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Analisi Ieri, durante l’esame del DL Rilancio (A.C. 2500), la Commissione Bilancio ha approvato le seguenti proposte emendative:

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Analisi

Ieri, durante l’esame del DL Rilancio (

A.C. 2500

), la Commissione Bilancio ha approvato le

seguenti proposte emendative:

Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità: l’emendamento dispone che entro

15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Comitato tecnico-scientifico adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le Linee guida rispondono ai seguenti principi:

o garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate; o garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le

strutture, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;

o prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

o disciplinare le misure di igiene fondamentali e protocolli per la sanificazione.

Le strutture sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima

priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro

dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza (1.018

rif. Locatelli – Lega).

Remunerazione Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell’emergenza regionale (112): si prevede lo stanziamento di un importo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 per la

remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell’emergenza regionale. Un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del MinSal sentita la Conferenza Stato-Regioni, ne disciplinerà l’attuazione (2.34 Madia - PD).

Diritto al collocamento per parenti vittime Covid: viene esteso il diritto al collocamento

obbligatorio per i parenti dei medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, oss e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie che abbiano contratto invalidità permanente o siano deceduti a causa del coronavirus (16.06 Gelmini FI; 23.022 Carnevali – PD).

Specializzazione medici: si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e

2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 1014, 2025 e 2026. Tali oneri sono coperti tramite l’incremento di pari importo del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato (5.2 Toccalini - Lega; 5.14 Saccani - FI; 5.16 Calabria - FI; 5.11 Tiramani - Lega;

5.7 Lapia – M5S; 5.18 e 5.19 Carnevali - PD; 5.13 Gemmato – FDI; 5.19 Menga – M5S).

Remunerazione funzione assistenziale: la nuova versione dell’emendamento prevede che il

MinSal dovrà emanare un decreto con il quale remunerare la funzione assistenziale delle strutture private che hanno incrementato i propri posti letto a causa dell’emergenza epidemiologica. Tale remunerazione farà riferimento ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi

all’allestimento ed i costi di attese:

o

di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da

Covid;

o

relativi al PS dedicato alla gestione di tutti i casi COVID e sospetti tali.

La proposta specifica inoltre che i costi effettivamente sostenuti dalle strutture saranno valutati sulla base delle informazioni rese dalle Regioni, “anche in relazione alla loro congruità” (4.4

(2)

Conflitti di interesse per le sperimentazioni cliniche: così come riformulato, il testo modifica

l’articolo 6 del decreto legislativo n. 52 del 2019, prevedendo che gli sperimentatori dichiarino alla struttura presso la quale si svolge lo studio clinico interessi finanziari e rapporti di dipendenza consulenza o collaborazione con il promotore. Tale dichiarazione, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità dello studio, sarà poi valutata dal Comitato Etico – assieme all’assenza di

partecipazioni azionarie del capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi – anche in momenti successivi (11.01 Bologna – Misto e 11.02 Lorenzin – PD).

La norma attualmente in vigore era stata criticata in quanto la dichiarazione preventiva richiesta allo sperimentatore rispetto all’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione (a qualsiasi titolo) con il promotore, avrebbe potuto rendere difficoltosa la conduzione di

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