• Non ci sono risultati.

Giovanili, domiciliato per la carica in Via Capitan Bavastro 94, Roma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Giovanili, domiciliato per la carica in Via Capitan Bavastro 94, Roma"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche (per i corsi di laurea triennali e magistrali) dell’Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore Prof. Giorgio Eduardo Montanari, nato in Argentina il 15/12/1956, domiciliato ai fini della carica a PERUGIA, in Via Pascoli, 20, nel seguito denominato “Soggetto Promotore”,

E

SOGGETTO OSPITANTE Roma Capitale con sede legale in Roma Via del Campidoglio 1, 00186 Partita IVA n°01057861005 Codice Fiscale

02438750586, rappresentata da Francesco Paciello

q

uale Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - U.O. Politiche

Giovanili, domiciliato per la carica in Via Capitan Bavastro 94, 00154 Roma

nato a Napoli il 18/04/1969.

PREMESSO

Che ai sensi della normativa vigente e con riferimento al quadro normativo nazionale e regionale a partire dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al D.M. 3/11/1999 n.509 al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto -Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196,il SOGGETTO OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti

(2)

in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 si stabilisce fin d’ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

ART. 2 – Tirocinio- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3 - Obblighi del tirocinante- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

(3)

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 - Coperture assicurative- Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.5 – Privacy- Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della stessa mediante consultazione, elaborazione e raffronto con altri dati. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente il soggetto ospitante e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente in

(4)

materia (ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 così come modificato dal D. Lgs.

10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART.6 – Durata- La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione Il recesso della convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambi le parti. Anche a mezzo email inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del soggetto. Il recesso della convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 7 - Foro competente - Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Perugia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R.

26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto Perugia, li

Dipartimento di Scienze Politiche Roma Capitale

(5)

Il direttore Il Legale Rappresentante Prof. Giorgio Eduardo Montanari Dott. Francesco Paciello

……….. ……….

Firmato

digitalmente da FRANCESCO PACIELLO

CN = PACIELLO FRANCESCO

C = IT

Riferimenti

Documenti correlati

Il “Soggetto Promotore”, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti

Quale Comandante del Corpo di Polizia Locale Provinciale dell’amministrazione Provinciale di Rieti ha diretto e coordinato il concorso della Polizia Provinciale

Delegato dal Direttore del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, del’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita a partecipare

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Eu- ropea. b) di essere titolare di Partita IVA o di essere disponibile alla

Lotto n.. In caso di partecipazione a più lotti il fatturato specifico medio annuo dovrà riferirsi al lotto di maggior importo. Il fatturato specifico medio è stato così

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza

A03.03.007.a Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.. 1 soggetto, di seguito