Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Diritto Privato
NOZIONE GIURIDICA E RAPPORTI FAMILIARI
• Art. 29 Cost.: la famiglia è la comunità fondata sulmatrimonio e costituita dai coniugi e dalla (eventuale)
prole (c.d. famiglia nucleare)
• Accanto alla famiglia, l’ordinamento assegna rilievo
autonomo al altri rapporti di carattere personale (parentela e affinità) per realizzare finalità estranee all’esistenza della famiglia.
→ assimilati ai membri della famiglia nucleare (es. art. 230 bis c.c.), che risponde all’esigenza di tutelarne il lavoro.
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
• La famiglia assume rilievo come formazione sociale essenziale al pieno sviluppo della persona (art. 2 Cost.)
• Attribuzione ai genitori del diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30, comma 1, Cost.)
• Intervento dello Stato:
Ø garantire dall’esterno i compiti familiari (art. 31 Cost.);
Ø intervento interno solo per assicurare la formazione e la cura della prole (art. 30, co. 2, Cost.)
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
• L’ordinamento presta garanzia a quell’unità familiare che sia frutto
dell’uguaglianza dei coniugi.
• Uguaglianza giuridica tra tutti i figli (D.leg. 154/2013, che interviene sull’art. 252, ult. co., c.c.)
• Principio di tutela della vita familiare (art. 8 CEDU)
• Interessi familiari: hanno grado di diritti soggettivi, ai quali
corrispondono precisi doveri.
• I Diritti familiari sono: incommerciabili, strettamente personali, irrinunciabili e imprescrittibili
NEGOZI FAMILIARI
• I coniugi possono stipulare convenzioni matrimoniali a
contenuto atipico o accordi relativi all’indirizzo della vita familiare.
• Autonomia più limitata di quella generalmente accordata.
Negozi familiari
→ Formali → Tipici → Puri
NEGOZI FAMILIARI
Parentela e affinità:
Ø Parentela
fondamento nell’ascendenza comune a più persone, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (art. 74, come novellato dalla l. n. 219/2012).
→ nella parentela si distingue la linea retta da quella collaterale.
Ø Affinità
è effetto legale del matrimonio, designando il rapporto che sussiste tra un coniuge e i parenti dell’altro.
SOLIDARIETÀ FAMILIARE:
MANTENIMENTO E ALIMENTI
• Obblighi di assistenza materiale
• Se l’assistenza economica è dovuta fuori dal rapporto di convivenza si chiama mantenimento.
• Mantenimento come aspetto della responsabilità genitoriale
• Eccezionalmente l’obbligo si estende oltre la famiglia nucleare (art. 316 bis)
• La l. n. 219/2012, mediante l’introduzione dell’art. 448 bis, ha disposto che il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti a prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Solidarietà familiare: MANTENIMENTO E
ALIMENTI
Obbligazione alimentare Art. 433
presupposti Stato di bisogno: incapacità di provvedere alle più elementari necessità di vita.
Misura La determinazione degli alimenti deve essere proporzionale alle condizioni economiche dell’alimentante
Soggetti obbligati Sono indicati in un preciso ordine (art. 433 c.c.)
Disciplina: novellata dalla l. 219/12 Modalità di adempimento
FAMIGLIA DI FATTO
• Convivenza more uxorio: funzione analoga a quella realizzata dal matrimonio.
→ La coppia non sposata che convive stabilmente configura una formazione
sociale nella quale si svolge la personalità individuale (art. 2 Cost.)
• Che la convivenza sia suscettibile di assumere funzioni familiari non significa che essa possa essere equiparata al rapporto coniugale.
• Nella convivenza, la tutela di interessi e diritti, non derivando da un atto formale, si fonda sulla stabilità e sull’intensità della stessa.
• Coppie omosessuali: interpretazione evolutiva del matrimonio da parte della Corte di Strasburgo, sì da includervi l’unione fra due persone dello stesso sesso (art. 8 CEDU).
NOZIONE DI MATRIMONIO E SISTEMA
ITALIANO
Il termine “matrimonio” indica:
• Atto posto a fondamento “della famiglia come società
naturale” (art. 29, comma 1, Cost.), da cui deriva lo status di coniuge
• Rapporto ordinato sull’uguaglianza giuridica e morale dei
coniugi (art. 29, comma 2, Cost.)
NOZIONE DI MATRIMONIO E SISTEMA
ITALIANO
SISTEMA ITALIANO. Convivono due modelli fondamentali:
1) matrimonio civile (rientra nel genus anche il cd. matrimonio
acattolico);
2) matrimonio concordatario → celebrato secondo le norme
dell’ordinamento canonico, cui sono riconosciuti effetti civili. Forma della celebrazione; Differenze tra i due modelli: Regime dell’invalidità;
LA PROMESSA DI MATRIMONIO E LA
LIBERTÀ MATRIMONIALE
Il matrimonio come atto:
è connotato anche da profili pubblicistici
non è qualificabile come negozio giuridico
patrimoniale
Perciò è discussa la sua qualificazione come ATTO DI
AUTONOMIA in senso tecnico (si richiede una forma
particolare, è atto personalissimo, è atto legittimo, è
contrassegnato dalla tipicità).
LA PROMESSA DI MATRIMONIO E LA
LIBERTÁ MATRIMONIALE
• La massima espressione della libertà matrimoniale si
manifesta negli effetti della promessa di matrimonio:
Ø non obbliga a contrarre matrimonio;
Ø non obbliga ad eseguire neanche quanto eventualmente
previsto per l’inadempimento;
Ø in caso di rottura della promessa, si producono effetti restitutori ovvero (in presenza di requisiti specifici, v. art. 81
MATRIMONIO CIVILE
Condizioni per contrarre matrimonio assenza degli impedimenti previsti dal Codice (artt. 84-89 c.c.), cioè:
1) minore età;
2) interdizione per infermità di mente;
3) mancanza della libertà di stato • dirimenti
1) parentela; 2) affinità; 3) adozione
4) impedimentum criminis (limita, tuttavia, solo il colpevole)
• impedienti
- divieto temporaneo di nuove nozze
Ø riferibili al singolo nubendo
Ø riferibili alla coppia
se il vincolo non è dispensabile
MATRIMONIO CIVILE
• Fasi:1) pubblicazioni (formalità preliminare) → eventuale opposizione → rimozione dell’eventuale opposizione;
2) celebrazione (con il rispetto dei termini e delle condizioni di legge) ad opera dell’ufficiale di stato civile → atto di matrimonio;
3) formazione dell’atto di stato civile → prova documentale dell’atto di matrimonio (+ eventuale scelta del regime di separazione dei beni).
MATRIMONIO CIVILE
•
ACATTOLICO:
Ø Particolare matrimonio civile, da esso distinto solo per le
modalità della celebrazione.
Ø Alla disciplina dettata in via generale per i matrimoni acattolici
si affiancano intese tra l’autorità governativa e la singola confessione religiosa
MATRIMONIO CONCORDATARIO
CANONICO AD EFFICACIA REALE
Fonti:
• Il Codice rinvia al Concordato con la Santa Sede (reso
esecutivo in Italia con legge n. 810/1929).
• Oggi è regolato dall’art. 8, l. n. 121/1985 (di ratifica
dell’Accordo di Revisione del Concordato) e dall’art. 4 del Protocollo addizionale all’Accordo stesso.
MATRIMONIO CONCORDATARIO
CANONICO AD EFFICACIA CIVILE
Per il riconoscimento degli effetti civili si richiede, al ministro
di culto, l’osservanza di determinati adempimenti:
Ø pubblicazioni nella casa comunale (prima della celebrazione);
Ø redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale;
Ø richiesta scritta di trascrizione nei registri dello stato civile a)
entro 5 giorni dalla celebrazione; b) in caso di inosservanza del termine, procederanno i coniugi (o uno solo di essi), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
MATRIMONIO CONCORDATARIO
CANONICO AD EFFICACIA CIVILE
Ricevuta la richiesta dal ministro di culto, l’ufficiale di stato civile provvede entro 24 ore dalla ricezione alla trascrizione nei registri dello stato civile (trascrizione tempestiva immediata).
Sub b) → trascrizione tardiva.
L’attribuzione degli effetti civili retroagisce al momento della celebrazione.
Ø Al ricorrere di determinate condizioni l’ufficiale di stato civile può anche procedere ad una “trascrizione tempestiva ritardata”.
Ø Impedimenti alla trascrizione → tendenzialmente coincidono con gli impedimenti previsti dal Codice in relazione al matrimonio civile.
INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
464
Il codice civile, sotto la rubrica “Della nullità del matrimonio” (art. 117 e ss.), raggruppa diverse ipotesi di invalidità.
La dottrina suggerisce la seguente classificazione:
•
NULLITÀ
Ø matrimonio contratto in mancanza dello stato libero;
Ø matrimonio contratto in presenza di impedimenti non dispensabili;
Ø matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio
tentato e non consumato;
•
ANNULLABILITÀ (talvolta anche assoluta) → le altre ipotesi. Ad
es. matrimonio contratto in presenza di impedimenti dispensabili, ma senza la dovuta autorizzazione, vizi relativi alla formazione del consenso, ecc.
INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
• Matrimonio putativo: Il rapporto sorto in base ad un atto invalido può eccezionalmente produrre e conservare determinati effetti
rispetto ai figli (purché non incestuosi) e al coniuge (o, anche, ai
coniugi) di buona fede.
→ Occorre distinguere dall’invalidità l’inesistenza del matrimonio, in presenza di ipotesi particolarmente gravi, non previste dalla disciplina della nullità (es. identità di sesso, mancanza di celebrazione): in questi casi non troverebbero applicazione le norme sul matrimonio putativo.
• La validità dell’atto di matrimonio canonico viene, invece, valutata in base al diritto canonico.
IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO
INVALIDO
466 • Legittimazione ad agire per le ipotesi di nullità e di
annullabilità assoluta:
Ø coniugi;
Ø ascendenti prossimi;
Ø p.m.;
Ø chiunque abbia un interesse legittimo ed attuale
IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO
INVALIDO
• Prescrizione:
Ø violazione di principi fondamentali à l’azione non si prescrive;
Ø vizi relativi alla formazione del consenso à p. ordinaria decennale
• Decadenza: il codice civile individua alcune cause di decadenza e il relativo termine (nel matrimonio simulato, ad es., è fissato in un anno dalla celebrazione, salvo che i coniugi abbiano instaurato una convivenza non solo formale).
→Talvolta si ammette anche una sorta di convalida tacita ó la legge richiede il venir meno della causa che avrebbe determinato l’invalidità
IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO INVALIDO
• Giudice competente in materia di invalidità:
Ø matrimonio civile → giudice ordinario
Ø matrimonio concordatario → giudice ecclesiastico in via
esclusiva, secondo l’orientamento dominante in dottrina.
• Le sentenze canoniche di nullità (con decreto di esecutività
del superiore organo ecclesiastico) acquistano efficacia civile a seguito del procedimento di delibazione (Corte d’Appello).
RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI
CONIUGI
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è data piena attuazione alla parità dei coniugi nella reciproca collaborazione. La vita coniugale implica l’attuazione di obblighi reciproci di:
Ø Fedeltà
Ø Assistenza reciproca
COGNOME DEI CONIUGI
Con la celebrazione del matrimonio la moglie non perde il diritto di usare il proprio cognome, acquista il diritto e non l’obbligo di usare il cognome del marito.
Questo diritto permane anche durante lo stato vedovile, ma viene meno con il divorzio.
Ratio: individuare unitariamente i membri di una stessa famiglia.
La soluzione appare incostituzionale, in quanto si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei coniugi. La Corte Costituzionale ha suggerito l’opportunità di una revisione.
CITTADINANZA E RESIDENZA
Se un cittadino italiano sposa un cittadino straniero il primo conserva la cittadinanza italiana, mentre il secondo acquista la cittadinanza italiana, a condizione che risieda da almeno due anni in Italia o siano trascorsi tre anni dalla celebrazione del matrimonio.
ACCORDO FRA CONIUGI
• Carattere patrimoniale: ha natura vincolante e la sua violazione incide sui motivi di addebito della separazione giudiziale.
• Ciascun coniuge ha il potere di attuare le scelte concordate.
• In caso di disaccordo: ciascun coniuge, anche disgiuntamente, può chiedere l’intervento del giudice.
→ Sentiti i coniugi ed i figli conviventi che abbiano compiuto i sedici anni, il giudice cerca di trovare un accordo fra i coniugi: l’intervento del giudice è di tipo conciliativo.
→ Se il contrasto permane ciascun coniuge può richiedere la soluzione più adeguata alle esigenze della famiglia: l’intervento del giudice è di tipo autoritativo.
REGIME PATRIMONIALE
• Su ciascun coniuge grava il dovere di contribuire ai bisogni
della famiglia, secondo le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
• Il dovere di contribuzione sorge ex lege con la celebrazione del
CONVENZIONI MATRIMONIALI
• Natura → contrattuale;
• Forma → atto pubblico in presenza di due testimoni
• Regime pubblicitario:
Ø annotazione a margine dell’atto di matrimonio;
Ø annotazione e trascrizione se la convenzione ha ad oggetto
beni immobili.
REGIME PATRIMONIALE LEGALE
• COMUNIONE LEGALE DEI BENI (regime patrimoniale legale)
Ø opera in mancanza di una diversa scelta;
Ø è opponibile ai terzi mediante la pubblicità negativa;
Ø non può essere sciolta unilateralmente da un coniuge;
Ø si estende ai beni acquistati separatamente da un coniuge;
Ø contitolarità sull’intero patrimonio e non sui singoli beni;
COMUNIONE DE RESIDUO
I beni cadono in comunione:Ø al momento dello scioglimento della comunione medesima e
non al momento del loro acquisto;
Ø solo se residuano allo scioglimento della comunione.
AZIENDE GESTITE DAI CONIUGI
• Le aziende gestite dai coniugi entrano in comunione immediata se costituite dopo il matrimonio;
• La gestione dell’azienda è una forma di esercizio collettivo
dell’impresa, pertanto le norme della comunione vanno coordinate con quella relative al fenomeno societario.
BENI PERSONALI
Sono beni personali, ai sensi dell’art. 179 c.c.:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
BENI PERSONALI - segue
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destina ti alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia
INTERVENTO DEL CONIUGE
ALL’ATTO DI ACQUISTO
Il secondo comma dell’art. 179 c.c. dispone che:
«l’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati
nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso
dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge».
AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Atti di ordinaria amministrazione → disgiuntamente ad entrambi i coniugi;
Atti di straordinaria amministrazione → congiuntamente ad entrambi i coniugi.
AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Ø Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (in
assenza del consenso di un coniuge e nell’interesse della famiglia),
l’altro coniuge può chiedere l’autorizzazione giudiziale.
Ø In mancanza dell’autorizzazione o della convalida (successiva) gli atti sono annullabili (entro un anno dalla conoscenza dell’atto e comunque entro un anno dalla trascrizione, se si tratta di beni immobili o mobili registrati).
Ø Negli altri casi il coniuge che ha compiuto l’atto è tenuto a ricostituire, in natura o per equivalente la comunione.
Responsabilità
Il patrimonio comune risponde in via diretta ed illimitata:
Ø dei pesi ed oneri gravanti sui beni al momento del loro acquisto;
Ø delle obbligazioni contratte per i bisogni ed interessi della
famiglia;
Ø delle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi per un
interesse personale.
Qualora sia insufficiente i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, nei limiti della metà del credito.
Il patrimonio comune risponde in via sussidiaria nei confronti dei creditori personali dei coniugi, nei limiti del valore della metà della quota.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
• Con lo scioglimento della comunione i beni passano da un
regime di comunione legale ad un regime di comunione
ordinaria.
• La divisione del patrimonio potrà avvenire:
Ø in forma contrattuale o
Ø (in mancanza di accordo fra i coniugi) in forma giudiziale
COMUNIONE CONVENZIONALE
• Convenzioni che mirano a modificare il regime di comunione legali.
• Non possono modificare le norme sull’amministrazione ed eguaglianza
delle quote.
• Non possono essere compresi nella comunione convenzionale:
i. i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
ii. i beni relativi all’attività professionale (tranne quelli destinati alla
conduzione di una azienda facente parte della comunione);
iii. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
FONDO PATRIMONIALE
• Si tratta di un patrimonio destinato a soddisfare i bisogni della
famiglia.
• Può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un
terzo, per atto pubblico o per testamento.
• Per la costituzione è sempre necessario il consenso dei coniugi.
• Può avere ad oggetto esclusivamente beni immobili, beni mobili
registrati e titoli di credito nominativi.
• Il conferimento dei beni in fondo è considerato un atto di liberalità.
FONDO PATRIMONIALE
• È discusso il conferimento dei ben i futuri.
• L’amministrazione del fondo è regolata dalla disciplina dettata in
sede di comunione legale.
• Il vincolo di destinazione preclude di compiere atti esecutivi
ai creditori personali, qualora siano a conoscenza che i debiti sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
• Cessa con annullamento, scioglimento, divorzio. In presenza
di figli minori il vincolo cessa con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimi.
SEPARAZIONE DEI BENI
• Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva, il godimento e l’amministrazione dei propri beni.
• Può essere conferita una procura ad amministrare.
• È un regime universale: si applica a tutti i beni dei coniugi.
• I beni acquistati durante il matrimonio si presumono in
comunione.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI,
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
–
nozione e funzione
• Crisi del rapporto coniugale → la separazione personale dei
coniugi, insieme al divorzio, è il rimedio per far fronte alla crisi determinatasi nel rapporto coniugale.
• Separazione e divorzio → a differenza del divorzio, la
separazione non scioglie il vincolo coniugale, ponendo semplicemente in stato di quiescenza i diritti ed i doveri incompatibili con l’assenza della convivenza.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI,
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
–
nozione e funzione
• Favor matrimonii → la separazione, generalmente, è un rimedio a carattere
transitorio, in particolare «la separazione personale si prospetta strumento idoneo a recuperare la pienezza di un rapporto coniugale n crisi piuttosto che mera anticipazione degli effetti della sua definitiva dissoluzione».
• Separazioni legali e separazioni di fatto → sono definite legali la
separazione giudiziale e la separazione consensuale. In talune ipotesi, il giudice può ordinare la separazione temporanea dei coniugi. Si definisce separazione di fatto la separazione posta in essere dai coniugi, ove non configuri una violazione del dovere di convivenza.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
• Fondamento della separazione giudiziale
Prima della riforma del diritto di famiglia, la separazione giudiziale aveva un fondamento sanzionatorio, cioè costituiva una sanzione a carico del coniuge che si fosse reso colpevole di comportamenti contrari ai doveri coniugali (adulterio, sevizie, minacce). Il nuovo art. 151 c.c., invece, pone a fondamento della separazione l’intollerabilità della convivenza, prescindendo dalle ragioni che hanno determinato la crisi.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
•
Addebito della separazione → il giudice, nel pronunciare la
separazione, può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio. L’addebito deve essere espressamente
richiesto dalla parte ed influisce unicamente sui profili patrimoniali della separazione.
•
Procedimento di separazione → il procedimento di separazione è
un normale procedimento contenzioso che si instaura con ricorso del coniuge interessato.
•
Provvedimenti riguardanti i figli → i provvedimenti riguardanti i
figli non hanno mai carattere definitivo e sono soggetti a revisione.
SEPARAZIONE TEMPORANEA
•
Effetti della separazione temporanea
La separazione temporanea, disposta dal Tribunale in determinate ipotesi (ad es. nell’ambito dei provvedimenti urgenti di competenza), non determina lo scioglimento della
comunione legale né la sospensione dei doveri coniugali ma solo la sospensione dell’obbligo di coabitazione.
SEPARAZIONE DI FATTO
•
Allontanamento dall’abitazione familiare → può essere determinato o
meno da una giusta causa.
Ø nel primo caso, l’allontanamento si ripercuote sulle modalità di adempimento degli obblighi matrimoniali;
Ø nel secondo caso, integra una violazione del dovere coniugale di coabitazione sanzionata con la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale.
•
Interruzione della convivenza e separazione di fatto → la separazione è
la stabile interruzione della convivenza attuata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Non è sufficiente l’allontanamento dall’abitazione familiare; occorre altresì la comune volontà dei coniugi o, almeno, la decisione di un coniuge manifestata all’altro e da questi tollerata.
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PER I
CONIUGI
• Effetti personali della separazione → la separazione sancisce l’interruzione della
convivenza coniugale senza comportare lo scioglimento del matrimonio, sospendendo soltanto gli obblighi che presuppongono la convivenza.
• Permanenza di taluni doveri → la vincolatività del matrimonio comporta la
permanenza di doveri matrimoniali compatibili con lo stato di separazione. Mentre è certamente incompatibile l’obbligo di coabitazione, «i doveri reciproci di fedeltà, di assistenza morale e collaborazione nell’interesse della famiglia sembrano, invece, poter coesistere con l’interruzione della convivenza».
• Diritto al cognome del marito → la separazione non priva la moglie del diritto di
continuare ad usare il cognome del marito. L’uso tuttavia può essere inibito dal giudice.
• Effetti patrimoniali della separazione → la separazione modifica notevolmente il
dovere reciproco dei coniugi all’assistenza materiale.
EFFETTTI PATRIMONIALI DELLA
SEPARAZIONE
•
Diritto al mantenimento → il coniuge al quale non sia
addebitabile la separazione ha diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento (tenore di vita). Il diritto sussiste indipendentemente dall’addebito della separazione dell’obbligato e l’entità è commisurata ai redditi di costui.
•
Diritto agli alimenti → il coniuge al quale sia stata addebitata
la separazione, pur escluso dal diritto al mantenimento, conserva il diritto agli alimenti.
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
PATRIMONIALE - segue
•
Assegnazione della casa familiare → il godimento della casa familiare
spetta di preferenza e ove possibile al coniuge al quale sono stati affidati i figli. L’interesse tutelato in via primaria è quello dei figli a non subire mutamenti traumatici nelle proprie abitudini.
•
Diritti successori → mentre il coniuge al quale non sia stata addebitata la
separazione conserva i diritti successori relativi allo stato coniugale, quello separato con addebito è escluso dalla successione ed ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio ricorrendo determinate condizioni.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
•
Effetti della separazione sui figli → la separazione lascia inalterati i diritti ed i doveri dei coniugi nei confronti dei figli.
•
Affidamento esclusivo, congiunto o alternato → prima della l. 8 febbraio 2006 n. 54, l’affidamento dei figli nelle ipotesi
di divorzio e di separazione poteva essere o «esclusivo» in favore di un coniuge, o «congiunto» con attribuzione di uguali poteri ai genitori o «alternato» mediante un criterio temporale di permanenza presso ciascuno di essi.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
• Affidamento condiviso. Con la novella del codice civile è stato introdotto
l’istituto dell’affidamento condiviso, fondato sui principi della bigenitorialità e dell’ascolto del minore il quale ha diritto di mantenere i rapporti con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
→ L’istituto dell’affidamento esclusivo ha carattere residuale, ricorrendo soltanto nelle ipotesi in cui è l’interesse del minore stesso ad esigerlo.
• Diritto al mantenimento. Il diritto al mantenimento del figlio è garantito
dall’obbligo dei genitori di concorrere proporzionalmente al proprio reddito in modo da consentirgli di godere di un tenore di vita uguale a quello avuto in costanza di matrimonio.
RICONCILIAZIONE
• Effetti. Con la riconciliazione cessa la separazione e viene meno la rilevanza dei comportamenti tenuti fino a quel momento dai coniugi.
• Espressa e tacita. La riconciliazione può avvenire mediante una dichiarazione espressa (natura negoziale) o tacitamente, mediante un comportamento incompatibile con lo stato di separazione che abbia ristabilito la comunione di vita affettiva e spirituale.
• Riconciliazione e rapporti patrimoniali. Ci si chiede se la riconciliazione, facendo cessare gli effetti della separazione, determini automaticamente il ripristino della comunione legale.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• Divorzio, annullamento e nullità del matrimonio.Ø Il divorzio determina lo scioglimento del rapporto coniugale e
presuppone la validità dell’atto di matrimonio.
Ø La sentenza di annullamento o di nullità mira ad accertare
la presenza di una causa di invalidità che inficia il matrimonio e, conseguentemente, la sua originaria inidoneità alla produzione degli effetti giuridici. In caso di sentenza di annullamento o di nullità del matrimonio, l’ordinamento tutela le situazioni verificatesi medio tempore.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• Presupposti → può avvenire soltanto giudizialmente qualora sia stata
accertata l’impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e sussistano le cause della crisi tassativamente previste dalla legge. La legittimazione all’azione di divorzio può spettare anche al coniuge responsabile del fallimento del matrimonio.
• Tassatività delle cause di divorzio → le cause che legittimano la
proposizione della domanda di divorzio sono tassative:
i. condanna penale per determinati reati;
ii. separazione legale;
iii. divorzio e annullamento del matrimonio ottenuto all’estero o nuovo
matrimonio del coniuge straniero;
iv. matrimonio non consumato;
v. rettifica di attribuzione del sesso.
EFFETTI DEL DIVORZIO
• Effetti del divorzio → scioglimento del matrimonio: i
coniugi riacquistano lo stato libero e la possibilità di risposarsi. Lo scioglimento determinato dal divorzio ha effetto ex nunc e non ex tunc (come nel caso di invalidità del matrimonio).
• Assegno di divorzio → ha funzione assistenziale (per il
coniuge economicamente svantaggiato) e si fonda nella pregressa realizzazione di una effettiva comunione coniugale. L’importo è determinato sulla base di parametri e la corresponsione può avvenire anche in una unica soluzione.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• Pensione di reversibilità e indennità di fine rapporto → il
titolare del diritto all’assegno ha il diritto alla pensione di
reversibilità fino al passaggio a nuove nozze e ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.
• Abitazione della casa familiare → al coniuge divorziato, analogamente a quello separato, può essere attribuito il diritto di abitare la casa familiare.
• Doveri verso i figli → il divorzio lascia inalterati i doveri dei genitori verso i figli.
Filiazione -princípi
• Art. 30 Cost.: diritto-dovere dei genitori di espletare la funzione educativa sui figli: mantenimento, istruzione ed educazione;
• Artt. 9, 14, 24, 32 CEDU: diritti del minore in relazione alla famiglia, al lavoro, all’istruzione, alla propria opinione, al benessere;
• Art. 1, l. 184/1983: «Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia»;
• l. 219/2012: piena parificazione ai figli legittimi dei figli nati fuori del matrimonio;
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
• Dalla «potestà» alla «responsabilità» genitoriale →
evoluzione dell’art. 316 c.c.:
Ø eliminazione di ogni riferimento ai limiti temporali della
responsabilità genitoriale;
Ø dalla tendenziale soggezione del figlio all’obbligo dei genitori
di esercitare comunemente la responsabilità, secondo le direttive dell’art. 315 bis c.c.;
Ø permanenza in capo al figlio convivente dei doveri (tra il
morale ed il giuridico-patrimoniale) di «rispettare i genitori» e di «contribuire […] al mantenimento della famiglia».
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
Ø implementazione del «diritto di ascolto» del minore;Ø eventuale ricorso, anche informale, al giudice «in caso di
contrasto su questioni di particolare importanza»;
Ø circa l’adozione di provvedimenti urgenti, venir meno del generale favor verso il padre ed attribuzione di potere al
genitore valutato in concreto più idoneo ad esercitarlo;
Ø art. 317 c.c.: «Nel caso di […] “impedimento” di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale è esercitata “in modo
esclusivo dall’altro»
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
• Corte cost. n. 266/2006 → declaratoria di illegittimità
costituzionale del precedente art. 235 c.c., nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento, subordinava l’esame delle prove tecniche alla «previa dimostrazione dell’adulterio della moglie»
Ø Tensione tra due principii:
i. verità della filiazione;
ii. interesse del figlio alla conservazione dello stato.
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
Ø il d.lgs. 154/2013 abroga l’art. 235 ed inserisce l’art. 243 bis:Ø estensione della legittimazione all’esercizio dell’azione:
marito, madre, figlio medesimo, curatore speciale;
Ø fondamento non più consistente nella violazione del dovere di
fedeltà coniugale;
Ø termini di decadenza (art. 244) differenziati, a seconda dei
soggetti legittimati;
Ø imprescrittibilità dell’azione per il figlio
RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO
• Dal reclamo della “legittimità” al reclamo dello “stato di
figlio” (art. 249 c.c.):
Ø prova della filiazione attraverso l’accertamento giudiziale del «possesso di stato» (nomen, tractatus, fama);
Ø presupposti: mancanza dell’atto di nascita e del possesso di stato, od
asserita contrarietà alle risultanze dell’atto di nascita;
Ø
Ø regime probatorio: la prova è libera, solo se contraria;
Ø dubbi sulla estensibilità – oltre al figlio reclamante – della legittimazione attiva: la tesi negativa si basa sulla tipicità delle azioni di stato;
Ø imprescrittibilità
IMPUGNAZIONI DEL RICONOSCIMENTO
• Tassatività della materia di tali impugnative («azioni di stato»)
→ un valido riconoscimento richiede il rispetto di requisiti formali
I) Impugnazione per difetto di veridicità: false attestazioni in atti
dello stato civile (495 c.p.); imprescrittibilità dell’azione foriera di dubbi di legittimità costituzionale: incertezza della durata dello
status del riconosciuto;
II) Impugnativa per violenza: annualità del termine decadenziale e
caratteristiche comuni al vizio contrattuale (art. 1434 ss.);
III) Riconoscimento effettuato dall’interdetto giudiziale:
RICONOSCIBILITÀ DEL FIGLIO
“IRRICONOSCIBILE”
• Nozione normativa civilistica di «figlio incestuoso» → artt. 251 e 278 c.c.;
• D.lgs.154/2013 → dai limiti alle «indagini sulla paternità o sulla maternità»
alla ammissibilità (art. 278 c.c.) dell’azione vòlta alla dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, sulla base dei seguenti presupposti:
Ø previa autorizzazione del giudice;
Ø parametri valutativi:
i. interesse del figlio;
ii. necessità di evitare pregiudizi al figlio
• Limitata tutela successoria (ex art. 580 c.c.)
AFFIDAMENTI
• Sono previste forma di sostegno e aiuto per quei nuclei
familiari che versino in condizioni socio-economiche
sfavorevoli
• Soltanto in mancanza di una famiglia o persona singola il
minore può essere affidato a una comunità di tipo familiare (formazione sociale ex art. 2 Cost.).
• L’affidamento familiare è funzionalmente orientato al reinserimento del minore nella famiglia di provenienza ed
AFFIDAMENTI
• I presupposti sono: mancanza di un adeguato e stabile
focolare, carenza di legami familiari e situazione di abbandono del minore.
• L’affidatario ha l’obbligo di accogliere il minore presso di
sé e di provvedere al mantenimento, all’educazione e istruzione del medesimo, nel rispetto delle prescrizioni sia dei genitori che dell’autorità affidante.
• L’affidamento familiare termina con un provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto.
ADOZIONE LEGITTIMANTE
• L’adozione rappresenta un rimedio estremo a situazioni di abbandono
particolarmente gravi e non transitorie.
• Valutazione oggettiva e da effettuare caso per caso dello stato di
abbandono.
• Stato di adottabilità → procedimento di verifica da instaurarsi dinanzi al
tribunale per i minorenni.
• Consentita esclusivamente a coniugi:
i. uniti in matrimonio o che abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo per almeno tre anni prima del matrimonio stesso;
ii. che siano effettivamente idonei nonché capaci di educare, istruire e
ADOZIONE LEGITTIMANTE
• Gli affidatari sono titolari dell’obbligo di mantenere, educare e
istituire il minore affidato.
• L’adottato è informato della sua condizione e raggiunto il
venticinquessimo anno di età avrà il diritto di conoscere le proprie
origini
• Adozione mite → adozioni «aperte» che consentono relazioni tra
l’adottato e la famiglia di origine, mediante la dichiarazione di
semiabbandono permanente del minore o l’interpretazione estensiva dell’art. 44 l.ad.
ADOZIONE INTERNAZIONALE
• Si realizza conformemente alle direttive della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, conclusa a L’Aja nel 1993 (l. n. 476/1998).
• Dichiarazione di idoneità dei coniugi, con decreto
revocabile emesso dal Tribunale dei minorenni.
ADOZIONE INTERNAZIONALE
ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI
ETÀ
• Funzione diversa dalle altre adozioni: consente all’adottante di trasmettere il proprio cognome e patrimonio, senza però che si
estingua il rapporto tra l’adottato e la sua famiglia di provenienza.
• Può essere realizzata sia dai coniugi, sia da persone non coniugate, purché abbiano compiuto i trentacinque anni di età e superino
almeno di diciotto anni l’età dell’adottando.
• Per l’adozione si richiedono i consensi, personalmente manifestati al Presidente del Tribunale, sia dell’adottando che dell’adottante.
ADOZIONE DI PERSONE DI MAGGIORE
ETÀ
• L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio: sistema di doppio cognome.
• L’adottante è tenuto all’obbligazione alimentare verso il figlio adottivo,
con precedenza sui genitori di lui.
• L’adottato succede mortis causa all’adottante, con gli stessi diritti dei figli
nati nel matrimonio dell’adottante ai quali è equiparato. Viceversa, l’adozione non attribuisce nessun diritto successorio all’adottante verso l’adottato.
• L’adozione può essere revocata per indegnità sia dell’adottato sia
dell’adottante.
UNIONI CIVILI & CONVIVENZA DI FATTO
l. n. 76 del 2016 - Legge Cirinnà (unico articolo con 69 commi).
Disciplina
UNIONI CIVILI
• Modello di unione registrata tra
coppie dello stesso sesso con effetti sostanzialmente equivalenti al matrimonio (commi 1-34 della l. 76/2016).
CONVIVENZA DI FATTO
• Relazione affettiva di fatto di una
c o p p i a - o m o s e s s u a l e o
eterosessuale - che non intende registrare la sua unione, vivendo
il proprio rapporto fuori da vincoli formalizzati (commi 35-39, l. 76/2016).
UNIONI CIVILI
• L’unione si costituisce tra due persone maggiorenni dello
stesso sesso mediante dichiarazione difronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
• Effetti della costituzione → le parti acquistano i medesimi diritti e i medesimi doveri.
Ø Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale: le parti devono contribuire ai bisogni comuni. Non è contemplato
l’obbligo di fedeltà (previsto per i coniugi).;
Ø Amministrazione di sostegno: il giudice preferisce ove possibile la parte dell’unione civile nella scelta dell’amministratore di sostegno;
Ø Regime patrimoniale: salvo diversa pattuizione il regime è quello della comunione legale dei beni;
Ø Diritti di ordine successorio: sostanziale equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge legittimario.
522
• Scioglimento dell’unione
Ø per cause legali → nei casi previsti dall’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.
a,c,d,e della legge sul divorzio (l. 898 del 1970).
Ø su istanza di parte → quando le parti anche disgiuntamente
hanno manifestato la volontà di scioglimento innanzi all’ufficiale di stato civile. La domanda può essere proposta decorsi 3 mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
→ È escluso lo scioglimento dell’unione mediante separazione
personale.
• Effetti: Obbligo reciproco di natura alimentare.
523
CONVIVENZA DI FATTO
• La legge regolamenta i rapporti personali e patrimoniali
applicabili alle coppie conviventi eterosessuali non coniugate e omosessuali che non abbiano costituito un’unione civile.
• Definizione: si intendono conviventi di fatto due persone
maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di
parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione
civile.
• Requisito caratterizzante la convivenza di fatto è la stabilità.
• La registrazione presso l’anagrafe della coabitazione dei conviventi (art. 4 lett. b del comma 1 dell’articolo 13 del
Regolamento del Presidente della Repubblica 283 del 1989) costituisce l’elemento oggettivo in base al quale è possibile individuare il momento in cui viene ad esistenza la convivenza di fatto.
• La legge prevede uno strumento per regolare i rapporti
patrimoniali dei conviventi di fatto: il contratto di convivenza.
525
• Effetti della convivenza → giuridicità delle obbligazioni
inerenti al rapporto affettivo stabile e duraturo:
1. Il dovere di contribuzione e di assistenza morale e
materiale non sono altro che espressione del dovere costituzionale di solidarietà. La coppia acquisisce tutela costituzionale come formazione sociale nella quale si svolge la
personalità dei conviventi (ex art. 2 Cost)
526
2. Diritto del convivente superstite in caso di morte dell’altro:
• di continuare ad abitare la casa del de cuius per un periodo
non superiore a cinque anni,
• di succedere nel contratto di locazione della casa adibita ad
abitazione della coppia,
• al risarcimento del danno arrecato dal terzo per la morte
del convivente (comma 49), si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
527
3. Diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza
qualora il convivente versi in stato di bisogno e non sia in
grado di provvedere al proprio mantenimento:
• per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (il riferimento è al requisito della stabilità),
• in misura determinata ai sensi dell’articolo 438 c.c.,
• tale diritto si estingue in presenza di un nuovo rapporto stabile e
duraturo.
528
• Nei rapporti esterni:
Ø Al convivente spettano i diritti riconosciuti dalla legge sull’ordine penitenziario al coniuge (visita, colloquio ecc.)
Ø In caso di malattia o di ricovero del convivente → diritto
reciproco di visita, assistenza, accesso informazioni personali ecc.
529
CONTRATTO DI CONVIVENZA
• E’ un istituto che ricomprende tutte le intese di natura patrimoniale che i conviventi (non coniugati o senza aver costituito un’unione civile) possono stipulare per regolare i rispettivi rapporti economici.
• Tale regolamentazione è alternativa agli strumenti di diritto comune idonei a disciplinare i profili patrimoniali del menage (contrattazione atipica
ex art. 1322 c.c.).
• Può contenere:
Ø indicazioni della residenza;
Ø modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle
sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale e casalingo;
Ø il regime della comunione legale dei beni.
CONVIVENZA DI FATTO
• Costituzione:Ø il contratto, le sue modificazioni e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta a pena di nullità con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
Ø la registrazione all’anagrafe del contratto costituisce una forma di pubblicità con funzione dichiarativa a tutela degli
interessi dei terzi;
Ø termine e condizione si intendono per non apposti se inseriti.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
• Nullità insanabile:Ø in presenza di un vincolo matrimoniale, unione civile o
autonomo contratto di convivenza;
Ø in violazione del comma 36;
Ø se concluso da persona minore o da interdetto giudiziale;
Ø in caso di condanna per delitto di cui all’articolo 88 c.c.
• Il contratto di convivenza può essere modificato o risolto
anche per volontà unilateralmente espressa o tacitamente manifestata per atti concludenti quali: matrimonio e/o unione civile con altro soggetto.