• Non ci sono risultati.

LINEE GUIDA PER LE VERIFICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LINEE GUIDA PER LE VERIFICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE"

Copied!
46
0
0

Testo completo

(1)

LINEE GUIDA

PER LE VERIFICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

L’ACQUISIZIONE DI SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, L’ACQUISIZIONE DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DM 27 settembre 2017

(2)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

2 Indice

INTRODUZIONE ALLA LINEA GUIDA ... 3

RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI MEZZI DI PROVA PREVISTI DAI CAM ... 4

Verifiche di requisiti di prodotti, servizi e lavori ... 4

Verifiche di requisiti soggettivi... 8

SINTESI DEI CRITERI PRESENTI NEL CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E PROGETTAZIONE) ... 10

VERIFICHE PRESENTI NEL CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E PROGETTAZIONE) ... 15

Acquisto di sorgenti luminose per illuminazione pubblica ... 16

Acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica ... 28

Progettazione di impianti per illuminazione pubblica ... 39

BOX DI APPROFONDIMENTO ... 45

(3)

3

INTRODUZIONE ALLA LINEA GUIDA

Le stazioni appaltanti del territorio, con le quali Regione Liguria ha attivato un confronto negli scorsi anni chiedendo di segnalare le principali difficoltà nell’applicazione del GPP, hanno posto in evidenza due fasi come particolarmente critiche: la verifica del possesso dei requisiti ambientali inerenti beni e servizi presentati nelle offerte nella fase di aggiudicazione del bando e la verifica nella fase successiva della corretta esecuzione dei contratti rispetto alle previsioni dei CAM.

Per rispondere a queste specifiche richieste, sono state elaborate da Regione Liguria con il supporto di Liguria Ricerche e Fondazione Ecosistemi le “Linee Guida per la verifica dei criteri ambientali minimi in fase di valutazione delle offerte” e le “Linee guida per la verifica della corretta esecuzione dei capitolati pubblici conformi ai Criteri Minimi Ambientali (CAM)” (entrambe disponibili sul sito web regionale).

Le prime, di seguito presentate per la categoria specifica dei CAM Illuminazione –fornitura e progettazione, intendono facilitare la corretta valutazione delle offerte rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole di aggiudicazione e di esecuzione richieste dallo specifico CAM, in quanto criteri considerati obbligatori ai sensi della normativa dei Codici dei Contratti Pubblici (D. Lgs.

50/2016 e ss. m), nonché cruciali per una corretta impostazione del bando verde.

La procedura di verifica è di fondamentale importanza in quanto permette di valutare la corrispondenza ai requisiti specifici, in questo caso di natura ambientale, delle caratteristiche del servizio o della fornitura proposti dal soggetto offerente ai fini della corretta aggiudicazione del bando.

Spesso a supporto di tale processo di valutazione a carico della stazione appaltante sono utilizzate specifiche etichette o certificazioni di processo e di prodotto che attestano il possesso di specifici requisiti ambientali. Tuttavia, il Codice dei contratti pubblici, all’art. 69 e all’art. 82 prevede che la stazione appaltante debba accettare eventuali certificati o rapporti di prova “equivalenti”, in tal caso la stessa deve essere quindi in grado di valutare la conformità ai requisiti specifici inseriti nel bando di tali attestazioni.

La presente Linea Guida intende pertanto mettere in evidenza, per il CAM specifico Illuminazione – fornitura e progettazione, pubblicato e in vigore alla data di conclusione di questa attività ossia il 30.04.2020, quali sono i requisiti intesi come specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e condizioni contrattuali, le certificazioni di processo e di prodotto esistenti sul mercato accettati come mezzi di prova e le informazioni che devono essere presentate in eventuali mezzi di prova equivalenti.

E’ stato svolto un lavoro specifico di approfondimento sui mezzi di prova, talora andando oltre le indicazioni presenti nei CAM, per completezza e per supportare il processo di verifica dei requisiti richiesti dal bando da parte delle Stazioni Appaltanti.

Si precisa che si tratta di un documento di indirizzo volto a supportare le stazioni appaltanti del

territorio e non rappresenta alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa

vigente.

(4)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

4

RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI MEZZI DI PROVA PREVISTI DAI CAM

Verifiche di requisiti di prodotti, servizi e lavori

Ai sensi dell’Art. 69. (Etichettature) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, commi 1,2,4, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica (o parte di essa ossia parte dei requisiti in essa indicati) come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

Al comma 3 dello stesso articolo il Codice prevede che se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Nell’Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova), il Codice chiarisce inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

1

(o da organismi di valutazione della conformità equivalenti).

Al comma 2 il Codice prevede che le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Per le verifiche dei requisiti di prodotti, servizi e lavori sono dunque tre le tipologie di documentazione che l’operatore economico deve produrre per comprovare la conformità ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (per i criteri di aggiudicazione) e nel capitolato tecnico di gara (per le specifiche tecniche e le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto):

− Certificati di conformità

1 Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi

eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

(5)

5

− Relazioni o rapporti di prova

− Documentazione tecnica del fabbricante

In allegato alle presenti linee guida sono presentati alcuni esempi di tale documentazione.

Il certificato di conformità è un documento o un insieme di documenti che assicurano la conformità di sistemi, processi, prodotti, servizi e persone ai requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali ai quali le specifiche tecniche fanno riferimento ai sensi dell’art. 68 (Specifiche tecniche). Le certificazioni di conformità cui fa riferimento il Codice sono certificazioni

“sotto accreditamento” ossia rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditate a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ossia da Accredia, per quanto riguarda l’Italia.

ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.

Gli organismi di valutazione della conformità rilasciano i certificati ai sensi delle norme ISO/IEC 17021-1 per i sistemi di gestione, ISO/IEC 17065 per i prodotti e servizi, ISO/IEC 17024 per le persone.

Sono rilasciate in diversi settori merceologici e a seconda dell’oggetto, le certificazioni accreditate vengono rilasciate in conformità a norme specifiche e altri documenti tecnici applicabili, e si distinguono in:

a) CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE: assicurano che il sistema di gestione implementato da un’organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi settore, sia conforme agli standard vigenti (per esempio, gli standard internazionali ISO 9000 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ecc.). Il sistema può riguardare la gestione della qualità, delle questioni ambientali e della sostenibilità degli eventi, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza delle informazioni e dei servizi informatici, dell’energia, della sicurezza nella catena della fornitura, ecc. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati,

indicando la norma che interessa

(https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=3

10). Per quanto riguarda la validità delle registrazioni EMAS invece si può utilizzare il sito ISPRA

(http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas).

b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI: riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. La valutazione della conformità riguarda solo alcune caratteristiche dell’oggetto, in particolare quelle contenute nella norma o specifica tecnica di riferimento, relativamente al processo di fabbricazione del bene o di fornitura del servizio. Per quanto riguarda i prodotti, viene usato il marchio di conformità che viene apposto sulla confezione del prodotto o altri supporti. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web dell’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato il certificato e interrogare la relativa banca dati dei certificati (ad

esempio si veda il link di Bureau Veritas:

https://www.bureauveritas.it/home/clients/registro+aziende+certificate).

c) CERTIFICAZIONI DI PERSONE: attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e

delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato

di conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza

(6)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

6 indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati, indicando la norma che

interessa (sito web:

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=31 0)

Il certificato di conformità deve sempre contenere i seguenti contenuti minimi:

- marchio Accredia;

- organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;

- numero del certificato;

- oggetto della certificazione (esempio: sistema di gestione ambientale) e norma tecnica cui fa riferimento il certificato (ISO 14001:2004);

- nome e dati di riferimento del richiedente;

- campo di applicazione (esempio: costruzioni edili e gestione del cantiere);

- data di emissione e data di scadenza del certificato (il certificato deve essere in corso di validità).

Le Relazioni o rapporti di prova sono i documenti che attestano l’avvenuta verifica e determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite indicate nei CAM. Le prove sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 e sono a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità. A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web del laboratorio accreditato o telefonare allo stesso.

Il Rapporto di prova è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati) e deve contenere i seguenti contenuti minimi:

− numero di pagine variabile; tutte le pagine sono numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina

− emesso da apposito software

− documento cartaceo, con firma manuale del Dirigente Responsabile, o un file pdf, firmato digitalmente

− Identificazione univoca del RdP

− identificazione del laboratorio ed indirizzo

− identificazione della Struttura che esegue la prova all’interno dell’Ente.

− Data di emissione

− Marchio Accredia

− Identificazione univoca del campione: (numero di accettazione, numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio)

− Identificazione del cliente: nome e indirizzo

− Caratteristiche del campione

− Identificazione del metodo di prova: numero della Procedura Operativa, ediz/rev, anno di emissione, descrizione sintetica del metodo

− Data inizio e fine prova

− Risultati della prova

− Incertezza di misura e sue modalità di calcolo

− Eventuali parametri di prestazione analitica (recupero, correzione dei risultati)

(7)

7

− Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati.

− Dichiarazione che il rapporto non può esser riprodotto parzialmente senza autorizzazione

− Numero di pagina e numero totale di pagine

− Validità del certificato (fino al …)

Oltre a certificati di conformità e relazioni o rapporti di prova, nei CAM sono richieste anche altre due tipologie di verifica: le Verifiche e le Ispezioni.

Le Verifiche misurano l'esattezza e la conformità delle dichiarazioni delle imprese sulle emissioni dei gas a effetto serra. Sono uno strumento riconosciuto, anche dalla normativa europea, per il controllo delle emissioni, attraverso la verifica da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme ISO 14064 e ISO 14065 delle attività di monitoraggio, rendicontazione e contabilità effettuate dalle imprese. Le attività di verifica e convalida svolte sotto accreditamento riguardano sia le dichiarazioni volontarie che quelle obbligatorie, effettuate dalle imprese riguardo le emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera. Si distinguono in:

- INVENTARI DI GAS SERRA: le verifiche degli inventari di Gas a effetto serra (GHG – Greenhouse Gases) servono ad attestare che, sulla base di parametri oggettivi, il contenuto delle dichiarazioni sulle emissioni è esente da errori e imprecisioni, ed è conforme ai requisiti del programma che rende necessaria tale dichiarazione. Per limitare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera terrestre, vengono predisposte la quantificazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni di GHG e/o della loro rimozione. La verifica degli inventari di GHG in accordo alla ISO 14064-1 permette di quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni di gas serra di un’organizzazione.

- EMISSION TRADING SCHEME: l’Emission Trading Scheme (ETS), ovvero il sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), è il principale strumento adottato dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo i parametri del Protocollo di Kyoto. Il processo di verifica che ad esso fa riferimento mira a controllare le modalità in cui i soggetti vincolati (gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, gli operatori aerei) gestiscono e rispettano il tetto massimo fissato dalla Direttiva 2003/87/CE al livello complessivo delle emissioni consentite. Entro tale limite, è consentito acquistare e vendere sul mercato i diritti ad emettere CO2 (“quote”), secondo le proprie necessità.

- VERIFICA E CONVALIDA DELLA CARBON FOOTPRINT: la Carbon Footprint (CFP), o impronta climatica di prodotto, misura la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate durante il ciclo di vita di un prodotto/servizio. Questa verifica permette di rendere un’azienda consapevole dell’impatto complessivo dei suoi processi produttivi sull’ambiente, e la mette in condizione di individuare le fasi di maggiore criticità, al fine di migliorare le proprie performance ambientali.

Le Ispezioni consentono di valutare la conformità, in un dato momento, di un prodotto, servizio, processo o impianto a requisiti specifici, o a requisiti di carattere generale. Le ispezioni svolte da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17020 verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale. Si ricorre alla valutazione professionale di un tecnico competente nel settore, che attraverso un giudizio di conformità dichiari la complessiva accettabilità dell’oggetto ispezionato. L’ispezione è una sorta di istantanea.

Fotografa lo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, impianto o

(8)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

8 processo in un preciso momento. E’ ovviamente possibile programmare una nuova verifica in un periodo successivo. L’attività ispettiva riguarda una molteplicità di settori merceologici, dalle costruzioni all’agroalimentare. Viene condotta secondo i parametri della quantità, qualità, sicurezza, adeguatezza allo scopo, tenendo conto della conformità, nel tempo, dei macchinari o dei sistemi in esercizio. Può riguardare tutte le fasi di vita dei prodotti, dei servizi o degli impianti, compresa quella della progettazione. Le Ispezioni sono effettuate da Organismi di Ispezione (di terza parte ma anche di prima e seconda parte) che rilasciano il Rapporto di ispezione.

Documentazione tecnica del fabbricante: il Codice dei contratti ammette, alle condizioni di cui all’art. 82, che l’operatore economico produca una Documentazione tecnica del fabbricante in sostituzione dei mezzi di prova indicati dall’amministrazione appaltante. Alcuni CAM, non essendoci norme tecniche per la valutazione di conformità di specifici requisiti ambientali, fa ricorso alla Documentazione tecnica del fabbricante come mezzo di prova (direttamente e non come sostituto del certificato o del Rapporto di prova). Non esistendo norme tecniche per la produzione della Documentazione tecnica del fabbricante, l’amministrazione appaltante, al fine di ottenere le necessarie informazioni per valutare il possesso dei requisiti ambientali del prodotto offerto, può specificare i contenuti minimi della Documentazione tecnica del fabbricante. Una proposta si può trovare in allegato alle presenti linee guida.

Verifiche di requisiti soggettivi

L’Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) indica i criteri di selezione dell’operatore che riguardano:

a) i requisiti di idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

Per quanto riguarda i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c) con riferimento ad appalti di servizi e forniture, il Codice prescrive al comma 6 che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti (pertanto non è obbligatorio) per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La dimostrazione dei requisiti è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 (Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione

2

). Tra questi mezzi

2 Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

(9)

9 alla lettera g) dell’Allegato XVII - II Parte è riportata: indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Più avanti, l’Art. 87 (Certificazione delle qualità), precisa che le stazioni appaltanti possono richiedere i certificati relativi all’adozione di sistemi di gestione ambientale da parte dell’offerente. Questi devono fare riferimento o a sistemi di gestione ambientale europei (sistema di ecogestione e audit EMAS) o altri (ad esempio quelli della ISO 14001) ed essere certificati da organismi accreditati.

Le stazioni appaltanti devono comunque accettare anche certificati equivalenti o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici e a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 80 (Avvalimento), l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I CAM indicano alcuni criteri di selezione nel capitolo “Selezione dei candidati”. Questi attengono al possesso di misure di gestione ambientale (molti CAM), possesso di sistemi di gestione aziendale per la gestione etica della catena di fornitura (CAM calzature e CAM Tessili), diritti umani e condizioni di lavoro (alcuni CAM).

I certificati relativi ai sistemi di gestione ambientale sono certificati di conformità e sono stati già descritti nel paragrafo precedente.

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta;

la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se

necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

(10)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

10

SINTESI DEI CRITERI PRESENTI NEL CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E PROGETTAZIONE)

Di seguito una sintesi dei criteri e delle relative verifiche o mezzi di prova richiesti dal CAM.

Nella colonna dei mezzi di prova sono indicati tutti i mezzi di prova citati nel CAM. I mezzi di prova, si ricorda, sono tra loro alternativi, non devono cioè essere presentati tutti dall’operatore economico ma almeno uno tra quelli indicati.

Il CAM illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) è suddiviso in:

- SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

- PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Per l’acquisto e l’eventuale installazione di sorgenti luminose il CAM indica:

Selezione dei candidati: sono i criteri di cui all’articolo 83, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici da integrare nel Disciplinare di gara. Non sono obbligatori, come indicato all’art. 83 comma 6. L’operatore economico può utilizzare l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 80 per questo tipo di criteri. I criteri di Selezione dei candidati indicati dal DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Selezione dei candidati Mezzi di prova

4.1.2.1 Capacità tecnico

professionali per l’installazione delle sorgenti luminose

− certificazioni, attestazioni di qualificazione tecnica del personale che effettuerà l’installazione

4.1.2.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

− certificazione SA 8000:2014

− certificazione equivalente

− documentazione attestante la conformità al criterio

Specifiche tecniche: sono i criteri ambientali cogenti che devono essere integrati nel Capitolato tecnico. Per ogni specifica tecnica deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla specifica stessa. Le specifiche tecniche del DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Specifiche tecniche Mezzi di prova

Da 4.1.3.1 a 4.1.3.12 − Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova

4.1.3.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori.

− Documentazione tecnica del fabbricante

4.1.3.14 Garanzia − certificato di garanzia

− marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito

(11)

11 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: ai sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, le clausole contrattuali sono cogenti e devono quindi essere integrate nel Capitolato tecnico. Anche per le clausole contrattuali deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla clausola o condizione di esecuzione.

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

Mezzi di prova

4.1.5.1 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici

− Dichiarazione del legale rappresentante in sede di offerta.

− Dichiarazione di conformità UE aggiornata, in fase di esecuzione del contratto e rapporti di prova

4.1.5.2 Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

− Dichiarazione del legale rappresentante, in sede di offerta di gara e in corso di esecuzione del contratto.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti): ai sensi del comma 2 art. 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, “i criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”. Pertanto i criteri di aggiudicazione hanno valore indicativo e non sono cogenti e sono inseriti nel Disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto e ad essi va assegnato un punteggio idoneo.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

Mezzi di prova

Da 4.1.4.1 a 4.1.4.6 − Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova

4.1.4.7 Bilancio materico − Relazione con la quantificazione delle risorse materiche in input ed in output e contenere descrizione dell’impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione

4.1.4.8 Garanzia − Certificato di garanzia firmato dal legale rappresentante

− marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

− Per il tasso di guasto: rapporto di prova.

Per l’acquisto e l’eventuale installazione di apparecchi di illuminazione il CAM indica:

Selezione dei candidati: sono i criteri di cui all’articolo 83, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici da integrare nel Disciplinare di gara. Non sono obbligatori, come indicato all’art. 83 comma 6. L’operatore economico può utilizzare l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 80 per questo tipo di criteri. I criteri di Selezione dei candidati indicati dal DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Selezione dei candidati Mezzi di prova

4.2.2.1 Capacità tecnico-

professionali per l’installazione degli apparecchi di

illuminazione

− certificazioni, attestazioni di qualificazione del personale

(12)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

12

4.2.2.2 Diritti umani e condizioni

di lavoro

− certificazione SA 8000:2014

− certificazione equivalente

− documentazione che dimostri la conformità al criterio

Specifiche tecniche: sono i criteri ambientali cogenti che devono essere integrati nel Capitolato tecnico. Per ogni specifica tecnica deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla specifica stessa. Le specifiche tecniche del DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Specifiche tecniche Mezzi di prova

Da 4.2.3.1 a 4.2.3.7

4.2.3.10 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a LED

4.2.3.15 Trattamenti superficiali

− Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova

4.2.3.8 Prestazione energetica degli apparecchi di

illuminazione

₋ Relazione illustrativa del produttore e/o dal progettista corredata da documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici

4.2.3.9 Flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio di illuminazione verso l’emisfero superiore

₋ Documentazione tecnica del fabbricante con allegati rapporti fotometrici

4.2.3.11 Sistema di regolazione del flusso luminoso

₋ Documentazione tecnica del fabbricante con allegati rapporti fotometrici e documentazione tecnica

4.2.3.12 Informazioni/istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione con lampade a scarica ad alta intensità 4.2.3.13 Informazioni/istruzioni relative agli apparecchi

d’illuminazione a LED

₋ Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova

₋ Certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione di conformità rispetto ai parametri pertinenti

4.2.3.14 Documento elettronico (file) di interscambio delle caratteristiche degli apparecchi di illuminazione

₋ documento elettronico (file) con le caratteristiche e le informazioni richieste

4.2.3.16 Garanzia ₋ Certificato di garanzia firmato dal legale rappresentante.

₋ marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: ai sensi dell’articolo 34 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, le clausole contrattuali sono

cogenti e devono quindi essere integrati nel Capitolato tecnico. Anche per le clausole

contrattuali deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del

prodotto/servizio alla clausola o condizione di esecuzione.

(13)

13 Condizioni di esecuzione/clausole

contrattuali

Mezzi di prova alternativi

4.2.5.1 Sorgenti luminose per apparecchi di illuminazione

- Come il 4.1.5

4.2.5.2 Conformità al progetto illuminotecnico

4.2.5.3 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici

₋ Dichiarazione del legale rappresentante, in fase di offerta

₋ Dichiarazione aggiornata di conformità in corso di esecuzione di contratto.

₋ rapporti di prova 4.2.5.4 Formazione del personale

dell’Amministrazione

₋ dettagliato programma del/dei corsi di formazione e mediante dichiarazione del legale rappresentante

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti): ai sensi del comma 2 art. 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, “i criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”. Pertanto i criteri di aggiudicazione hanno valore indicativo e non sono cogenti e sono inseriti nel Disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto e ad essi va assegnato un punteggio idoneo.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

Mezzi di prova

4.2.4.1 Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione

4.2.4.9 Sistemi di illuminazione adattiva

− Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova

4.2.4.2 Apparecchi per illuminazione stradale

4.2.4.3 Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi

4.2.4.4 Apparecchi per

illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali

4.2.4.5 Apparecchi per illuminazione di aree verdi

4.2.4.8 Sistema di regolazione del flusso luminoso

− Documentazione tecnica del fabbricante con allegati rapporti fotometrici

4.2.4.6 Prestazione energetica degli apparecchi di

illuminazione

− Relazione illustrativa del produttore e/o dal progettista,

corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici

4.2.4.7 Flusso luminoso emesso − Documentazione tecnica del fabbricante con allegati rapporti

(14)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

14

direttamente dall’apparecchio

di illuminazione verso l’emisfero superiore

fotometrici

− certificazione di parte terza attestante che gli apparecchi appartengono alla categoria di illuminazione zenitale dichiarata.

4.2.4.10 Bilancio materico − relazione con la quantificazione delle risorse materiche in input ed in output

4.2.4.11 Garanzia − certificato di garanzia firmato dal legale rappresentante

− marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

Per la progettazione di impianti per illuminazione pubblica il CAM indica:

Selezione dei candidati: sono i criteri di cui all’articolo 83, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici da integrare nel Disciplinare di gara. Non sono obbligatori, come indicato all’art. 83 comma 6. L’operatore economico può utilizzare l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 80 per questo tipo di criteri. I criteri di Selezione dei candidati indicati dal DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Selezione dei candidati Mezzi di prova

4.3.2.1 Qualificazione dei

progettisti

− documentazione attestante le qualificazioni richieste con elenco dei progetti

Specifiche tecniche: sono i criteri ambientali cogenti che devono essere integrati nel Capitolato tecnico. Per ogni specifica tecnica deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla specifica stessa. Le specifiche tecniche del DM 14.1.2017 e i relativi mezzi di prova sono di seguito sintetizzati:

Specifiche tecniche Mezzi di prova

4.3.3.1 Apparecchi

d’illuminazione

− Come il criterio 4.2.3.

4.3.3.2 Elementi del progetto illuminotecnico

− Dichiarazione del progettista di conformità del progetto alle norme vigenti e al CAM.

4.3.3.3; 4.3.3.4; 4.3.3.6 − relazione illustrativa, corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

4.3.3.5 Sistema di telecontrollo o telegestione dell’impianto

− relazione illustrativa su prestazioni del sistema di telecontrollo e quantificazione dei relativi effetti sulla gestione.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti): ai sensi del comma 2 art. 34 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, “i criteri ambientali minimi, in

particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei

documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”. Pertanto i criteri di aggiudicazione hanno

valore indicativo e non sono cogenti e sono inseriti nel Disciplinare di gara tra i criteri di

aggiudicazione dell’appalto e ad essi va assegnato un punteggio idoneo.

(15)

15 Criteri di aggiudicazione

(criteri premianti)

Mezzi di prova alternativi

4.3.4.1 Qualificazione del progettista

− certificazioni, attestazioni di qualificazione

4.3.4.2 Elementi del progetto illuminotecnico

− relazione del progettista

4.3.4.3 Apparecchi d’illuminazione

− Come al criterio 4.2.4

4.3.4.4 e 4.3.4.5 − relazione illustrativa, corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

4.3.4.6 Bilancio materico − relazione con la quantificazione delle risorse materiche in input ed in output

VERIFICHE PRESENTI NEL CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E PROGETTAZIONE)

Di seguito le verifiche (mezzi di prova) richieste dal CAM illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) per:

- SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

- PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

La numerazione dei criteri, riportata nella prima colonna, è la stessa del DM.

Nella seconda colonna è riportata la sintesi del criterio. Nella terza colonna l’elenco dei mezzi di

prova richiesti da CAM. Nell’ultima colonna sono fornite indicazioni alla stazione appaltante, utili

in fase di predisposizione dei bandi di gara e degli altri documenti di gara, come ad esempio una

formulazione più chiara del mezzo di prova che riduce il rischio di richieste di chiarimento e di

richieste di integrazione in fase di valutazione. Oppure le note possono contenere indicazioni utili

sulle modalità di richiesta del mezzo di prova agli operatori economici.

(16)

Acquisto di sorgenti luminose per illuminazione pubblica

4.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Criterio Mezzi di prova Note

4.1.2.1 Capacità tecnico professionali per l’installazione delle sorgenti luminose

Capacità di effettuare l’installazione delle sorgenti luminose a regola d’arte e in

modo da arrecare il minore impatto possibile all’ambiente, attraverso l’impiego di personale adeguatamente formato su:

- funzionamento e caratteristiche delle sorgenti da installare, dei sistemi di regolazione del flusso luminoso - norme di sicurezza relative

all’installazione

- norme in materia di gestione dei rifiuti

idonea documentazione attestante la qualificazione del personale che effettuerà l’installazione

(certificazioni, attestazioni, ecc.).

(17)

17

4.1.2.2

Diritti umani e condizioni di lavoro

L’appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle Convenzioni internazionali ILO e Dichiarazione dei diritti umani.

L’appaltatore deve anche dimostrare di rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza) nel paese in cui viene realizzato il prodotto o parti di esso.

L'appaltatore deve anche avere attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

− certificazione SA 8000:2014

− certificazione equivalente

− documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO, lungo la catena di fornitura

− documentazione attestante l’applicazione delle Linee Guida adottata dal MATTM con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.

− Delibera da parte dell’organo di controllo di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 con documentazione allegata.

(18)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

18 4.1.3 SPECIFICHE

TECNICHE

Criterio Mezzi di prova Note

4.1.3.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra minore o uguale a 60

Il criterio indica le caratteristiche che devono avere le lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica minore o uguale a 60 (chiare o opali):

- potenza nominale e efficienza luminosa (si veda allegata Tabella).

Per le lampade con resa cromatica superiore a 60, l’efficienza luminosa deve essere la stessa indicata al 4.1.3.3 per le lampade agli

alogenuri metallici.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della

fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base all’allegato G della norma EN 60662:2012 e/o le astrazioni statistiche impiegate

4.1.3.2 Fattore di

mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra minore o uguale a 60

Il criterio indica (in Tabella allegata) il fattore minimo di sopravvivenza e il fattore di mantenimento del

flusso luminoso (per diverse potenze nominali e rese cromatiche).

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base agli allegati G e H della norma EN 60662:2012 e/o le astrazioni statistiche impiegate

(19)

19

4.1.3.3 Efficienza luminosa

per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con Ra>60

Il criterio indica le caratteristiche che devono avere le lampade ad alogenuri metallici e per quelle al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica superiore a 60 (chiare o opali):

potenza nominale e efficienza luminosa (si veda allegata Tabella).

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base all’allegato B della norma EN 61167:2011 per le lampade ad alogenuri metallici e nell’allegato G della norma EN 60662:2012 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate

4.1.3.4 Fattore di

mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con Ra > 60

Il criterio indica (in Tabella allegata) il fattore minimo di sopravvivenza e il fattore di mantenimento del

flusso luminoso (per diverse potenze nominali e rese cromatiche).

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base agli allegati B e C della norma EN 61167:2011 per le lampade ad alogenuri metallici e agli allegati G e H della norma EN 60662:2012 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

4.1.3.5 Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità

Il criterio indica il rendimento minimo degli alimentatori per diverse potenze nominali (Tabella allegata).

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base alla Norma EN 62442-2 e/o le astrazioni statistiche impiegate.

4.1.3.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

₋ Il criterio indica l’efficienza luminosa minima da garantire del modulo LED completo di sistema ottico e senza sistema ottico (Tabella allegata).

Inoltre:

₋ Per moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati all’interno dello stesso modulo LED devono rispettare una o entrambe le specifiche indicate nel criterio relativamente alla variazione

− Documentazione tecnica del fabbricante che deve contenere i valori dell’efficienza luminosa e il posizionamento cromatico del modulo LED, con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base alla Norma UNI EN 13032-4 ed essere conformi alla normativa specifica del settore quale EN 62717.

− Nel caso in cui non esista un test di prova

(20)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

20

massima di cromaticità. standardizzato (UNI, EN, ISO), il metodo di

prova utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo adottato.

(21)

21

4.1.3.7 Fattore di

mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED

I moduli LED debbono presentare,

coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717, alle condizioni indicate nel criterio, un fattore minimo di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto (in Tabella allegata)

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, indicando le metodologie di prova.

4.1.3.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED

4.1.3.9 Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo

4.1.3.10 Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità

4.1.3.11 Informazioni sui moduli LED

4.1.3.12 Informazioni sugli alimentatori

I criteri indicano le caratteristiche minime che devono avere gli alimentatori per moduli LED e i diversi tipi di lampade (Tabelle allegate).

− Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, indicando le metodologie di prova.

− Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO), il metodo di prova utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo adottato.

4.1.3.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori.

L’offerente deve fornire le informazioni indicate in:

- Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal

Regolamento (CE) N. 347/2012 (unicamente per lampade a scarica) - Regolamento UE 1428/2015 - regolamento (CE) n. 245/2009

- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 più Tabelle 1 e 2

- Norma EN 62717

Inoltre: informazioni richieste dal criterio su installazione, manutenzione, rimozione e

Documentazione tecnica del fabbricante con le informazioni richieste dal criterio.

(22)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

22

smaltimento.

4.1.3.14 Garanzia

Garanzia totale per 3 anni.

Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.

Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le

proprie aspettative ed esigenze.

Certificato di garanzia firmato dal legale rappresentante

Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

(23)

23 4.1.5 CONDIZIONI DI

ESECUZIONE DELL’APPALTO

Criterio Mezzi di prova Note

4.1.5.1 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici

La dichiarazione di conformità deve contenere le informazioni indicate dal criterio.

Dichiarazione del legale rappresentante in sede di offerta contenente le informazioni indicate nel criterio.

Inoltre:

Dichiarazione di conformità UE aggiornata, in fase di esecuzione del contratto e inoltre rapporti di prova come indicato nei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di

conformità UE ovvero dalla normativa applicabile.

4.1.5.2 Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

L’offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali

La stazione appaltante può eventualmente

richiedere, anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti.

Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l’offerente si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.

Dichiarazione del legale rappresentante, in sede di offerta di gara e in corso di esecuzione del contratto.

La dichiarazione deve contenere l’accettazione della clausola contrattuale.

(24)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

24

4.1.4 CRITERI PREMIANTI Criterio Mezzi di prova Note

4.1.4.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra minore o uguale a 60

Vengono attribuiti punteggi premianti se le lampade hanno le caratteristiche minime indicate nel criterio (Tabella allegata)

Per le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica Ra>60 si applica quanto indicato al criterio 4.1.4.3

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, in base all’allegato G della norma EN 60662:2012 e/o le astrazioni statistiche impiegate

4.1.4.2 Fattore di

mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra minore o uguale a 60

Vengono attribuiti punteggi premianti per lampade con fattore di sopravvivenza e fattore di

mantenimento del flusso luminoso almeno pari a quelli indicati nella Tabella allegata.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, in base agli allegati G e H della norma EN 60662:2012 e/o le

astrazioni statistiche impiegate

4.1.4.3 Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio ad alta pressione con Ra> 60

Vengono attribuiti punteggi premianti per l’efficienza luminosa della lampada almeno pari a quella indicata nella Tabella allegata.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, in base all’allegato B della norma EN 61167:2011 per le lampade ad alogenuri metallici e nell’allegato G della norma EN 60662:2012 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate

4.1.4.4 Fattore di

mantenimento del flusso luminoso e Fattore di

Vengono attribuiti punteggi premianti per lampade con fattore di sopravvivenza e fattore di

mantenimento del flusso luminoso almeno pari a

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze

(25)

25

sopravvivenza per lampade

agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con Ra> 60

quelli indicati nella Tabella allegata. di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, in base agli allegati B e C della norma EN 61167:2011 per le lampade ad alogenuri metallici e agli allegati G e H della norma EN 60662:2012 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

4.1.4.5 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

Vengono attribuiti punteggi premianti per moduli LED con una Efficienza luminosa almeno pari a quella indicata in tabella per moduli LED con sistema ottico o senza sistema ottico.

Ulteriori punti premianti vengono attribuiti:

a) per moduli a luce bianca (Ra > 60), se i diodi utilizzati all’interno di uno stesso modulo LED presentano una o entrambe le seguenti caratteristiche:

₋ una variazione massima di cromaticità pari a Δu’v’ minore o uguale a 0,003 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;

₋ una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 4-step sul diagramma CIE 1931.

b) per mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche (colour consistency) a 6.000 h rispetta una o entrambe le seguenti specifiche:

₋ una variazione massima di cromaticità pari a Δu’v’ minore o uguale a 0,007 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;

₋ una variazione massima pari o

Documentazione tecnica del fabbricante che deve contenere i valori dell’efficienza luminosa, il posizionamento cromatico del modulo LED, il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche, con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati, in base alla norma UNI 11356 e alle indicazioni di natura tecnica derivate da normativa specifica del settore quale EN 62717.

(26)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

26

inferiore a un ellisse di MacAdam a

7-step sul diagramma CIE 1931.

4.1.4.6 Contenuto di mercurio delle lampade a scarica ad alta intensità

Vengono attribuiti punteggi premianti per minore contenuto di mercurio, come limiti indicati nella tabella allegata.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i

parametri considerati, indicando le

metodologie di prova, che attesti il contenuto di mercurio all’interno delle lampade.

4.1.4.7 Bilancio materico Viene attribuito un punteggio premiante pari a “5”

per la redazione di un bilancio materico relativo all’uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati.

− Relazione con la quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) con

indicazione di: presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione;

tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.); nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi; descrizione dell’impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la

quantificazione dell’uso delle risorse in input e in output.

E’ facoltà del concorrente coinvolgere una o più aziende della filiera oggetto della

(27)

27

realizzazione dei manufatti di cui il bando

4.1.4.8 Garanzia Vengono attribuiti punti premianti all’offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale di durata superiore di almeno un anno a quella prevista nel criterio di base 4.1.3.14.

Vengono assegnati ulteriori punti premianti all’offerente che garantisce per gli alimentatori un tasso di guasto per 50.000 h di funzionamento inferiore al 12%.

− certificato di garanzia firmato dal legale rappresentante Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

Per il tasso di guasto: nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO), il metodo di prova utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo adottato.

(28)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

28 Acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica

4.2.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Criterio Mezzi di prova Note

4.2.2.1 Capacità tecnico professionali per l’installazione degli apparecchi di illuminazione

Capacità di effettuare l’installazione a regola d’arte e in modo da arrecare il minore impatto possibile all’ambiente, attraverso l’impiego di personale adeguatamente formato su:

- funzionamento e caratteristiche delle sorgenti da installare, dei sistemi di regolazione del flusso luminoso

- norme di sicurezza relative all’installazione norme in materia di gestione dei rifiuti.

Idonea documentazione attestante la qualificazione del personale che effettuerà l’installazione (certificazioni, attestazioni, ecc.).

(29)

29

4.2.2.2

Diritti umani e condizioni di lavoro

L’appaltatore deve rispettare i principi di

responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali

riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle Convenzioni internazionali ILO e Dichiarazione dei diritti umani.

L’appaltatore deve anche dimostrare di rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza) nel paese in cui viene realizzato il prodotto o parti di esso.

L'appaltatore deve anche avere attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

− certificazione SA 8000:2014

− certificazione equivalente

− documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO, lungo la catena di fornitura

− documentazione attestante l’applicazione delle Linee Guida adottata dal MATTM con DM 6 giugno 2012 “Guida per

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.

Delibera da parte dell’organo di controllo

di adozione dei modelli organizzativi e

gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 con

documentazione allegata.

(30)

CAM ILLUMINAZIONE-FORNITURA E PROGETTAZIONE

30

4.2.3 SPECIFICHE TECNICHE Criterio Mezzi di prova Note

4.2.3.1 Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione

Si applicano le specifiche tecniche di cui al 4.1.3.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova (per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o del LED package; per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dell’apparecchio di illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento nell’apparecchio. Tale documentazione, che può consistere in datasheet, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc. dei singoli package, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilità dei dati di cui alla EN 62722- 2-1 e EN 62717.

4.2.3.2 Apparecchi per illuminazione stradale

4.2.3.3 Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi 4.2.3.4 Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali 4.2.3.5 Apparecchi per illuminazione di aree verdi

4.2.3.6 Apparecchi artistici per illuminazione di centri storici 4.2.3.7 Altri apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformità UE, almeno le caratteristiche indicate nelle tabelle (1-2-3-4-5- 6) di cui ai criteri.

Documentazione tecnica del fabbricante con allegati rapporti fotometrici redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili, su un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Inoltre rapporto di prova della conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Nel caso di apparecchi di illuminazione con

Riferimenti

Documenti correlati

( L’introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di

acquisite con lo studio e l’esperienza, di cui il professionista è capace di avvalersi quando la situazione lo richieda; la diligenza, invece, esprime la misura

➢ Attualizzazione dei flussi reddituali: il valore della società è pari all'attualizzazione dei flussi reddituali prospettici che sarà in grado di

Osserva in modo completo e consapevole gli elementi della realtà, comprende ed utilizza in modo personale i linguaggi specifici. Conosce ed applica con creatività e

Gli alunni affetti da disabilità grave possono frequentare in presenza su espressa richiesta delle famiglie. È opportuno che si continuino il più possibile le azioni intraprese

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni

domicilio del beneficiario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o in assegni postali localizzati, o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema

A seguito di una procedura di project financing finalizzata all’affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica comunale (e che ha già visto