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ord appello Bologna caso Drassich

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LA CORTE

• osservato che l’imputato appellante è stato giudicato e condannato per il “delitto p. e p. dall’art. 570 c.p.”, in quanto “si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori”;

• considerato che, secondo costante giurisprudenza, l'ipotesi di cui all'art. 570 c.p., comma 2°, costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del comma 1° dello stesso articolo (cfr., anche da ultimo, Cass. 27/1/2011, F., n. 6297, RV 249344);

• rilevato che anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che,

“benché genericamente accomunate dalla finalità di protezione dei medesimi beni (e cioè gli obblighi essenziali derivanti dai vincoli familiari), le condotte previste dal primo comma e dal capoverso dell'art. 570 c.p. non si trovano in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma sono del tutto eterogenee nella loro storicità e nella loro considerazione sociale, così da richiedere, sul piano processuale, l'apprestamento di strategie difensive completamente diverse” (così Cass. 17/1/2011, P., n. 3016, RV 249210), disciplinando in particolare, la fattispecie prevista dal 2° comma, gli obblighi di assistenza materiale (non morale) connessi al rapporto di coniugio o di parentela;

• evidenziato che, nel caso di specie, in fatto, all’imputato è stato contestato un inadempimento di natura economica, in violazione delle condizioni previste nella sentenza di divorzio, ma che detta condotta, nello stesso capo d’accusa, è stata descritta quale integrante una sottrazione “agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori” (locuzione testualmente prevista nel 1°

comma dell’art 570 c.p.) e non già quale causativa del venir meno dei mezzi di sussistenza per i figli minori, ipotesi prevista dal n. 2 del 2° comma;

• preso atto che OMISSIS è stato condannato alla sola pena detentiva, prevista dal 1° comma (mentre il 2° comma prevede la pena congiunta), e che solo in ordine a tale prima fattispecie la difesa dell’imputato ha svolto le proprie doglianze nel gravame;

• considerato che il Procuratore Generale, alla luce della contestazione in fatto contenuta nel capo d’accusa e dei temi di prova affrontati nel corso dell’istruzione dibattimentale di primo grado, ha sostenuto che nella condotta ascritta all’imputato

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sarebbe ravvisabile la violazione dell’art. 570 c.p., comma 2° n. 2, e non quella di cui al comma 1° dello stesso articolo, evidenziando che sulla questione della diversa qualificazione giuridica del fatto non si è instaurato un contraddittorio;

• ricordata l’importanza del tema della qualificazione giuridica del fatto, alla luce della giurisprudenza della CEDU, a partire dal noto caso Drassich (con le sentenze della Corte Europea dell’11/12/2007 e della Corte di Cassazione del 12/11/2008 e 25/5/2009) sino alle più recenti pronunce dei giudici di legittimità (Cass. 18/2/2010, Di Gati, RV 246494; Cass.

19/2/2010, Fadda, RV 247371; Cass. 26/2/2010, Salord, RV 246922; da ultimo – Cass. 29/4/2011, Corsi, RV 250275 – la Suprema Corte ha annullato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva emesso condanna per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato come delitto di violenza privata, ritenendo che la postuma definizione giuridica del fatto, operata dal Tribunale, avesse privato l’imputata della possibilità di esplicare la propria difesa, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto, in ordine alla contravvenzione ritenuta in sentenza);

• rilevato che sempre più di frequente la Corte di Cassazione ribadisce la necessità che il giudice nazionale si conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in applicazione dell’art. 6 CEDU (anche da ultimo cfr. Cass.

SS.UU. n. 27918 del 25/11/2010, dep. 14/7/2011, D.F., sull’applicazione dell’art. 512 bis del codice di rito);

• ritenuto necessario consentire alle parti di interloquire sulla prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto, come all’odierna udienza sollecitato dal Procuratore Generale;

P.Q.M.

rinvia all’uopo all’udienza del 16/5/2012, assegnando alle parti termine sino al 20/4/2012 per il deposito di eventuali scritti difensivi inerenti il punto nuovo di decisione di cui sopra.

Le parti prendono atto.

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