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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Deliberazione N. 243 Seduta del 30/12/2020

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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 243 Seduta del 30/12/2020

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANN0 2020.-

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:50, in seduta Ordinaria, in videoconferenza sulla piattaforma “Webex”, a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 1 del D.L. n. 78/2020 convertito nella L. n.

27/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sono presenti i seguenti n. 27 componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

Componenti Presente Componenti Presente

1 GELLI EMANUELE SI 18 CERDINI CINZIA SI

2 TOMASI ALESSANDRO NO 19 BELLI ALESSANDRO SI

3 PELAGALLI FRANCESCO SI 20 MAZZEO FRANCESCO SI

4 GALLIGANI LORENZO SI 21 CALZOLARI PAOLA SI

5 SGUEGLIA GABRIELE SI 22 VESPIGNANI IACOPO SI

6 CAPECCHI FRANCESCA SI 23 CENERINI ALESSANDRO NO

7 SICARI JESSICA SI 24 BARTOLI ROBERTO SI

8 CHECCUCCI EMANUELA NO 25 MAGLIONE NICOLA SI

9 VANNELLI DANIELE SI 26 TRIPI WALTER SI

10 MISIANO MICHELE SI 27 TUCI MARIO NO

11 RASO FABIO SI 28 ALBERTI ALVARO SI

12 MENICHELLI BENEDETTA SI 29 COTTI ANTONELLA SI

13 BOJOLA IACOPO SI 30 GRASSO GIOVANBATTISTA NO

14 PAGLIAI GIAMPAOLO SI 31 BRESCHI CARLA SI

15 MASINI BARBARA SI 32 NUTI TINA SI

16 MANCHIA PATRIZIA SI 33 BONACCHI FEDERICA NO

17 GORI GABRIELE SI

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di Presidente.

Sono inoltre presenti:

gli Assessori: FROSINI ALESSANDRA, SEMPLICI MARGHERITA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. PANCARI RAFFAELE;

Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza e designato a Scrutatori delle votazioni i Sig.ri Consiglieri: VANNELLI DANIELE, MANCHIA PATRIZIA, NUTI TINA, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Margherita Semplici, in merito all’argomento in oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo verbale, allegato all’originale della presente deliberazione;

Richiamata la seguente normativa:

- il D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- il c. 1-bis dell’art.3-bis del DL n. 138/2011, il quale demanda agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del c. 1 di detto articolo, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

- L.R. Toscana n. 69/2011, per la quale:

- ai sensi dell’art. 31 co. 1 “per ciascun ambito territoriale di cui all’art. 30 è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”;

- ai sensi dell’art. 32 co. 2 ”[…] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’art. 201 del D.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell’art. 31 […]” ;

- ai sensi dell’art. 36 “l’assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio”.

Dato atto della fusione per incorporazione, avvenuta con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, repertorio n. 22525/9626, della società Publiambiente spa, allora partecipata al 100% dalla società Publiservizi spa (quest’ultima a sua volta partecipata dal Comune di Pistoia al 26,149%) e delle aziende ASM SPA e CIS srl in Quadrifoglio spa, che ha, contestualmente, assunto la denominazione di ALIA Servizi Ambientali Spa, con sede Legale e Amministrativa in Via Baccio da Montelupo, 52 - 50142 Firenze, CF e P. IVA 04855090488;

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Dato atto:

- che con Bando di Gara pubblicato sulla GUUE 5 dicembre 2012 S/234 e sulla GURI, V serie speciale, 7 dicembre 2012, n. 143, ATO Toscana Centro (di seguito ATOTC) ha indetto la “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” per il territorio di competenza;

- che con Determinazione n. 67/2016 del Direttore Generale dell’ATOTC è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al costituendo RTI costituito dalle aziende Quadrifoglio spa, Publiambiente spa, ASM spa, CIS srl, poi confluiti in ALIA spa, come sopra evidenziato;

- che in data 31/08/2017 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani tra ATOTC e il soggetto aggiudicatario, ALIA spa;

- che il servizio de quo risulta regolato pertanto dal suddetto Contratto e dai relativi allegati;

- che con nota a mezzo PEC prot. 2620 del 27/12/2017, ATOTC ha provveduto pertanto a comunicare al Gestore ALIA spa le modalità con cui la stessa è tenuta, a far data dal 1 gennaio 2018 (come da cronoprogramma di cui all’art. 4 del Contratto di Servizio), all’avvio del servizio oggetto di affidamento nei 49 Comuni per i quali la stessa società risultava già gestore del servizio in virtù dei precedenti atti di affidamento da parte degli stessi Comuni;

- che pertanto, a far data dal 1 gennaio 2018, il servizio de quo risulta effettuato, sul territorio del Comune di Pistoia, da ALIA spa, in virtù del Contratto di servizio sottoscritto dalla stessa e da ATOTC;

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

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remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell’ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che il Comune di Pistoia si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 28/09/2020,

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le tariffe Tari applicate per l’anno 2019, prevedendo di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

Rilevato che ATO Toscana Centro, a mezzo PEC prot. 128839 del 12/12/2020, ha trasmesso a questo Comune la Delibera di Assemblea n. 19 del 11/12/2020 “Approvazione della validazione dei Piani Economico Finanziari, riferiti all’anno 2020, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i Comuni della Concessione ALIA Servizi Ambientali SPA”;

Tenuto conto che questa Amministrazione, con propria comunicazione prot.

126939 del 04/12/2020 aveva provveduto, sulla base di quanto emerso nelle riunioni indette dalla stessa ATO Toscana Centro ai fini dell’illustrazione della proposta di PEF 2020, e tenutesi in data 20 e 26 novembre 2020, a richiedere chiarimenti nel merito della suddetta proposta, in considerazione della mancata messa a disposizione di elementi sufficienti per l’effettuazione di valutazioni nel merito dei costi imputati sul suddetto PEF, nonché di raffronti con i PEF delle precedenti annualità (a causa della mancata confrontabilità delle singole voci di costo, con particolare riferimento ai costi del gestore, con quelle dei PEF pregressi, per la diversa modalità di distribuzione e imputazione dei costi stessi dovuta al nuovo metodo tariffario MTR);

Considerato che, in particolare, con la suddetta richiesta veniva evidenziata la necessità di poter acquisire con urgenza, prima dell’Approvazione del PEF 2020 da parte della stessa ATO, e a supporto della conseguente necessaria presa d’atto, da parte del Comune, del suddetto PEF, una nota esplicativa che consentisse di chiarire puntualmente la composizione dell’incremento del costo del PEF 2020, rispetto al precedente, per il Comune di Pistoia, tenuto conto che:

- la proposta di PEF 2020 evidenzia per il Comune di Pistoia un incremento complessivo dell’entrata tariffaria di notevole entità rispetto al PEF 2019;

 anche sulla base di quanto emerso dalla illustrazione effettuata da ATO il suddetto incremento non è in alcuna parte riconducibile alla trasformazione dei servizi in corso, dal momento che il PEF, con il nuovo metodo tariffario MTR, si basa sui costi del servizio a consuntivo dell’anno n-2 (anno 2018), ma sarebbe sostanzialmente dovuto alle problematiche connesse allo scenario impiantistico effettivo fortemente diverso (e carente) rispetto a quello di gara, ai conseguenti maggiori costi di smaltimento sostenuti dal Gestore e alle quote di riequilibrio a tal fine riconosciute dall’Autorità al Gestore, ai sensi dell’art. 22 del Contratto di Servizio;

- il PEF del Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani risulta aver già subito nel corso delle due precedenti annualità significativi incrementi dovuti alle motivazioni suddette, dal momento che, come chiarito dalla stessa ATO a suo tempo:

- il PEF 2019 del Comune di Pistoia ha risentito della differente valorizzazione economica delle previsioni di rifiuti indifferenziati, anche per effetto della chiusura della discarica di Montespertoli, con un incremento di costo pari a € 1.300.000 (mitigato solo per € 26.000 dalla riduzione del costo relativo alla gestione post-raccolta della frazione compostabile da raccolta differenziata), oltre che dei costi

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per la gestione dei siti post-gestione di competenza comunale ed oggetto della concessione, per € 620.000 (di cui 500.000 € solo per la discarica di Montespertoli);

- complessivamente il PEF 2019 di ATO Toscana Centro ha previsto un accantonamento per € 11.181.000 per l’istanza di riequilibrio economico–finanziario avanzata dal Gestore;

Dato atto che con la suddetta nota questa Amministrazione aveva inoltre provveduto a chiedere conto ad ATO:

- di come, nei costi a consuntivo del servizio dell’anno 2018, fosse stato tenuto conto delle contestazioni avanzate da questa Amministrazione nel merito dei servizi accessori resi per tale annualità;

- se e in che misura fossero stati decurtati dai costi del gestore i contributi spettanti per i progetti di incremento raccolte differenziate, di cui alla Delibera Ass. ATO n. 4/2015 e alla corrispondenza intercorsa (richiamando in particolare le note di riscontro prot. n. 3390 del 14/06/2019 e prot. n. 3423 del 17/06/2019 da parte di ATO alle richieste formulate dall’amministrazione comunale).

Considerato che alla suddetta richiesta avanzata da questa Amministrazione è pervenuta nota di risposta in data 17/12/2020 prot.

131466 del 18/12/2020 da parte di ATO Toscana Centro, che viene allegata all'originale del presente atto (All. D);

Tenuto conto che il nuovo metodo tariffario prevede sostanzialmente che il PEF sia elaborato dall’Autorità di Ambito e dal Gestore, senza alcuna sostanziale possibilità, per il Comune, di incidere sulla sua determinazione (salvo che per alcune poste di natura meramente contabile);

Tenuto conto:

- che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pistoia ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all’approvazione del PEF 2020, non ritenendo accettabile, sulla base dei dati forniti, l’incremento di costi preventivato da ATO, né tanto meno condivisibile che il suddetto incremento (dovuto sostanzialmente alla mancata realizzazione degli impianti previsti dalla pianificazione di ambito e ai conseguenti incrementi dei costi di trattamento e smaltimento dell’indifferenziato) debba essere riversato sulle tariffe degli utenti.

- che ciononostante il PEF 2020 è stato approvato dall’Assemblea con la soprarichiamata Delibera n. 19/2020;

- che, configurandosi l’Autorità d’Ambito Territoriale ottimale

“autorità competente” per le funzioni di regolazione in materia di 243 30/12/2020

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gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 238 del D.lgs.

152/2006, è necessario conformarsi alle deliberazioni dalla stessa assunte;

Richiamato, per tutto quanto sopra esposto, il piano finanziario trasmesso, assieme alla Delibera di approvazione dell’Assemblea n.

19/2020, da ATO Toscana Centro a mezzo PEC prot. 128839 del 12/12/2020, e costituito dai seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- Allegato A Delibera di assemblea ATOTC n. 19 del 11/12/2020 - Allegato B PEF MTR 2020 Prospetti Comunali

- Allegato C Relazione ex art. 18.4 MTR di accompagnamento al PEF 2020 per la concessione ALIA Servizi Ambientali SpA

- Allegato 1 PEF grezzo_2020 Concessione - Allegato 2 Relazione ex art. 8 DPR 158/99

- Allegato 3 Indagine qualitativa di customer Alia Servizi Ambientali 2018

- Allegato 4 Report Qualità RD - Allegato 5 Bilancio ALIA 2017 - Allegato 6 Bilancio ALIA 2018

- Allegato 7 Bollato Cespiti anno 2018 - Allegato 8 Schede servizi 2020

- Allegato 9 Previsione Flussi 2020

- Allegato 10 – Dichiarazione di veridicità

Dato atto che il suddetto Piano Economico Finanziario è stato validato dalla competente ATO Toscana Centro, per un costo complessivo di € 19.095.670,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto della necessità di presa d’atto del Piano Economico Finanziario 2020 validato da ATO Toscana Centro, per le finalità e per gli effetti dell’art. 107 comma 5 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020;

Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale “l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 1.439.382,00, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 19.095.670,00 243 30/12/2020

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Totale dei costi del piano finanziario 2019: € 17.656.288,00 Differenziale 2020-2019 € 1.439.382,00

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 30/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art.

6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera di Assemblea ATOTC n. 19 del 11.12.2020, rilasciata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di servizio di ATO Toscana Centro competente;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato congiuntamente ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile, Ing. Fabio Caggiula e dal Dirigente del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, Dr. Franco Ancillotti, contenente anche l’attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, allegato all’originale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della presente deliberazione;

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Visto il parere favorevole, rilasciato in data 28.12.2020, dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

Dato atto di una questione sospensiva e di alcuni emendamenti, relativamente all'argomento di cui in oggetto, presentati, votati e respinti, il tutto meglio riportato nel processo verbale allegato all'originale del presente atto.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. 29 Consiglieri;

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli n. 20 (Tomasi,Pelagalli,Galligani,Sgueglia, Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli, Misiano,Raso,Menichelli,Bojola, Pagliai,Masini,Gori,Gelli,

Cerdini,Belli,Mazzeo,Calzolari) Voti contrari n. 5 (Vespignani,Tripi,Tuci,Alberti, Cotti)

Astenuti n. 4 (Cenerini,Maglione,Breschi,Nuti) D E L I B E R A

1) di dare atto che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pistoia ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all’approvazione del PEF 2020, per le motivazioni indicate in narrativa;

2) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato all’originale della presente deliberazione, (Allegati A, B, C e Allegati alla relazione di accompagnamento), per la sola ottemperanza di quanto disposto dall’art.

107 comma 5 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, in merito alla ripartizione in tre anni del differenziale 2020-2019 di cui al successivo punto 4);

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3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

4) di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019, quantificati da ATO in € 1.439.382,00, secondo le modalità indicate in narrativa, fatta salva la facoltà dell’ente di impugnare la deliberazione dell’ATO avente ad oggetto l’approvazione del PEF 2020 e di ricorrere in giudizio, anche alla luce del voto contrario espresso in Assemblea da questa Amministrazione;

5) di dare atto che l’entrata è accertata al Bilancio 2020 Cap. 10265 e la spesa è impegnata al Bilancio 2020 Cap. 69130/00;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul sito istituzionale nella preposta sezione di “Amministrazione Trasparente” per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione, a cura del Servizio proponente;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Ing. Fabio Caggiula - Dirigente Servizio Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile

- Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario

- Dott.ssa Daria Vitale - Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

Dopodichè

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n.

267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con il presente atto;

Essendo al momento presenti e votanti n. 29 Consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli n. 20 (Tomasi,Pelagalli,Galligani,Sgueglia, Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli, Misiano,Raso,Menichelli,Bojola, Pagliai,Masini,Gori,Gelli,

Cerdini,Belli,Mazzeo,Calzolari) 243 30/12/2020

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Voti contrari n. 1 (Alberti)

Astenuti n. 8 (Vespignani,Cenerini,Maglione,Tripi, Tuci,Cotti,Breschi,Nuti)

A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del provvedimento precedentemente approvato.

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