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Genova 28/11/2012. Avv. Tiziana Rumi

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Genova 28/11/2012

1 Avv. Tiziana Rumi

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 (C.5440 del 13.09.12)

ART. 3-bis

(Unità di risk management, osservatori per il monitoraggio dei contenziosi e istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico).

1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali classificati (….) e le strutture di ricovero private accreditate individuano, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica competenza in materia, un'unità di risk management alla quale compete:

a) individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo di carenze strutturali e dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro

superamento;

b) interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;

c) prestare consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ulteriori competenze all'unità di risk management di cui al comma 1.

2 Avv. Tiziana Rumi

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 (C.5440 del 13.09.12)

3. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome possono istituire:

a) all'interno delle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di risk management che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica;

b) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le proprie attività in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio ha il compito di monitorare, a livello nazionale, i dati relativi al rischio clinico derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 3, con particolare riferimento ai costi sociali ed economici, e di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dai suddetti soggetti finalizzata alla predisposizione di dati omogenei di riferimento e di parametri di valutazione del rischio clinico, nonché alla valutazione sull'andamento del rischio clinico a livello regionale e nazionale.

3 Avv. Tiziana Rumi

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158

Parere Commissione Bilancio

“ le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, che prevedono l'istituzione di unità di risk management, presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale,

l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vanno riformulati prevedendo che le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, curino l'analisi dei rischi connessi alla

propria attività e adottino le necessarie soluzioni per la loro gestione;”

4 Avv. Tiziana Rumi

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

Art. 3 bis

Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi.

Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.

5 Avv. Tiziana Rumi

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Decreto Balduzzi

D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

 Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate

 Individuare Unità di Risk Management interne

all’organizzazione o soggetti esterni competenti;

 Individuare le attività sanitarie

potenzialmente rischiose e indicare le soluzioni per il superamento

 Interagire con il soggetto danneggiato, i soggetti sanitari e l’assicuratore

 Prestare consulenza in materia

assicurativa, analisi del rischio e azioni correttive

 + ulteriori requisiti previsti dalle Regioni

 Strutture sanitarie pubbliche

 analizzare e adottare le soluzioni per la gestione dei rischi

Avv. Tiziana Rumi 6

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Decreto Balduzzi

D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

 Le Regioni possono istituire:

- nelle strutture sanitarie Unità di Risk Management plurispecialistiche,

- osservatori dei contenziosi e degli errori con

rappresentanze dei pazienti

 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio del rischio

 Le Regioni monitorano i dati relativi al rischio clinico

 Il Ministero Salute monitora i dati relativi al rischio clinico

Avv. Tiziana Rumi 7

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

ART. 3 BIS

 A chi si rivolge: aziende sanitarie

 Obiettivo: ridurre i costi connessi al rischio clinico

 Metodo: analisi, studio e adozione delle soluzioni per la gestione dei rischi. Senza ulteriori spese.

 Verifica: a livello centrale monitoraggio dei dati relativi al rischio clinico

8 Avv. Tiziana Rumi

contenzioso assicurativi

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

Art. 3 bis: Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

Ma è un elemento innovativo per le strutture sanitarie??

Avv. Tiziana Rumi 9

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Il Risk Management o Gestione del Rischio”, è l’insieme degli strumenti, dei metodi e delle azioni attivate, mediante cui si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano strategie per governarlo.

L’introduzione di una

metodologia logica e sistematica che consenta di identificare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività sanitaria, può e deve poi essere promossa con una

“cultura del rischio” fondata sulla convinzione che gli errori

rappresentano, se adeguatamente analizzati, preziose opportunità di apprendimento e di

miglioramento.

Avv. Tiziana Rumi 10

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Decreto Balduzzi: D.L. 13/09/12 n. 158 convertito con L. 189 del 2012

Che opportunità ha perso?

 La creazione istituzionalizzata di Unità di gestione del Rischio in tutte le strutture sanitarie pubbliche e

private accreditate,

 L’identificazione di soggetti (interni o esterni) con

riconosciute capacità nella gestione del rischio clinico,

 Il rapporto con i pazienti negli osservatori Regionali,

 Il contenimento dei costi derivanti dagli errori mediante l’investimento di risorse adeguate (economiche, umane)

Avv. Tiziana Rumi 11

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Vantaggi del risk management

Efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni;

Efficiente ed efficace allocazione delle risorse;

Elevato standard delle prestazioni;

Miglioramento della capacità competitiva;

Creatività ed innovazione organizzativa;

Riduzione degli eventi avversi comprimibili e

quindi del contenzioso.

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Il ruolo del Risk Manager

Coordinamento nei processi di gestione e di controllo delle Aziende Ospedaliere;

Identificazione ed analisi dei rischi insiti nel processo di cura;

Applicazione di strategie, quali protocolli e linee guida, volte alla riduzione degli eventi avversi ed al

miglioramento della qualità delle cure, nella prospettiva di rispondere alle necessità del paziente piuttosto che

trattarlo come potenziale controparte;

Formazione del personale alla cultura del rischio quale strumento di miglioramento.

Non ha un ruolo strettamente operativo e non solleva dalle

specifiche responsabilità le funzioni formalmente preposte, ma anzi si coordina con esse per la migliore realizzazione degli

obiettivi individuali.

Avv. Tiziana Rumi 13

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IDENTIFICAZIONE Ricerca delle possibili fonti di rischio (allestimento della mappa dei rischi).

ANALISI Classificazione dei rischi e valutazione:

tipologia, probabilità di concretizzarsi di eventi avversi, impatto interno ed esterno e priorità.

IMPLEMENTAZIONE Trasferimento delle informazioni al

“decision making” (piano di mitigazione dei rischi).

MONITORAGGIO Monitoraggio degli indicatori.

VERIFICA Correzione delle criticità.

FEEDBACK Rielaborazione della mappa dei rischi attuali e di quelli emergenti.

Piano d’azione del clinical risk management

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Ma chi è il Risk manager?

 Una figura sanitaria (medico o altro sanitario)

 Un Medico- Legale

 Un Legale

Avv. Tiziana Rumi 15

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Ma chi è il Risk manager?

 Un coordinatore di un gruppo multidisciplinare formato da esperti in medicina legale ed in ambito giuridico, clinici, componenti dell’organizzazione dirigenziale della struttura sanitaria, ufficio qualità, farmacia, ingegneria clinica.

 Può non necessariamente appartenere alla struttura sanitaria ma deve avere come interesse primario la tutela della struttura.

 Si coordina, nella gestione dei sinistri, anche con

soggetti esterni all’organizzazione (es. studi legali, loss adjuster…. )

Avv. Tiziana Rumi 16

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