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Oggetto:Esempi di importazione, adempimenti e calcolo dei margini. Piccola disamina sul dropshipping.

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Academic year: 2022

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Oggetto:Esempi di importazione, adempimenti e calcolo dei margini. Piccola disamina sul dropshipping.

Acquisto merce all'estero per il prezzo di 10.000 euro

Polizza di carico con destinazione Napoli : Costo del trasporto marittimo e dell’assicurazione 1.000 euro

Dazio 6%

Iva 22%

Valore della merce 10.000 euro

Spese di trasporto e assicurazione 1.000 euro Valore franco frontiera comunitaria

(base imponibile ai fini del dazio) 11.000 euro Dazio 6% 660 euro

Base imponibile Iva 11.660 euro Iva 22% 2.565,20 euro

Totale 14.225,20 euro In breve, quindi:

Nel caso di importazione di beni provenienti da Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve:

• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana;

• versare l’Iva in dogana sul valore dei beni importati;

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• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione della bolletta di importazione definitiva sul registro Iva degli acquisti (considerandola cioè Iva a credito, salvo il caso di beni con Iva indetraibile).

Come adempimento dichiarativo entro il mese successivo alla registrazione della fattura di acquisto l’azienda importatrice deve inviare l’esterometro con i dati del fornitore estero e degli importi legati ai diversi acquisti/importazioni.

N.b. capita spesso che sia il soggetto che si occupa della spedizione ad assolvere l'Iva direttamente in Dogana sulla base imponibile data dal valore della merce+dazi+spese spedizione (come anticipato in precedenza nella mail).

Per poter quotare direttamente il prezzo dei beni da voi venduti ed importati da qualsivoglia paese estero a prescindere dalla valuta con la quale quotiamo e per la quale già avevate le idee chiare sui tassi di cambio (la cui valutazione di convenienza è legata all’eventuale cambio rispetto all’euro ed ai giorni entro cui la merce viene poi consegnata e venduta), passiamo ad esaminare su cosa calcolare il margine della Vs. azienda.

L’Iva sulla importazione potrà da Voi essere detratta nel momento in cui sarà espletata la formalità doganale con la registrazione nel registro degli acquisti della relativa bolla.

Avremo alla vendita due ipotesi:

1) Vendita a cliente italiano.

Quoterete il prezzo di vendita, nella valuta che regge meglio gli effetti del cambio alla vendita, a partire dal costo della merce + dazi + spese di spedizione + ogni altra spesa inerente, ci caricherete l’Iva che inciderà sul Vs. Passaggio di vendita e sul Vs. margine di guadagno.

2) Vendita a cliente straniero.

Quoterete il prezzo, nella valuta che regge meglio gli effetti del cambio alla vendita, considerando le medesime spese di cui sopra e non applicherete l’Iva in quanto trattasi di esportazione.

Considerando che voi siete sia Importatori che Distributori, il canale di vendita vi vede protagonisti in due passaggi, superati i quali troviamo o altro soggetto Iva cha da Voi acquista (es. azienda che utilizza i Vs. beni, armatore, fabbrica che utilizza ed assembla i

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Vs. prodotti) o il rivenditore che venderà a consumatori finali che vede sia soggetti iva (es.

Negozio di articoli diversi), Voi potete marginare su due passaggi: quello dell’importazione e quella della distribuzione accorpandoli. Vi riporto un esempio:

Supponiamo che il prezzo di cessione che praticate all’importatore sia di € 1,00.

Il PVCP (prezzo di vendita consigliato al pubblico) dovrete calcolarlo come segue:

a) € 1 + 10% di costi di trasporto e importazione = € 1,10. Landed cost all’importatore;

b) € 1,10 + 25% di margine applicato dall’Importatore = € 1,38 circa. Prezzo al quale l’importatore venderà ai Distributori

c) € 1,38 + 40% di margine applicato dal Distributore = € 1,93 circa. Prezzo al quale il distributore venderà ai Rivenditori (Retailers)

d) € 1,93 + 35% di margine applicato dal Rivenditore = € 2,60 (IVA locale

esclusa). Prezzo a cui il prodotto verrà venduto al pubblico che deve coincide con il vostro PVCP (prezzo di vendita consigliato al pubblico).

I Passaggi di Vs. interesse sono, b) e c) partendo dal costo da voi sostenuto per trasporto e sdoganamento sui quali voi avete una marginalità pertanto controllando gran parte del canale di vendita.

Essendo voi sito di e-commerce (anche una volta che avrete le autorizzazioni per la vendita di generi alimentari rispettati i relativi requisiti) potreste operare con la logica del dropshipping su ordini di piccole quantità. Il “dropshipping” è un modello di vendita a

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distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale o intermedio un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. dropshipper) di ordini ricevuti dai propri clienti. Sarà a carico del dropshipper la gestione logistica dell’operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale. Tutto questo si traduce in un importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell’invenduto. Il dropshipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

Lo schema di funzionamento

L’utilizzazione della vendita in Dropshipping prevede l’applicazione di un preciso schema applicativo che prevede la redazione di un contratto di collaborazione commerciale tra il Dropshipper (fornitore) e il Marketer (gestore del sito di E-commerce), legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti. In particolare, lo schema del Dropshipping è il seguente:

Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l’ordine del cliente finale/intermedio e il corrispettivo per il prodotto ordinato;

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Il Marketer comunica telematicamente l’ordine ricevuto al proprio fornitore (Dropshipper);

Il Dropshipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all’indirizzo dell’acquirente. L’invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell’impresa di E-commerce, come se l’invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer;

Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Questa tipologia di contratto commerciale, su ordini di piccole quantità, può rivelarsi molto vantaggiosa per l’impresa di E-commerce, che risulta essere esonerata da una serie di adempimenti e responsabilità, rinunciando tuttavia, anche ad una parte degli introiti che potrebbe generare qualora decidesse di vendere in totale autonomia. L’impresa di E- commerce perde il controllo diretto di una parte importante dei passaggi di vendita, oltre a non poter verificare direttamente i prodotti e la gestione dei resi. Solitamente in tali contratti il fornitore\produttore (Drop Shipper) si impegna a comunicare all’impresa di E- commerce tutte le informazioni sui prodotti, codici di vendita, le caratteristiche tecniche, metodi di conservazione, il catalogo, oltre a fornire le foto dei prodotti e ogni altra informazione o materiale pubblicitario utile alla descrizione e alla vendita degli stessi. Tale formula, lo ripeto può consigliata su piccole quantità ordinate.

La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping avviene con le stesse modalità di un normale negozio di E-commerce online: in questo caso il Dropshipper (fornitore dei beni), emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E- commerce, che registrerà nel proprio registro acquisti, ed allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line.

Se l’operazione di dropshipping viene eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, la stessa può essere ricondotta nel novero delle “operazioni triangolari Iva“, ovvero un’operazione nella quale:

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Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;

I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;

Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

La particolarità delle operazioni triangolari, quindi, riguarda l’unicità dell’operazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti. E’ fondamentale, quindi, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente al cessionario o destinatario finale, senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il sito di E-commerce).

Ricordiamo che le vendite on-line di prodotti, sono assimilate alle vendite per corrispondenza, per le quali non è obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Sarà, pertanto sufficiente annotare i corrispettivi percepiti in apposito registro, oppure emettere fattura, ma soltanto nel caso in cui la stessa viene richiesta dal cliente finale che acquista il prodotto (nel vs. caso non abbiamo clienti finali ma intermedi per cui la chiedono la fattura)

Ecco a voi alcuni esempi con le indicazioni Iva:

Fatturazione operazione triangolare nazionale

Ipotizziamo che un operatore economico italiano (IT2), titolare dell’attività di dropshipping, acquisti beni da fornitore italiano (IT1) conferendogli incarico di spedire o trasportare i beni direttamente al proprio cliente Tedesco (GE), soggetto passivo d’imposta con sede in Germania.

Il rapporto tra i due soggetti Iva italiani (IT1 e IT2) è “non imponibile” ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del D.L. n. 331/93, mentre il rapporto che si instaura tra l’operatore IT2 ed il cessionario tedesco è “non imponibile” a norma dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93.

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Per quanto riguarda la fatturazione: IT1 emette fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 58, comma 1, D.L. n. 331/93, in quanto effettua un’operazione interna, ma con trasporto o spedizione della merce in altro stato membro; IT2 effettua una cessione intracomunitaria e pertanto emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/93.

E’ opportuno precisare che nel rapporto tra IT1 eIT2 la non imponibilità Iva trova applicazione esclusivamente se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma trasportati o spediti direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) per conto o a nome del fornitore (IT1).

La documentazione relativa al trasporto, ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario, è sufficiente per provare a superare la presunzione di consegna nello Stato.

Fatturazione operazione triangolare comunitaria

Ipotizziamo che un operatore italiano (IT) acquisti beni da soggetto residente in Francia (FR), conferendo l’incarico a quest’ultimo di consegnare detti beni direttamente al proprio cliente residente in Olanda (OL).

L’operatore italiano (IT), nel rapporto con il fornitore francese (FR), pone in essere un acquisto intracomunitario ex articolo 38, del D.L. n. 331/93 e nel rapporto con il cliente olandese effettua una cessione intracomunitaria ex articolo 41, del D.L. n. 331/93.

Pertanto IT riceve una fattura senza imposta, a seguito dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, che deve integrare e registrare a norma degli articoli 46 e 47 del D.L.

n. 331/93, senza esporre l’Iva a norma dell’articolo 40, comma 2. Allo stesso tempo IT è tenuto ad emette fattura senza Iva, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del medesimo D.L., da annotare nel registro di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72.

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Per entrambe le operazioni sorge l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, dai quali deve risultare in modo chiaro il ricorso all’operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato.

Operazione triangolare extracomunitaria

Ipotizziamo che una società italiana (IT) stipuli un contratto di dropshipping con una società avente sede in Cina (CN), che si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. Ipotizziamo anche che la società italiana venda un bene ad un soggetto tedesco (DE). La società italiana, quindi, da ordine al soggetto cinese di inviare la merce in Germania a mezzo corriere.

Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione la società italiana non realizza un’operazione intracomunitaria dal momento che la merce non proviene da uno Stato membro, né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria.

Da un punto di vista Iva la società italiana realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura al soggetto tedesco, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n.

633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato. Sarà, quindi, il soggetto tedesco ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce.

Il soggetto italiano riceverà poi la fattura dal soggetto cinese che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.

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