Evento organizzato da
MANOVRA CORRETTIVA D’ESTATE 2010
con la collaborazione di
Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti al
“MANOVRA CORRETTIVA D’ESTATE 2010”
Dispensa chiusa per la stampa il 07/10/2010
INDICE
LA MANOVRA FINANZIARIA DEL D.L. N.78 DEL 2010 pag. 4
• Il potenziamento dell’accertamento
pag. 4
• La selezione delle imprese apri e chiudi
pag. 4
•
La selezione delle imprese in perdita per più periodi pag. 6 a cura di Maurizio Tozzi
L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO pag. 17
a cura di Maurizio Tozzi
IL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE pag. 21
a cura di Maurizio Tozzi
L’EVOLUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE pag. 29
• Il nuovo redditometro
pag. 30
•
La questione Irap pag. 40
• Comunicazione black list
pag. 42
a cura di Maurizio Tozzi
FEDERALISMO FISCALE: CEDOLARE SECCA E IMPOSTA
MUNICIPALE pag. 53
a cura di Maurizio Tozzi
LA MANOVRA FINANZIARIA DEL D.L. N.78 DEL 2010
a cura di Maurizio Tozzi IL POTENZIAMENTO DELL’ACCERTAMENTO
Le modifiche del D.L. 78/2010
Il potenziamento dei controlliIl potenziamento dei controlliIl potenziamento dei controlli
Coinvolgimento Dei comuni
Comunicazioni agenzia e incrocio dati Inps
Scambio di informazioni prima dell’emanazione di un
accertamento fondato sul redditometro Retribuzione del 35% sul
recuperato
Obbligo comunicazione all’agenzia per le operazioni pari o superiori a 3.000 euro
Incrocio dati Inps per controllare i redditi non
dichiarati
Limitazione All’uso contante
Nuova soglia di 5.000 euro per l’utilizzo del contante
o degli assegni bancari e postali
LA SELEZIONE DELLE IMPRESE APRI E CHIUDI
Il contrasto alle imprese apri e chiudi
L’amministrazione finanziaria deve dedicare parte della propria attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il periodo di un anno.
Articolo 23 del DL 78/2010
Non vi sono rischi diretti connessi a tale atteggiamento. L’evento “apri e chiudi”, infatti, sarà solo un elemento di selezione;
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Gli uffici dovranno analizzare le motivazioni sottostanti la cessazione dell’attività e riscontrarne l’attendibilità nonché la correttezza degli adempimenti contabili e fiscali.
Laddove dovesse risultare evidente che lo scopo è stato fraudolento, saranno innescate tutte le conseguenze del caso, soprattutto sul fronte dei controlli rivolti a coloro che hanno avuto contatti con tali aziende
I controlli incrociati
Le aziende apri e chiudi infatti sono solitamente congeniate in maniera tale da essere
“vuote” e riferite a soggetti non aggredibili con gli ordinari poteri della riscossione.
Inoltre, per le società sia di capitali che di persone, vi è l’ulteriore conseguenza della cancellazione dal registro imprese, che in forza della sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 4062 del 2010 sancisce l’estinzione del soggetto giuridico.
Il contrasto alle imprese apri e chiudi
Sentenza Cassazione n. 19823 del 2009, favorevole al fisco, in presenza di un accertamento fondato sul mancato rinvenimento, in verifica, di documenti comprovanti l’avvenuta realizzazione delle opere descritte e dei servizi descritti nelle fatture, la mancanza delle capacità umane e di struttura per realizzare i servizi resi, i pagamenti di prestazioni per cassa, anche di ingenti importi, nonché la vaga descrizione delle operazioni contenute nelle causali.
Il problema delle fatture fittizie
I controlli incrociati possono portare a contestazioni avverso i soggetti terzi che hanno utilizzato le fatture delle imprese apri e chiudi
Il contrasto alle imprese apri e chiudi
Il contrasto alle imprese apri e chiudi
Il problema delle fatture fittizie
Sentenza n. 17572 del 2009, favorevole al contribuente, in presenza di un accertamento derivante da un controllo incrociato ed avente quale fondamento le dichiarazioni dell’amministratore della società fornitrice X, il quale avrebbe ammesso l’emissione di fatture false.
La difesa vincente ha dimostrato di contro che: la merce acquistata dalla società X è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per diverse ditte, comprovando tutto con il dettaglio del materiale impiegato; i pagamenti sono avvenuti tramite banca ed a varie scadenze; nella contabilità della società X è stata rinvenuta una fattura mai ricevuta e non contabilizzata dalla società accertata, procedura strana se si intendono utilizzare fatture false.
I controlli incrociati possono portare a contestazioni avverso i soggetti terzi che hanno utilizzato le fatture delle imprese apri e chiudi
LA SELEZIONE DELLE IMPRESE IN PERDITA PER PIÙ PERIODI
Le imprese in perdita sistemica
La programmazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale in più periodi d’imposta.
Per i soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore o non sono soggetti al tutoraggio da parte dell’agenzia delle entrate, l’attività di
Articolo 24 del DL 78/2010
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Sentenze della cassazione
Un’impresa che per più anni di seguito dichiara perdite rilevanti presenta una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l’accertamento induttivo, soprattutto se
“insiste” nell’esercizio dell’attività CASS. N. 24436 DEL 2008
Legittima l’applicazione di una diversa percentuale di ricarico, anche in presenza di una contabilità regolare, a condizione che le differenze riscontrate raggiungano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di attendibilità la contabilità CASS. N. 24434 DEL 2008
ATTENZIONE: NOTA AGENZIA 55440/2008
L’origine della norma: l’antieconomicità
Sentenze della cassazione
Il comportamento assolutamente antieconomico dell’imprenditore legittima l’accertamento induttivo – CASS. N. 11645 DEL 2001
In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento induttivo – CASS. N. 1821 DEL 2000
Inoltre, sent. n. 417, 418 e 1915 del 2008
Ancora , sent. n. 22695 del 9/9/2008
Sentenza Cassazione n. 14375 del 2009
Legittimo il ricorso all’accertamento induttivo quando l’azienda presenta una sproporzione tra gli acquisti di merce e le relative quantità vendute
Sentenza Cassazione n. 4170 del 2009
La significativa riduzione della redditività rispetto agli anni precedenti, benchè in presenza di un aumento del volume d’affari e di un radicale rinnovamento tecnologico, legittima la rettifica del reddito in quanto elementi gravi, precisi e concordanti
La particolarità della sentenza Cassazione n. 24531 del 2007
Nel caso di notevole aumento di capitale da parte di soci sostanzialmente nullatenenti, è legittima la presunzione dell’occultamento di redditi societari tramutati in aumento di capitale
Attenzione al rischio redditometro
in capo ai soci
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Sentenza Cassazione n. 12247 del 2010
Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all'oggetto dell'impresa
Sentenza Cassazione n. 4554 del 2010 Costi sproporzionati
Sentenza Cassazione n. 11154 del 2010
L'accertamento induttivo emanato dall'Amministrazione finanziaria è valido in quanto l'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, consente lo stesso pur in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile.
Inattendibilità che può sussistere quando non si rispettano regole fondamentali di ragionevolezza, a causa, ad esempio, di un comportamento manifestamente e inspiegabilmente antieconomico.
In linea Cassazione n. 9469 del 2010
Le caratteristiche della norma
Come per le imprese apri e chiudi, non dovrebbe applicarsi al mondo professionale
Rappresenta solo un criterio di costruzione di una lista selettiva, ma non implica un accertamento automatico, tanto meno la contestazione di antieconomicità
Non ha rilevanza la perdita civilistica, ben potendosi registrare casi in cui l’impresa sia in perdita ma in funzione delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione si determina un reddito d’impresa
Non è chiaro se gli esercizi in perdita fiscale debbano essere consecutivi o meno ai fini dell’individuazione dei soggetti a rischio.
Le imprese in perdita sistemica
Le conseguenze in materia di accertamentoLe conseguenze in materia di accertamentoLe conseguenze in materia di accertamento
Periodo
d’osservazione Irrogazione sanzione
Limitato alle annualità accertabili in forza dell’art.
43 del DPR 600/73
la sanzione per infedele dichiarazione non potrà che
essere comminata negli esercizi successivi in cui le perdite sono state utilizzate
a riduzione degli imponibili fiscali
Doppio accertamento
In primo luogo la contestazione della perdita.
In secondo luogo la contestazione delle maggiori imposte relativamente alle annualità di utilizzo indebito della perdita non
più esistente
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Le deroghe
Perdita determinata dai compensi dei soci e amministratori
Perdita determinata dai compensi dei soci e amministratori
Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall’accertamento
Problema di coordinamento con:
• ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 2010, secondo cui sono indeducibili i compensi erogati agli amministratori delle società di capitali;
• sentenza a SS. UU. della Corte di Cassazione n. 21933 del 29 agosto 2008, secondo cui affinché si possa configurare la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori è necessaria la delibera di determinazione del compenso
COMPENSO AMMINISTRATORI E ORDINANZA N.
18702/2010
La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di
capitali, non è mai stata negata in passato né dall’Amministrazione finanziaria né dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La pronuncia in esame si riferisce alla normativa vigente ante Riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003. Sussistono dubbi che la stessa possa essere estesa anche all’assetto
normativo attualmente in vigore
Nel TUIR post Riforma fiscale l’art. 95, comma 5, disciplina esplicitamente il trattamento fiscale applicabile ai compensi spettanti agli amministratori di soggetti IRES
Attuale art. 95, comma 5, Tuir
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 [società di capitali ed enti commerciali] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
Compensi amministratori
La normativa previgente
La normativa previgente
Fino all’entrata di vigore della Riforma fiscale, ossia al periodo d’imposta in corso al 31.12.2003, le norme che disciplinavano il trattamento fiscale dei compensi spettanti all’imprenditore nonché agli amministratori di società erano contenute negli artt. 62, commi 2 e 3, e 95, TUIR.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa …
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
Compensi amministratori
La normativa previgente – art. 95
La normativa previgente – art. 95
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell’articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma primo. La disposizione del comma 3 dell’articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
Nelle società di capitali la deducibilità dei compensi degli amministratori non era sancita esplicitamente ma si desumeva dal rinvio, operato dall’art. 95, TUIR, alle disposizioni previste per le società di persone dal citato art. 62.
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Compensi amministratori
L’ordinanza 18702/2010 “incriminata”
L’ordinanza 18702/2010 “incriminata”
“l’art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”.
“appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n. 24188], si trattasse del compenso all’amministratore unico e non (come nella
specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la problematica di fondo”.
Criticità dell’ordinanza
Il richiamo alla sentenza n. 24188 del 2006 non appare appropriato. Infatti, tale pronuncia non ha introdotto un principio generale di indeducibilità, bensì si riferiva alla diversa fattispecie dell’amministratore unico, per il quale è stata affermata l’incompatibilità con la posizione di lavoratore dipendente della medesima società
Sul piano accertativo, è difficile un’applicazione concreta, considerato che per i periodi d’imposta fino al 2003 i termini per l’accertamento risultano già scaduti (tranne nel caso di reati tributari), mentre dal 2004 la normativa fiscale contenuta nell’art. 95, TUIR risulta chiara e sancisce esplicitamente la deducibilità dei compensi in esame.
l’Amministrazione finanziaria non ha mai messo in discussione il principio di deducibilità, nel periodo d’imposta di pagamento (principio di cassa), dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali, come si evince anche dalle istruzioni al mod. UNICO dei periodi ante-riforma
Altre osservazioni sulle perdite sistematiche
Se dalla perdita in dichiarazione si scomputano i compensi erogati agli amministratori giungendo ad un utile fiscale, la norma non trova applicazione e dunque le imprese considerate non rientrano nella lista selettiva.
Deve essere chiarito se sarà fatto riferimento ai soli compensi lordi (tesi preferibile vista la relazione di accompagnamento) oppure si prenderanno in considerazione anche gli oneri connessi, come i contributi previdenziali.
I compensi rilevanti sono quelli erogati nel periodo d’imposta e non quelli di competenza, atteso il disposto dell’art.95, co.3, Tuir;
I compensi esclusi sono solo quelli destinati agli amministratori e ai soci, ritenendosi necessario per i primi anche la presenza del secondo requisito, ossia l’essere socio. È da valutare, inoltre, la posizione degli associati in partecipazione
Le deroghe
Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente liberati per l’importo delle perdite fiscali
Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente liberati per l’importo delle perdite fiscali
Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall’accertamento
In termini pratici, a fronte di una perdita emersa in Unico 2010 per l’anno 2009, entro lo stesso 2010 dovrebbe provvedersi al ripianamento.
Il legislatore intende “premiare” i soggetti che pur in presenza di scarsi risultati reddituali continuano a “credere” nell’iniziativa imprenditoriale, dando indirettamente una garanzia di serietà dell’attività svolta e di assenza di intenti evasivi.
La manovra finanziaria del d.l. n.78 del 2010
Aumenti di capitale e criticità:
Il richiamo alla “perdita fiscale” anche quale parametro di riferimento per il ripianamento della perdita potrebbe condurre a disallineamenti tra la situazione civilistica e quella fiscale.
Infatti, in presenza di una perdita in bilancio pari a 1.000 che in dichiarazione, in forza delle variazioni in aumento, diventa di 800, stante al tenore letterale della disposizione sarebbe sufficiente un ripianamento pari ad 800 per evitare la selezione.
Laddove i soci dovessero ripianare la perdita di 1.000, è da comprendere il
“destino” dei 200 in più ripianati, ossia se possano diventare o meno una sorta di
“bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma.
Il richiamo alla “perdita fiscale” anche quale parametro di riferimento per il ripianamento della perdita potrebbe condurre a disallineamenti tra la situazione civilistica e quella fiscale.
Infatti, in presenza di una perdita in bilancio pari a 1.000 che in dichiarazione, in forza delle variazioni in aumento, diventa di 800, stante al tenore letterale della disposizione sarebbe sufficiente un ripianamento pari ad 800 per evitare la selezione.
Laddove i soci dovessero ripianare la perdita di 1.000, è da comprendere il
“destino” dei 200 in più ripianati, ossia se possano diventare o meno una sorta di
“bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma.
Aumenti di capitale e criticità
Sempre in base alla lettera dell’art. 24, l’aumento di capitale dovrebbe avvenire nello stesso periodo d’imposta in cui è dichiarata la perdita fiscale.
È da comprendere se un eventuale ripianamento complessivo per le perdite di più periodi precedenti (si pensi ad un ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011) possa condurre, sostanzialmente, al medesimo risultato, atteso che comunque si sarebbe in presenza di una manifestazione chiara di volontà nella continuazione dell’attività.
Sempre in base alla lettera dell’art. 24, l’aumento di capitale dovrebbe avvenire nello stesso periodo d’imposta in cui è dichiarata la perdita fiscale.
È da comprendere se un eventuale ripianamento complessivo per le perdite di più periodi precedenti (si pensi ad un ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011) possa condurre, sostanzialmente, al medesimo risultato, atteso che comunque si sarebbe in presenza di una manifestazione chiara di volontà nella continuazione dell’attività.
Aumenti di capitale e criticità
L’aumento di capitale non solo deve essere deliberato, ma anche liberato, ossia sottoscritto.
È da comprendere se è necessario il materiale versamento degli importi, sulla falsariga di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus capitalizzazione con la circolare n.53/09
Peraltro, sempre considerando la citata circolare n. 53 del 2009, potrebbero essere considerati “utili alla causa” anche altre forme di incremento del Patrimonio netto, quali versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di capitale o ancora la rinunzia ai finanziamenti, rimanendo invece esclusi gli aumenti gratuiti, cioè quelli effettuati utilizzando riserve già esistenti.
L’aumento di capitale non solo deve essere deliberato, ma anche liberato, ossia sottoscritto.
È da comprendere se è necessario il materiale versamento degli importi, sulla falsariga di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus capitalizzazione con la circolare n.53/09
Peraltro, sempre considerando la citata circolare n. 53 del 2009, potrebbero essere considerati “utili alla causa” anche altre forme di incremento del Patrimonio netto, quali versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di capitale o ancora la rinunzia ai finanziamenti, rimanendo invece esclusi gli aumenti gratuiti, cioè quelli effettuati utilizzando riserve già esistenti.
L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO
a cura di Maurizio Tozzi
L’accertamento esecutivo
I futuri avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione sanzioni, emessi a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, o in ipotesi di tempestivo ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’art.15 del DPR n.602/73
Articolo 29 del DL 78/2010
Accertamento esecutivo
In termini pratici, gli atti diventeranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.
Inoltre, tali atti dovranno contenere l’avvertimento che trascorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata (con procedura che sarà individuata da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il ragioniere generale dello Stato).
L’accertamento esecutivo
Cosa cambiaCosa cambiaCosa cambia
esecutività Periodi interessati
Avviso esecutivo decorso il tempo per effettuare ricorso.
Deve tenersi conto dell’acc.to con adesione e dell’interruzione
estiva.
Accertamenti emanati dal 1°
luglio 2011 e riferiti a:
-Anno 2007 (anno solare);
- periodo in corso al 31 dicembre 2007 (periodo c.d. a
cavallo);
- periodi successivi.
Esecuzione forzata
Esperibile dall’agente della riscossione decorsi 30 giorni dal
termine di presentazione del ricorso.
L’accertamento esecutivo
Ulteriori atti da emettere dall’ufficio che devono contenere l’intimazione ad adempiere
Ulteriori atti da emettere dall
Ulteriori atti da emettere dall’’ufficio che devono contenere ufficio che devono contenere l’l’intimazione ad adempiereintimazione ad adempiere
Atti la cui notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento e il cui pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla
notifica
iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante nel caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate previste in caso di accertamento con adesione.
esecuzione delle sanzioni nell’evenienza di ricorso alle commissioni tributarie (articolo
19 del D. Lgs. n. 472 del 1997).
pagamenti dei tributi in pendenza del processo (articolo 68 del D.
Lgs. n. 546 del 1992).
L’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo
Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti (almeno in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento), può avvenire l’affidamento all’agente della riscossione per l’esecuzione forzata a tutela integrale delle somme dovute, ossia l’ammontare massimo delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi.
Il fondato pericolo per la riscossione
Si ritiene che le condizioni di “fondato pericolo della riscossione” dovranno essere adeguatamente motivati, al fine di consentire al contribuente non solo la comprensione ma anche l’eventuale azione difensiva.
Probabilmente, le motivazioni del predetto “fondato pericolo per la riscossione” saranno analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 4 del 2010, ossia il comprovato fumus boni juris dell’operato dell’Ufficio e l’esistenza di comportamenti o di situazioni contabili (quali lo stato di insolvenza o di indebitamento) che rappresentano chiari esempi di periculum in mora.
Il comportamento dell’agente
sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, sarà possibile procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 del DPR n.602/73, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo “risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
L’esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Gli importi dovuti
A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con i titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art.30 del DPR n.602/73.
Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
All’agente della riscossione spettano inoltre:
- l’aggio interamente a carico del debitore (si presume nella misura del 9%);
- il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Tutele
È concedibile la dilazione di pagamento al contribuente da parte dell’agente della riscossione ex art. 19 del DPR 602/73 in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale dilazione può essere accordata solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione;
In caso di presentazione del ricorso da parte del contribuente, la riscossione non è sospesa ma comunque l’ufficio delle entrate o il centro di servizio hanno facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato e notificato sia al concessionario che al contribuente. Tale provvedimento può comunque essere revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la riscossione (articolo 39 del DPR 602/73);
Il contribuente può sempre richiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 del D. Lgs.
546/92.
IL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE
a cura di Maurizio Tozzi
Potenziamento della riscossione
A decorrere dal prossimo 1° gennaio è vietata la compensazione dei crediti erariali mediante il modello F24, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di versamento.
Articolo 31 del DL 78/2010
Nello specifico, la sanzione è irrogata in misura pari a:
massimo il 50% dell’importo iscritto a ruolo a titolo definitivo e scaduto;
in ogni caso entro il limite superiore del 50% dell’importo compensato.
Esempio di applicazione
iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per Irpef non pagata pari a 8.000 euro Primo parametro da considerare 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro.
La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a concorrenza del 50% dell’importo compensato.
I ipotesi:
credito IVA pari a 18.000,00 euro compensazione di Irap per 6.000,00 euro.
In tal caso, la sanzione dovrà fermarsi a 3.000,00 euro (inferiore a 4.000,00 euro), ossia il 50%
dell’importo indebitamente compensato II ipotesi:
credito IVA pari a 18.000,00 euro
compensazione di Irap per 10.000,00 euro.
In tale ipotesi, la sanzione sarà pari a 4.000,00 euro, essendo tale importo inferiore alla metà dell’importo indebitamente compensato.
Osservazioni
Non sono “bloccati” i crediti diversi da quelli erariali, come ad esempio i crediti previdenziali;
L’esistenza del visto di conformità per i crediti IVA non impedisce l’applicazione della disposizione;
La limitazione dovrebbe operare soltanto sulle compensazioni c.d. “orizzontali” e non su quelle “verticali”;
Non sorgono impedimenti alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo ma non definitivi e scaduti.
Potenziamento della riscossione
Se sull’iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa la sanzione non può essere irrogata.
È ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che saranno stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante un apposito decreto
Da definire:
- Il monitoraggio dei crediti definitivi e scaduti;
- se è possibile compensare “entro la soglia” di 1.500,00 euro;
- se per la compensazione dei crediti definitivi e scaduti sono utilizzabili solo i crediti erariali
Il potenziamento della riscossione
Ulteriori disposizioni
È previsto che l’articolo 28-ter del DPR 602/73, disciplinante la compensazione volontaria dei crediti d’imposta, troverà applicazione dal prossimo 1° gennaio 2011 solo per i ruoli d’importo inferiore o pari a 1.500,00 euro
È aggiunto un nuovo articolo 28-quater all’interno del DPR 602/73, in base al quale sempre a partire dal prossimo 1° gennaio i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione di forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, il creditore dovrà acquisire, in forza di un futuro decreto attuativo, la certificazione di cui all’art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, riferita alla cessione pro-soluto a banche e intermediari finanziari dei crediti vantati verso la p.a.
La ritenuta del 10% sui bonifici bancari per gli interventi di recupero ed il
risparmio energetico
Ritenuta del 10% sui bonifici
A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane, in occasione dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, devono operare una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai destinatari dei bonifici.
Articolo 25 del DL 78/2010
Il Provvedimento 30.6.2010 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:
• alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36 per cento, attualmente prevista fino a tutto il 2012);
• alle spese per gli interventi di risparmio energetico per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%, attualmente prevista fino a tutto il 2010.
Ritenuta del 10% sui bonifici
Le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d’acconto del 10% operata dall’istituto di credito.
La ritenuta verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute.
Tale facoltà, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei c.d. “minimi”, nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.
Il potenziamento della riscossione
Modalità applicativa della ritenuta
L’agenzia delle entrate ha ritenuto di dover considerare “a forfait” un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%.
In termini pratici, un pagamento di 1.000 euro relativo ad una fattura di 909 euro di imponibile e di 91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall’istituto di credito come se “contenente” una IVA del 20% e dunque la ritenuta del 10%
sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833 euro.
Inoltre, se il corrispettivo relativo agli interventi agevolati è già assoggettato ad una ritenuta d’acconto, come nel caso dei condomini, al fine di evitare l’applicazione di una doppia ritenuta d’acconto va operata la sola ritenuta del 10%
L’interpretazione autentica per i contributi degli amministratori delle srl
settore commercio
Contributi amministratori srl
Articolo 12, comma 11 del DL 78/2010
È effettuata una interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208 della legge n.
662 del 1996, in materia di contributi previdenziali a carico dei soci di Srl operanti nel settore del commercio, che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività di amministratore. In particolare, è chiarito che tale comma non trova applicazione in presenza di una gestione separata, con la conseguenza che gli obblighi di iscrizione alla cassa previdenziale dei commercianti e a quella del lavoro autonomo possono coesistere.
Le disposizioni di riferimento
• art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha esteso l’obbligo d’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali anche al socio di società a responsabilità limitata, del settore del commercio, che partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. In particolare, ai fini contributivi il reddito di riferimento è quello corrispondente alla quota di partecipazione al reddito d’impresa, ancorché non distribuito, con il rispetto dei minimali annui;
• l’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che nell’istituire la gestione separata del lavoro autonomo ha stabilito che sono tenuti a detta iscrizione anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo e i titolari di rapporti di lavoro coordinati e continuativi;
• il comma 208 dell’art. 1 della medesima legge n. 662 del 1996, oggetto dell’interpretazione autentica, in base al quale in presenza di diverse attività l’iscrizione deve avvenire in relazione a quella prevalente.
Il potenziamento della riscossione
La controversia
La posizione dell’Inps
La circolare n.25 del 1997 dell’Inps ha precisato che il socio lavoratore di una di società a responsabilità limitata (Srl), che ricopra anche la qualifica di amministratore, è obbligato alla duplice assicurazione. Ciò in quanto la necessità di individuare l’attività prevalente, come previsto dal comma 208 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, sarebbe da ricollegare solo allo svolgimento delle attività dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, aventi corrispondenti gestioni Inps, ma non alle casistiche in cui vi sono anche gli estremi di iscrizione alla gestione separata.
Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n.14905/99, sull’assunto, appunto, che non sussistono motivi ostativi di legge riguardo alla doppia iscrizione previdenziale alla gestione speciale degli esercenti attività commerciale e alla gestione separata.
L’obbligazione contributiva deve essere riferita ai compensi percepiti nelle rispettive attività e nel rispetto delle relative aliquote.
La controversia
La posizione della Cassazione – sentenza SS. UU. n.
3240 del 2 febbraio 2010
Se dei soggetti esercitano “contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”, spettando all’Inps la decisione “sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”.
Inoltre, la base imponibile per la contribuzione è da identificarsi, a parere dei giudici, esclusivamente nel reddito prodotto con l’attività individuata per l’iscrizione.
In termini pratici, se il reddito dell’attività prevalente (ad esempio il lavoro prestato nella società, gestione commercianti) è pari a 25.000 euro e quello dell’attività secondaria (amministratore, gestione separata) è pari a 10.000 euro, i contributi dovuti sono solo quelli ricollegati alla gestione commercianti ed in riferimento all’imponibile di 25.000 euro.
L’interpretazione autentica
La norma di interpretazione autentica sancisce che il comma 208 dell’articolo 1 della legge n.
662 del 1996 si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento alla forma previdenziale riferita all’attività prevalente, “sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”.
Solo relativamente a tali attività, dunque, l’Inps avrà l’onere di individuare l’attività prevalente nel caso di eventuale contemporaneo esercizio.
Sono invece esclusi dall’applicazione del richiamato comma 208 tutte le prestazioni lavorative che richiedono l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995.
Conclusioni
Trattandosi di interpretazione autentica la stessa ha valenza retroattiva, venendo meno i presupposti per contrastare la doppia iscrizione nonché per richiedere all’Inps eventuali rimborsi.
Il socio amministratore di una Srl che presta attività lavorativa commerciale abituale e prevalente, oltre a doversi iscrivere alla gestione commercianti, deve anche iscriversi alla gestione separata per l’attività di amministratore e le diverse contribuzioni saranno stabilite in riferimento ai rispettivi redditi percepiti.
Soltanto se il socio amministratore non svolge attività commerciale abituale e prevalente sarà possibile procedere alla esclusiva iscrizione alla gestione separata, non ricorrendo i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti.
L’EVOLUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
a cura di Maurizio Tozzi
Sentenze del 2010
La tesi delle SS. UU. è stata ripetutamente confermata nel corso del 2010 dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 12235, 12258 e 14175, secondo cui spetta sempre all’ufficio l’onere di dimostrare l’applicazione dello studio al caso concreto e di motivare adeguatamente in ordine alle deduzioni difensive del contribuente
Necessità del contraddittorio
• Si segnalano le ordinanze della Corte di Cassazione n. 15905 e 15909 del 2010 secondo cui è legittimo l’avviso di accertamento nei confronti del soggetto che non risponde all’invito al contraddittorio e non fornisce spiegazioni.
• Nulla vieta al contribuente di difendersi in sede contenziosa ma la
mancata partecipazione al contraddittorio consente all’ufficio di emanare
l’accertamento e al giudice di valutare secondo il principio del libero
convincimento, anche giudicando negativamente l’inerzia del
contribuente
IL NUOVO REDDITOMETRO
IL SISTEMA IL SISTEMA
Il sintetico “puro” (ex articolo 38, comma 4, primo periodo)
“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
IL SISTEMA:
IL SISTEMA:
Il sintetico “puro”
Vecchia versione:
“in base ad elementi e circostanze di fatto certi”
Il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni
Nuova versione:
“sulla base delle spese di qualsiasi genere”
Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
L’evoluzione degli studi di settore
IL SISTEMA:
IL SISTEMA:
il redditometro
“La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
IL REDDITOMETRO:
IL REDDITOMETRO:
GLI ELEMENTI SOSTANZIALI
si fonderà sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
le spese “effettive”, quindi, non sono necessariamente (esclusivamente) influenti Considerazioni pratiche:
si va verso un sostanziale percorso di utilizzo del redditometro come “studi di settore”
per i privati persone fisiche
rileveranno degli specifici indici di maggiorazione
la vera differenza (rispetto alla versione attuale) starà nel “paniere” degli elementi che faranno il nuovo “redditometro”
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
IL REDDITOMETRO:
IL REDDITOMETRO:
GLI ELEMENTI SOSTANZIALI
La stima poggerà su una differenzazione sulla base dell’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione
della composizione del nucleo familiare;
dell'area territoriale di appartenenza.
Anticipazioni:
•coefficienti in base ai beni indice;
•coefficienti in base al tenore di vita del luogo di residenza
•coefficienti in base al nucleo familiare
•entro breve: prototipo. 833 mila contribuenti divisi in 540 mila nuclei familiari
•composizione: 100 voci divise per categorie
ASPETTO CRITICO:
nucleo familiare come “soggetto” da accertare ma non come “soggetto” fiscalmente tassabile.
Apertura per una prossima riforma del sistema?
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
ABITAZIONI MEZZI DI TRASPORTO TEMPO LIBERO ALTRE VOCI
Bolletta del gas Bolletta dell’energia
elettrica Spese per l’affitto
Mutui Case di proprietà
Leasing / Noleggio Minicar Camper Aerei Moto Auto Barche Auto di lusso
Viaggi turistici Circoli esclusivi Case d’asta Centri Benessere
Centri ippici
Altre informazioni presenti in anagrafe
tributaria Contributi previdenziali lavoratori domestici
Scuole private Movimenti di
capitale Assicurazioni
LA MAPPA DEGLI INDICATORI
Esempio di fattori presi in considerazione per stimare le capacità di spesa
L’evoluzione degli studi di settore
IL PRESUPPOSTO IL PRESUPPOSTO
Per il nuovo redditometro basta la non congruità nel singolo anno e lo scostamento del 20%
tra reddito accertato e quello dichiarato
“La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”
Nel redditometro di “prima generazione”: scostamento del 25% (si abbassa la soglia quindi strumento più pericoloso)
Nel redditometro di “prima generazione” permane la regola del “doppio scostamento” con l’ulteriore questione se gli anni debbano essere consecutivi o meno ed ulteriormente anche accertabili o meno
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
IL MERITO APPLICATIVO IL MERITO APPLICATIVO Norma che appare meglio strutturata:
Redditometro di prima generazione: “
reddito complessivo netto”
Redditometro di seconda generazione: “
reddito complessivo”
Il riferimento, quindi, da assumere è sempre il reddito “lordo”, sia accertabile, sia dichiarato. Risolti i problemi che derivano dal confronto fra dati non omogenei
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
IL MERITO APPLICATIVO IL MERITO APPLICATIVO
Dal reddito determinato sinteticamente si deducono gli oneri deducibili. La norma prevede che dall'imposta verranno scomputate anche le detrazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente.
“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge”.
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
LA PROVA CONTRARIA LA PROVA CONTRARIA
Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti
“………salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”
Sembra permanga la regola di un accertamento basato su di una “presunzione legale relativa” anche se qualche dubbio esiste
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
L’evoluzione degli studi di settore
IL CONTRADDITTORIO IL CONTRADDITTORIO
Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento
“L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”
Momenti che dovrebbero essere distinti:
1) Invito – questionario 2) Invito al contraddittorio 3) Eventuale accertamento
Riflessi sulla legittimità dell’accertamento dei passaggi preliminari (contraddittorio) Motivazione dell’atto: studi di settore docet……..
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
Cass. sent. n. 20588/05
L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta … e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore
In linea, Cass. sent. n. 11389 e 16472 del 2008 e 3316
del 2009
PROVA E PROVA CONTRARIA
sent. n. 12187/2009 della Corte di Cassazione
il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Cass. sent. nn. 16348/08 e 703/07 e da ultimo ordinanza n. 149/2010 e sentenza 6755/2010
L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine
certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure
amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede
giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario,
ostacolo invalicabile.
L’evoluzione degli studi di settore
Ordinanza 19637 del 2010
“in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”.
Unico bene
Cassazione sentenza n. 17200 del 23/07/2009 – il possesso di una
sola vettura di lusso non autorizza al redditometro automatico se il
contribuente dimostra le modalità d’acquisto e la capacità gestionale
Rilascio garanzie
Corte di cassazione sentenza n. 6753 del 2010,
“in tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art.
38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la prestazione di fideiussioni non fa presumere il possesso della disponibilità economica corrispondente a quanto garantito”.
• la n. 27474 del 2008, relativa ad un accertamento sintetico nei confronti di un coltivatore diretto. In tale sentenza non è ribaltata la tesi che i redditi agrari non possano essere accertati, ma in aggiunta a tale conclusione si evidenzia che se i presupposti di fatto e gli elementi certi fanno ragionevolmente presumere l’esistenza di altri redditi, allora l’accertamento sintetico può essere validamente usato proprio per far emergere tali ulteriori tipologie reddituali;
• la n. 13666 depositata il 5 febbraio 2009 (in materia di indagini finanziarie), secondo cui la presunzione accertativa non può essere vinta dalla presentazione di biglietti vincenti della lotteria, soprattutto se si tratta di incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata.
Cassazione: sentenze “pericolose”
L’evoluzione degli studi di settore
Possibilità difensive
• Risparmio accumulato nel tempo (relazione secit del 31 ottobre 1993 e circolare 12 del 2010);
• Utilizzo importi derivanti da sanatorie fiscali, debitamente tracciati (circolare n. 27 del 1981 – in riferimento all’attuale periodo, utilizzabilità degli importi scudati);
• Ricostruzione nel merito sulla base di disponibilità sufficienti a gestire i beni e servizi “indice”, oltre alle normali occorrenze secondo un criterio di ragionevolezza
Gli elementi che possono essere prodotti dal contribuente
circolare 49 del 2007
Giustificazioni
• Redditi esenti
• Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
• Redditi forfetari (es. redditi di attività agricola)
• Somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali
Giustificazioni
• Utilizzo di finanziamenti
• Utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.;
• Utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio d’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale
L
L’ ’APPLICABILIT APPLICABILITÀ À
Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative al 2009 (Unico 2010)
“con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto ………”
Questioni aperte:
norma procedurale o sostanziale?
può essere fruita in una prospettiva “difensiva” per gli accertamenti per gli anni pregressi?
LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO
LA QUESTIONE IRAP
LA CIRC. 28 DEL 28 MAGGIO 2010
1) Riconosce che l’indagine dei due presupposti (dotazione di beni e impiego di lavoro altrui) non può essere limitata ai professionisti ma va estesa alle imprese ausiliarie
2) Per i medici convenzionati ASL, la dotazione di mezzi cosi come da
convenzione non genera il presupposto dell’autonoma organizzazione
L’evoluzione degli studi di settore
CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA 15249 DEL 24.06.10
La Suprema Corte estende la necessaria analisi dell’esistenza dei due presupposti anche ad impresa non necessariamente ausiliarie, quindi potenzialmente tutte le piccole imprese possono essere esentate da Irap.
APPROFONDIMENTI SU DUE PARAMETRI
• Dotazione di mezzi: Circ. 45/08. Se il professionista presenta i requisiti per accesso al regime dei minimi si può considerare che la dotazione dei beni non superi l’ id quod plerumque accidit
• Problema della proprietà o meno dell’immobile (Circ. 2/IR/2008 a cura del CNDCEC)
• Impiego non occasionale di lavoro altrui: Circ. 45/08 rileva
l’affidamento di prestazioni inerenti l’attività svolta. Contro
Cassazione n.26144/08
COMUNICAZIONE BLACK LIST
Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma:
dei c.d.“caroselli”: (operazioni nelle quali il fornitore della merce non esiste, si riceve la merce, la si vende, non si versa l’Iva e si consente la detrazione ad un acquirente compiacente) delle c.d.“cartiere”: (società che emettono fatture a fronte di operazioni
inesistenti)
La norma introduce in capo agli operatori soggetti passivi Iva un NUOVO OBBLIGO
LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITA’
PRIVILEGIATA
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 40 del 25.03.10 convertito in Legge n. 73 del 22.05.2010 (G.U. n. 120 del 25.05.2010)
• Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. n. 88 del 16.04.2010)
• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.05.2010
• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05.07.10 -specifiche tecniche per la trasmissione telematica (sul sito dell’Agenzia risultano aggiornate in data 06.08.2010)
• Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. n. 180 del 04.08.2010) – modifiche agli elenchi black list
• Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. n. 191 del 17.08.2010 –
L’evoluzione degli studi di settore
Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda:
Operazioni attive Operazioni
passive
Cessioni di beni
Prestazioni di servizi resi Acquisti di beni
Prestazioni di servizi ricevute
(clienti e fornitori)
sia persone fisiche che giuridiche
effettuate da o nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiate c.d. Paesi Black List
DA ISTRUZIONI DEL MODELLO
“sono obbligati alla presentazione della
comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato”
OVVERO
I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita Iva ai sensi dell’art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell’art.5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR n. 633/72
Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai sensi dell’art. 7, co.1, lett d), del DPR, cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti
I soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di una posizione Iva in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta
Tutti i soggetti passivi IVA
che abbiano effettuato operazioni nei confronti di:
OPERATORI ECONOMICI
con sede/residenza/domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato c.d. “Black List”
Individuati con:
• Decreto del 4/5/1999
• Decreto del 21/11/2001
• Decreto 27/7/2010 con regole del DM 05/08/2010
DAL 01.07.2010
Sono escluse le attività che generano operazioni esenti se c’è dispensa da 36-bis. Resta obbligo per operazioni imponibili
DM 04.05.1999
Presunzione residenza PF DM 21.11.2001
Paradisi fiscali per regime CFC
ELENCAZIONE SECCA
PARADISO ASSOLUTO ELENCAZIONE SU TRE DIFFERENTI LIVELLI:
ART. 1
ART. 2
ART. 3
PARADISI ASSOLUTI
PARADISI ASSOLUTI MA CON ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI
PARADISI RELATIVI SOLO PER ALCUNI SOGGETTI
L’evoluzione degli studi di settore
NUOVE BLACK LIST
D.M. 23.1.2002 disciplina art. 110 Paesi extra UE
Disapplicazione con dimostrazione delle due esimenti svolgimento attività commerciale effettiva, interesse economico e concreta esecuzione
NUOVE BLACK LIST
D.M. 23.1.2002 disciplina art. 110
Obbligo di indicazione in DR, ma omissione non comporta
indeducibilità bensì sanzione 10% importo non indicato con
minimo 500 € e max 50.000 €
NUOVE BLACK LIST
Circ. 46/09
1) Se si provano le esimenti la deducibilità dei costi è sempre ammessa, se manca indicazione in DR è possibile eseguire ravvedimento (entro un anno € 25 entro termine prescrizione € 258).
2) Se già avviato il controllo deducibile il costo ma sanzione 10% del costo 3) Se già avviato il controllo e non possibile provare esimenti si applica
sanzione per infedele dichiarazione più sanzione 10%
“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d.
black list di cui al D.M. 4/5/1999 (…) e al D.M. 21/11/2001 (…)” . (art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010)
E’ stato susseguentemente aggiunto: “nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.
(l’art. 4, co.2, del D.M. del 30/03/2010)
OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
N.B
L’evoluzione degli studi di settore
sono comunque contemplate per i soggetti che non hanno adottato la dispensa Sono ricomprese le prestazioni non territoriali ma solo dal 01.09.2010
Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione
Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione
Note di variazioni relative ad annualità precedenti
Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni
(a seconda del trattamento imponibile, non
imponibile, esenti o non soggette ad Iva, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi).
Sono previsti appositi righi che accolgono l’importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive)
Come sopra
OPERAZIONI OGGETTO DI
COMUNICAZIONE
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:
con periodicità
TRIMESTRALE con periodicità
MENSILE per i soggetti che hanno realizzato nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale NON SUPERIORE A € 50.000
in tutti gli altri casi
(ad esempio superamento soglia 50.000 per gli acquisti)
1^ scadenza
entro il 02/11/2010
1^ scadenza entro il 02/11/2010
(proroga DM 5.8)
CALCOLO DELLA PERIODICITÀ
Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri
Trasmettono la comunicazione trimestralmente
sempre che si trovino nella condizione di non avere superato le soglie nei trimestri già trascorsi
(art. 2, co.2 Decreto)
L’evoluzione degli studi di settore
OPZIONE PER LA PERIODICITÀ
Coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale
scegliere la periodicità mensile per l'intero anno
solare (art. 2 del Decreto).
POSSONO
E’ necessario che nel modello relativo alla prima comunicazione mensile dell’anno venga barrata la casella “variazione di
periodicità” N.B.
trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata
indicare la periodicità “mese” nel rigo “periodo di riferimento” nel frontespizio del modello
barrare l’apposita casella “variazione di periodicità” nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale
CAMBIO DI PERIODICITÀ
Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia, devono:
1
2
3