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Cosa chiedere quando sei licenziato

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Cosa chiedere quando sei licenziato

written by Carlos Arija Garcia | 26/09/2019

Tfr, tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi, Naspi, assegno ricollocazione: che cosa spetta nel momento in cui si perde il lavoro?

Il tuo datore di lavoro ha deciso che il vostro rapporto è arrivato al capolinea e che devi cercarti un altro modo per tirare avanti: in pratica, vieni allontanato dall’azienda e ti chiedi come farai a campare finché non troverai un’altra occupazione. Pensi al Tfr, se non altro un polmone temporaneo che garantisce un po’ di fiato a breve termine. Ma basterà o ci vorrà dell’altro? E, oltre al Tfr, cosa chiedere quando sei licenziato? Ti spetta solo il trattamento di fine rapporto oppure hai il diritto di portare a casa qualche soldo in più?

In effetti, ci sono altre cose da pretendere dall’azienda nel momento in cui finisce il rapporto di lavoro. Oltre all’ultimo stipendio, ci sono anche le quote di tredicesima e di quattordicesima (se quest’ultima ti spetta), ferie e permessi non goduti, eventuale indennità di preavviso, nel caso in cui il datore di lavoro non l’abbia rispettato. Nel momento in cui pensi a cosa chiedere quando sei licenziato devi

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tenere conto anche della Naspi, cioè dell’indennità di disoccupazione. Insomma, sono tante le cose da tenere in considerazione quando si perde il lavoro. Ecco, una per una, quali sono.

Licenziamento: il diritto al Tfr

Quando sei licenziato, una delle cose che ti spettano di diritto è il trattamento di fine rapporto, o Tfr o, ancora, liquidazione che dir si voglia, a meno che tu abbia scelto di fartelo pagare ogni mese in busta paga. Il Tfr può essere richiesto all’azienda se hai voluto maturarlo lì oppure al fondo di previdenza complementare a cui hai deciso di destinarlo.

Per sapere quanto ti spetta di Tfr, devi dividere per 13,5 il totale della tua retribuzione annua (escluse le quote destinate proprio al trattamento di fine rapporto) e sottrarre lo 0,5% dell’imponibile, percentuale destinata al fondo di garanzia Inps (quello che garantisce il tuo Tfr se l’azienda fallisce). L’importo messo da parte viene, poi, rivalutato dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione.

Le quote annue di Tfr sono 12, una per ogni stipendio. Non si calcolano, pertanto, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima. Nel caso in cui ci sia un mese con meno di 15 giorni (ad esempio, se sei stato assunto o licenziato il 20 del mese) non viene maturata la quota. Se, invece, la frazione del mese supera i 15 giorni (ad esempio se sei stato assunto o licenziato il 10), allora si calcola l’intera quota.

Licenziamento: il diritto alla tredicesima

Altra cosa da chiedere quando sei licenziato è la quota di tredicesima maturata durante l’anno, oltre a quella dell’eventuale quattordicesima, se il tuo contratto collettivo la prevede.

La tredicesima mensilità, cioè quella che hai sempre preso a Natale, viene calcolata sulla base dello stipendio ordinario. Ogni mese, da gennaio a dicembre, si matura un rateo di tredicesima che, ovviamente, equivale ad 1/12 degli elementi fissi e continuativi della tua retribuzione. Per questo motivo, non rientrano nella quota di tredicesima gli straordinari che hai fatto o il premio di produzione che ti è stato erogato, in quanto sono degli elementi occasionali.

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Questa mensilità non matura quando sei:

in maternità facoltativa;

in aspettativa non retribuita;

in astensione per malattia del figlio o per malattia propria oltre il periodo di comporto;

in assenza per permessi non retribuiti.

Nel caso in cui tu abbia avuto un contratto part-time, ci sono due possibilità:

per il part-time orizzontale (si lavora meno ore tutti i giorni) la tredicesima matura normalmente, poiché il numero dei giorni lavorativi sono gli stessi e la riduzione della mensilità extra si riproporziona automaticamente sulla base della retribuzione equivalente ad un numero di ore inferiore rispetto al tempo pieno;

per il part-time verticale (si lavora 8 ore solo alcuni giorni) la tredicesima matura se nell’arco del mese si lavora almeno per 15 giorni effettivi.

Licenziamento: il diritto alle ferie non godute

Se quando sei licenziato non hai usufruito di tutto il monte ferie che ti spetta (almeno 4 settimane l’anno), hai diritto a ricevere il corrispettivo in denaro.

Ogni mese in cui hai lavorato per almeno 15 giorni, maturi una quota di ferie pari a 1/12 di quelle annuali che ti spettano.

Licenziamento: il diritto ai permessi non goduti

Come per le ferie, quando sei licenziato hai diritto anche a percepire i soldi relativi ai permessi non goduti (es festività, riduzione oraria, ecc.) e non monetizzati durante il rapporto di lavoro.

Il numero dei permessi dipende da ciò che viene stabilito nel contratto nazionale di categoria. Può variare a seconda dell’anzianità, del livello contrattuale o della qualifica.

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Licenziamento: il diritto all’indennità di preavviso

Quando sei licenziato e il datore di lavoro non ha rispettato il preavviso previsto dal contratto, hai diritto a ricevere un’indennità sostitutiva. Viceversa, se sei tu ad andartene via da un giorno all’altro senza rispettare quel periodo stabilito dal contratto nazionale in base alla tua categoria, sarai tu a corrispondere all’azienda tale indennità, che ti verrà sottratta da tutte le spettanze finali.

Non hai diritto, invece, ai soldi del preavviso nel caso in cui tu sia stato licenziato per giusta causa.

Licenziamento: il diritto alla disoccupazione

La tua attenzione non deve rivolgersi solo all’azienda: cosa chiedere quando sei licenziato allo Stato? Puoi chiedere l’indennità di disoccupazione, oggi chiamata Naspi, alla quale hai diritto quando:

sei in stato di disoccupazione, cioè hai perso involontariamente il lavoro (sei stato licenziato, appunto) ed hai rilasciato al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alle attività formative, di orientamento e di politica attiva al lavoro;

hai svolto un’attività lavorativa per almeno 30 giorni nell’arco dell’anno;

hai versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 mesi.

L’importo della Naspi è pari al 75% dell’imponibile Inps mensile medio degli ultimi 4 anni nel caso l’imponibile sia inferiore a 1.208,15 euro. In caso contrario, bisogna aggiungere il 25% della differenza tra l’imponibile e la cifra citata. La Naspi, comunque, non può superare i 1.314,30 euro. Dal quarto mese viene ridotta mensilmente del 3%.

L’indennità viene percepita per un massimo di 24 mesi. La durata equivale alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni.

Hai diritto anche all’assegno di ricollocazione, cioè ad un voucher di un importo variabile a seconda del tuo profilo di occupabilità utile a pagare i servizi per

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l’impiego. L’assegno spetta:

ai disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza;

ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria che fruiscono della ricollocazione anticipata.

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