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1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part- time ciclico

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Academic year: 2021

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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI UFFICIO I

60002-05052014-0003413

ALLE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Contratto di lavoro part-time verticale ciclico – prestazioni economiche.

Con riferimento all’argomento in oggetto, sono pervenuti, da parte di aziende di rilevanza nazionale, alcuni quesiti concernenti la richiesta di disapplicazione dell’art.70 d.P.R. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part- time ciclico.

Preliminarmente, si ribadisce1 che, in base al principio di non discriminazione2,

“[…] il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile […]”.

In applicazione di tale principio3, “[…] la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno […]”.

Ciò premesso, poichè ai sensi di legge4, la retribuzione part time da valere ai fini assicurativi è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part time, deve essere presa in considerazione anche per il part time verticale ciclico5.

Inoltre, al fine di evitare la violazione dell’art.3 Cost., anche il meccanismo di calcolo previsto dall’art.116, comma 2, t.u. il quale prevede, come noto, che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene

1 Cfr lettera DC Prest. 2319 del 7 marzo 2013

2Cfr art.4 d. lgs.61/2000

3 Cfr. Art.9 d. lgs.61/00 e s.m.i.

4 Cfr art. 9 D. lgs. n.61/2000 e s.m.i.

5 Cfr. lettera 21.07.95 all. 2 alla circ. 21/99

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svolta, deve essere applicato a tutti i tipi di part time, ivi compreso il part time verticale ciclico.

Ciò considerato, con riferimento specifico alla problematica relativa alla disapplicazione dell’art.70 d.P.R. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part-time ciclico, si rappresenta che, ai sensi del suddetto articolo, “il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore” con la conseguenza che tale anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part-time ciclico.

A conforto di ciò, si fa presente che la suddetta disapplicazione che, come noto, non è prevista per le altre tipologie di part-time, determinerebbe una disparità di trattamento che, ad avviso della scrivente, collide con il surrichiamato principio di non discriminazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

f.to dott. Luigi SORRENTINI

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