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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Academic year: 2022

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

____________ ___________

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Sezione III Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Luciano Varotti Presidente

Dott. Andrea Lama Consigliere

Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d’appello iscritta al n. 1876 del ruolo generale dell’anno 2018

promossa da:

MENDOLA BUS SNC DI MENDOLA ANGELO CALOGERO & C. con il patrocinio dell’Avv.

GOSTOLI ALESSANDRO, del Foro di Rimini, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore alessandro.gostoli@ordineavvocatirimini.it

APPELLANTE contro

CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE con il patrocinio degli Avv.ti PESENTI MARCO, del Foro di Milano e MAZZALI LAURA con domicilio eletto presso lo Studio della seconda in VIA DE' GRIFFONI,10 40100 BOLOGNA,

APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in punto a: appello avverso la sentenza n. 20994/2017 del Tribunale di Bologna

oggetto: leasing

CONCLUSIONI

(2)

Parte appellante: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata come di seguito, in via principale accertare e dichiarare l’applicazione di interessi usurari da parte di Carifin talia spa in liquidazione ai danni di Mendola Bus snc già Mendola Bus srl per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto condannare la società Carifin Italia spa in liquidazione a rimborsare a favore della società Mendula Bus srl la somma di Euro 58.684,86 o della somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizia oltre interessi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 dal pagamento al rimborso; in via subordianta nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, accertare e dichiarare l’indeterminatezza del costo del finanziamento ed il tasso di interesse per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto condannare la società Carifin Italia spa in liquidazione a rimborsare a favore della società Mendula Bus snc già Mendola Bus srl la somma di Euro 13.143,01 o della somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizia oltre interessi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 dal pagamento al rimborso; in via ulteriormente subordianta nell’ancora denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, accertare e dichiarare che le somme versate da Mendola Bus snc già Mendola Bus srl a favore di Carifin Italia spa in liquidazione non erano dovute nella misura versata per i motivi di cui in narrativa, e per l’effetto condannare la società Carifin Italia spa in liquidazione a rimborsare a favore della società Mendula Bus srl la somma di Euro 58.684,86 della somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizia oltre interessi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 dal pagamento al rimborso; Con vittoria di spese e diritti di causa, rimborso al 15% ed oltre IVA e CPA anche per il primo grado di giudizio”.

Parte appellata: In via principale e nel merito: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna salvo i capi oggetto di impugnazione incidentale. In via di appello incidentale: riformare la sentenza impugnata n. 20994/2017 (R.g. n.

2025/2016) emessa dal Tribunale di Bologna, GOT Dott. Sara Smurro in data 08 novembre 2017, nei termini prospettati dalla società deducente nel presente atto e, per l’effetto, confermare la piena legittimità e determinatezza delle clausole di pattuizione degli interessi moratori nei contratti di leasing di causa. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza n. 20994 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all’esito dell’udienza dell’8.11.2017, il Tribunale di Bologna respingeva le domande proposte da Mendola Bus Srl (ora Mendola Bus snc) nei confronti, di Carifin Italia Spa in liquidazione relative a due contratti di leasing stipulati fra le parti, rispettivamente nel 2008 e nel 2009 e già regolarmente conclusi, rispetto ai quali l’attrice deduceva la nullità della clausola relativa agli interessi pattuiti in quanto usurari e comunque per indeterminatezza del tasso di mora previsto nella clausola n. 4 ed indicato “nella misura massima consentita dalla legge”.

In particolare, il Tribunale escludeva che al fine di individuare il superamento del tasso soglia gli interessi corrispettivi si sommassero a quelli di mora, trattandosi di categorie di interessi di diversa natura, con presupposti e fini diversi (corrispettivi, appunto, gli uni e risarcitori gli altri);

(3)

riconosceva la nullità della clausola n. 6 relativa al tasso di mora per indeterminatezza dello stesso e tuttavia, sulla base degli esiti della disposta CTU e la tardività della produzione documentale attorea, rilevata l’assenza di prova relativa al versamento di interessi moratori, respingeva la domanda restitutoria proposta e condannava l’attrice alla rifusione delle spese.

Proponeva appello Mendola Bus snc censurando la sentenza impugnata per aver il Tribunale

1) erroneamente omesso di considerare il cumulo degli interessi corrispettivi e di mora ai fini dell’individuazione del tasso soglia, atteso l’insegnamento della Suprema Corte che aveva espressamente stabilito che degli interessi di mora si dovesse tener conto (Cass. 23912/2017 e altre);

2) erroneamente trascurato che Carifin Italia Spa in liquidazione non aveva contestato ex art. 167 cpc l’affermazione di Mendola Bus di aver pagato € 13.143,01 a titolo di interessi di mora e comunque aveva erroneamente posto a suo carico l’onere della prova che invece spettava a Carifin Italia Spa in liquidazione per il principio di vicinanza della prova.

Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva Carifin Italia Spa in liquidazione contestando il fondamento dell’appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e proponeva a sua volta appello incidentale.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti all’udienza del 06/07/2021

_____________ ____ _______________

Il primo motivo di gravame non può essere accolto.

La Suprema Corte si è più volte soffermata sulla tesi relativa al cumulo degli interessi corrispettivi e quelli moratori ed ha sempre escluso che l’ipotesi propugnata dei debitori potesse essere fondata, atteso che l’una categoria esclude l’altra (Cass. n. 7352/2022). È stato chiarito che se il finanziamento o il rapporto bancario è in una fase fisiologica gli interessi pagati dal correntista o dal finanziato sono interessi corrispettivi, mentre quando vi è ritardo nell’adempimento agli interessi corrispettivi si sostituiscono quelli moratori, ma le due categorie sono incompatibili fra di loro, poiché in quest’ultimo caso la funzione degli interessi è risarcitoria, mentre nel primo caso costituisce il costo per l’uso del denaro messo a disposizione del cliente e pertanto ai fini dell’accertamento del tasso soglia le due categorie di interessi vanno considerate separatamente “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva

(4)

dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. n.

31615/2021).

Prima di passare al secondo motivo di gravame, conviene esaminare l’appello incidentale che va accolto.

Si rileva, infatti, che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la clausola di salvaguardia è previsione contrattuale legittima (in tal senso, Cass.n.26286/2019), non raramente apposta anche nei contratti di mutuo, finalizzata ad impedire il superamento del tasso soglia di usura da parte (soprattutto) degli interessi di mora, con effetto sostitutivo automatico dell'eventuale tasso usurario col tasso soglia pro tempore vigente. Come rilevato dalla Suprema Corte, "siffatta clausola di salvaguardia prevede, nella determinazione degli interessi di mora da applicare, il contenimento entro il tasso soglia; il tasso, quindi, è ab origine, attraverso detto automatico correttivo, determinato e pattuito entro il tasso soglia, e non può quindi in alcun caso ritenersi usurario"

(Cass. n.27586/2019). Anche questa Corte si è già espressa in tal senso in una fattispecie analoga (Corte App. Bologna 21.5.2018) e peraltro, la legittimità della clausola di salvaguardia è pacificamente ritenuta anche dalla prevalente giurisprudenza di merito, essendo tale clausola valida sia sotto il profilo della determinatezza (tasso di mora determinato per relationem in base al tasso soglia pro tempore vigente), sia sotto il profilo del rispetto della legge antiusura (Corte App. Milano 11.5.2017; Trib. Milano n. 4790/2022).

Dall’accoglimento dell’appello incidentale deriva il rigetto del secondo motivo di gravame che peraltro sarebbe stato in ogni caso respinto per difetto di prova, come già rilevato dal primo giudice.

È infondata, infatti, la tesi dell’appellante laddove sostiene che l’onere della prova (circa il versamento di interessi di mora) spettava all’appellata in ossequio al principio di vicinanza della prova. Se Mendola Bus avesse pagato degli interessi di mora sarebbe stato in possesso delle relative ricevute e quindi, nella sua veste di attore, avrebbe dovuto produrle tempestivamente, indicando nel contempo sia il tasso soglia all’epoca vigente che quello applicato, se superiore.

Le esposte considerazioni portano al rigetto dell’appello.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.

n.55/2014

(5)

Si dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell’appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:

respinge l’appello proposto da MENDOLA BUS SNC DI MENDOLA ANGELO CALOGERO &

C. avverso la sentenza n. 20994/2017 del Tribunale di Bologna ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE riforma in parte qua la sentenza impugnata;

condanna MENDOLA BUS SNC DI MENDOLA ANGELO CALOGERO & C. a rifondere a CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE le spese di lite del presente grado, che liquida in

€ 3.377,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 10 maggio 2022.

Il Presidente Dott. Luciano Varotti Il Consigliere Ausiliario Estensore

Dott.ssa Teresa Caruso

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