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Testo completo

(1)

Parere

richiesto dal Mfnbtro di Grazia e Giustizia in ordine ad u ~ i o scha

ma

di decreto delegato

concememte

dfilpodztoni per la magistratura in provincia di Bolzam, predisposto dallrr Commissione speciale

per

le norme di attuazioae &lb statuto per la Regione T r ~ n t i m A l t o

Adige.

I1 Consiglio Superiore della Magistratura, neiia seduta del 22 febbraio 1979, deliberato di proporre alcuni emendamenti e suggerimenti alla proposta modi- :a, in ordine alla quale ha espresso parere complessivamente favorevole, come lecificato nel seguente articolato.

'Art. 1.

Si propone con tale articolo una nuova formulazione dell'art. 35 del

D.P.R.

26 iglio 1976 n. 752. La norma in vigore, infatti, prevede la c.d. #riserva dei posti, r r la copertura delle vacanze nella provincia di Bolzano nei concorsi ordinari na- onali per uditore giudiziario, con tutta una serie di garanzie nella formazione della commissione d'esami e nel modo stesso di esecuzione deiie prove. Tra i prin- cipali inconvenienti subito manifestatisi come conseguenti aiia predetta discipli- na, basti indicare:

a) le difficolta ed i ritardi che la determinazione delle vacanze nella provin- cia avrebbe comportato per ciascun bando ordinario di concorso nazionale;

b) la iniquita, anche rispetto alla nuova normativa fissata dalla legge 17 no- vembre 1978 n. 746, della presenza di ben 6 componenti aventi conoscenza della

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lingua tedesca, scelti d'intesa con la provincia d i Bolzano, in ogni commissione esaminatrice nazionale di 12 membri, certamente oltre qualsiasi proporzione in ordine ai prevedibili concorrenti;

C) le difficolta conseguenti alla possibilita dell'uso della lingua tedesca nel- la redazione dei temi d i esame per i candidati di lingua tedesca o ladina che ne avessero fatta richiesta, con la conseguente facile riconoscibilita del candidato in sede di esame dell'elabomto.

La eliminzione di tali inconvenienti giustifica ampiamente un parem positivo in ordine alla modifica proposta con la nuova stesura dell'art. 35, con la quale si introduce in via definitiva un apposito concorso per

La

copertura dei posti di udi- tore giudiziario vacanti nella provincia di Bolzano.

Tuttavia, anche per un miglior coordinamento con la legge 17 novembre 1978 n. 746 (che ha stabilito in modo diverso la composizione delle commissioni esam i- natrici per i l concorso per la nomina ad uditore giudiziario), si ritiene opportuno suggerire alcuni emendamenti:

1) chiarire nel primo comma che i concorsi sono banditi dal Ministro di Grazia e Giustizia;

2) l'aggiunta, tra il secondo ed il term comma di altro comma che preveda la composizione numerica e per •ácategoria m della commissione esaminatrice, r i- dotta ad un terzo, rispetto a quella prevista per i concorsi nazionali;

3) al fine di meglio sottolinearr la competenza del C.S.M. nella nomina del- la Commissione esaminatrice e di mettere a disposizione del Consiglio stesso un maggior numero di nominativi tra cui scegliere i componenti la commissione, si propone una diversa stesura del t e r u comma dello schema di pmposta, nel testo che segue, peraltro piu vicino al corrispondente terzo comma dell'art. 35 in vi- go re :

<<Ai tini della osservanza del pxcedmte comma i l Consiglio Superiore della Magistratura formera la Commissione d'esami nominando componenti che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti d a un elenco di nomi predi- sposto d'intesa con la provincia di Bolzano, secondo la procedura di cui al secon- do comriia ed in numero non inferiore al triplo dei componenti da nominare..

4) Non sembra opportuno prevedere per questo particolare tipo dr concor- so che la commissione esaminatrice sia composta per meta di appartenenti al gruppo di lingua italiana e per- meta di appartenenti ai gruppo di lingua tedesca.

proprio per coriseritire una piu ampia possibilita di scelta, e perche, trattandosi di concor-so cui possono preridere parte candidati provenienti da ogni parte tkllo Strit.~, pur i n possesso dei requisiti richiesti, non 6 consigliabile irrigidire a tal punto la proporzionalita nella composizione della commissione tra i due gruppi iiriguistici, che, peraltro, nun scnibra imposta d a alcuna specifica norma del D.- P.R. del 1972 n. 670, nt; trova riscontro nella fo~mulazione attuale delll;ii-t. 35 che si intende modificare.

Si noti, infine, come si tratta nella specie di accertare nei canuiati la presenza 41 I-equisiti di carattere tecnico, prescindendo da altre vdutazioni, onde appare sufficiente avere garanzia che gli esaminatori siano a corioscrnzri delle due lin- gue.

Uudoi-a si volesse mantenere tale disposizione sarebbe opportuno suggerire che si stabilisca nella mcdesima norma che, per il wlo Presidente della commis hioric csaiiiiriatr-ice sia consentita ai C.S.M. la scelta anche al di fuori dell'elenco prcdisp)sto d'intesa cori la pwvincia di Balzano e che, nella compilazione del- I'clerico btessu sia consentito includere tra gli appartenenti ai gmppi etnici anche 11:)niinativi di persone che non siano residtriti nella pruvincia di Bulzano.

Ci0 appare quanto riiai opportuno al fine di consentire I'utiliuaiione in com- riiissione ti'csarni, ad esempio, di magistrati che, pure essendo a conoscenza delle iiue liriguc cci avendo svolto i l prescritto numero di anni di residcrijra nella Provin- cia, si siaiiu poi trasferiti altrove o per i l conseguimento di funzioni direttive o pc.1- altre wgioni.

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5) Non e da condividere, per contro, la formulazione del penultimo comma dell'art. 1 dello schema proposto che, p ~ v e d e n d o che le prove di tale concorso si svolgano a Bolzano, innova profondamente rispetto al D.P.R. n. 752 del 1976 sen- za neppure alcuna disposizione in proposito nel T .U. n. 670 del 1972

Non deve dimenticarsi, infatti, che trattasi pur sempre di un concorso per l'ingresso nei ruoli organici della magistratura e che, sia pure con l'obbligo per i vincitori di permanenza nella sede assegnata nella provincia di Bolzano per 10 an- ni, questi possono poi liberamente essere trasferiti. ad altri uffici giudiziari dello Stato, anche con funzioni direttive, entro i limiti ed osservate le disposizioni d d - l'Ordinamento giudiziario.

Si osservi, infine, come l'unico concorso speciale in via transitoria sino ad og- gi espletato, con piena soddisfazione dello Stato e della provincia di Bolzano, ha avuto luogo in Roma, onde e opportuno prevedere in tale comma che le prove di concorso si svolgano a Roma.

Sembra ancora opportuno rnantenexe la formulazione del secondo comma dell'art. 35 del D.P.R., non piu riportato nello schema di modifica. pur vero, in- fatti, che con altro D.P.R. 26 marm 1977 n. 104 alla lettera B) del I comrna del- l'unico articolo si prevede l'obbligo per il candidato di sostenem le prove d'esame (scritte e orali) nella lingua del gruppo di appartenenza, ma tale obbligo non sem- bra affatto legittimo, sia in relazione al D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 che, come si e detto, e un

T.U.

di leggi costituzionali e non prevede un tale obbligo, sia in consi- derazione del fatto che, per la particolare delicatezza della funzione giudiziaria, non sembra utile esasperare a tal punto il problema dell'appartenenza ai gruppi linguistici, lasciando il candidato libero nella scelta della lingaa, anche se diversa da quella del gruppo di appartenenza.

Inoltre sembrerebbe opportuno che al candidato sia consentito effettuare questa opzione tra le due lingue al momento ddla singola prova e non all'atto del- la domanda, cio anche per assicurare meglio la non riconoscibilita dello stesso nelle prove scritte.

Appare utile anche per evitare possibili future incertezze interp~tative, che nell'ultimo comrna dell'art. 1 proposto sia chiarito che la precedenza per i candi- dati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano, valga solo in caso di parita di punteggio.

Art. 2

Con la proposta nuova formulazione dell'art. 39 del D.P.R. 26 lugiio 1976 n. 752 (che recita: .Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo 1 del presente decreto*), si puntualizzano meglio i riferimenti di applicabilita ai magi- strati delle norme contenute nel D.P.R. n. 752.

Sembra opportuno suggerire pero:

a) che nel richiamo alle norme di cui al D.P.R. venga inserito l'inciso sin quanto applicabili*, come norme di salvaguardia necessaria, attesa la particolare situazione di indipendenza garantita dalla Costituzione e daile norme dell1Ordina- mento giudiziario agli appartenenti all'ordine giudiziario stesso. E pur vero infat- ti, come si e osservato sopra, che con il

T.U.

n. 670 del 1972 sono state introdotte con norme costituzionali ulteriori garanzie per le minoranz di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano e che una di queste garanzie consiste proprio nella speciale procedura prevista dalle norme del titolo I per l'accertamento del requisito della conoscenza della lingua italiana e tedesca, ma e anche vero che de- ve evitarsi ogni pericolo che tali norme, che ben vanno applicate anche ai magi- strati, non si risolvano in qualche limitazione della loro indipendenza, sia pure per qualche distorsione o irregolarita nel procedimento amministrativo. Sarebbe, quindi, opportuno precisare nell'art. 4, che i giudizi dell'apposita commissione siano sottoposti al parere vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura,

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sentiti gli interessati. Per considerazioni analoghe non sembra opportuno il riferi- mento all'art. 44 del D.P.R. citato, che non sembra affatto opportuno estenkre ai magistrati, non foss'altro che per ragioni di decoro e di buon gusto.

Per la unitarieta del corpo giudicante collegiale e per la dignita della toga non sembra opportuno l'obbligo del segno di identificazione facilmente visibile.

dell'avvenuto conseguimento dell'attestato d i conoscenza delle due lingue. Potran- no essere previsti altri accorgimenti, come la indicazione del possesso di tale qua- lita sulla targa apposta dinanzi all'ufficio del magistrato.

b) che la sostituzione con le parole *Ministro di Grazia e Giustizia* delle parole •áCommissario di Governo* venga estesa anche all'articolo 1, comma I I del

D.P.R.

n. 752.

Art. 3.

Puo esprimersi parere favorevole alla formulazione proposta. Si tratta di giu- sta norma di salvaguardia che consente che siano compresi nell'elenco dei nomi- nativi da cui il C.S.M. scegliera i componenti della commissione d'esami anche n o minativi di magistrati aventi qualifica di giudice d i tribunale. Sembrerebbe, quin- di, piu esatta la sostituzione delle parole umagistrati d i tribunale* con le parole anominativi con la qualifica di magistrati di tribunale*.

Sembra opportuno segnalare, infine, la necessita che anche le modifiche pro- poste vengano quanto prima riesaminate per essere coordinate con le nuove di- sposizioni in materia d i reclutamento e di tirocinio, contenute nel disegno di legge contenente nuove norme per l'ingresso in magistratura e suilo stato giuridico ed economico dei magistrati, gia approvato da un ramo del Parlamento.

In conclusione, sia puxe con gli emendamenti ed i suggerimenti proposti, si ritiene che il Consiglio Superiore della Magistratura possa esprimere un parere complessivamente favorevole alle proposte modifiche.

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