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A cura di Debhorah Di Rosa Sicurezza del lavoro: sanzioni più pesanti dal 1 luglio Di cosa si tratta?

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

A cura di Debhorah Di Rosa

Sicurezza del lavoro: sanzioni più pesanti dal 1° luglio 2018

Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Varie Di cosa si tratta?

In allegato alla Fiscal:

Tavola Sinottica ...

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L’Esperto risponde… ...

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Novità

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 12 del 2018 dell’Ispettorato del Lavoro, con cui viene operata la rivalutazione quinquennale delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.

Riferimenti normativi

• Decreto INL n.12 del 6 giugno

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 4 del 25 giugno 2018;

• D.Lgs. 81/2008;

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 9 del 4 ottobre 2013.

In sintesi…

La regolamentazione degli obblighi posti in capo al datore di lavoro nel nostro paese è piuttosto complessa ed articolata e coinvolge non soltanto le aziende che occupano lavoratori dipendenti, ma anche coloro che ospitano tirocinanti o studenti e chi impiega personale a distanza (es. telelavoro o smart working).

L’inadempienza comporta l’applicazione di pesanti sanzioni e, talvolta per le infrazioni più gravi, anche la contestazione di reati penali. Vediamo in dettaglio quali sono i rischi per i datori di lavoro e come operare.

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

Premessa

Dal 1° luglio aumentano le sanzioni in materia di sicurezza e salute del lavoratore. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, in attuazione Testo Unico, provvede alla quinquennale rivalutazione delle sanzioni irrogate nella misura dell’1,9%. Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ha individuato nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’organismo deputato ad operare la rivalutazione.

L’ammontare finale, comprensivo dell’incremento, dell’ammenda o sanzione amministrativa non deve essere arrotondato e non si applica alle “somme aggiuntive”, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: tali somme, infatti, non costituiscono “sanzione”.

Già a decorrere dal 1° luglio 2013 il D.L. 76/2013 aveva disposto l’incremento delle sanzioni in misura pari al 9,6%.

I nuovi importi delle sanzioni resteranno validi per il periodo dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023, con riferimento al momento di commissione della violazione.

La metà del ricavato delle sanzioni verrà destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Principali obblighi in materia di sicurezza

La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nel nostro paese è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, che obbliga tutte le aziende, anche in presenza di un solo lavoratore, a valutare i potenziali rischi presenti che possano pregiudicare la sicurezza del lavoratore, attraverso lo studio e la stesura di un Documento di Valutazione dei Rischi e obbliga il Datore di Lavoro a formare tutti i lavoratori.

La rivalutazione riguarda:

alle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,

salute e sicurezza sul lavoro; alle sanzioni amministrative pecuniarie;

irrogate per le violazioni commesse in data successiva al 1° luglio 2018.

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

In materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di:

 individuare i pericoli connessi all’attività svolta e valutare tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P.;

nominare il Medico Competente, solo nel caso in cui siano presenti rischi per i quali è necessario attivare le attività di sorveglianza sanitaria (visite mediche);

designare le Squadre di Primo Soccorso: gli addetti, responsabili della gestione di una eventuale emergenza medica, possono essere sia i lavoratori sia il titolare (organizzazioni con max 5 lavoratori). La designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo e la nomina è vincolata ad un preciso percorso formativo della durata di 12 ore;

designare le Squadre Antincendio: gli addetti, responsabili della gestione delle emergenze incendio, possono essere sia i lavoratori sia il titolare (organizzazioni con max 5 lavoratori). La nomina è vincolata ad un preciso percorso formativo della durata di 4 oppure 8 oppure 16 ore a seconda del livello di rischio incendio se rispettivamente basso, medio o alto, che prevede un aggiornamento triennale di 2 o di 5 o di 8 ore a seconda del rischio basso, medio o alto;

designare il Preposto alla Sicurezza che “sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” , previa frequenza di un percorso formativo della durata di 8 ore, che prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore;

invitare ogni triennio i propri lavoratori a riunirsi per eleggere il loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Se eletto, il Datore di Lavoro dovrà nominarlo e garantirgli adeguata formazione (32 ore il corso base più gli aggiornamenti annuali periodici di 4 ore ove i lavoratori sono meno di 50 e di 8 ore dove i lavoratori sono più di 50), oltre che trasmettere all’INAIL il nominativo dell’eletto. Nel caso di mancata elezione, occorre procedere o con l’individuazione del RLST, il Rappresentante Territoriale o con l’individuazione del Rappresentante a livello di

“comparto”;

provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata Informazione e Formazione. La formazione deve avvenire entro i 60 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, del cambiamento di mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro. La formazione prevede due momenti distinti: Formazione Generale di 4 ore e Formazione Specifica a seconda della mansione della durata di 4 ore per il basso rischio, di 8 per il medio e di 12 per l’alto rischio.

L’aggiornamento quinquennale è di minimo 6 ore;

provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature da lavoro ricevano adeguata e specifica formazione e addestramento, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone;

indire la Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione, almeno una volta all’anno, ove siano presenti più di 15 lavoratori subordinati, direttamente o tramite il Responsabile del SPP;

fornire a tutti i lavoratori i necessari ed idonei P.I. Dispositivi di Protezione Individuale, previa consultazione del Responsabile del SPP e del Medico Competente, ove previsto, quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti alla fonte. Ogni volta che avviene la consegna di un D.P.I. ad un lavoratore, questa va registrata su apposito verbale;

predisporre il Piano di Emergenza e di Evacuazione: il Datore di Lavoro deve esporre nei locali di lavoro il Piano di Emergenza e di Evacuazione con l’indicazione degli estintori, delle vie di fuga, dei punti di raccolta, delle procedure da utilizzare in caso di emergenza, di incendio, etc.;

 organizzare almeno una volta all’anno, qualora siano presenti più di 10 lavoratori subordinati, la Prova di Evacuazione, che va verbalizzata, fatta sottoscrivere a tutti i lavoratori e conservata;

predisporre che siano fatte, in tutte le situazioni che lo richiedono, verifiche strumentali per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e valutazioni relativamente ai macchinari e attrezzature utilizzati nello svolgimento della propria mansione (rilievi fonometrici per la valutazione del rumore e dell’impatto acustico dei macchinari, vibrazioni e campi elettromagnetici, polveri, microclima, qualità dell’aria negli ambienti confinati).

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

Obblighi del soggetto ospitante

Anche i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo senza occupare lavoratori dipendenti sono obbligati ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro prima di stipulare contratti di tirocinio o alternanza scuola lavoro. E’ quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’Istanza di Interpello n. 4 del 25 giugno 2018, presentato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il Ministero del Lavoro ricorda che la legge prevede che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni stipulate con:

La figura di chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro è equiparata a quella del lavoratore, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per questa ragione, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Vecchie e nuove sanzioni

Le principali violazioni punite con le sanzioni o ammende originarie previste dal TU, prima delle rivalutazioni, sono le seguenti:

TIPOLOGIA VIOLAZIONE SANZIONI ORIGINARIE

DVR Omessa valutazione di tutti i rischi Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR ).

• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

le imprese;

le associazioni di rappresentanza;

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

NOMINE Omessa nomina del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Omessa nomina del medico competente, nei casi previsti dal Testo Unico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

FORMAZIONE Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la

salute e la sicurezza sul lavoro, prima dell'assunzione o non oltre 60 giorni successivi.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*).

Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*).

Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*).

Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*).

VISITE MEDICHE Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica

e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

• Ammenda da 2.000 a 4.000 euro (*).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e

idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

PREVENZIONE INCENDI Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee

misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Le nuove sanzioni in materia di sicurezza dal 1.7.2018

Gli importi rivalutati nel 2013 e nel 2018, relativi alle principali fasce di ammenda sono i seguenti:

SANZIONI ORIGINARIE RIVALUTAZIONE 2013 (0.9%) RIVALUTAZIONE 2018 (1,9%) 1.000 – 4.000€ 1.096,00 - 4.384,00 1.116,82 - 4.467,30 € 1.200 – 5.200 € 1.315,20 -5.699,20 1.340,19 - 5.807,48 € 1.500- 6.000 € 1.644,00 -6.576,00 1.675,24 -6.700,94 € 2.000 – 4.000 € 2.192,00 - 4.384,00 2.233,65 - 4.467,30 € 2.500-6.400 € 2.740,00 - 7.014,40 2.792,06 -7.147,6 €

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

Allegato 1

Tavola Sinottica

Premessa

Come previsto dalla normativa dettata dal Testo Unico in materia di sicurezza e salute del lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto ad effettuare la rivalutazione dell’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazioni da parte delle aziende che occupano lavoratori dipendenti.

Tali obblighi riguardano anche coloro che, pur non essendo qualificabili come datori di lavoro, ospitano tirocinanti o studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Obblighi del soggetto ospitante

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è recentemente intervenuto a chiarire definitivamente i contorni dell’obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro in caso di instaurazione di percorsi di tirocinio o alternanza scuola-lavoro. Anche i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, restano pienamente soggetti a tali obblighi.

Vecchie e nuove sanzioni

Le violazioni commesse in materia di sicurezza e salute del lavoro includono sanzioni amministrative e ammende.

L’importo delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza è stato rivalutato una prima volta già nel 2013.

Principali obblighi in materia di sicurezza

Il datore di lavoro è obbligato a svolgere una serie di attività di prevenzione ed informazione nei confronti del personale dipendente. Alcuni di questi compiti possono essere delegati agli stessi lavoratori a o a soggetti esterni abilitati. Gli obblighi in materia di sicurezza e salute del lavoro si dividono tra generali e specifici, questi ultimi limitati ad alcune specifiche tipologie di attività o a coloro che occupano almeno 10 dipendenti.

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Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti

N. 124 Del 28/06/2018

Allegato 2

L’Esperto risponde…

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito quali sono gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico per le c.d. imprese familiari.

A tal fine sono state distinte due fattispecie, in base alla tipologia di rapporto di lavoro:

sono previsti gli obblighi descritti dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 per le imprese familiari che rientrano nella descrizione dell’articolo 230 bis del Codice Civile. In questo caso, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Essi inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte;

sono previsti tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico per quel datore di lavoro che dirige un’impresa familiare nella quale i familiari sono lavoratori subordinati.

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