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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 62/9 DEL

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/9 DEL 14.11.2008

—————

Oggetto: “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” e disposizioni in materia di acustica ambientale.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che la legge quadro sull’inquinamento acustico n.

447 del 26 ottobre 1995 pone in capo alla Regione competenze e obblighi in relazione alla prevenzione e riduzione del rumore ambientale e ricorda che, a questo scopo, la Giunta regionale ha già emanato i “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”

con delibera n. 30/9 dell’ 8 luglio 2005.

L’Assessore evidenzia che, a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni di legge a carattere nazionale in materia, è opportuno procedere all’aggiornamento della citata normativa regionale anche al fine di consentire una migliore operatività dei Comuni nell’ambito del governo del proprio territorio.

A tale proposito l’Assessore fa presente che il competente Servizio regionale tutela dell'atmosfera e del territorio ha predisposto l’aggiornamento delle citate norme in materia di acustica ambientale, redatte in un apposito documento denominato “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Propone pertanto di procedere all’approvazione del suddetto nuovo documento e di abrogare altresì il documento “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, precedentemente citato.

In merito alla nuova normativa l’Assessore illustra le principali integrazioni e modifiche apportate che riguardano:

1. la predisposizione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione, definiti ai sensi del dlgs. 194/05 e posti in capo ai gestori di infrastrutture di trasporto ed alle Autorità preposte agli agglomerati urbani, che la Giunta Regionale ha già provveduto ad individuare con delibera n. 40/24 del 22.7.2008;

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

2. le indicazioni che le Amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;

3. la modifica della composizione della Commissione esaminatrice istituita in ambito regionale per l’acquisizione del titolo professionale di Tecnico competente in acustica ambientale, con l’inserimento di un nuovo componente esperto in materie amministrative;

4. le procedure per la redazione e approvazione dei Piani di Comunali di Classificazione acustica.

Per quanto concerne tali Piani, l’Assessore prosegue ricordando che la loro adozione su tutto il territorio regionale è necessaria per la predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico che, espressamente previsto all’art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995, è redatto dalla Regione in collaborazione con le Province.

Tutto ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno che venga istituito presso il competente Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, un apposito tavolo tecnico di coordinamento, costituito dai rappresentanti delle Province e dell’A.R.P.A.S., per le specifiche competenze che la stessa detiene in materia di vigilanza e controllo, e presieduto dalla Regione nella persona del direttore del citato servizio o di un suo delegato, con il supporto di una apposita segreteria.

L’Assessore sottolinea l’importanza del predetto coordinamento, che consentirà sia una più agevole e proficua concertazione tra le parti, sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti.

Inoltre, per favorire il completamento dell’attività di redazione dei Piani di Comunali di Classificazione acustica da parte di tutti i Comuni, l’Assessore ricorda che le Amministrazioni interessate possono procedere in forma associata, così da ridurre i costi a loro carico, e a tal proposito invita il competente ufficio dell’assessorato a farsi promotore di tale iniziativa presso le province in sede di tavolo di coordinamento.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

− di approvare il documento tecnico denominato “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

− di abrogare il documento “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/9 dell’ 8 luglio 2005;

− di istituire il tavolo tecnico di coordinamento, costituito dai rappresentanti delle Province e dell’A.R.P.A.S., presieduto dalla Regione nella persona del direttore del citato servizio o di un suo delegato, con il supporto di apposita segreteria.

La presente deliberazione comprensiva dell’allegato tecnico verrà pubblicata sul BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

(4)

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E DEL TERRITORIO

(5)

Gruppo di lavoro

Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro, interno al Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio , composto da:

Roberto Pisu Carlo Cuccu Stefano Macis

Enrico Mura Simona Usai

(6)

SOMMARIO

Il presente documento tecnico detta le linee guida regionali in tema di inquinamento acustico è articolato nelle seguenti parti:

Normativa di riferimento ………... pag. 5

1. Normativa nazionale ………. 5

INTRODUZIONE ………. pag. 8 PARTE I - Classificazione acustica dei territori comunali ………. pag. 9 1. Premesse ……….. 9

2. Principali riferimenti normativi ……… 9

3. Definizione e simbologia ……… 9

4. Figure professionali abilitate alla redazione del Piano di classificazione acustica ……… 9

5. Definizione delle classi ……… 10

6. Valori limite di riferimento……… 10

7. Criteri per la classificazione acustica ……… 12

8. Acquisizione dati ………..……… 13

9. Metodologia operativa …..……….. 13

10. Metodo qualitativo ……… 14

11. Metodo quantitativo ……….... 14

12. Aree territoriali di riferimento: unità acusticamente omogenee (u.a.o.) ……….. 14

13. Fasi della zonizzazione acustica ……….. 15

14. Individuazione delle zone in classe I ……… …. 15 15. Individuazione delle zone in classe V e VI ……… …... 16

16. Individuazione delle zone in classe II, III e IV ……….. 17

17. Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria ……… …... 19

18. Zonizzazione in presenza di aeroporti e porti .………. 25

19. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto ……….. 26

20. Ottimizzazione e verifica della zonizzazione acustica – Analisi critica e analisi dello stato di progetto 26 21. Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico ……… 27

22. Criticità ………... 27

23. Rappresentazione della zonizzazione ……….. 28

24. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ………..………. 29

25. Redazione e approvazione del Piano di classificazione acustica ………..……….. 29

26. Comitato tecnico ……….. 30

27. Poteri sostitutivi ………. 30

PARTE II – Risanamento del territorio comunale ………... pag. 31 1. Premesse ………. 31

2. Piani di risanamento acustico delle Imprese ………... 31

3. Piani di risanamento comunali ………. 31

4. Relazioni Biennali ………... 32

PARTE III – Regolamento Acustico Comunale ……….. pag. 33 PARTE IV - Impatto acustico e clima acustico ……… pag. 33 1. Premesse …..……….. 33

2. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico ……...………. 33

3. Documentazione di impatto acustico ...………... 35

4. Valutazione previsionale del clima acustico ..……….... 36

5. Modalità di presentazione della documentazione ………. 36

6. Verifiche ………... 37

PARTE V - Attività rumorose temporanee ……….. pag. 38

(7)

1. Premesse ..……….. 38

2. Autorizzazioni ………. 38

3. Autorizzazioni in deroga ………..……… ….. 38

PARTE VI - Requisiti acustici passivi degli edifici ……….. pag. 39 1. Premesse ………. 39

2. Campo di applicazione ……….. 39

3. Iter procedurale ……….. 39

4. Grandezze di riferimento ……….. 40

PARTE VII – Determinazione e gestione del rumore ambientale – dlgs. 194 /05 ………. pag. 42 1. Premesse ……… 42

2. Soggetti obbligati ……… 42

3. Adempimenti e scadenze ……….. 42

4. Definizioni ……… 43 5. Descrittori acustici ……….. 43

6. Informazione e consultazione del pubblico ……… 43

PARTE VIII - Tecnico competente in acustica ambientale ………... pag. 45 1. Premesse .……… 45

2. Riconoscimento del titolo professionale ..………... 45

3. Timbro professionale ………. 46

4. Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ……..……….. 47

5. Operatori c/o strutture pubbliche ………. 47

6. Schemi di domanda ………..………. 47

(8)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Normativa nazionale

Si ritiene opportuno riportare di seguito la normativa nazionale con i riferimenti alle Direttive europee:

D.P.C.M. 01 marzo 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 del 08/03/91).

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30.05.95 - Suppl. ord. n. 125).

D.M. Ambiente 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 04/03/97).

D.P.C.M. 18 settembre 1997

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 06/10/97).

D.M. Ambiente 31 ottobre 1997

Metodologia del rumore aeroportuale (G.U. n. 267 del 15/11/97).

D.P.C.M. 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 01/12/97).

D.P.C.M. 05 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (G.U. n. 297 del 22/12/97).

D.P.R. 11 dicembre 1997. n. 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (G.U.

n. 20 del 26/01/97).

D.P.C.M. 19 dicembre 1997

Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo d cui al D.P.C.M. 18/09/97 (G.U. n. 296 del 20/12/97).

D.M. Ambiente 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 del 01/04/98).

D.P.C.M. 31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.

447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. n. 120 del 26/05/98).

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 04/01/99).

Legge 09 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14/12/98).

D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (G.U. n. 153 del 02/07/99).

D.M. Ambiente 20 maggio 1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di

(9)

inquinamento acustico (G.U. n. 225 del 24/09/99).

D.P.R. 09 novembre 1999, n. 476

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.

D.M. Ambiente 03 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. n. 289 del 10/12/99).

D.M. Ambiente 29 novembre 2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 285 del 06/12/00).

D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 (G.U. n. 172 del 26/07/01).

D.M. Ambiente 23 novembre 2001

Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 288 del 12/12/01).

D.M. Giustizia 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale (G.U. n° 182 del 05/08/02).

Legge del 13 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale (G.U. n° 189 del 13/08/02).

D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (G.U. n° 273 del 21/11/02 - Suppl. ord. n° 214).

Legge 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Legge Comunitaria 2003

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04).

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 127 del 01/06/04).

Circolare 6 settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (G.U. n. 217 del 15/09/04).

D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.(G.U. n. 39 del 17/02/05).

Deliberazione Regione Sardegna N. 30/9 del 8.7.2005 Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico.

(10)

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

(G.U. n. 222 del 23/09/05).

Circolare esplicativa regionale n. 13285 del 20 aprile 2006 Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria.

Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 integrativo del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Ulteriori disposizioni in materia ambientale.

(11)

INTRODUZIONE

Il presente documento tecnico, redatto dal gruppo di lavoro interno al Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, si prefigge lo scopo di aggiornare e sostituire, anche alla luce di nuove disposizioni in materia, i

“Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”, emanate con delibera n. 30/9 dell’8 luglio 2005.

Con riferimento al precedente documento sono state inserite due parti aggiuntive, una che riporta le indicazioni che le Amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, ed una relativa agli adempimenti che discendono dal dlgs. n. 194 del 19 agosto 2005 in merito alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

Sono state inoltre apportate integrazioni e modificazioni sia per quanto attiene alle procedure per la redazione e approvazione dei Piani di classificazione acustica sia in tema di rilascio della qualifica professionale di

“tecnico competente in acustica ambientale”.

Si è voluto in particolare evidenziare il ruolo professionale del tecnico competente, quale figura abilitata ad operare nel campo della acustica ambientale.

A tal proposito, emerge la necessità che le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito dei propri compiti istituzionali in tema di acustica ambientale, si dotino di idonee figure professionali anche avvalendosi di apposite collaborazioni con tecnici competenti in acustica ambientale, qualora non disponibili nel proprio organico.

Le nuove linee guida sono state strutturate in modo da raccogliere tutte le norme regionali in materia di acustica ambientale con l’obiettivo, in particolare, di fornire alle Amministrazioni comunali una guida metodologica in merito agli adempimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 6 della legge 447/1995.

A tal proposito le prime due parti rispondono all’esigenza di fissare criteri omogenei, validi per tutto il territorio regionale, per la classificazione acustica dei comuni e per la stesura dei piani di risanamento.

Nelle tre parti successive si forniscono invece i criteri per la redazione del regolamento comunale per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.

In tale regolamento le Amministrazioni comunali potranno prevedere, in conformità con quanto stabilito dalle norme regionali in materia di inquinamento acustico, le procedure amministrative inerenti:

• la documentazione di impatto acustico e di clima acustico (Parte IV);

• le richieste di autorizzazione per le attività rumorose temporanee (Parte V);

• il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (Parte VI).

La parte settima è dedicata alla determinazione e gestione del rumore ambientale secondo quanto prescritto dal dlgs. 194/05.

La parte ottava infine definisce la normativa in merito al rilascio della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

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PARTE I

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI

1. Premesse

La classificazione acustica dei territori comunali consiste nell’assegnare a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio.

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento che consenta la pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale del territorio nel rispetto della tutela della qualità della vita e dell’ambiente.

I Piani di classificazione acustica potranno essere predisposti dai Comuni singolarmente o in forma associata, così come previsto dalla Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, per favorire l’esercizio congiunto delle funzioni ad essi conferite.

2. Principali riferimenti normativi

Le norme specifiche di riferimento relative ai Piani di classificazione acustica (PCA) sono contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;

- Legge 26 ottobre 1995 n°447: Legge quadro sull’inquinamento acustico;

- D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

- DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione.

Si riportano inoltre i decreti attuativi previsti dalla suindicata Legge quadro con riferimento all’inquinamento acustico proveniente da :

- traffico ferroviario - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 e il DM 29 novembre 2000;

- traffico veicolare - D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e il DPR 30 marzo 2004, n. 142;

- traffico aereo - D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e il DM 29 ottobre 1999.

3. Definizioni e simbologia

La classificazione acustica (o zonizzazione acustica) costituisce un atto di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo.

Al fine della predisposizione del progetto di zonizzazione, assumono particolare rilevanza sia le definizioni sia le simbologie adottate.

In particolare per quanto riguarda le prime, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 2 della legge quadro n°

447/95, mentre per le seconde è utile fare riferimento alle indicazioni ed alle raccomandazioni elaborate in sede nazionale dall’U.N.I. ed in sede internazionale dalla I.S.O., in merito alle modalità di rappresentazione delle mappe di rumore del territorio (UNI 9884 “caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”).

4. Figure professionali abilitate alla redazione del Piano di classificazione acustica

Per quanto detto al precedente punto 3, considerato che la vigente normativa in materia prescrive che sia effettuato un coordinamento della zonizzazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale (P.U.C., P.R.G., etc.), è necessario che per la redazione del Piano di classificazione acustica siano presenti entrambe le figure professionali di Tecnico competente in acustica ambientale sia di esperto in pianificazione territoriale.

(13)

5. Definizione delle classi

Nella successiva tabella si riportano le classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale e le relative definizioni individuate dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ribadite dalla legge 447/95 nonchè dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Classificazione del territorio comunale

Classe Descrizione

Aree particolarmente protetteI

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V

Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

6. Valori limite di riferimento

Così come definiti dall’art. 2 della legge n. 447/95 si riportano le sotto indicate definizioni:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore di immissione da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla citata legge n. 447/95.

I valori di cui sopra sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.

Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

(14)

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il livello equivalente di rumore residuo.

Si riportano pertanto le sotto indicate tabelle di riferimento:

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento Diurno

(06,00- 22,00)

Notturno (22,00- 06,00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente

residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

I

V aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente

industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento Diurno

(06,00- 22,00)

Notturno (22,00- 06,00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

I

V aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

V

I aree esclusivamente industriali 70 70

(15)

Valori limite differenziali di immissione Tempi di riferimento

Diurno (06,00-22,00)

Notturno (22,00-06,00)

dB 5 dB 3

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe acustica VI;

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Inoltre tali valori non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità (di immissione) Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento Diurno

(06,00- 22,00)

Notturno (22,00- 06,00)

I aree particolarmente protette 47 37

II aree prevalentemente

residenziali 52 42

III aree di tipo misto 57 47

VI aree di intensa attività umana 62 52

V aree prevalentemente

industriali 67 57

V

I aree esclusivamente industriali 70 70

7. Criteri per la classificazione acustica

Per procedere alla suddivisione in classi del territorio, è necessario analizzare una realtà non sempre immediatamente riconoscibile e classificabile, in considerazione dell’elevato livello di articolazione del sistema insediativo e del forte livello di antropizzazione del territorio.

Si forniscono di seguito alcuni criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea tale operazione.

Date le notevoli implicazioni connesse con l’adozione della zonizzazione acustica, è opportuno che la metodologia adottata nelle diverse situazioni esaminate, abbia come finalità quella di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso.

Sono pertanto importanti sia le analisi preliminari, di carattere conoscitivo (analisi del P.U.C. /P.R.G., degli altri piani e strumenti urbanistici, analisi di carte tematiche sulla viabilità, sulla dislocazione delle attività e dei servizi e sulla densità della popolazione), sia gli approfondimenti di carattere quantitativo, specialmente per l’assegnazione delle classi II, III e IV.

Il criterio di base per l’individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio dovrà pertanto essere legato sia alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, sia all’evoluzione

(16)

dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del P.U.C. e piani di viabilità), nonché tenere conto della progettazione di nuove strade e programmazione di nuovi interventi.

Altresì, quale criterio generale, sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio ed una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

In particolare si evidenzia che:

- la classificazione in zone deve essere adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del Piano regolatore, evitando l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB (A). Tuttavia è ammessa la possibilità di adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano discontinuità morfologiche tali da assicurare il necessario abbattimento del rumore;

-

nei casi in cui non sia possibile procedere come sopra indicato, è prevista la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue ( differenze maggiori di 5 dB(A)), purché con adozione di idoneo Piano di risanamento. La classificazione che preveda contatto di aree di classi non contigue deve essere evidenziata e giustificata nella relazione tecnica del Piano di classificazione;

- occorre evitare di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare invece aree omogenee o comunque ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio;

- è necessario individuare eventuali aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o all’aperto, prevedendo idonee fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso di Comuni a forte vocazione turistica, che registrano nel periodo estivo un notevole incremento di popolazione, con evidenti riflessi sulla rumorosità ambientale, è possibile prevedere da parte dell’Amministrazione comunale l’adozione di due distinti Piani di classificazione, uno per il periodo di massima affluenza turistica ed uno per i periodi rimanenti.

Da un punto di vista strettamente metodologico, è consigliabile iniziare la progettazione con l’individuazione delle zone caratterizzate dall’appartenenza alle classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o alle specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti, per poi proseguire con l’assegnazione delle classi II, III e IV.

8. Acquisizione dati

Per quanto riguarda le fonti informative appare opportuno fare riferimento in prima analisi alle fonti statistiche ufficiali. Ad esse ci si può riferire per ragioni di facile reperibilità, omogeneità e confrontabilità dei dati.

Con riferimento alle fonti statistico-censuarie, le informazioni di carattere socio-economico utilizzabili derivano dagli aggiornamenti dell’ISTAT:

- censimento generale della popolazione;

- censimento generale dell’industria, commercio, artigianato e servizi.

La reperibilità dei dati in formato elettronico e georeferenziato costituisce una indubbia potenzialità sotto il profilo del loro uso in ambienti di calcolo di maggiore dettaglio e raffinatezza.

In assenza di tali dati si dovrà fare riferimento ad altre fonti, costituite principalmente da:

- i servizi anagrafici ed elettorali dei Comuni, per la costruzione di un set di dati demografici utili a qualificare in maniera sufficiente la popolazione esposta;

- eventuali altri servizi con anagrafiche di settore (ruoli delle tasse smaltimento rifiuti, acquedotto, ecc.) utili a ricostruire il quadro di dettaglio delle attività d’impresa, commercio ed artigianato con i precisi riferimenti localizzativi;

- le Camere di Commercio, per supplire alla mancanza di informazioni sui diversi rami di attività economica e sulle loro caratteristiche strutturali (numero di unità locali e di addetti). In tal caso si dovrà predisporre un’indagine suppletiva diretta a raccogliere le stesse informazioni strutturali per il settore pubblico non censito dalla Camera di Commercio.

9. Metodologia operativa

Lo studio di settore relativo alla classificazione delle aree sopra citate si indirizza su due approcci metodologici che potremmo definire qualitativo e quantitativo, i quali comunque convergono alla fine verso

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una comune politica di salvaguardia del territorio dall’inquinamento acustico, evitando di ridurre la zonizzazione ad una semplice fotografia della situazione esistente.

Sintetizzando, il metodo qualitativo sfrutta la possibilità concessa dai criteri contenuti nella legislazione nazionale in materia, utilizzando, fin dalla prima fase di elaborazione della bozza di zonizzazione, la volontà politica comunale nell’individuazione di queste aree.

Nel metodo quantitativo invece gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.

L’esperienza ha mostrato l’efficacia del metodo quantitativo nei Comuni dove la compenetrazione tra le varie classi può maggiormente sfuggire ad una analisi qualitativa, in particolare per l’estensione del nucleo urbano.

Tuttavia poiché le esperienze regionali sviluppate in questi anni hanno evidenziato in genere l’inadeguatezza, in alcune situazioni, di metodi sempre puramente qualitativi o quantitativi, si ritiene opportuno, pur privilegiando per quanto possibile l’oggettività del metodo quantitativo, che il progettista si avvalga, a seconda delle circostanze, anche dei benefici del metodo qualitativo.

10. Metodo qualitativo

I principi di fondo che hanno costituito la base per la formulazione di un metodo qualitativo tengono conto delle seguenti considerazioni:

- lo spazio di autonomia ed il margine delle scelte per la gestione del territorio devono essere assolutamente lasciati alla singola Amministrazione comunale, fatte comunque salve le determinazioni derivanti dalla pianificazione sovracomunale;

- i parametri quantitativi possono risultare non ugualmente validi per territori comunali estremamente variabili per numero di abitanti;

- la necessità di valutazioni distinte per attività e insediamenti che, pur appartenendo alle stesse categorie economiche e tipologie produttive, evidenziano notevoli peculiarità ai fini dell’impatto acustico;

- la constatazione che la classificazione è pur sempre un atto basato su scelte politico-amministrative e di pianificazione del territorio, da correlare strettamente all’attività urbanistica e ai vincoli ambientali.

La classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di un’attenta analisi del territorio sulla base del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste.

In particolare l’applicazione ottimale del metodo qualitativo è riservata principalmente all’individuazione delle aree da inserire nelle classi I, V e VI in quanto più facilmente identificabili nei vigenti strumenti urbanistici.

1.2

11. Metodo quantitativo

La procedura di tipo quantitativo è da preferirsi, in particolare, per l’individuazione delle zone in classe II, III e IV. Essa prevede l’individuazione ed il calcolo di indici e parametri caratteristici del territorio quali densità di popolazione, di attività commerciali e di attività industriali, da assegnare alle unità acusticamente omogenee (u.a.o.) nelle quali dovrà essere suddiviso il territorio comunale. La procedura da adottarsi si sviluppa secondo le seguenti linee:

Adozione di parametri: indicatori di valutazione

Attribuzione ai parametri: indicatori di valori numerici predeterminati Somma dei punteggi e attribuzione della classe

12. Aree territoriali di riferimento: unità acusticamente omogenee (u.a.o.)

L’unità territoriale è la base di partenza per la definizione della zonizzazione acustica e più essa è piccola più precisa sarà la classificazione. A tal proposito la scelta dell’unità censuaria quale unità di riferimento diventa quasi obbligatoria in quanto risulta difficile avere informazioni riferite a porzioni di territorio più piccole. Per ovviare al rischio di ottenere una classificazione estremamente frammentata appare senz’altro opportuno in questo caso procedere all’individuazione di sezioni di censimento più vaste, purché acusticamente omogenee, attraverso l’accorpamento di diverse unità censuarie per dare origine alle unità acusticamente omogenee (u.a.o.).

(18)

In mancanza delle unità censuarie si può procedere attraverso l’individuazione e numerazione degli isolati, intendendo per isolato un edificio o un insieme di edifici contigui, ovvero ogni costruzione organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da cortili o giardini e che può essere circondata da:

 spazi destinati alla viabilità (vie, strade, vicoli, piazze, ecc.);

 limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, crinali, ecc.);

 limiti individuati da opere infrastrutturali (ferrovie, ponti e recinzioni, ecc.).

La procedura di individuazione degli isolati dovrà pertanto essere seguita nei Comuni privi di unità censuarie di riferimento.

Si riportano di seguito alcune utili indicazioni:

- la suddivisione del territorio in u.a.o. deve coprire totalmente l’area comunale compresi i corsi d’acqua, laghi, le zone disabitate, ecc.;

- ogni u.a.o. deve essere costituita da un solo corpo di terreno delimitato sulla carta da una linea spezzata chiusa;

- in nessun caso una u.a.o può comprendere territori di più località abitate;

- le zone di montagna disabitate, le paludi, i laghi devono costituire una u.a.o. a sé stante solo se di una certa consistenza territoriale;

- i limiti delle u.a.o. devono essere individuati in corrispondenza di entità cartograficamente definite (limiti di località abitata, aree di circolazione, corsi d’acqua, linee di displuvio, confini amministrativi, ecc.);

- la suddivisione del territorio comunale in u.a.o. deve permettere la ricostruzione delle più rilevanti ripartizioni territoriali sotto il profilo socio-economico, urbanistico o altro, quali ad esempio le zone urbanistiche, i quartieri, ecc.;

- i limiti delle u.a.o. devono essere tracciati seguendo la mezzeria delle strade, dei corsi d’acqua, dei ponti o comunque i particolari cartografici evidenti.

La suddivisione del territorio comunale in u.a.o. consentirà in particolare di procedere all’applicazione del metodo quantitativo come più avanti riportato.

13. Fasi della zonizzazione acustica

Per la predisposizione della prima bozza di zonizzazione si potrà pertanto procedere nel seguente modo:

a) si analizzano a scopo conoscitivo gli strumenti urbanistici vigenti, il loro stato di attuazione ed ogni altra informazione utile sul territorio e si verifica la corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d’uso effettive;

b) si individuano alcune localizzazioni particolari, quali zone industriali e artigianali, ospedali e case di cura, scuole, parchi, ecc.;

c) si ipotizzano le zone di classi I, V e VI (aree protette e aree industriali);

d)

per le aree intermedie, classi II, III e IV, si procede ad una prima assegnazione delle classi, senza tenere conto del contributo delle infrastrutture di trasporto, applicando un metodo di tipo quantitativo attraverso l’analisi di parametri indicatori;

e)

si sovrappone una griglia contenente la classificazione della viabilità principale e le relative fasce di pertinenza;

f) si definisce la bozza di zonizzazione quantificando l’apporto del rumore provocato dal traffico insistente nelle zone esaminate e si prende atto di eventuali necessità di variazione di classe sulla prima ipotesi di zonizzazione effettuata.

Alle fasi precedentemente descritte dovrà far quindi seguito l’operazione di aggregazione delle aree omogenee per poi procedere, come più avanti illustrato, ad una verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione ottenuto ed all’analisi critica dello stesso.

La redazione finale della relazione di zonizzazione acustica, dovrà comprendere dettagliata evidenza di tutte le valutazioni, le assunzioni, le stime ed i calcoli che hanno portato all’attribuzione delle classi alle u.a.o.

14. Individuazione delle zone in classe I

Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

La vigente normativa indica, relativamente a tali zone, le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

(19)

Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, nonché le zone F del P.U.C. o del P.R.G. nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse.

Tenuto conto inoltre che un’alta percentuale del territorio regionale è tutelata con vincoli ambientali e paesaggistici, il progettista dovrà prendere in considerazione le reali esigenze di crescita e di sviluppo del territorio, al fine di non associare, in maniera automatica, tali aree con particolari vincoli alle zone classificate in classe I.

I parchi pubblici non urbani verranno classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.

Non si ritiene necessario invece considerare le piccole “aree verdi di quartiere” ed il “verde” a fini sportivi come zone di massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruizione, così come assumono la classe della zona a cui appartengono le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, riservando la maggior tutela ai complessi scolastici e sanitari.

Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari, come detto, sono collocati in prossimità della viabilità principale, può accadere che essi ricadano all'interno delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o co- munque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico veicolare.

Nei casi in cui l'estensione delle aree non sia tale da configurare tali edifici come veri e propri poli scolastici o ospedalieri, in cui siano proponibili interventi specifici in esterno, si ritiene opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo comunque la possibilità di raggiungere migliori condizioni dal punto di vista acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi edifici (le aree da tutelare possono mantenere eventualmente la propria classe attraverso l’attuazione dei necessari interventi di bonifica).

Si ritiene utile menzionare anche la possibilità di suddividere le zone di classe I in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, in relazione a successivi ed eventuali interventi di risanamento.

Indicativamente tale ulteriore suddivisione potrebbe interessare:

- le aree ospedaliere;

- le aree scolastiche;

- le aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Detta suddivisione trae origine dalle differenti caratteristiche e dai diversi tempi di fruizione delle zone medesime, nonché dalla diversa condizione della popolazione utente.

In particolare si fa presente che:

- la zona ospedaliera è utilizzata per l’intero arco delle 24 ore da una popolazione a rischio e comunque in condizioni di minore resistenza;

- nella zona scolastica risiede una popolazione selezionata con caratteristiche relativamente omogenee per un ben definito arco della giornata;

-

le aree destinate al verde pubblico ed alla quiete sono utilizzate per intervalli di tempo generalmente limitati da una popolazione non selezionata.

15. Individuazione delle zone in classe V e VI

Per l’identificazione delle classi V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali) non sussistono in genere particolari problemi, in quanto esse sono spesso individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale.

Va tuttavia osservato che in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre degli interventi di isolamento acustico, poiché nelle zone in classe VI non sono applicabili i valori limite differenziali di immissione (D.P.C.M. 14 novembre 1997, art.4). Inoltre, dovranno essere posti dei vincoli sulla destinazione d'uso di queste abitazioni, in modo che non possano essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.

Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel P.R.G. non abbiano avuto uno sviluppo

(20)

significativo; è pertanto importante fare riferimento alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del P.R.G. o comunque a dati statistici sul numero e la tipologia delle attività industriali presenti al fine di pianificarne lo sviluppo, soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe.

16. Individuazione delle zone in classe II, III e IV

In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l’individuazione delle classi II,III e IV a causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso; in particolare, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 non fornisce indicazioni sufficienti per l'individuazione di tali zone.

Per l’individuazione delle classi sopra citate, caratterizzate da una rilevante influenza delle attività umane e del traffico veicolare, l’esperienza ha mostrato l’utilità dell’impiego del metodo quantitativo.

Un problema da non sottovalutare nell'approccio quantitativo è la disponibilità dei parametri di valutazione, aggiornati e informatizzati in maniera tale da poter essere facilmente utilizzati per gli scopi della zonizzazione.

Come precedentemente accennato tale metodo prevede l’utilizzo di una serie di parametri indicatori ai quali vanno attribuiti, in maniera predeterminata, specifici valori numerici.

Al fine della semplificazione della metodologia proposta appare opportuno che il progettista individui, nella porzione di territorio preso in esame, le aree territorialmente omogenee, costituite da un certo numero di particelle censuarie o unità acusticamente omogenee (u.a.o.), che risultino ben delimitate sia orograficamente che geograficamente e che presentino caratteristiche proprie di una sola delle sei classi in esame.

Per tali aree dovranno essere valutati i sotto indicati parametri:

Densità di popolazione Densità di attività commerciali Densità di attività artigianali/industriali

Volume di traffico

In prima analisi si ritiene opportuno procedere all’esame dei soli primi tre parametri indicatori ai fini di una preliminare classificazione acustica dell’area territoriale omogenea considerata, per poi determinare su di essa l’influenza derivante dal traffico urbano ivi insistente.

Si riporta pertanto la sotto indicata tabella con i primi tre parametri considerati:

Parametri Classi di variabilità

a densità di popolazione nulla bassa media alta

b densità di attività commerciali nulla bassa media alta

c densità di attività artigianali/industriali nulla bassa media alta

Punteggio 0 1 2 3

L’attribuzione di valori numerici ai sopraindicati parametri tiene conto che per ciascuno di essi siano previste 4 classi di variabilità: nulla, bassa, media ed alta.

Si riportano di seguito i valori di soglia dei primi tre parametri con la relativa attribuzione della classe di variabilità:

Parametro “a”

Densità di popolazione

D = ab/ha Classe di variabilità

(21)

0 Nulla

da > 0 a ≤ 50 Bassa

da > 50 a ≤ 150 Media

> 150 Alta

La densità di popolazione “D” è espressa in numero di abitanti per ettaro.

Parametro “b”

Densità di attività commerciali

C = sup. % Classe di variabilità

0 Nulla

da > 0 a ≤ 1,5 Bassa

da > 1,5 a ≤ 10 Media

> 10 Alta

La densità di attività commerciali “C”, comprensiva delle attività di servizio, viene espressa dalla superficie occupata dall’attività rispetto alla superficie (fondiaria) totale della zona omogenea considerata o dal numero degli addetti dell’attività rispetto al numero di addetti della zona omogenea considerata.

Parametro “c”

Densità di attività artigianali /industriali

A = sup. % Classe di variabilità

0 Nulla

da > 0 a ≤ 0,5 Bassa

da > 0,5 a ≤ 5 Media

> 5 Alta

La densità di attività artigianali/industriali “A”, ivi comprese piccole attività industriali, inserite nel contesto urbano, viene espressa dalla superficie occupata dalle attività rispetto alla superficie totale della zona omogenea considerata o dal numero degli addetti dell’attività rispetto al numero di addetti della zona omogenea considerata.

Per ciascuna area o zona omogenea, come precedentemente accennato, vengono pertanto determinati, per i tre parametri considerati, i valori dei corrispondenti punteggi la cui somma consente di effettuare l’attribuzione delle classi.

Poiché la somma totale dei punteggi può assumere valori da 0 a 9, saranno identificate come zona II tutte le aree il cui punteggio totale sia compreso tra 0 e 3, come zona III quelle il cui punteggio sia compreso tra 4 e 6 ed infine come zona IV quelle con punteggio superiore a 6, così come riportato nella sotto indicata tabella:

Prima assegnazione delle zone II, III e IV in base al punteggio totale Punteggio totale dei parametri

(a+b+c) Classe di destinazione d’uso

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Da 0 a 3 II

Da 4 a 6 III

Da 7 a 9 IV

Il metodo quantitativo anzi descritto tende ad oggettivare la classificazione secondo criteri generali, una volta stabilite le soglie delle classi di variabilità dei parametri considerati.

Come precedentemente indicato, la successiva fase di analisi dovrà valutare l’influenza dell’eventuale traffico veicolare/ferroviario nelle zone esaminate.

17. Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria

Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti alle infrastrutture di trasporto dovranno essere classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di queste ultime.

Per quanto concerne il traffico veicolare è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane esso costituisce la principale fonte di inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una più compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerarne il relativo apporto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle varie strade.

Pertanto per proseguire nella procedura di classificazione, occorre determinare il tipo di infrastruttura stradale per verificarne l’impatto sul territorio.

A tale proposito, si dovrà fare riferimento al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”

e s.m.i. e nello specifico all’art. 2, ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Tale articolo è stato confermato dal recente DPR 30 marzo 2004 n. 142 e prevede che le strade, esistenti o in via di realizzazione, siano classificate, riguardo alle loro caratteristiche tecnico-funzionali tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite

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aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla

carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

Dalle indicazioni sopra riportate una prima classificazione delle strade può essere così effettuata:

Assegnazione relativa delle classi per zone in prossimità del traffico stradale

Descrizione delle tipologie di strade Classe

appartengono alla classe IV le aree in prossimità delle strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traffico ferroviario, categorie riconducibili alle strade di tipo A, B, C, D del comma 2, art. 2 D. Lgs 285/92

IV

appartengono alla classe III le aree in prossimità delle strade di quartiere e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano e corrispondono

in generale alle strade di tipo E e F del comma 2, art. 2 D. Lgs 285/92; III

appartengono alla classe II le aree in prossimità delle strade locali revalentemente situate in zone residenziali e cioè strade di tipo E e F del comma 2, art. 2 D. Lgs

285/92 II

Un ulteriore criterio che consente al progettista di meglio definire e individuare la tipologia della classe di appartenenza della strada è quella di verificarla in funzione del traffico veicolare, così come precisato nella Circolare regionale n. 13285 del 20 aprile 2006:

Descrizione delle tipologie di strade Classe

orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora IV

orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora III orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora II

Si avrà pertanto una classificazione delle varie strade che dovrà essere confrontata con quella dell’area territoriale omogenea attraversata.

Si definisce così la bozza di zonizzazione quantificando l’apporto del rumore provocato dal traffico insistente nelle zone esaminate e si prende atto di eventuali necessità di variazione di classe sulla prima ipotesi di zonizzazione effettuata.

A tal proposito, qualora la classe attribuita alla strada risultasse superiore a quella della zona attraversata sarà necessario individuare l’opportuna fascia di pertinenza acustica.

Tuttavia sarà compito del progettista prevedere caso per caso anche l’attribuzione di classe sopra riportata in relazione alle caratteristiche delle aree in prossimità alla infrastruttura stradale.

17.1 Traffico ferroviario

Per quanto concerne l’attribuzione delle classi all’infrastruttura ferroviaria, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimità delle linee ferroviarie. Tuttavia ciò non esclude la possibilità di assegnare la classe V o la classe VI in prossimità delle suddette infrastrutture, nel caso di linee ad intenso traffico ferroviario o in presenza di insediamenti commerciali o industriali. Appare senz’altro possibile anche l’attribuzione della classe III, come nel caso di linee ferroviarie locali, se le caratteristiche delle aree prossime

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all’infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo consentano. In particolare l’adozione della classe III appare opportuna nel caso di linee ferroviarie con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e la quasi assenza di traffico in periodo notturno.

17.2 Fasce di pertinenza delle reti stradali e ferroviarie

Alle fasi precedentemente descritte, relative alla classificazione di zone e strade, dovrà far seguito l’operazione di sovrapposizione della rete stradale/ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza alla prima bozza di zonizzazione predisposta.

Per quanto concerne le infrastrutture stradali, infatti non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità) del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma si dovrà fare riferimento al DPR n. 142 del 30/03/2004, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” che prevede l’inserimento delle opportune fasce di pertinenza.

La fascia di pertinenza è definita dal suddetto decreto come “striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale”, all’interno della quale devono essere rispettati specifici limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa con riferimento al tipo di infrastruttura viaria secondo la classificazione riportata dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.).

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura.

Nelle tabelle successive, rispettivamente per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, vengono riportate l’estensione della fascia di pertinenza ed i limiti in essa vigenti.

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Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per le strade di nuova realizzazione

Tipo di strada

(secondo Codice della strada)

Sottotipi a fini acustici

(secondo il DM 5/11/2001- Norme funz. e

geom. per la costruzione delle strade)

Ampiezza fascia di pertinenza

acustica (m)

Scuole(*), ospedali, case di cura e di

riposo Altri Ricettori

Diurno dB(A)

Notturno dB(A)

Diurno dB(A)

Notturno dB(A)

A- autostrada 250 50 40 65 55

B - extraurbana

principale 250 50 40 65 55

C - extraurbana secondaria

C1 250 50 40 65 55

C2 150 50 40 65 55

D - urbana di

scorrimento 100 50 40 65 55

E - urbana di

quartiere 30

F – locale 30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre

1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge

n. 447 del 1995 (*) per le scuole vale il solo limite diurno

(26)

Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti).

Tipo di strada

(secondo Codice della strada)

Sottotipi a fini acustici

(secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)

Ampiezza fascia di pertinenza

acustica (m)

Scuole(*), ospedali, case di cura e di

riposo Altri Ricettori

Diurno

dB(A) Notturno

dB(A) Diurno

dB(A) Notturno dB(A)

A - autostrada

100 (fascia A) (fascia B)150

50 40

70 60

65 55

extraurbanaB - principale

(fascia A)100 (fascia B)150

50 40

70 60

65 55

extraurbanaC - secondaria

C(a)

(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR

1980)

100 (fascia A) (fascia B)150

50 40

70 60

65 55

C(b)

(tutte le altre strade extraurbane secondarie)

(fascia A)100 (fascia B)50

50 40

70 60

65 55

D - urbana di scorrimento

D(a)

(strade a carreggiate separate e interquartiere)

100 50 40 70 60

D(b)

(tutte le altre strade

urbane di scorrimento) 100 50 40 65 55

E - urbana di

quartiere 30

F – locale 30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14

novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera

a) della legge n. 447 del 1995

* per le scuole vale il solo limite diurno

Per le strade di tipo A, B, C, D il decreto definisce appositi limiti di fascia.

Nel definire l'ampiezza della fascia di pertinenza per strade di tipo E e F si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali; in linea di massima sono forniti i seguenti criteri:

 per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 30 metri dal margine della carreggiata;

 per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di 30 metri.

La fascia di 30 m relativa alle strade di tipo E, F può non essere riportata a livello grafico nelle tavole del PCA, al fine di facilitare la lettura della carta.

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