Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 73 del 13 novembre 1974
Oggetto: Disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari (articoli 15-27 del D.L. 2 agosto 1970 n. 622 convertito nella legge n.
744 del 19 ottobre 1970).
La legge 12 dicembre 1973, n. 922, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 gennaio 1974, ha prorogato fino al 31 dicembre 1974 le provvidenze previste dal decreto legge n. 622/1970 convertito nella legge n. 744/1970.
A parziale modifica ed integrazione delle circolari n. 113/1970 e n. 18/1971, si forniscono le istruzioni e chiarimenti che seguono.
Con la indicata circolare n. 18/1971 si disponeva di operare il calcolo delle indennità già liquidate dalla competente assicurazione libica sulla base del cambio fisso di L. 1.760 (millesettecentosessanta).
Con la presente, tenuto conto del mutato valore di cambio del dinaro libico, si dispone che, con decorrenza dal 1 luglio 1974 il calcolo delle indennità anzidette sia operato sulla base di L. 2.100 (duemilacento) per ogni dinaro libico. Per eventuali ulteriori aggiornamenti saranno emanate apposite disposizioni.
Pertanto, le rendite in corso di pagamento ai sensi dell'articolo 21 della legge in oggetto devono essere ricalcolate sulla base del valore indicato.
Sempre in materia di liquidazione di prestazioni, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge in argomento.
La normativa in questione contempla due ipotesi ben distinte: l'articolo 21 stabilisce l'obbligo dell'INAIL al pagamento delle rate di rendita e delle altre prestazioni liquidate dall'ente assicuratore libico a cittadini rimpatriati, già titolari di un diritto pienamente acquisito; il successivo articolo 22 prevede, invece, l'intervento dell'istituto a valutare ai sensi della legge italiana, su richiesta degli interessati, le conseguenze di eventi lesivi verificatisi in Libia, non indennizzati, assumendo, come base di liquidazione delle relative rendite, il minimale in vigore per il settore industriale ovvero la retribuzione legale agricola, a seconda del settore assicurativo di competenza.
In relazione alle due descritte ipotesi, si verifica quindi una diversa configurazione dei compiti affidati all'INAIL, che, nel primo caso, assume semplicemente il ruolo di Ente pagatore del debito a carico dell'Istituto assicuratore libico, mentre, nel secondo caso, viene ad agire nella sua funzione di Ente assicuratore incaricato di una gestione per conto dello Stato, con la più ampia autonomia di merito e di giudizio in ordine all'eventuale riconoscimento del diritto all'indennizzo.
Ne consegue che i casi ricadenti sub articolo 22 non possono che essere regolati, in tutti i loro aspetti, della vigente normativa infortunistica, sia per quanto concerne le eventuali prestazioni accessorie alla rendita (es.: quote integrative, assegno per assistenza personale continuativa) sia per ciò che riguarda le vicende della rendita stessa (es.: revisione medica, riliquidazione triennale, liquidazione di rendita unificate ex articolo 80 T.U., ecc.).
Al contrario, i casi afferenti all'articolo 21 devono ritenersi sostanzialmente disciplinati dalla legislazione libica, per cui la rendita va corrisposta nella misura fissata dall'Ente straniero, con l'obbligo per l'INAIL di integrarne l'importo fino alla misura corrispondente ai minimi salariali previsti dal Testo unico, qualora risulti ad essi inferiore.
L'INAIL medesimo è altresì tenuto, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 21, ad erogare tutte le prestazioni previste dal Testo unico in vigore, sempre che ne ricorrano i presupposti normativi (cfr.circ.
113/1970, pag. 3, 2° cpv.).