REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera Data della delibera
Oggetto Convenzione con soggetti privati
Contenuto Autorizzazione stipula convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e Istituto Skinner - Università Europea di Roma. Tirocini di formazione degli allievi del Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica - Età Evolutiva, Adulti e Anziani.
Dipartimento DIPARTIMENTO RISORSE UMANE Direttore del Dipartimento TOGNINI ARIANNA
Struttura S.C. Politiche del Pers.
Direttore della Struttura TOGNINI ARIANNA Responsabile del
procedimento
VERMIGLI SAVERIO
Conti Economici
Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio
Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
A 3 Convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e Istituto Skinner - Università Europea di Roma
Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la Legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii., recante la “Disciplina del servizio sanitario regionale”
RICHIAMATA la legge la Legge Regione Toscana n. 84 del 28 Dicembre 2015, recante “Il riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n.
40/2005”, che ha abrogato la L.R. n. 28 del 16 Marzo 2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”
VISTE la deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro:
- n. 1 del 07.01.206 avente ad oggetto “Presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro;
- n. 2 del 07.01.2016 avente ad oggetto “Deleghe di Funzioni ai Dirigenti;
VISTA la richiesta presentata in data 03.11.2015 dall'Istituto Skinner-Università Europea di Roma, afferente alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, con sede in Roma, in atti presso la struttura della SC Politiche Sociali, di stipulare una convenzione con l'Azienda USL Toscana Centro, per lo svolgimento di tirocini di formazione degli allievi iscritt al Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica – Età Evolutiva, adulti e anziani, ai sensi del Decreto n. 509 del 11/12/1988, nell'ambito delle strutture dell'Azienda Sanitaria;
CONSIDERATO come l'Istituto Skinner in questione, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (M.U.R.S.T.), con D.M. Del 09.09.1994, quale struttura idonea ad istruire corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia, previsti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 162 del 1982;
VISTE le note a firma del Direttore della U.O. di Psicologia, nonché del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del Coordinatore staff della Direzione Sanitaria, in atti presso la struttura della SC Politiche Sociali, con cui esprimono i rispettivi pareri favorevoli alla stipula della convenzione con l'Istituto Skinner-Università Europea, con sede in Roma, ai fini della regolamentazione dell'accesso dei tirocini di formazione degli allievi iscritti al Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica – Età Evolutiva, adulti e anziani. , presso le strutture dell’ex Azienda USL 10 di Firenze;
RITENUTO di dare accoglienza alla richiesta dell'Istituto Skinner-Università Europea di Roma, con sede in Roma, al fine di mettere a confronto metodologie, tecniche ed esperienze diverse nell'ambito della Psicoterapia;
DATO ATTO che il rapporto di collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Centro e l'Istituto Skinner- l'Università Europea di Roma, sarà disciplinato secondo le modalità previste nello schema di convenzione allegato di lettera “A” al presente atto, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che l’Azienda USL Toscana Centro, dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività di tirocinio degli studenti dell'Istituto Skinner – Università Europea di Roma;
CONSIDERATO che il suddetto convenzionamento non comporterà nessun onere di spesa a carico del bilancio dell’Azienda sanitaria e che l'imposta di bollo sarà assolta in toto dall'Istituto Skinner – Università Europea di Roma;
RITENUTO pertanto di consentire agli allievi dell'Istituto Skinner – Università Europea di Roma, l'accesso all'espletamento dei tirocini di formazione da parte degli allievi iscritti al Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica – Età Evolutiva, adulti e anziani, non appena saranno concluse le procedure di convenzionamento e previa presentazione di polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile da parte dell’Istituto stesso;
Su proposta del Direttore della S.C. Politiche del Personale afferente alla ex ASL 10 di Firenze;
DELIBERA Per i motivi espressi in narrativa:
1. Di autorizzare la stipula della convenzione con l'Istituto Skinner-Università Europea di Roma, con sede in Roma, ai fini dello svolgimento dei tirocini di formazione da parte degli allievi iscritti al Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica – Età Evolutiva, adulti e anziani, secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di consentire l'accoglimento degli allievi dell'Istituto Skinner-Università Europea di Roma, per l'attività di tirocinio pratico, presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro e previa presentazione di polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile.
3. Di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Azienda USL Toscana Centro.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire il rapido avvio delle procedure di stipula del testo di convenzione in questione.
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese)
ALLEGATO DI LETTERA “A”
CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO PER GLI AL- LIEVI DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN NEUROPSICOLOGIA CLINI- CA - ETA’ EVOLUTIVA, ADULTI E ANZIANI
TRA
- L’Istituto Skinner – Università Europea di Roma con Sede in Via Torino n. 29, 00184 Roma - C.F. e P.I. 04042691008, d'ora in poi denominato “Istituto”, rappresentato dal Direttore Prof. Antonino TAMBURELLO, nato a Roma (RM), il 28.11.1946
E
- L'Azienda USL TOSCANA CENTRO con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 d'ora in poi denominata “Azienda”, rappresentata legalmente dal Diretto- re Generale Dr Paolo Morello Marchese, nato a Padova (PD), il 02.06.1956;
PREMESSO CHE:
- Che l’Istituto Skinner ha ottenuto il riconoscimento quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con Decreto ministeriale del 9 settembre 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.9.1994.
- Che l’Istituto Skinner in collaborazione con l’Università Europea di Roma svolge attività di forma- zione post-lauream attraverso Master di II Livello rivolti ai laureati in Psicologia e Medicina e Chirur- gia;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formative di tirocinio previsto dal programma da parte degli studenti iscritti al Master Universitario di II Livello in Neuro- psicologia Clinica - Età Evolutiva, Adulti e Anziani, l’Azienda mette a disposizione dell’Istituto Skin- ner, le strutture dei servizi di riferimento.
Art. 3
Per l’attuazione del rapporto di collaborazione, di cui al precedente art. 2, l’Azienda:
- dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi per consentire l’espletamento dei tirocini formativi afferenti al Master Universitario di II Livello in Neuropsicologia Clinica - Età Evolutiva, Adulti e An- ziani e di accettare eventuali verifiche da parte dell’Istituto, impegnandosi altresì a comunicare all’I- stituto ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione degli studenti iscritti al Master le proprie attrezzature;
- si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative secondo quanto previsto dal programma formativo;
Art. 4
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 24.6.1997 n. 196 e D. M. 25.3.1998 n. 142 non costituisce rapporto di lavoro e le risorse e le prestazioni di cui alla presente convenzione sono consensualmente definite senza alcun onere.
Art. 5
Ai sensi dell’ art. 18, comma 1, punto e) della Legge 196/97, l’Istituto provvede a stipulare regolare e adeguata assicurazione per ciascun tirocinante, contro qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro presso l’I- NAIL, nonché per la responsabilità civile, durante tutto il periodo del tirocinio, della cui polizza produ- ce copia all’Azienda.
In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all’Azienda ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all’Istituto.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la Sorveglianza Sanitaria dei tirocinanti è da norma in capo all’Ente di Formazione.
Art. 6 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- rispettare le norme, previste dall’Azienda, in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 7
L’Istituto assicura che gli allievi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto presso l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e ai sensi dell’art. 13 dello stesso D. Lgs.
Art. 8
Per ciascun tirocinante, inviato all’Azienda per lo svolgimento del tirocinio in base alla presente con- venzione, viene predisposto un progetto formativo in cui saranno designati i nominativi dei due Tutor, rispettivamente per l’Istituto e per l’Azienda.
Art. 9
La presente convenzione avrà una validità di 3 anni dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno trenta giorni prima con lettera raccomandata con ricevuta di ri- torno.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con- traenti.
Art. 10
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro, ai sensi dell’art. 5 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845.
Art. 11
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presen- te contratto di convenzionamento. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Fi- renze.
Art. 12
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vi- gente in materia.
La presente convenzione viene trasmessa firmata e datata all’Istituto Skinner in Via degli Aldobrande- schi n. 190 – Roma - CAP 00163, in n. 2 esemplari. L’Istituto Skinner è pregato di sottoscrivere n. 2 originali e di restituire uno degli esemplari all’Azienda USL Toscana Centro (all’indirizzo: Direttore SC Politiche del Personale, Via di S. Salvi n. 12 c/o Villa Fabbri – 50135 (FI).
Letto, confermato e sottoscritto.
Firenze,
Il Direttore dell’Istituto Skinner (Prof. Antonino Tamburello)
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Il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro (Dr Paolo Morello Marchese)
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