagina.

Luogo Data

Approvazione specifica di clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Le Parti si danno atto che, data la specificità dell'incarico, le clausole del presente accordo sono state preventivamente esplicitate e individualmente trattate tra il Committente e YYYYY. In ogni caso, sono specificamente approvate e sottoscritte le clausole qui di seguito individuate:

art. 2.5 (decadenza dalla facoltà di nomina direttore lavori); art. 7 (individuazione impresa affidataria); art 7.2. (esclusione responsabilità); art. 9 (proroghe e adeguamenti); art. 10 (recesso e compensi dovuti in caso di recesso del Committente); art. 10.1 (clausola penale); art. 12 (legge applicabile e foro competente) .

IL COMMITTENTE YYYYY srl

Per accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche, L'IMPRESA AFFIDATARIA

Luogo Data

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