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Lo studio resterà chiuso per ferie dal 13 al 19 agosto. Buone vacanze!

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Academic year: 2022

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(1)

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino rag. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected]

Consulenti del lavoro

Bongiovanni rag. Monica [email protected]

Collaboratori tirocinanti [email protected] Giusto dr. Davide

Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara

Giordano Angela

Bruno Massimo Cavallera Nicolas

Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Dao Ormena Daniela

Bottasso Elisabeth

Segreteria [email protected] Magliano Silvana

Garino Marisa Tardivo Elisa

Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l.

Società fiduciaria - Trustee

Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal &

Financial Advisers

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 7/8 Luglio 2012

Elio Garis, “Nastro” 2010 Gesso (cm 130x70x65h)

Lo studio resterà chiuso per ferie dal 13 al 19 agosto. Buone vacanze!

Nel corso del 2012 le Newsletters mensili dello Studio saranno illustrate dalla riproduzione di un’opera scultorea di Elio Garis (www.eliogaris.it), che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

V i a P o n z a d i S a n M a r t i n o , 8 - 1 2 1 0 0 C u n e o - T e l . 0 1 7 1 6 3 4 4 4 0 - F a x 0 1 7 1 6 6 1 0 3 - E - m a i l : i n f o @ s t u d i o c u g n a s c o . i t

(2)

Indice

Temi del mese

Le novità del “DL semplificazioni fiscali”...

La riforma del lavoro (parte prima)...

Tributi

Nuova disciplina Iva per la locazione e la cessione dei fabbricati...

Riduzione della deduzione forfettaria dei canoni di locazione dei fabbricati dal 15% al 5%...

Benefici derivanti dalla congruità e coerenza agli studi di settore...

Rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente anche durante il contenzioso...

Riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture strumentali...

Novità in materia di detrazione del 36% e del 55%...

Archivio VIES: modalità di iscrizione per l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie...

Territorialità Iva dei servizi relativi agli immobili esteri...

Polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulate con compagnie estere...

Le principali novità del Modello 770/2012 semplificato lavoratori dipendenti...

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Limiti all'utilizzo del denaro contante – Chiarimenti per i pagamenti da parte di turisti stranieri...

Inattività dell’assemblea ed impossibilità di conseguire l’oggetto sociale...

Conseguenze della violazione del diritto all’informazione del socio...

Trust e attività fiduciaria

Immobili esteri detenuti per il tramite di una società fiduciaria...

Finanziamenti e contributi

Approvato il bando relativo al “Piano Verde” per gli investimenti materiali in agricoltura...

Finanziamento di progetti digitali innovativi ideati da giovani creativi...

Misure per favorire l’aggregazione tra imprese...

Consulenza del lavoro

Lavoro accessorio: novità...

Pagamento delle prestazioni Inps nel rispetto dei nuovi limiti all’utilizzo del contante...

Convalida delle dimissioni...

Coefficiente di rivalutazione del TFR...

Scadenziario

Mese di luglio/agosto...

Pag.

3 5

8 8 8 9 9 9 10 10 11 11

12 12 12

13

13 14 14

15 15 16 16

17

Numeri utili

Cambio €/$ (4) 1,2281

Rivalutazione TFR (5) 1,778846 %

Indice ISTAT (6) 3,00 %

Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00

- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 - oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 - oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 - oltre 75.000,00

23 % 27 % 38 % 41 % 43 %

Aliquota Ires (2) 27,5 % Tassi Banca Centrale Europea (7) - Tasso di sconto

- Tasso di deposito

1,25 % 0,50 %

Aliquota Irap (2) 3,9 %

Saggio di interesse legale (3) 2,5 %

Tassi Euribor (8) - 6 mesi - 12 mesi

0,764 % 1,050 % (1) A decorrere dall’1.01.2007

(2) A decorrere dall’1.01.2008 (3) A decorrere dall’1.01.2012 (4) Rilevazione alla data del 18.07.2012 (5) Vedi pagina 16

(6) Variazione % del mese di maggio 2012 sul mese di maggio 2011 (7) A decorrere dal 13.04.2011

(8) Aggiornati alla data del 17.07.2012, valuta del 19.07.2012, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it

Ministero delle Finanze www.finanze.it

Enea (pratiche 55%) www.enea.it

Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it

Catasto

www.agenziaterritorio.it Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it

(3)

Temi del mese Le novità del “DL semplificazioni fiscali”

Il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, ha introdotto l’ennesima serie di modifiche in materia tributaria. Con una certa dose di ironia, forse involontaria, tale disposizione normativa viene definita “DL semplificazioni fiscali”, anche se riesce difficile scorgere delle vere

“semplificazioni” in tale provvedimento. Vengono comunque di seguito indicate, per sommi capi, le modifiche principali che non siano già state oggetto di esame nei precedenti notiziari.

Estensione dei fringe benefits detassati

Mediante la sostituzione della lett. f-bis) dell’art. 51, c. 2 del TUIR, viene stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro:

- alla generalità dei dipendenti od a categorie di dipendenti;

- per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (ad es. figli), nonché per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

In pratica, rispetto alla precedente formulazione normativa, in relazione alle fattispecie in esame (asili nido, colonie climatiche e borse di studio), l’esclusione da tassazione quale reddito di lavoro dipendente non riguarda più solo le “somme” erogate dal datore di lavoro, quindi i compensi in denaro, ma si estende, invece, ai “servizi” ed alle “prestazioni” erogati dal datore di lavoro, quindi ai compensi in natura, anche se derivanti da obblighi contrattuali.

Deduzione dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici per le imprese minori

Viene modificato l’ultimo periodo dell’art. 66, c. 3 del TUIR, introdotto dall’art. 7, c. 2, lett. s) del DL 13.05.2011 n. 70 (conv. L. 12.07.2011 n. 106), prevedendo che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata (le c.d. “imprese minori”), i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, “possono essere dedotti” (e non invece “sono deducibili”) nell’esercizio nel quale è stato “registrato” (e non invece “ricevuto”) il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109, c. 2, lett. b) del TUIR. La prima disposizione introdotta dal “Decreto sviluppo” sembrava infatti prevedere un obbligo di imputazione dei costi secondo la nuova metodologia e non, come ora meglio disciplinato, una mera facoltà lasciata al contribuente.

Viene altresì chiarito che la disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.

Rimborso della maggiore Irpef/Ires versata per effetto della mancata deduzione Irap

Attraverso una sorta di norma “retroattiva” viene prevista la facoltà di presentare le istanze di rimborso dell’Irpef/Ires versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (vale a dire, nel 2011 e nei precedenti, per i soggetti “solari”) qualora per detti periodi:

- non sia stata operata alcuna deduzione dell’Irap dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pur sussistendone le condizioni;

- la deduzione, effettuata in misura pari al 10%, risulti inferiore a quella calcolata con l’applicazione delle nuove regole in vigore dal 2012 (effettiva quota imponibile del costo del personale e degli interessi sostenuti) che possono essere applicate retroattivamente per determinare appunto l’eventuale rimborso.

Per la presentazione della richiesta occorre che al 6.12.2011 non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata corrisposta la maggiore Irpef/Ires della quale si chiede il rimborso.

Comunicazione delle dichiarazioni d’intento

In base al riformulato art. 1, c. 1, lett. c) del DL 746/83, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento non deve più essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.

Di conseguenza l’adempimento non sorge più in dipendenza del mero ricevimento delle dichiarazioni d’intento, essendo ora collegato all’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità. Pertanto diventa inapplicabile la sanzione amministrativa, da 258,00 a 2.065,00 euro, prevista dall’art. 11, c. 1, lett. a) del DLgs. 471/97 nell’ipotesi di omessa comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento in assenza di operazioni senza addebito d’imposta.

(4)

Temi del mese

Semplificazioni contabili per i contribuenti minori

Al fine di riallineare i limiti monetari stabiliti per le liquidazioni Iva periodiche con quelli previsti per l’accesso alle semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni da parte dei contribuenti minori, l’art. 32 del DPR 633/72 è stato modificato:

- elevando da 309.874,14 a 400.000,00 euro (per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni) e da 516.456,90 a 700.000,00 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) i limiti di volume d’affari annuo per le semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione;

- prevedendo che, in caso di svolgimento di entrambe le tipologie di attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, anche ai fini delle semplificazioni degli obblighi in esame si applica il limite di 700.000,00 euro; in precedenza, si applicava invece il limite meno elevato.

Differimento a regime dei termini scadenti ad agosto

Mediante l’inserimento del nuovo comma 11-bis all’art. 37 del DL 4.07.2006 n. 223 convertito nella L.

4.08.2006 n. 248, viene “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno. La disposizione in esame riprende il contenuto degli appositi DPCM emanati negli scorsi anni.

Sono quindi differiti al 20 agosto, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, dei tributi, contributi e premi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati, ai sensi degli artt. 17 e 20 del DLgs.

241/97. Sono altresì differiti al 20 agosto gli altri “adempimenti fiscali” aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.

Riduzione delle sanzioni per i versamenti con “lieve” ritardo

Viene ulteriormente modificata la disciplina sanzionatoria amministrativa dei versamenti effettuati con un ritardo “lieve”, di cui all’art. 13, c. 1 del DLgs. 471/97.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione “ordinaria” del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In pratica, le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo:

- dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%);

- al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%).

A partire dal 15° giorno di ritardo, ritorna applicabile la sanzione “ordinaria” del 30%.

Se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte, secondo le misure previste dal c. 1 dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

Per effetto della modifica in esame, il riferimento alla riduzione delle sanzioni per effetto del ravvedimento operoso viene esteso a tutto il comma 1 del suddetto art. 13, in luogo del precedente riferimento alla sola lettera a).

Gli effetti di tale modifica dovrebbero essere quelli di poter applicare, secondo la disciplina del ravvedimento operoso:

- la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo, qualora si tratti di violazioni relative ai soli versamenti (lett. a), c. 1, dell’art. 13 del DLgs. 472/97);

- ovvero la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, in caso di regolarizzazione di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lett. b), c. 1, dell’art. 13 del DLgs. 472/97).

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto che sono già state oggetto di specifica trattazione nei precedenti notiziari – a cui pertanto si rimanda – sono:

- la modifica della modalità di calcolo del limite di spese per manutenzioni deducibile nel singolo esercizio:

in relazione al quale non occorre più considerare i beni materiali ammortizzabili acquistati nel corso dell’esercizio;

- la riduzione ad euro 5.000,00 del limite per la compensazione del credito Iva in F24 prima della presentazione della dichiarazione Iva;

- lo svincolo della deducibilità dei canoni di leasing dalla durata del contratto;

- l’introduzione del limite di 500,00 euro al di sotto del quale non è necessario inviare la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

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Temi del mese La riforma del lavoro (parte prima)

Si è concluso il lungo iter di approvazione della riforma del mercato del lavoro: da marzo a fine giugno, passando dal Senato alla Camera (il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro (AS 3249) è stato presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012), la riforma del mercato del lavoro proposta dal Ministro Fornero e tanto osteggiata e criticata sia dai politici che dai sindacalisti, nonchè da imprenditori e illustri studiosi del diritto, è stata approvata il 31 maggio 2012 dal Senato, in prima lettura, apportandovi una serie di modifiche, esito di emendamenti approvati dalla 11° Commissione.

Passata alla Camera, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo della Commissione, confermandone i contenuti sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali).

L’attuale complesso normativo è formato da 4 articoli composti a loro volta da numerosi commi.

I principali interventi apportati dal Senato al testo di legge hanno riguardato:

- Il lavoro a termine - L’apprendistato - Il lavoro intermittente

- Le collaborazioni a progetto e le Partite Iva - Il lavoro accessorio

- I tirocini formativi e di orientamento - L’AspI

- I fondi di solidarietà

- La disciplina delle cd dimissioni in bianco - Il sostegno alla genitorialità

- Il sistema di apprendimento permanente

- Il sistema di informazione e consultazione dei lavoratori - La definizione di misure di democrazia economica.

Le finalità generali dichiarate della Riforma (art.1, comma 1) sono:

- instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attribuendo rilievo prioritario al lavoro subordinato a tempo indeterminato (c.d. contratto dominante) quale forma comune di rapporto di lavoro;

- valorizzazione dell’apprendistato, quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

- redistribuzione in modo più equo delle tutele dell’impiego, contrastando l’uso sbagliato e strumentale degli elementi di flessibilità contrattuale e adeguando la disciplina del licenziamento con la previsione di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

- revisione dell’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive;

- contrasto all’uso degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali;

- promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;

- promozione di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni;

- promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.

Contratto di lavoro a termine

Modifiche importanti vengono apportate all’impianto attuale del D.lgs. n. 368 del 2001 sul lavoro a termine:

viene infatti novellato l’art. 1 (nello specifico il comma 01) nel senso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e si elimina il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all’ordinaria attività del datore di lavoro), necessario ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a tempo determinato.

Ma ciò solo se il contratto tra datore di lavoro e lavoratore, inclusi i lavoratori assunti con contratto di somministrazione, sia di durata non superiore a dodici mesi. Si introduce così il nuovo comma 1-bis dell’art.1, D.lgs. n. 368/2001 in alternativa a quanto precede: i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che si possa prescindere dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un

(6)

Temi del mese

servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. Il contratto a tempo determinato così stipulato non può essere oggetto di proroga-modifica dei termini temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre i quali il contratto si considera a tempo indeterminato. In base alla normativa vigente, tale trasformazione opera dopo il 20° giorno ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno. La modifica prevede che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno. In tali ipotesi, inoltre, si prevede che il datore di lavoro comunichi al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Vengono inoltre modificati i termini di riassunzione a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tale effetto si verifica entro 60 giorni (10 giorni a normativa vigente) o 90 (20 giorni a normativa vigente) dalla scadenza del precedente contratto a termine, rispettivamente se il primo contratto è stato di durata inferiore a 6 mesi ovvero superiore. Si prevede la possibilità di riduzione dei predetti termini, in sede di contrattazione collettiva, rispettivamente, fino a 20 giorni e a 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo o dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente (si prevede anche l’intervento ministeriale in caso di inerzia delle parti sociali). Non si modifica il periodo complessivo di rapporto a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro che determina l’instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato (36 mesi), ma si dispone che a tal fine si computi anche il periodo lavorativo prestato in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato; viene abrogata la norma che costituisce (a normativa vigente) un’eccezione del principio secondo il quale, per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Questa esclusione concerne (nella disciplina vigente) i contratti di somministrazione conclusi nell’ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati, in favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali. Sono modificati i termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso giudiziale, nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione). I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Viene inserita una norma di interpretazione autentica dell’art.

32, comma 5, della legge n. 183/2010, concernente il risarcimento del danno subìto dal lavoratore, nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La norma prevede che il risarcimento del lavoratore - liquidato dal giudice, in virtù della suddetta disposizione, con un’indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto - costituisca l’unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro.

Contratto di lavoro intermittente

Le norme di cui al D.lgs. n. 276 del2003 vengono modificate come segue:

- si introduce la previsione per cui un contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

- si prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto ministeriale non regolamentare possono essere individuate modalità applicative nonchè ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi descritti si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in

(7)

Temi del mese relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida (ex art. 13, d.lgs. n. 124/2004);

- eliminazione dell’articolo 37, il quale dispone che nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. La disposizione prevede, poi, che ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

- previsione di una disciplina transitoria: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data.

Lavoro a progetto

Si prevedono disincentivi “normativi” e a carattere “economico” all’utilizzo del contratto di lavoro a progetto:

- il contratto di lavoro a progetto deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici (e non più anche a “programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi”, come previsto attualmente dalla normativa vigente);

- si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);

- occorre indicare, tra gli elementi essenziali da individuare in forma scritta, anche “il risultato finale che si intende conseguire” attraverso il contratto di lavoro a progetto;

- per quanto riguarda il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto, si dispone che esso sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; si deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto; il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività (eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati), dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto;

- facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (dell’impresa committente), fatte salve la prova contraria a carico del committente, nonché le prestazioni di elevata professionalità (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);

- introduzione di una norma di interpretazione autentica (con effetto, quindi, retroattivo) dell’articolo 69, co.1, d.lgs. n. 276/2003, volta a chiarire che tale disposizione si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- decorrenza delle nuove norme: con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Disincentivi economici: incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata Inps al fine di equipararla ai lavoratori subordinati in misura crescente dal 2013 al 2018 con aumento al 33%, per i non iscritti ad altra gestione al 24%, per gli iscritti ad altra gestione/titolari di trattamento pensionistico.

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Tributi

Nuova disciplina Iva per la locazione e la cessione dei fabbricati

L’art. 9 del DL 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno, ha introdotto la possibilità, per le imprese del settore immobiliare, di applicare l’Iva sulla maggior parte delle locazioni e delle cessioni di immobili, superando così le conseguenze derivanti dall’applicazione del regime di esenzione Iva (indetraibilità dell’Iva sugli acquisti e rettifica della detrazione). In particolare il DL in questione ha disposto un’applicazione generalizzata dell’Iva sulle locazioni e cessioni di immobili abitativi, nonché per quelli strumentali, sia pure condizionata dall’esercizio di un’opzione.

Prima di quest’intervento normativo la legge prevedeva un regime di esenzione dall’imposta per i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi, fatti salvi i casi di edilizia convenzionata e di housing sociale. Ora sono invece assoggettate ad Iva, previa opzione da parte del locatore da esprimersi nel relativo contratto, le seguenti locazioni:

- fabbricati abitativi costruiti o ristrutturati dalle imprese, anche tramite appalto;

- fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, a prescindere dal soggetto locatore;

- fabbricati strumentali, a prescindere dall’impresa locatrice.

L’unica questione ancora da dirimere è quella relativa alla possibilità di assoggettare ad Iva i canoni fatturati a decorrere dal 26 giugno, per i contratti in essere alla predetta data. In questo senso non è ancora stata fatta chiarezza e si attendono delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, è stata introdotta la facoltà di applicare l’imposta anche alle cessioni poste in essere dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

Riduzione della deduzione forfettaria dei canoni di locazione dei fabbricati dal 15% al 5%

A partire dal 2013, per effetto dell’art. 4, c. 74, della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione dei fabbricati subirà una riduzione della percentuale di deduzione forfettaria dei redditi prodotti dalla locazione degli immobili, che passerà dall’attuale 15% al 5%.

A seguito di tale modifica, quindi, per i fabbricati o porzioni di essi concessi in locazione a terzi, il reddito fondiario sarà determinato assumendo il maggior ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 5%, e la sua rendita catastale. Non viene invece modificata la deduzione particolare prevista per gli immobili di interesse storico-artistico, fissata al 35%.

La suddetta riduzione configura una scelta a sfavore dei contribuenti, i quali, presumibilmente, opteranno più spesso per la cedolare secca, che configura un regime opzionale d’imposta sostitutiva all’Irpef ed alle relative addizionali regionale e comunale, dovute sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi e delle loro relative pertinenze.

Benefici derivanti dalla congruità e coerenza agli studi di settore

Importanti novità sono state previste prima con il DL 201/2011 e da ultimo dal “Decreto Correttivi”

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno scorso, già con decorrenza dal periodo d’imposta 2011, per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare:

- l’errore di compilazione (ad esempio sui dati strutturali) può comportare sia l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative sia l’applicazione dell’accertamento induttivo (art. 39, c. 2, del DPR 600/73);

- al fine di monitorare l’accesso ai benefici derivanti dalla congruità e coerenza con gli studi di settore sono stati istituiti nuovi indicatori (sono presenti un indicatore di normalità e nove indici di coerenza che hanno la finalità di controllare che il modello per gli studi sia stato compilato correttamente);

- nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti con le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere effettuati accertamenti di tipo analitico-induttivo, emessi quindi ai sensi dell’art. 39, c. 1, lett. d) del DPR 600/73 ed i termini di decadenza dal potere di accertamento coincidono con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e quindi di fatto sono accorciati di un anno. Inoltre gli accertamenti di tipo sintetico sono ammessi se tra dichiarato ed accertato sussiste uno scostamento di un terzo, mentre nelle situazioni ordinarie lo scostamento deve essere di un quinto.

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Tributi In relazione ai termini di decadenza del potere di accertamento, si fa presente che la riduzione di un anno come sopra specificato non opera in presenza di una violazione che causa reato, in quanto in tal caso opera il raddoppio dei termini di decadenza.

Rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente anche durante il contenzioso

La sentenza 81/42/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiarito che il contribuente può emendare la dichiarazione a proprio favore anche dopo il termine per la presentazione del modello Unico relativo al periodo d’imposta successivo. Inoltre la rettifica può anche avvenire in sede contenziosa.

In particolare la Commissione ha ricordato che nell’ordinamento tributario vige il principio dell’emendabilità della dichiarazione, il quale impedisce che un errore di fatto o di diritto in essa contenuto determini l’assoggettamento del contribuente ad un carico impositivo più gravoso di quello che la legge stabilisce.

Tale facoltà può essere esercitata anche in sede contenziosa, dal momento che la dichiarazione dei redditi è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati in essa riferiti.

Inoltre un sistema legislativo che non consentisse tale rettificabilità darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito e non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Infine, come precisato dalla recente sentenza n. 5399/2012 della Cassazione, i giudici hanno affermato che il limite temporale per la rettificabilità, ossia il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si deve ritenere riferito alla sola possibilità di utilizzare in compensazione il maggior credito risultante dalla dichiarazione emendata.

Riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture strumentali

A partire dal periodo d’imposta 2013 vi sarà una doppia stretta sulla deduzione dei costi relativi ai veicoli strumentali posseduti da imprese e lavoratori autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’art. 4, cc. 72 e 73, della L. 92/2012, modificando l’art. 164 del TUIR, porterà infatti la percentuale di deducibilità delle spese sostenute per i veicoli strumentali dal 40% al 27,5% e dal 90% al 70% per le auto concesse in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Restano invariati i limiti di costo fiscalmente riconosciuto per i veicoli: € 18.075,99 per le autovetture, € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori. Il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto continua a non operare per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La diminuzione della deducibilità dei costi dei veicoli non si applicherà invece ad agenti e rappresentanti, tassisti, imprese di autonoleggio, autoscuole, nonché a dipendenti e collaboratori autorizzati ad utilizzare per le trasferte veicoli di loro proprietà o noleggiati.

Novità in materia di detrazione del 36% e del 55%

L’art. 11 del DL 22.06.2012, c.d. “Decreto crescita e sviluppo”, entrato in vigore il 26.06.2012, prevede alcune importanti novità per le spese documentate relative agli interventi di recupero edilizio.

La modifica più rilevante è quella relativa all’incremento dal 36% al 50% della detrazione Irpef per le spese sostenute a partire dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013. Tali oneri dovranno sempre essere pagati tramite apposito bonifico bancario. Il criterio di riferimento utilizzato è quello della cassa: per la decorrenza dell’intervento farà fede quindi la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dal giorno di avvio dei lavori. Salvo modifiche o proroghe, la percentuale del 36% ritornerà per le spese sostenute a partire dall’1.07.2013.

L’agevolazione si applica ad una serie di interventi, tra i quali si annoverano le manutenzioni straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su singole unità residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze. Per le parti comuni di edifici residenziali, invece, oltre alle citate spese, sono ricomprese anche quelle di manutenzione ordinaria.

Le novità del decreto non si applicano invece agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, o eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di fine lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

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Tributi

Per il periodo tra il 26.06.2012 ed il 30.06.2013, la detrazione viene innalzata ad un ammontare massimo pari ad € 96.000 per unità immobiliare. Il nuovo limite assorbe però anche le spese sostenute anteriormente, detraibili al 36% nel limite di € 48.000. Ad esempio se sono stati sostenuti oneri per € 40.000 sino al 25.06.2012, si può beneficiare della detrazione del 50% solo su ulteriori € 56.000, pagati nel medesimo periodo d’imposta.

In relazione all’acquisto od all’assegnazione di unità immobiliari ristrutturate, la detrazione Irpef resta immutata nella misura del 36% su un massimale di spesa di € 48.000.

Il decreto citato ha infine introdotto alcune novità anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Tali disposizioni si applicheranno per le spese sostenute nel periodo dall’1.01.2013 al 30.06.2013 e coinvolgeranno sia i soggetti Ires che quelli Irpef. In relazione alla suddetta proroga per il primo semestre 2013 la percentuale di detrazione delle spese viene però ridotta dal 55% al 50%.

A differenza delle agevolazioni per i lavori di recupero edilizio, però, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all’importo delle spese sostenute, ma a quello della detrazione spettante sulle stesse. Pertanto si configura, per il semestre citato, un risparmio d’imposta massimo invariato ed un aumento dell’ammontare massimo delle spese detraibili.

Archivio VIES: modalità di iscrizione per l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie Come nuovamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 42/E/2012, in assenza di iscrizione all’archivio VIES da parte del cessionario italiano il fornitore comunitario è tenuto ad applicare l’Iva sulle fatture emesse nei suoi confronti; in caso contrario la doppia registrazione della fattura ricevuta dal cessionario implica l’illegittimo esercizio della detrazione, con conseguente irrogazione della sanzione pari all’imposta detratta. Ciò poiché l’operatore italiano non iscritto nel registro VIES non può effettuare operazioni c.d. “intracomunitarie” soggette all’imposta nel paese di destinazione; di conseguenza, per le operazioni passive, l’imposta deve essere addebitata nel paese di origine.

Il VIES è il sistema informatico di scambio dati Iva (Vat Interchange Eletronic System) attraverso il quale gli operatori possono ottenere la conferma della validità del numero di partita Iva del cliente o del fornitore comunitari. Chiunque intenda effettuare operazioni (attive o passive) con soggetti comunitari deve richiedere l’iscrizione al suddetto registro. A tal fine occorre presentare apposita domanda di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di attribuzione di partitiva Iva (in sede di inizio attività) o successivamente con istanza in forma libera da presentare a mano, per raccomandata o tramite Pec. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di rifiuto espresso, il richiedente è inserito di diritto nell’archivio. L’Agenzia delle Entrate effettua una verifica preliminare della domanda ed in seguito effettua controlli più approfonditi, al termine dei quali può emettere un provvedimento motivato di diniego o di revoca dell’iscrizione nella banca dati. I criteri per negare l’autorizzazione lasciano ampi margini di discrezionalità all’amministrazione finanziaria, ma dovrebbero essere connessi con il rischio di frodi Iva.

Contro il provvedimento che nega l’iscrizione al registro o ne dispone la revoca può essere proposto ricorso alle Commissioni tributarie competenti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Alcuni problemi riguardanti le tempistiche di attesa per l’iscrizione al registro in commento possono essere risolti attraverso prove “alternative”. È il caso, ad esempio, di un fornitore comunitario che, interrogando la banca dati VIES e non trovando il cliente, sarebbe tenuto ad applicare l’Iva in fattura. Tuttavia la normativa comunitaria prevede appunto la possibilità di fornire prove alternative (art. 18 del Regolamento 282 del 15.03.2011); per cui se il cliente dichiara al fornitore di non aver ancora ricevuto un numero di partita Iva, ma di averne fatto richiesta e produce al fornitore idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di attribuzione della partita Iva “nazionale” e l’iscrizione alla Camera di Commercio locale, il fornitore è legittimato ad emettere fattura senza applicazione dell’Iva nazionale.

Territorialità Iva dei servizi relativi agli immobili esteri

In base all’art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/72, l’Iva relativa ai servizi prestati con riferimento ai beni immobili è dovuta nel paese in cui è ubicato l’immobile, considerando come tale non solo il singolo edificio, ma anche gli impianti stabilmente incorporati al suolo o al fabbricato.

Pertanto se l’immobile è situato in territorio italiano la prestazione si considera ivi effettuata; se invece è situato al di fuori del territorio dello Stato la prestazione non si considera effettuata in Italia. In tale seconda ipotesi occorre peraltro prestare molta attenzione al fatto che se l’immobile si trova in un altro stato membro

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Tributi la prestazione è soggetta al pagamento dell’Iva in tale altro stato, per cui il prestatore, ovunque stabilito, dovrà preoccuparsi di verificare chi è il soggetto tenuto ad applicare l’imposta.

Il suddetto criterio territoriale riguarda diverse tipologie di prestazioni, tra cui, a titolo esemplificativo: le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, campeggi,..), la concessione di diritti di utilizzazione del bene immobile, le prestazioni inerenti la preparazione ed il coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari, nonché, ovviamente, i servizi di manutenzione, ristrutturazione, ecc..

Polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulate con compagnie estere

Con riferimento al possesso di una polizza di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulata con una compagnia estera, l’art. 26-ter, c. 3, del DPR 600/73 prevede che sui redditi di capitale erogati alla scadenza o sull’eventuale riscatto della polizza è dovuta un’imposta sostitutiva del 20% che, se non è applicata direttamente dalla compagnia o dai sostituti d’imposta attraverso cui sono stati stipulati i contratti d’assicurazione, obbliga il contraente a dichiarare i proventi nel quadro RM di Unico ed a versare direttamente l’imposta sostitutiva.

A questo si deve aggiungere l’applicazione dell’imposta di bollo sul valore della polizza, pari allo 0,1% per il 2011 ed all’0,15% per gli anni successivi, che viene prelevata dalla compagnia d’assicurazione estera se ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi ed è autorizzata al pagamento del bollo virtuale; diversamente tale imposta può essere trattenuta dalla società fiduciaria residente a cui il cliente abbia affidato l’amministrazione della polizza. Nel caso in cui non sia possibile applicare il bollo ordinario, invece, il possesso di tale contratto d’assicurazione rende il contribuente soggetto passivo dell’Ivafe (0,1%

del valore della polizza nel 2011 e 0,15% dal 2012). Essa deve essere liquidata direttamente dal contribuente nel quadro RM del modello Unico.

E’ poi dovuta un’imposta dello 0,35% delle riserve matematiche iscritte nel bilancio della compagnia estera ed è pagata dalla stessa compagnia o dal sostituto d’imposta italiano, se hanno optato per il versamento delle imposte sostitutive sui proventi. In caso contrario, invece, nulla è dovuto.

Infine il modello RW può non essere compilato se la polizza è data in amministrazione ad intermediari finanziari residenti o se il contratto è comunque concluso attraverso il loro intervento e se i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti sono riscossi attraverso la loro intermediazione.

Le principali novità del Modello 770/2012 semplificato lavoratori dipendenti

Con la circolare n. 20 del 6.07.2012 l’Assonime ha illustrato le principali novità contenute nel modello 770/2012 semplificato, il cui termine di presentazione scade il prossimo 31.07.2012.

È stata prevista una nuova casella, denominata “eventi eccezionali”, riservata ai sostituti d’imposta che si avvalgono della sospensione del termine per la presentazione (le casistiche riguardano principalmente i fenomeni migratori di Lampedusa e le gravi avversità atmosferiche verificatesi nel 2011 in alcune Province).

Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione del contributo di solidarietà, introdotta dall’art. 2, c. 2, DL 138/2011, consistente nel prelievo del 3% operato dai sostituti d’imposta sulla quota di reddito che supera i 300.000 euro (tale tassazione opera dall’1.01.2011 e fino al 31.12.2013); l’importo trattenuto deve essere indicato nel punto 136 della parte B del modello 770/2012.

E’ stata poi prevista l’indicazione dell’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un’esperienza professionale all’estero, consistente nell’abbattimento della base imponibile dell’80% (per le lavoratrici) e del 70% (per i lavoratori). In questo caso al punto 142 della parte B del modello dovrà essere indicato il valore delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile.

Di particolare impatto sul modello 770/2012 risulta essere il differimento del 17% dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta 2011. Tale differimento (stabilito dal DPCM 21.11.2011) ha interessato il secondo acconto 2011 (versato il 30.11.2011), che è passato dal 99% all’82%. Nel punto 22 della parte B del modello 770 dovrà essere indicato l’importo effettivamente trattenuto. Tale differimento si riverbera anche sulla compilazione dei prospetti ST, SV e SX del modello, nei quali occorre indicare l’importo del credito utilizzato a scomputo qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito generato dal differimento del 17% dell’acconto Irpef.

Infine, tra le novità esaminate da Assonime, si segnala il recepimento – nel modello 770 – delle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, soggette ad imposta sostitutiva del 10%. Tali somme vanno indicate nei punti da 251 a 255 della parte B; in particolare nel punto 251 va indicata la quota della

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Tributi

somma corrisposta per l’incremento della produttività fino a 6.000 euro (al netto delle ritenute previdenziali).

Il sostituto d’imposta dovrà quindi certificare che le somme sono state corrisposte a titolo di incremento della produttività, indicando il codice BX nell’apposito spazio riservato alle annotazioni.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Limiti all'utilizzo del denaro contante – Chiarimenti per i pagamenti da parte di turisti stranieri In base alle norme introdotte dal DL 16/2012 i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti a determinate condizioni e sulla base di alcuni adempimenti già dettagliati nella circolare di maggio (invio di comunicazione preventiva, identificazione del cliente, versamento nel primo giorno feriale successivo sul conto indicato, comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti effettuate).

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2.07.2012, ha aggiornato il modello e le istruzioni per l’adesione alla disciplina. In particolare è stata inserita un’apposita sezione destinata all’indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale, intestato al cedente o al prestatore, che lo stesso intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato e, nella sezione relativa alle dichiarazioni di adesione alla disciplina di deroga, viene aggiunto l’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come previsto dall'art. 3, c. 2-bis, del DL 16/2012, introdotto in sede di conversione in legge. Si precisa, inoltre, che i contribuenti che hanno già inviato la comunicazione preventiva utilizzando la versione precedente del modello devono trasmettere il modello aggiornato entro il 31.07.2012 mentre, in caso di variazione dei dati del conto corrente già comunicati, deve essere preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate. In caso di mancato o incompleto invio dei dati si rischia di incorrere nelle sanzioni relative alla violazione del divieto di trasferimento di contanti oltre la soglia di legge.

Inattività dell’assemblea ed impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha permesso di far luce sulle tematiche relative alle cause di scioglimento delle società di capitali ed alla legittimazione, in capo agli Amministratori ed ai Sindaci, a richiedere l’accertamento giudiziale del loro verificarsi. Nel caso in questione il presidente del Collegio Sindacale di una SpA a conduzione familiare ha lamentato il verificarsi di due cause di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484 cod. civ., derivanti dall’esistenza di liti tra soci: la prima consistente nell’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale; la seconda riguardante l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea che, in particolare, non aveva provveduto alla tempestiva nomina dei nuovi Amministratori.

Il Tribunale, pur rilevando un forte contrasto tra i soci, ha rigettato le motivazioni dell’appellante, rilevando che, con riferimento alle delibere essenziali per la vita societaria, l’Assemblea era riuscita a prendere le opportune decisioni. A ciò si aggiunge la considerazione che la società, anche in presenza di questi dissidi, aveva continuato ad operare, realizzando alcune importanti operazioni.

Da questa sentenza si possono desumere delle importanti considerazioni: le cause di scioglimento di cui all’art. 2484 cod.civ., infatti, debbono intendersi nel senso di una sostanziale irreversibilità delle stesse e devono assumere carattere assoluto e definitivo, configurandosi come persistenti e continue nel tempo. In particolare lo scioglimento non può verificarsi in presenza di un robusto ed aspro conflitto tra soci, se comunque l’attività della compagine riesce a proseguire e risultano approvate le delibere fondamentali per la vita societaria.

Conseguenze della violazione del diritto all’informazione del socio

Il socio di una Srl che subisce una violazione del diritto all’informazione di cui all’art.2476 c.2 cod.civ.

può richiedere che sia dichiarata l’invalidità della successiva delibera assembleare di approvazione del bilancio, ex art. 2479-ter cod. civ., ma deve dimostrare che la documentazione non fornita, o resa disponibile solo tardivamente dalla società, avrebbe consentito una conoscenza piena della realtà economica e patrimoniale della stessa, necessaria per l’adozione della delibera impugnata. Il socio, in particolare, deve allegare e provare il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti ed il contenuto della delibera di approvazione del bilancio.

E’ questo il principio sancito dal Tribunale di Nola, relativamente al caso di un socio che chiedeva la declaratoria di invalidità del bilancio d’esercizio relativo al 2009 dal momento che, pur avendo fatto

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie preventiva richiesta d’accesso ai documenti sociali, non aveva ottenuto riscontri, neanche dopo un primo intervento del Tribunale.

In particolare ci si deve soffermare sul significato della locuzione “mancanza assoluta di informazione”, che deve essere considerata caso per caso, verificando se l’inottemperanza dell’obbligo informativo gravante sulla società a vantaggio del singolo socio che ne faccia richiesta causi una totale assenza d’informazione, in grado di minare irrimediabilmente l’espressione del voto da parte di tale soggetto. Il socio potrà quindi richiedere che sia dichiarata l’invalidità della delibera, ma a tal fine dovrà dimostrare che solo la documentazione non fornita gli avrebbe consentito una conoscenza piena della realtà economico- patrimoniale della società.

Trust e attività fiduciaria

Immobili esteri detenuti per il tramite di una società fiduciaria

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 2.07.2012 si è occupata dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) nel caso in cui il bene all’estero sia detenuto per il tramite di una società fiduciaria residente. Si tratta di un fenomeno che si è andato diffondendo negli ultimi anni, incentivato dalla normativa sullo scudo fiscale, che ha consentito di

“rimpatriare giuridicamente” gli immobili detenuti all’estero attraverso la stipula di un contratto di amministrazione di beni per conto terzi con società fiduciarie residenti.

La circolare ha precisato che, in tal caso, deve essere la società fiduciaria ad applicare e versare l’IVIE dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Ciò comporta, sotto l’aspetto dichiarativo, che il contribuente è esonerato dalla compilazione della sezione XVI del quadro RM e del modulo RW del modello UNICO, mentre la società fiduciaria è tenuta ad indicare i dati complessivi, relativi ai versamenti dell’imposta dalla stessa eseguiti cumulativamente per tutti i propri fiducianti, nel modello 770 ordinario, a partire dal modello 770/2013.

Finanziamenti e contributi Approvato il bando relativo al “Piano Verde” per gli investimenti materiali in agricoltura

La Regione Piemonte ha dato formalmente attuazione al “Piano Verde”, che prevede la concessione di contributi sugli interessi relativi a prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e, a partire dal 2012, per la conduzione aziendale.

Possono beneficiare di tale aiuto, con riferimento ad investimenti connessi alla produzione dei prodotti agricoli, le PMI aventi sede operativa nella Regione Piemonte, condotte da imprenditori singoli o associati, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di partita Iva per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale. L’entità del contributo non potrà essere superiore al tasso d’interesse applicato dall’istituto di credito. L’intensità lorda dell’aiuto attualizzato non potrà superare il 40% dei costi ammissibili e l’importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non potrà superare i 400.000 euro.

Sono ammissibili tre diverse tipologie d’intervento:

- Investimenti fondiari - strutture, impianti e macchinari fissi: sono finanziabili la costruzione, il potenziamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture per la produzione dei prodotti agricoli.

Sono ammissibili anche le spese per gli impianti produttivi fissi.

- Investimenti agrari - acquisto di macchine ed attrezzature agricole: sono finanziabili l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole e di dispositivi di sicurezza ai fini dell’adeguamento delle stesse. Non sono invece ammissibili gli interventi riconducibili alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- Contributi sugli interessi per prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli o associati per le esigenze della conduzione aziendale: il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, anticipa i capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.

Per gli investimenti fondiari la spesa minima richiesta è di 20.000 euro e la spesa massima non può superare 300.000 euro; per gli investimenti agrari, invece, la spese minima e quella massima ammontano

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Finanziamenti e contributi

rispettivamente a 5.000 e 150.000 euro.

Infine per i contributi sugli interessi per prestiti l’importo del prestito di conduzione ammissibile per ciascuna impresa agricola dovrà essere compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 80.000 euro.

Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte (pari al 2% per le imprese ubicate in pianura e in collina ed al 3% per quelle ubicate in zona di montagna) sarà pari al 50% del tasso di riferimento comunitario vigente, aumentato di 100 punti base.

Le domande di finanziamento dovranno essere predisposte e compilate utilizzando gli appositi servizi on-line nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Finanziamento di progetti digitali innovativi ideati da giovani creativi

Il bando ha come obiettivo quello di favorire l’introduzione dell’innovazione attraverso lo sviluppo di iniziative riconducibili al settore della creatività digitale.

Beneficiari dell’intervento sono le micro imprese piemontesi, compresi i liberi professionisti, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e le ditte individuali, in forma singola o in raggruppamenti d’imprese, che al momento della presentazione della domanda siano costituite ed attive da almeno 6 mesi, che siano formate in modo maggioritario da giovani in età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che abbiano assolto gli obblighi contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente e che non versino in condizioni di difficoltà ai sensi delle leggi comunitarie.

Il progetto dovrà ricadere in uno dei sei segmenti delle industrie creative (composizione musicale e produzione; film, televisione e video; animazioni e giochi per computer; scrittura, editoria, media e stampa;

pubblicità, graphic design e marketing; architettura, arti visuali e design).

Sono ammissibili tre possibili categorie di spesa:

- Spese di personale dipendente o assimilato per la realizzazione del progetto di innovazione, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.

- Spese per servizi di consulenza ed equipollenti, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d’innovazione.

- Spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti strumentali al progetto d’innovazione.

I progetti sono finanziati mediante un contributo a fondo perduto fino al 75% dei costi ammissibili, per un importo massimo di € 15.000 per singolo progetto. Nel caso sia presentato da più imprese raggruppate esso si articola in sotto-progetti, ognuno elaborato da una singola impresa aggregata (in tal caso il tetto massimo è di € 15.000 con riferimento ad ogni sotto-progetto).

Le domande telematiche possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 4.07.2012 fino al 28.09.2012.

Misure per favorire l’aggregazione tra imprese

E’ stata definita nei contenuti l’iniziativa “Cluster, reti e aggregazioni di imprese”. La misura è finalizzata a sostenere i processi di integrazione tra imprese, anche attraverso la forma del contratto di rete.

Sono ammesse ai benefici le micro, piccole e medie imprese (MPMI) piemontesi, appartenenti ai settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi alla produzione. Il raggruppamento partecipante al progetto deve essere costituito da un numero minimo di 3 MPMI, in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità. Possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non rispettano le condizioni richieste: le loro spese ed iniziative non potranno essere in alcun modo beneficiarie di contributi, ma saranno comunque considerate in sede di valutazione del progetto.

Sono ammessi ai benefici i programmi imprenditoriali di costruzione, sviluppo e promozione di aggregazione attraverso contratti di rete o di creazione e sviluppo di aggregazioni quali ATI, Consorzi, Società consortili, ecc..

Le spese contemplate nel bando riguardano:

- investimenti materiali;

- investimenti immateriali;

- servizi di consulenti esterni;

- contratti di rete e prestazioni dei c.d. manager di rete, dedicati alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete;

- costi notarili, con un massimale di € 5.000,00;

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Finanziamenti e contributi - personale dei soggetti aggregati dedicato allo svolgimento dell’attività di costituzione, sviluppo e

promozione dell’aggregazione.

L’importo del contributo non può comunque superare € 200.000 per ciascun progetto.

Consulenza del lavoro Lavoro accessorio: novità

Con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, fatta salva l’applicazione della disciplina precedente fino al 31.05.2012, ai buoni lavoro (o voucher) già richiesti per remunerare dette prestazioni, alla data della sua entrata in vigore (che avverrà il prossimo 18.07.2012):

- sostituisce l’art. 70 del DLgs. 276/2003, ridefinendo l’ambito di operatività ed i limiti di ammissibilità dell’istituto;

- modifica l’art. 72 del DLgs. 276/2003, concernente le modalità di assolvimento dell’obbligo retributivo e contributivo connesso all’uso delle prestazioni di cui si tratta, al fine di evitare abusi.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, si stabilisce che:

- per “prestazioni di lavoro accessorio” si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro in un anno solare;

- nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite complessivo di 5.000,00 annui, il lavoro accessorio è ammesso, a favore di ciascun committente, per compensi non superiori a 2.000,00 euro;

- in agricoltura le norme sul lavoro accessorio possono trovare applicazione per le attività occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e studenti con meno di 25 anni di età e a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, con esclusione degli iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Pagamento delle prestazioni Inps nel rispetto dei nuovi limiti all’utilizzo del contante

In occasione dell’entrata in vigore, in data 1.07.2012, del divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di effettuare pagamenti in contanti o con assegno circolare per importi che superino i 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), l’Inps è intervenuto con due messaggi chiarificatori:

- il messaggio 28.06.2012 n. 10885, in relazione al pagamento delle pensioni, ha illustrato le novità introdotte sul punto dal DL 16/2012, conv. Legge 44/2012 (esclusione, ai fini dell’individuazione dei pagamenti “sopra soglia”, degli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità; possibilità di procedere al pagamento allo sportello delle pensioni ordinariamente inferiori ai 1.000,00 euro anche qualora le singole rate superino la soglia per l’effettuazione di conguagli “una tantum”) e ha regolamentato la fase transitoria di 3 mesi, decorrenti dall’1.07.2012, durante la quale i pensionati che non l’abbiano ancora fatto potranno provvedere alla scelta di una modalità alternativa alla riscossione in contanti;

- il messaggio 2.07.2012 n. 10995, emanato in relazione al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia del TFR ed altri crediti. In particolare, al fine di evitare che i beneficiari (disoccupati o sospesi) di prestazioni di sostegno possano subire ritardi nella corresponsione delle somme ad essi spettanti, si prevede la possibilità che, laddove, nel periodo di avvio dell’operazione, vengano rilevate significative concentrazioni di pagamenti presso alcuni CAP di Uffici postali da gestire con le modalità concordate, considerando i tempi prospettati da Poste Italiane per l’apertura del libretto postale e l’erogazione del trattamento al singolo beneficiario, ed in presenza di evidenti cause di forza maggiore collegate a dette circostanze, l’Ufficio postale provveda ad assicurare il pagamento allo sportello con le consuete modalità, rinviando ad un secondo momento il completamento della formalizzazione delle operazioni di domiciliazione.

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Consulenza del lavoro Convalida delle dimissioni

Dal 18 luglio 2012 entra in vigore la norma relativa alla convalida delle dimissioni.

L’obiettivo della riforma è quello di limitare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, intervenendo sul quadro normativo vigente in materia, modificandolo come segue:

- le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di lavoratrici madri o lavoratori padri, entro i primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, fermo restando che l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata alla convalida (il periodo c.d. “protetto” risulta elevato rispetto a quello attuale fissato nel limite di 1 anno di età del bambino);

- il principio di cui al punto precedente viene esteso, trovando applicazione anche nell’ipotesi di adozione o affidamento;

- in tutti gli altri casi l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione Territoriale o Centro per l’Impiego territorialmente competente (o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva di settore).

In alternativa a tale procedura l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale è condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione dal lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine è onere del datore di lavoro – pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto – entro 30 giorni della presentazione delle dimissioni o della formalizzazione della risoluzione consensuale, invitare il lavoratore a recarsi presso le sedi competenti ai fini della convalida delle dimissioni ovvero a sottoscrivere la dichiarazione predetta .

L’invito deve essere inviato per iscritto a cura del datore di lavoro al domicilio del lavoratore indicato nel contratto o consegnato a mano (con sottoscrizione del lavoratore per ricevuta) allegando copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di fine rapporto.

Ulteriore aspetto di novità riguarda la possibilità per i lavoratori di revocare per iscritto le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dall’invito del datore di lavoro a presentarsi avanti dalla DTL o al CPI. In tal caso il rapporto di lavoro riprende dal giorno successivo a quello della revoca e vengono meno gli obblighi derivanti dagli accordi eventualmente raggiunti tra le parti, con la conseguenza che il lavoratore è tenuto a restituire eventuali importi percepiti.

In capo al datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto è prevista la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2012 ed il 14 aprile 2012, è pari all’1,778846%.

Riferimenti

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