Incompatibilità tra le funzioni di G.I.P. e di giudice penale dibattimentale.
(Risposta a quesito dell’11 dicembre 2008)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera:
“- letta la nota in data 8 novembre 2008 con cui il dott. …, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di …, chiede di sapere se il giudice penale dibattimentale che assume, per la prima volta, le funzioni di giudice competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari (G.I.P. circondariale) nel medesimo ufficio, sulla base della turnazione tabellarmente prevista, può continuare a trattare i processi penali pendenti di cui ha aperto il dibattimento;
- visto il par. L), punto 4, della circolare consiliare prot. P-1934/2005 del 21 settembre 2005 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2006-2007, prorogate fino al 31 dicembre 2008, (riprodotto con la medesima formulazione nella circolare n. P-25967/2008 del 28 ottobre 2008 relativa alle tabelle per il triennio 2009-2011), che prevede che “I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di G.I.P. e quelle dibattimentali siano svolte da due giudici di pace diversi”;
delibera
di rispondere al dott. … che il giudice di pace può svolgere funzioni di giudice dibattimentale nei procedimenti nei quali non ha svolto funzioni di giudice competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.”