VIII LEGISL4TURA 46" Seduta Lunedì 31 marzo 2008 Deliberazione n. 246 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale
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lstituzione'del Parco Marino Regionale "Scogli d Isca".Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere
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Questore: Gesuele Vilasi Segretario: Giuseppe Luigi MultariAssiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 32, assenti 18
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.omissis...
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Acri, essendo stat approvati separatamente gli otto articoli del progetto di legge in argomento nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone ir votazione la legge nel suo cor~plesso e, deciso l'esito
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presenti e votanti 32, 2favore 27, astenuti 5
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ne proclama il risultato:"Il Consiglio approva"
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omissis.. : IL PRESIDENTE f.to: BovaIL CONSIGLIERE
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QUESTORE f.to: Vilasi IL SEGRETARIO f.to MultariE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 aprile 2008
'P'
Allesato alla deliberazione
n.
246 del 31 marzo 2008VI11 LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
ISTITUZIONE DEL PARCO MARINO REGIONALE
"SCOGLI DI ISCAn
E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2008.
Reggio Calabria, 1 aprile 2008
RELAZIONE
La Regione Calabria promuove l'istituzione di aree protette per il conseguimento di una gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, del rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale e della conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici.
L'ambiente marino costituito dagli Scogli di Isca, posizionati in un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese, tra i comuni di Amantea e Belmonte, costituisce, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Norme in materia di aree protette", un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo. L'area in oggetto è interessata dalla presenza di un SIC, Sito di Interesse Comunitario (Codice Sito Natura 2000 IT93 10039), ai sensi della Direttiva Habitat 43192lCEE.
L'area immediatamente intorno ai due Scogli di Isca, a circa 800 metri dalla costa, per un estensione di circa 69 ha, costituisce l'Oasi blu di Isca. Gli scogli costituiscono la rimembranza di un antico promontorio che costituiva il lato Nord del golfo di Amantea, già noti ai tempi di Omero, forse ciò che resta delle misteriose "lnsulae Oenotrides". Sullo sfondo delllOasi, in alcuni periodi (tra ottobre e dicen-ibre), risultano splendide e suggestive le immagini dell'arcipelago delle isole Eolie con in primo piano il vulcano di Stromboli in perenne attività, e che in epoche remote gli valse il nome di faro del Mediterraneo.
L'istituendo Parco Marino Regionale ha lo scopo, non solo di preservare uno degli ambienti marini più affascinanti della costa tirrenica, ma soprattutto, rappresenta l'esempio di come si possa egregiamente coniugare conservazione con fruizione e divulgazione: i nostri mari rappresentano infatti un serbatoio di varietà e ricchezza, un inestimabile tesoro sommerso, uno scrigno da custodire e preservare per l'inestimabile suggestione del paesaggio e per l'ingente ricchezza di natura e biodiversità.
L'area presenta un alto grado di vulnerabilità, per pesca a strascico anche sotto costa, ancoraggi non su boe fisse, soffocamento dovuto ai residui di una cava che scarica a mare.
Oltre ai due grandi faraglioni che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sui quali sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi, è presente, sui fondali, uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizza i fondali una estesa pratei'ia di Posidonia clinax, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.
Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi; occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni.
L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie Caretta caretta.
Ai fini della valorizzazione e protezione dell'istituendo Parco Marino Regionale Scogli di Isca, è necessaria una riqualificazione ambientale del Fiume Verri e procedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulitura delle micro-discariche presenti nell'alveo del fiume.
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 aprile 2008
I L
Art. 1 Istituzione
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Scogli dì Isca", nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, di seguito denominato parco.
2. 11 parco è classificato ai sensi dell'ait. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.
Art. 2
Descrizione dell'area
1. L'arribiente marino costituito dagli Scogli di Isca ricade tra i Comuni di Amantea e Belmonte, sul versante tirrenico della costa calabrese. L'area è posizionata a circa 800 metri dalla costa, per un estensione di circa 69 ha e presenta due scogli affioranti, conosciuti rispettivamente come "lsca Grande" ed
"lsca Piccola". Essi si differenziano, oltre che per la dimensione del loro perimetro, anche per la diversa quota batimetrica: 25 metri per Isca Grande e 21 metri per Isca Piccola.
2. Sugli Scogli di Isca, che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi. I fondali sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea.
Caratterizzano i fondali una estesa prateria di Posidonia climax, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.
3. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state awistate anche tartarughe marine della specie Caretta caretta.
Art. 3 Finalità del parco
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
C) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Art. 4' Perimetrazione
l . I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1 :20.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.
Art. 5
Ente di gestione del parco
l . La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.
2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. I O .
3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.
Art. 6
Strumenti di pianificazione
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati alllEnte gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:
a) Piano per il parco;
b) Regolamento del parco;
C) Piano pluriennale economico e sociale.
2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
3. 11 Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.
4. 11 Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
Art. 7'
Norme di salvaguardia
1
1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla1
legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:
a) regolamentazione dell'attività subacquea;
b) regolamentazione della pesca;
C) regolamentazione degli ormeggi.
Art. 8 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.