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Quesito in ordine a condizioni di incompatibilità con le funzioni di giudice onorario di tribunale.

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Quesito in ordine a condizioni di incompatibilità con le funzioni di giudice onorario di tribunale.

(Risposta a quesito del 26 aprile 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 aprile 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il Consiglio osserva che:

1.- Con esposto del 21 febbraio 2001 il Provveditore agli Studi di Cosenza, dott.ssa ..., ha riferito che, a seguito di ricorso del sindacato SAB-UNAMS di Cosenza, con decreto del giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, emesso il 1E febbraio 2001 a norma dell’art.28 l.n.300/1970, ella è stata ritenuta responsabile di comportamento antisindacale per avere, senza il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, trasferito il dott..., direttore dei Servizi generali e amministrativi del Centro territoriale permanente operante presso la S.M.S. “De Nicola” di

Castrovillari, al liceo classico del medesimo Comune. Ha osservato, quindi, che il dott... esercita a Castrovillari la funzione di “pretore onorario (rectius: di giudice onorario di tribunale), la quale sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art.9 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, laddove testualmente si stabilisce che “la carica di componente delle R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici” e che il verificarsi di tale situazione di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di

componente delle R.S.U. E dopo aver affermato che tale precetto non era stato attuato dal suo Ufficio in quanto non si era a conoscenza della carica sindacale ricoperta dal ... nelle r.s.u. della scuola media superiore “De Nicola” di Castrovillari, chiede a questo Consiglio di conoscere se esista, nella fattispecie, l’incompatibilità tra la funzione di “pretore onorario” e la carica sindacale suddetta e, in caso affermativo, di darne comunicazione alla scrivente per gli eventuali provvedimenti da adottare.

2.- Per la parte di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, la risposta al quesito posto dal Provveditore agli Studi di Cosenza è quanto mai lineare e non può che esprimersi in termini negativi. Le incompatibilità relative all’esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale sono, infatti, previste in via tassativa dall’art.42-quater dell’ordinamento giudiziario (introdotto dall’art. 8 d.lgs .n. 51/98) e riguardano – per menzionare la fattispecie che maggiormente può essere accostata a quella in esame – “coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici” (lett. b), con esclusione, pertanto, dei titolari di cariche sindacali (essendo evidente che le organizzazioni sindacali, la cui disciplina è contenuta nel titolo III della Costituzione, hanno un proprio ruolo ed una propria identità rispetto ai partiti politici, ai quali fa riferimento il titolo IV di essa).

Diverso problema è se colui che svolga le funzioni di giudice onorario di tribunale possa nel contempo rivestire una carica sindacale in base all’ordinamento, di natura privatistica , che disciplina i rapporti tra gli associati: ma è, questo, un problema al quale il Consiglio deve restare estraneo e la cui soluzione (con gli eventuali, conseguenziali provvedimenti) non può che essere rimesso ai soggetti deputati a pretendere l’osservanza dell’asserito divieto.

3.- Per le considerazioni che precedono, il Consiglio d e l i b e r a

di rispondere al Provveditore agli Studi di Cosenza nei termini di cui in motivazione”.

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