PA online –
evoluzione normativa
WEB P A
Evoluzione normativa della PA nel web
Albo online (legge 69/2009, art. 32)
Dal 1 gennaio 2011 è entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l’art. 32 della L. 69/2009
Tutte le amministrazioni hanno quindi l’obbligo di pubblicare sui propri siti web - o su quello di altre
amministrazioni affini o associazioni - tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.
A partire da questa data le pubblicazioni effettuate
su carta non hanno più valore legale!
Albo online – Diversi aspetti
obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa da parte delle amministrazioni;
diritto all’informazione: diritto di consultare informazioni, atti e documenti delle amministrazioni pubbliche
diritto all’oblio: diritto di non rimanere esposti a tempo indeterminato ai danni che la
pubblicazione consecutiva o reiterata di una notizia, di un atto o di un provvedimento può arrecare, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione o alla trasparenza
diritto di accesso: diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, come previsto dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni
principio di temporaneità: obbligo di eliminare dall’albo on-line dati, informazioni e
documenti relativi a notizie, atti o provvedimenti non più necessari allo scopo per il quale sono stati pubblicati
protezione dei dati personali nel rispetto del principio di necessità, proporzionalità e non eccedenza dei dati (pubblicazione per estratto
)
Albo online – Provvedimenti Garante
Provvedimento n. 73 del 23/02/12 Provvedimento del 24/06/2010
Il Garante ha vietato al Comune di Veronella di diffondere i dati personali di una cittadina
contenuti in una delibera pubblicata sul sito web.
La pubblicazione è avvenuta per più di 15
giorni (previsti dall’art. 124 del Testo Unico degli Enti locali).
Il Comune trascorso tale periodo avrebbe dovuto rimuovere la pubblicazione o privarla degli elementi identificativi.
• Si rischia il pagamento di una sanzione da 30 mila a 180 mila euro (art. 162 , c.2 ter del Codice della Privacy)
• Richiamato anche l’ art.170 in base al quale chi non osserva il provvedimento è punito con reclusione da 3 mesi a 2 anni.
• L’autorità sta valutando la sanzione amministrativa ed il risarcimento danni.
L'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in un
formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così dagarantire l'integrità dei documenti pubblicati. (citato nella Circolare n.
13 del Ministro degli Interni)
Direttiva Brunetta n. 8/2009 (novembre)
• Prevede la predisposizione di linee guida (revisione con cadenza annuale)
• Le pubbliche amministrazioni sono tenute a registrare il dominio «gov.it» dei siti web che vogliono mantenere attivi
• Introduce la figura del responsabile del
procedimento di pubblicazione (RPP): se non viene
individuata tra i dipendenti è il vertice della struttura
Trasparenza (D.lgs. 150/2009)
Art. 11 Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione
Trasparenza (D.lgs. 150/2009)
• Tutte le PA devono predisporre e adottare :
o il Piano triennale per la Trasparenza ed integrità (entro il 31 gennaio di ogni anno) o Relazione sulla performance (entro il 30 giugno)
• È stata istituita la CIVIT (indirizzo, coordinamento, garanzia di trasparenza e integrità della PA) e gli OIV
• Il legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le PA
hanno l’obbligo di pubblicare in un’apposita sezione dei siti istituzionali
• La mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale comporterà, infatti, il divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Una PA è trasparente quando:
o comunica i dati relativi agli adempimenti di legge al Dipartimento della Funzione Pubblica (centralizzata)
o ha il suo sito web dove le informazioni sono pubblicate attraverso
regole condivise e contenuti standardizzati (distribuita)
Linee Guida siti web (Dir. 8/2009)
• Finalizzate a stimolare un processo di miglioramento continuo della qualità dei siti web della PA
• Forniscono alle PA i criteri per:
o razionalizzare i contenuti online o ridurre i siti web pubblici obsoleti o migliorare i siti web attivi
o classificare i siti istituzionali o tematici (devono risiedere all’interno del dominio istituzionale dell’ente)
o pubblicare i contenuti obbligatori per i siti istituzionali
o iscrivere al dominio gov.it tutti i siti che vogliono mantenere attivi
• Prevedono azioni di accompagnamento, monitoraggio
e verifica
Delibere CIVIT
n. 105/2010 - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e integrità
n. 2/2012 - Linee guida per il
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
• dedicate al modo in cui il web dovrà
essere utilizzato per garantire la trasparenza
• doppio concetto di trasparenza:
o statico: pubblicazione online dei dati della PA
o dinamico: legato alla performance (dati organizzazione ed erogazione servizi)
• indicati il contenuto minimo e le
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (adottare entro il 31 gennaio di ogni anno)
• descrizione dettagliata e modalità di pubblicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle PA
• la mancata adozione del Programma triennale o della pubblicazione sui siti web comporterà il divieto di erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti
• Azione di monitoraggio sui Programmi triennali
o
• forniscono indicazioni aggiuntive elaborate sulla base dell’analisi dei Programmi Triennali adottati dalle PA
• più coinvolgimento degli stakeholder (raccolta feedback attraverso una finestra di dialogo nella sezione trasparenza)
• ampliamento dei dati da pubblicare (invito a pubblicare i codici di
comportamento ed etici, dati sui tempi dei procedimenti e dei pagamenti)
• Previste, oltre alle giornate della
trasparenza altre iniziative (formazione specifica, questionari, strumenti di notifica RSS)
• Ampliamento del sistema di monitoraggio sull’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza (verifica e controllo sul livello raggiunto)
Il nuovo CAD: un focus
• è entrato in vigore il 25 gennaio 2011 (D. Lgs. N. 235/2010)
• dopo la riforma della PA (D. Lgs. 150) che ha introdotto
meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilità dei dirigenti il CAD rappresenta il secondo pilastro del processo di
rinnovamento per costruire una PA nuova (efficace, efficiente ed economica)
• È un insieme organico di norme e ha come obiettivo quello di creare le condizioni giuridiche e organizzative perché si possa finalmente completare il passaggio da un’amministrazione basata su carta e sul riconoscimento de visu ad un
«amministrazione digitale» (web 2.0), in grado di sfruttare i
vantaggi e potenzialità delle nuove tecnologie
Il nuovo CAD: principi e strumenti
• Digitalizzazione dell’attività amministrativa
• Rapporti tra pubbliche
amministrazioni e imprese (art. 5 bis)
• Trasparenza (art. 54)
• Pagamenti elettronici (art. 5)
• Firme digitali (art.1 e 28)
• Customer satisfaction (art. 63)
• Utilizzo della posta elettronica certificata (art. 6 e 65)
• Dematerializzazione dei documenti
• Trasmissione delle informazioni via web (art.58)
• Protocollo informatico e fascicolo elettronico (artt. 40-bis e 41)
• Conservazione dei documenti (artt.
43 e 44 bis)
• Accesso ai servizi in rete
• Istanze alle pubbliche amministrazioni
• Continuità operativa e disaster recovery (art.50 bis)
• Scambi di dati (art. 5 bis)
• Dati pubblici (art. 52 e 68)
• Validità dei documenti informatici (artt. 22, 23, 23 bis, 23 ter)
• Moduli on line (art. 57)
Il nuovo CAD: contenuti minimi siti web (art.54)
• Organigramma della PA
• Trasparenza, valutazione e merito
• Procedimenti amministrativi
• Caselle di posta elettronica e caselle PEC
• Pubblicazione e messaggi di informazione e di comunicazione
• Bandi di gara e di concorso e loro esiti
• Servizi disponibili on line e di futura attivazione
Il nuovo CAD : scadenze ?
- entro i prossimi 3 mesi le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di ritorno ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indirizzo elettronico;
- entro i prossimi 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
- entro i prossimi 6 mesi le Pubbliche Amministrazioni centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso;
- entro i prossimi 12 mesi saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei
documenti informatici, dando così piena effettività al processo di de materializzazione dei documenti della PA.
Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e
formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà poi una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle
amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare tramite convenzioni - l’accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti;
- entro i prossimi 15 mesi le Pubbliche Amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle
operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.
Privacy - Linee Guida (2 marzo 2011)
in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
Definiscono un quadro unitario di misure che devono essere applicate dai soggetti pubblici quando comunicano o diffondono dati personali sui propri siti istituzionali.
Definite tre diverse finalità di diffusione dei dati personali sul proprio sito istituzionale:
• Trasparenza: garantire una conoscenza generalizzata di informazioni che assicurino un ampio controllo sull'operato delle PA. Ad esempio le informazioni contenute nella sezione del sito denominata "Trasparenza, valutazione e merito (curricula dirigenti e po)
• Pubblicità - assicurare che gli atti e i documenti amministrativi vengano resi pubblici per favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte di soggetti interessati. Ad
esempio gli atti di matrimonio (pubblicità notizia) o le deliberazioni degli organi dell'Ente (pubblicità costitutiva).
• Consultabilità - consiste nel mettere a disposizione documenti e atti amministrativi solo a soggetti determinati (o a determinate categorie) per garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi. In questi casi i soggetti legittimati a conoscere tali informazioni sono identificabili a priori, per cui non è normalmente giustificato l'accesso libero e incondizionato alle informazioni.
Bisogna approcciarsi con differenti modalità di pubblicazione, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità indicati nel Codice della Privacy.
I tempi di pubblicazione delle informazioni devono : - essere funzionali alle finalità perseguite
- rispettare gli obblighi di legge
Privacy - limiti verso trasparenza
Modalità pubblicazione dati:
• importanza della contestualizzazione dei dati (per evitare che se non rapporto informazione ad un epoca storica sembra che sia attuale un’informazione di 10 anni fa, es Google)
• selezione dei dati da pubblicare, altrimenti si arriva, come dicono gli stranieri, all’opacità per confusione (tanti dati che non capisco quali sono quelli rilevanti)
• fondamentali sono i siti istituzionali, ma la tecnologia non
raggiunge necessariamente tutti sia per ragioni soggettive (le persone non sono tutte tecnologicamente avanzate) che
oggettive. Bisogna prevedere anche altri strumenti alternativi (es.
sportello telefonico, manifesti, locandine) per evitare opacità
disuguali.
Bandi di gara e bilanci (DPCM 26 aprile 11)
• stabilisce le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti
pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la
pubblicazione sulla stampa quotidiana.
Bandi di gara e bilanci - nello specifico
• consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 (PDF) o altri formati aperti conformi agli standard internazionali
• ricerca e reperibilità delle informazioni attraverso l’aggiunta sulle pagine web dei meta- dati secondo lo standard Dublin Core
• strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni sia a livello di sezione (Bandi di gara – bandi di gara scaduti – bilanci) che di singolo argomento.
• Sui siti web ci deve essere apposita sezione “Bilanci” raggiungibile dall’Home Page
all’interno della quale sono consultabili in ordine cronologico senza alcuna limitazione di tempo.
• Sui siti web ci deve essere apposita sezione “Bandi di gara” raggiungibile dall’Home Page all’interno della quale ci sono i bandi, gli avvisi e gli esiti suddivisi per tipologia (lavori, servizi e forniture).
o I bandi e gli avvisi devono rimanere pubblicati per i tempi previsti dalla normativa dei contratti e consultabili fino alla scadenza del bando o dell’avviso (ovvero il tempo di pubblicazione all’albo online)
o Gli esiti, INVECE, sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti (es. 15 o 30 giorni), MA rimangono consultabili fino al 180 g successivo alla data di
pubblicazione del relativo esito