• Non ci sono risultati.

Elezioni regionali: L’articolo 1, comma 1, lett

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Elezioni regionali: L’articolo 1, comma 1, lett"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Analisi

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 giugno è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto-legge in materia di consultazioni elettorali, posticipate a causa della pandemia in corso.

Di seguito un’analisi dei contenuti del provvedimento:

Elezioni regionali: L’articolo 1, comma 1, lett. d) dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge. Inoltre, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

Election day: l’art. 1 bis comma 3 richiama l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali previsto dalla normativa sull’election-day alle elezioni suppletive, amministrative e regionali e al referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e a tal fine interviene sulle modalità di svolgimento delle votazioni per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali. Si prevede inoltre che anche le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e regionali nelle regioni a statuto ordinario previste nel 2020 siano ridotte a un terzo. Nello specifico si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi regionali si svolgano esclusivamente entro il 15° e il 60° giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori. Pertanto, la prima finestra utile per andare al voto è il 20/21 settembre 2020.

Elezioni suppletive Parlamento: L’articolo 1, comma 1, lettera a), amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato. Per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni.

Elezioni amministrative: L’articolo 1, comma 1, lettera b), rinvia il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all'anno 2020, ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Elezioni provinciali: La lettera d-bis, del comma 1, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, provvede al rinvio delle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020. Queste si svolgeranno entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali e, di conseguenza, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali: l’art. 1- ter dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Modalità di svolgimento: l’art. 1-bis dettaglia le modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020.

Riferimenti

Documenti correlati

Gli operatori economici interessati potranno avanzare specifica manifestazione di interesse per uno o più lotti, utilizzando l’allegato modello (All. 1 –

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini,

n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. Come anticipato, il codice di autodisciplina pubblicitaria

d) tenuto conto dell’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS),

97 MARIA BAMBINA Via Umberto I, 17 33034 FAGAGNA UD CONGREGAZIONE SUORE DI CARITÀ DELLE SS.. BENIAMINO ALESSIO

VISTO il D.L. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e

La rappresentanza legale dell’Associazione ha sede in via Brigida Postorino, n.7, cap.00135 Roma. L’Associazione può istituire sedi secondarie decentrate sul territorio