S O M M A R I O
TITOLO I – GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’A.S.L. CN2... 1
ART. 1 RAGIONE SOCIALE... 1
ART. 2 SEDE... 1
ART. 3 RIFERIMENTI FISCALI ... 1
ART. 4 LOGO... 1
ART. 5 TERRITORIO E POPOLAZIONE ... 1
ART. 6 IDENTITA’... 1
ART. 7 AMBITO DI ATTIVITA’ E FINALITA’ PERSEGUITE ... 2
ART. 8 VALORI... 2
ART. 9 INTEGRAZIONE OSPEDALE – TERRITORIO... 3
ART. 10 GOVERNO CLINICO ... 3
ART. 11 COMMITTENTI E PRODUTTORI ... 3
TITOLO II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA... 4
ART. 12 PRINCIPI ORGANIZZATIVI... 4
ART. 13 AREE E FUNZIONI ... 4
ART. 14 COLLEGI POLITICI E TECNICI DI SUPPORTO ... 5
ART. 15 LE STRUTTURE DELL’ASL ... 5
ART. 16 IL DIPARTIMENTO... 5
ART. 17 LE STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI... 6
ART. 18 LE AREE FUNZIONALI ... 6
ART. 19 I GRUPPI DI PROGETTO... 6
TITOLO III – IL GOVERNO LOCALE DELLA SANITA’... 7
ART. 20 ASSETTO ISTITUZIONALE ... 7
ART. 21 LA CONFERENZA DEI SINDACI E LA RAPPRESENTANZA... 7
ART. 22 LA CONFERENZA AZIENDALE DI PARTECIPAZIONE ... 7
ART. 23 I DISTRETTI... 8
ART. 24 IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO... 9
ART. 25 L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI ... 10
TITOLO IV – IL GOVERNO CENTRALE DELL’AZIENDA... 11
ART. 26 IL DIRETTORE GENERALE ... 11
ART. 27 IL DIRETTORE SANITARIO ... 12
ART. 28 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO... 12
ART. 29 IL COLLEGIO SINDACALE ... 12
ART. 30 IL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’AZIENDA ... 13
ART. 31 IL CONSIGLIO DEI SANITARI... 14
TITOLO V – LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’A.S.L. CN2... 15
ART. 32 I DISTRETTI... 15
ART. 33 L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE ... 15
ART. 34 I SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI... 16
ART. 35 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ... 17
ART. 36 I DIPARTIMENTI FUNZIONALI... 18
ART. 37 L’AREA FUNZIONALE DELLO SCREENING ... 18
TITOLO VI – LE ATTIVITA’ DIRIGENZIALI DELL’A.S.L. CN2... 19
ART. 38 TIPOLOGIE DI INCARICHI DIRIGENZIALI ... 19
ART. 39 IL DIRETTORE DI DISTRETTO ... 19
ART. 40 IL DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO... 20
ART. 41 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ... 20
ART. 42 I DIRETTORI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COMPLESSE ... 20
ART. 43 I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE OPERATIVE SEMPLICI ... 21
ART. 44 I DIRIGENTI CON INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE... 21
ART. 45 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI... 22
TITOLO VII – L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELL’AZIENDA: PRINCIPI E REGOLE. 23 ART. 46 PATRIMONIO ... 23
ART. 47 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE ... 23
ART. 48 ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELL’AZIENDA... 23
ART. 49 RAPPORTI CON I SOGGETTI ESTERNI ... 24
TITOLO VIII – IL SISTEMA DEI CONTROLLI... 25
ART. 50 PRINCIPI GENERALI ... 25
ART. 51 IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE... 25
ART. 52 IL CONTROLLO DI GESTIONE ... 25
ART. 53 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DIRIGENZIALE... 25
ART. 54 IL COLLEGIO TECNICO ... 25
ART. 55 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE... 26
ART. 56 IL SERVIZIO ISPETTIVO ... 26
ART. 57 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLINICO... 26
TITOLO IX – QUALITA’ E PARTECIPAZIONE... 27
ART. 58 PRINCIPI GENERALI ... 27
ART. 59 L’UFFICIO PER LA QUALITA’ ... 27
ART. 60 LA QUALITA’ PERCEPITA: IL SISTEMA DI ASCOLTO... 27
ART. 61 LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI... 28
ART. 62 LA SCUOLA DI UMANIZZAZIONE DELLA MEDICINA... 28
TITOLO X – NORMATIVA FINALE E DI RINVIO... 29
ART. 63 DOTAZIONE ORGANICA ... 29
ART. 64 NORMA FINALE E DI RINVIO ... 29
ART. 65 S.O.C. SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2 ... 29
TITOLO I – GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’A.S.L. CN2
ART. 1 RAGIONE SOCIALE
Il 1° gennaio 2008 è stata costituita (con decreto del Presidente della Giunta Regionale 91 del 17 dicembre 2007) l’Azienda sanitaria locale CN2 (in seguito A.S.L. CN2 o Azienda). Essa rappresenta la continuazione della Azienda sanitaria locale 18, risultante, a sua volta, dall’aggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL.1:
- U.S.S.L. 64 di Bra - U.S.S.L. 65 di Alba.
L’A.S.L. CN2 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale.
ART. 2 SEDE
L’Azienda ha sede legale in Via Vida, 10 ad ALBA (CN).
Le sedi operative vengono distribuite sul territorio aziendale in funzione delle necessità organizzative e dei bisogni della popolazione. Le loro collocazioni sono riportate nella Carta dei Servizi.
ART. 3 RIFERIMENTI FISCALI
L’Azienda ha Codice Fiscale e Partita IVA n° 02419170044.
ART. 4 LOGO
Il logo dell’A.S.L. CN2 è costituito dall’immagine di seguito riportata, che rappresenta i simboli delle città di Alba (le torri) e di Bra (la “Zizzola”):
ART. 5 TERRITORIO E POPOLAZIONE
L’ A.S.L. CN2 insiste sul territorio di 76 Comuni elencati nel successivo art. 23. La superficie totale è di 1.117,9 kmq., la popolazione residente, al 31/12/2006, era di 164.400 abitanti.
Nell’ambito territoriale di riferimento l’andamento demografico è in costante aumento, con un tasso di crescita che negli ultimi 10 anni è stato in media dello 0,53% annuo.
ART. 6 IDENTITA’
Il territorio dell’Albese e del Braidese è caratterizzato da una forte identità. Ragioni culturali ed economiche ne fanno un’area dai tratti distintivi marcati nella realtà, percepiti e vissuti dalla popolazione, riconosciuti e difesi dalle amministrazioni locali.
1Istituite ex art. 2, l. r. 21 gennaio 1980, n. 3
Al rafforzamento di tale sentimento di identità ha contribuito l’istituzione A.S.L. 18, che, unificando e rendendo omogenei i servizi sanitari nei 76 Comuni che ne costituiscono l’ambito territoriale, ha favorito il superamento di antichi campanilismi e il raggiungimento di una significativa unità di intenti.
Segno tangibile di tale atteggiamento è il progetto dell’Ospedale unico dell’A.S.L., in costruzione nel Comune di Verduno, e della conseguente diversa destinazione d’uso dei due presidi ospedalieri attualmente operanti in Alba e Bra.
Il Nuovo Ospedale non costituisce solo un momento di riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera ma rappresenta il carattere distintivo dell’A.S.L. CN2 – che dell’A.S.L. 18 è la continuità – e costituisce un formidabile elemento di rafforzamento dell’identità dell’azienda sanitaria e del suo territorio.
ART. 7 AMBITO DI ATTIVITA’ E FINALITA’ PERSEGUITE
L’A.S.L. CN2 assicura ai propri assistiti disponibilità e accesso all’intera tipologia di prestazioni e servizi sanitari, erogati direttamente o da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (pubblici o privati accreditati), garantendo le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza - assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera - nonché quelle integrative eventualmente stabilite dalla Regione Piemonte.
L’attività dell’Azienda è, quindi, articolata su due livelli:
− livello investito della missione di tutela ovvero di governo della domanda (distretti)
− livello investito della missione produttiva, cioè della erogazione delle prestazioni ai cittadini (presidi ospedalieri e servizi assistenziali territoriali).
L’A.S.L. CN2 orienta la propria azione all’obiettivo strategico di rispondere sempre più e sempre meglio ai bisogni sanitari della popolazione, nel rispetto del principio della libera scelta del cittadino, secondo i criteri dell’appropriatezza e della compatibilità con le risorse disponibili e favorendo il consolidamento dell’integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria.
L’Azienda esercita inoltre, su delega della Regione Piemonte, la funzione di vigilanza sull’attività delle strutture, pubbliche e private, operanti sul territorio in ambito sanitario e sociosanitario. L’esercizio di tale funzione è affidato a Commissioni appositamente costituite in applicazione delle norme vigenti.
ART. 8 VALORI
L’erogazione dei servizi offerti dall’Azienda avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
− eguaglianza: ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure più appropriate senza discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche
− continuità: i servizi sono erogati senza interruzioni, nell’ambito delle modalità di funzionamento definite da norme e regolamenti nazionali, regionali ed aziendali
− partecipazione: l’Azienda riconoscere la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla salute e ne garantisce la partecipazione come utente singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini
− imparzialità: nelle scelte e nelle decisioni vengono garantite al cittadino equità di trattamento e di accesso
− libertà di scelta del soggetto erogatore del servizio nell’ambito delle leggi regionali e nazionali.
Unitamente ai principi di comportamento nei servizi offerti alla cittadinanza, sono determinanti i principi che ispirano le regole gestionali interne:
− valorizzazione delle risorse umane, che costituiscono l’elemento fondamentale e distintivo dell’Azienda, offrendo opportunità di crescita professionale e di carriera a quanti sappiano distinguersi per capacità ed impegno e contribuiscano in modo leale e responsabile al raggiungimento delle missione e degli obiettivi Aziendali
− integrazione con gli Enti locali nell’ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria a livello locale
− collaborazione con le altre Aziende Sanitarie e con le strutture regionali preposte direttamente o indirettamente alla tutela della salute dei cittadini
− promozione dell’innovazione gestionale e tecnologica, che consenta di migliorare la qualità dell’assistenza in linea con la sostenibilità economica
− coinvolgimento e rafforzamento dell’apporto del Collegio di Direzione e degli uffici di coordinamento distrettuale per la realizzazione della funzione di tutela e della funzione di erogazione
− cultura del comportamento individuale ispirato ai principi dell’etica della responsabilità. Essa costituisce valore prioritario ispiratore di ogni azione a qualunque livello posta in essere e viene
nel rispetto dei propri doveri e dei diritti dell’utenza e nella convinzione di essere “al servizio” e “per il servizio” dei cittadini. Il documento “Carta etica” è “di proprietà” dell’Azienda, ed è aggiornato con il coinvolgimento sempre più esteso degli operatori e dei cittadini interessati ai servizi offerti.
ART. 9 INTEGRAZIONE OSPEDALE – TERRITORIO
Poiché l’A.S.L. CN2 sarà presto caratterizzata dalla presenza di un unico presidio ospedaliero, pensato per questo territorio e dimensionato sulle sue esigenze, sussistono condizioni ottimali per superare la separazione fra servizi ospedalieri e servizi territoriali, che costituisce uno dei nodi irrisolti del Servizio Sanitario Nazionale.
In un contesto caratterizzato da forte identità e dalla presenza di un unico presidio sarà possibile attuare quell’integrazione, sempre auspicata ma mai compiuta, fra servizi chiamati a concorrere al benessere della popolazione.
Lo strumento primo di questa integrazione è il superamento del concetto che governo dei percorsi e produzione dei servizi debbano coincidere, con la conseguente riappropriazione, da parte del territorio, della funzione di gestore del percorso diagnostico e terapeutico del paziente in qualunque contesto siano erogate le singole prestazioni.
L’obiettivo dell’integrazione ospedale - territorio presuppone una diversa definizione del ruolo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, che devono costituire il braccio operativo del Distretto nell’esercizio della funzione di tutela e quindi del governo dei percorsi degli assistiti.
ART. 10 GOVERNO CLINICO
Il governo complessivo dell’Azienda implica l’integrazione tra la dimensione clinica e la dimensione economica, tenendo presente che la finalità istituzionale aziendale si concretizza nel garantire i Livelli Essenziali di Assistenza in termini qualitativi e quantitativi con l’obiettivo di raggiungere costantemente l’equilibrio economico.
La funzione di Governo Clinico consiste nel creare un ambiente favorevole al perseguimento di elevati standard di prestazioni e al miglioramento continuo della qualità, per integrare efficacia e buona pratica clinica con i diritti dei pazienti nel rispetto degli equilibri economici aziendali.
La responsabilità del governo clinico è propria di ogni livello organizzativo e si estende dal Direttore Sanitario d’Azienda al singolo professionista, ma sono gli organi dei Distretti e di ogni Dipartimento che, nell’ambito delle rispettive competenze, devono assumere iniziative atte ad un effettivo esercizio della funzione del governo clinico sia a livello ospedaliero che territoriale.
ART. 11 COMMITTENTI E PRODUTTORI
L’elemento che caratterizza maggiormente l’organizzazione dell’Azienda è il superamento da parte del Distretto del doppio ruolo di committente e di produttore.
L’Azienda distingue i due ruoli sopra richiamati per assegnarli a due soggetti distinti dell’organizzazione aziendale al fine di:
- chiarire gli ambiti di responsabilità tra “cliente” (il Distretto, che si rende garante, per i cittadini e per le Amministrazioni, dei risultati da raggiungere in termini di “obiettivi di salute” e delle risorse assegnate per raggiungerli) e “fornitore” (i Dipartimenti, che rispondono della produzione e dell’efficienza/efficacia produttiva), in modo da equilibrarne le responsabilità
- inserire committenti e produttori nella dinamica di programmazione e controllo in modo da tenere separate le funzioni di committenza da quelle di produzione
- affidare ai committenti e ai produttori obiettivi comuni e relative responsabilità con riguardo alla continuità assistenziale e all’integrazione, alle quali devono concorrere entrambi attraverso strumenti programmatori e gestionali adeguati.
TITOLO II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA
ART. 12 PRINCIPI ORGANIZZATIVI
L’organizzazione aziendale è volta al perseguimento delle finalità proprie dell’Asl CN2, nel rispetto dei valori e dei principi esposti nel titolo I
Il modello organizzativo si estrinseca in soluzioni coerenti con il consolidamento del processo di aziendalizzazione ed improntate a sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica, perseguimento dell’equilibrio economico attraverso: razionale utilizzo delle risorse, chiara individuazione dei centri di autorità, responsabilizzazione sui risultati, flessibilità procedurale.
Le soluzioni innovative adottate per dare concreta attuazione a questi principi sono di seguito esposte con riferimento alle strutture aziendali:
− Distretti. La separazione delle funzioni di produzione da quelle di tutela e committenza contribuisce a chiarire le responsabilità delle strutture che operano sul territorio, a favorire l’integrazione fra Ospedale e territorio e a caratterizzare in tal senso la mission aziendale.
− Dipartimenti. La rivitalizzazione dell’istituzione dipartimentale passa attraverso un rafforzamento della rappresentatività del Comitato di Dipartimento, costituito anche da membri elettivi, appartenenti a tutte le categorie professionali. Il principio di rappresentatività è applicato anche alla nomina del Direttore di Dipartimento, disposta dal Direttore Generale previa consultazione dei direttori delle SOC aggregate nel dipartimento. Il Comitato di Dipartimento, cui sono attribuite le decisioni più importanti, è l’organo di gestione del Dipartimento.
− Collegio di Direzione. La contestuale valorizzazione del ruolo del Collegio Direzione, costituito in gran parte dai Direttori di Dipartimento garantisce una più attiva partecipazione dei professionisti ai processi di programmazione e di direzione strategica dell’Azienda ed assicura una reale circolazione “top-down”
e “bottom-up” delle informazioni relative alla vita dell’azienda.
ART. 13 AREE E FUNZIONI
L’A.S.L. CN2 è articolata nelle seguenti aree:
A R E A F U N Z I O N I T I T O L A R I
DI GOVERNO, INDIRIZZO, CONTROLLO E GESTIONE
Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo STRATEGICA
DI SUPERVISIONE E CONTROLLO TECNICO Collegio Sindacale
A R E A F U N Z I O N I T I T O L A R I TUTELA COMMITTENZA E GOVERNO DEI PERCORSI Direttori di Distretto
A R E A F U N Z I O N I T I T O L A R I COORDINAMENTO ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO Direttori di Distretto
Direttore del Dipartimento di Prevenzione e della Direzione integrata della prevenzione Direttore Sanitario di Presidio
Direttori di Dipartimenti strutturali dei servizi sanitari assistenziali (ospedalieri e territoriali)
A R E A F U N Z I O N I T I T O L A R I
PRODUZIONE EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI Dipartimenti strutturali dei servizi sanitari assistenziali (ospedalieri e territoriali)
Dipartimento di Prevenzione
A R E A F U N Z I O N I T I T O L A R I AMMINISTRAZIONE SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E A
TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI
Strutture operative in staff alla Direzione Generale
Dipartimenti strutturali dell’amministrazione centrale
ART. 14 COLLEGI POLITICI E TECNICI DI SUPPORTO
Sono collegi (tecnici o politici) di supporto ai soggetti operanti nell’area strategica e nell’area di coordinamento i seguenti:
A R E A
S U P P O R T A T A F U N Z I O N I T I T O L A R I D E L L E F U N Z I O N I
PROPOSITIVA, SUPERVISIONE E CONTROLLO POLITICO
Conferenza dei Sindaci
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
PARTECIPATIVA Conferenza aziendale di partecipazione STRATEGICA
DI CONSULENZA TECNICA Collegio di Direzione Consiglio dei Sanitari
A R E A
S U P P O R T A T A F U N Z I O N I T I T O L A R I D E L L E F U N Z I O N I
PROPOSITIVA E DI CONSULENZA SUPERVISIONE E CONTROLLO POLITICO
Comitato dei Sindaci di Distretto TUTELA
DI CONSULENZA TECNICA Ufficio di coordinamento di Distretto
ART. 15 LE STRUTTURE DELL’ASL Sono macro strutture dell’A.S.L. CN2:
- i distretti
- l’amministrazione centrale
- i servizi sanitari assistenziali (ospedalieri e territoriali) - il Dipartimento di Prevenzione.
La relativa descrizione viene esplicitata nei titoli successivi.
Le macrostrutture si articolano in:
- dipartimenti
- strutture operative complesse (S.O.C.)
- strutture operative semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.) - strutture operative semplici (S.O.S.).
così come descritte negli articoli seguenti.
ART. 16 IL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento rappresenta il modello ordinario di organizzazione delle strutture operative dell’Azienda.
L’A.S.L. CN2 può istituire Dipartimenti secondo le seguenti tipologie:
- Strutturale – Il Dipartimento strutturale è il modello di aggregazione adottato per tutte le strutture operative dell’Azienda ad eccezione di quelle poste in staff alla Direzione Generale. E’ costituito dall’aggregazione di strutture complesse e di strutture semplici a valenza dipartimentale, che perseguono finalità comuni e sono quindi tra loro intercorrelate. Il Dipartimento rappresenta la struttura aziendale deputata all’efficacia dell’azione assistenziale o delle attività amministrative e al perseguimento dell’efficienza attuabile mediante sinergie e interscambio e condivisione di risorse.
Tutte le strutture operative sono inserite in un Dipartimento strutturale e ognuna di esse afferisce ad uno solo. Le competenze e le norme di funzionamento dei Dipartimenti strutturali sono contenute nei regolamenti allegati all’atto aziendale.
- Funzionale – Il Dipartimento funzionale è finalizzato alla gestione di percorsi diagnostico-terapeutici- assistenziali cui concorre una pluralità di strutture operative aggregate in Dipartimenti strutturali diversi. Il Dipartimento funzionale non è dotato di budget autonomo e non è soggetto a rendicontazione analitica.
L’organizzazione ed il funzionamento di ogni Dipartimento funzionale dell’A.S.L. CN2 è disciplinato in apposito regolamento adottato dal Direttore Generale, contestualmente alla sua istituzione.
ART. 17 LE STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI
Le strutture in cui si articola l’Azienda possono essere strutture complesse o semplici. La complessità della struttura è valutata sulla base delle risorse umane assegnate, del numero e del decentramento delle articolazioni interne, delle problematiche poste o da porsi, dell’affidamento di “budget” di conto e della valenza strategica delle stesse a livello aziendale.
Le strutture complesse (S.O.C.) sono articolazioni organizzative alle quali è attribuita la gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie dedicate, gestione che deve essere coordinata e concordata a livello di dipartimento.
Le strutture semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.) sono articolazioni organizzative con autonomia operativa e responsabilità della gestione delle risorse umane, strutturali e strumentali dedicate o condivise con altre strutture. Possono essere istituite per far fronte a particolari processi assistenziali e/o amministrativi per i quali non si ritiene necessaria l’istituzione di una struttura complessa.
Le strutture semplici (S.O.S.) costituiscono articolazioni organizzative interne delle strutture complesse o dello staff delle macrostrutture dell’Azienda alle quali è attribuita responsabilità di gestione delle risorse umane e tecniche.
Il Responsabile delle strutture aziendali è denominato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 terdecies del Decreto legislativo 502/1992:
- Direttore, se di struttura complessa,
- Responsabile, se di struttura semplice o semplice a valenza dipartimentale.
L’organigramma delle strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale è quello previsto nel presente Atto Aziendale.
Per le strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale erogatrici di prestazioni sanitarie deve essere valutata periodicamente la coerenza tra i ricavi ed i costi relativi all’attività assegnata anche ai fini di un’eventuale riorganizzazione o ridefinizione delle strutture stesse. Per quelle di nuova istituzione tale analisi deve essere contestuale alla proposta di attivazione.
Ogni variazione dell’organigramma, tenuto conto delle valutazioni sopra descritte, sarà oggetto di apposito atto deliberativo, sottoposto a verifica regionale.
L’istituzione o la soppressione di S.O.S. non costituisce modifica dell’Atto Aziendale.
ART. 18 LE AREE FUNZIONALI
L’istituzione di Aree Funzionali è finalizzata alla gestione di percorsi di cura cui concorre stabilmente una pluralità di strutture operative anche appartenenti a Dipartimenti diversi. In quanto aggregazione funzionale di strutture già esistenti, la loro istituzione non comporta, di norma, l’assunzione di oneri che modifichino il budget aziendale, ma possono essere soggette a rendicontazione analitica.
Le Aree Funzionali si distinguono in:
− Aziendali, se costituite dall’aggregazione funzionale di strutture interne all’Azienda
− Interaziendali, quando vi concorrono strutture di Aziende Sanitarie diverse.
Le finalità e le aggregazioni delle Aree Funzionali sono definite, contestualmente alla loro istituzione, con deliberazione del Direttore Generale che ne nomina il Responsabile, sulla base di un regolamento generale, adottato in conformità dell’Atto Aziendale.
L’istituzione di Aree Funzionali non costituisce modifica dell’Atto Aziendale.
ART. 19 I GRUPPI DI PROGETTO
Il Gruppo di Progetto è finalizzato al conseguimento di obiettivi specifici, circoscritti nel tempo, che richiedono il coinvolgimento di più strutture operative, anche appartenenti a dipartimenti strutturali diversi.
I responsabili dei gruppi di progetto possono partecipare alle riunioni del collegio di direzione con le modalità previste dalla regolamentazione aziendale.
L’organizzazione ed il funzionamento di ogni Gruppo di Progetto dell’A.S.L. CN2 è disciplinato in apposito regolamento adottato dal Direttore Generale, contestualmente alla sua istituzione.
Il Gruppo di Progetto è istituito con provvedimento del Direttore Generale, che ne definisce la finalità e la durata ed individua i componenti ed il Responsabile.
Possono anche essere istituiti gruppi di progetto interaziendali.
L’istituzione di Gruppi di Progetto non costituisce modifica dell’Atto Aziendale.
TITOLO III – IL GOVERNO LOCALE DELLA SANITA’
ART. 20 ASSETTO ISTITUZIONALE
Il Governo della sanità nel territorio di competenza dell’A.S.L. CN2 è la risultante delle relazioni tra tre soggetti fondamentali: Regione, Autonomie locali ed Azienda, ognuno portatore di un definito ambito di responsabilità. La Regione è il soggetto responsabile delle procedure di programmazione e controllo e finanziamento nessarie a creare le condizioni affinché le aziende realizzino l’uniformità delle garanzie correlate ai livelli essenziali di assistenza. Le autonomie locali sono rappresentate dalla Conferenza dei Sindaci, dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e dal Comitato dei Sindaci di Distretto, quali soggetti che partecipano alla programmazione regionale e, in coerenza con quest’ultima, sono titolari della programmazione locale dei servizi, nonché delle funzioni di indirizzo per l’organizzazione e la valutazione dei risultati raggiunti dall’Azienda, individuata come titolare dell’organizzazione dei servizi e dell’autonoma gestione delle risorse necessitanti all’erogazione dei servizi stessi.
ART. 21 LA CONFERENZA DEI SINDACI E LA RAPPRESENTANZA
Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 502/92 sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite la Rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.
La Conferenza dei Sindaci provvede, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, con proprio Regolamento a disciplinare:
- le modalità di nomina ed i criteri di composizione della Rappresentanza di cui al comma 1
- le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni cui dovrà attenersi la Rappresentanza.
Rientra nella competenza esclusiva della Conferenza dei Sindaci la designazione (ai sensi all’ 3 bis comma 3 del D.Lg.vo 502/92) di un componente del Collegio Sindacale.
La Conferenza dei Sindaci per il tramite della propria Rappresentanza:
- definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività
- definisce le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale, sulla base delle risultanze dei profili e piani di salute (PEPS). Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal Direttore Generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute
- esprime parere sul piano attuativo locale
- esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio e rimette alla Giunta regionale le relative osservazioni
- verifica l'andamento generale dell'attività
- contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione
- esprime il proprio parere circa le verifiche effettuate dalla Regione nei confronti dell’operato del Direttore Generale relativamente ai risultati aziendali conseguiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’atto della nomina e di quelli definiti nel quadro della programmazione regionale
- richiede, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, alla Regione di revocare il Direttore Generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto
- esprime parere sulla individuazione della sede legale dell’Azienda
- concorda ed esprime parere sulla definizione degli ambiti territoriali distrettuali - esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.
ART. 22 LA CONFERENZA AZIENDALE DI PARTECIPAZIONE
Presso l’ASL CN2 è istituita, secondo le indicazioni impartite dalla Giunta Regionale, la Conferenza degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e dell'imprenditorialità sociale, quale strumento partecipativo, al fine di garantire nella fase di elaborazione degli atti di organizzazione/riorganizzazione dei servizi sanitari e di verifica dei risultati conseguiti, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni
sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore.
La Conferenza denominata “Conferenza aziendale di partecipazione” concorre alla formulazione del piano attuativo aziendale e del PEPS.
ART. 23 I DISTRETTI
Il Distretto è articolazione territoriale, operativa ed organizzativa, dell’A.S.L. CN2.
Esso è centro di responsabilità e di autonomia gestionale ed economica.
L’attività distrettuale è svolta nell’ambito degli indirizzi della direzione strategica dell’A.S.L. ed è coerente con la programmazione regionale.
Il Distretto è centro di riferimento sanitario e socio-sanitario ove sono raccolte e coordinate le istanze espresse dalla comunità (per il tramite delle autonomie locali ovvero direttamente dalla popolazione) e la globalità delle risposte disponibili da parte del S.S.N.
Il Distretto è responsabile della tutela della salute del cittadino, funzione che garantisce avvalendosi:
- dei professionisti delle Cure Primarie, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e loro forme associative, codificandone il coinvolgimento nei percorsi tramite l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali
- della rete produttiva territoriale, articolata a livello distrettuale ed integrata con i servizi socio assistenziali, quale risposta alle esigenze di tipo extra-ospedaliero
- della rete produttiva ospedaliera e dei produttori privati accreditati per l’erogazione di risposte appropriate rispetto alle effettive esigenze di diagnosi, cura e riabilitazione a livello ospedaliero.
Al Distretto viene affidato il ruolo di committente che si estrinseca nelle seguenti funzioni:
- indirizzo e programmazione strategica, sviluppando azioni di lungo termine mediante:
- la programmazione negoziata con i Comuni del territorio di riferimento, le sue articolazioni e gli organismi di partecipazione
- la contrattazione con il Privato Accreditato
- il coinvolgimento del Privato Sociale e del Volontariato
- coordinamento della rete di servizi per garantire i processi di integrazione trasversali ai diversi produttori ed allineamento degli obiettivi tra produttori e programmatori
- garanzia di accessibilità verso l’esterno (utenza, istituzioni)
- assunzione del ruolo di “cliente” verso i produttori interni (Dipartimenti, Ospedale) ed esterni (altri produttori/fornitori)
- controllo strategico (rispondenza agli obiettivi economico-finanziari e alle attese – bisogni di salute – della popolazione)
La funzione di committenza ricerca l’applicazione dei valori della sussidiarietà e pertanto ricorre alle più opportune forme di collaborazione pubblico-privato, selezionando i soggetti erogatori in base a criteri di accreditamento.
Il Distretto assicura il governo della domanda:
- identificando i bisogni di salute e commissionando l’offerta più appropriata attraverso il governo delle risorse economiche e umane
- promuovendo l’alleanza strategica con i professionisti delle Cure Primarie, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e loro forme associative in particolare nelle aree di aggregazione funzionale territoriale individuate
- garantendo, nel territorio distrettuale, risposte assistenziali di base e specialistiche, con caratteri di continuità nelle cure rispetto ai bisogni delle persone
- filtrando gli accessi ospedalieri, secondo criteri di appropriatezza
- fornendo (tramite i presidi residenziali e semiresidenziali, le cure ambulatoriali e domiciliari) idonee risposte territoriali di tipo continuativo o diurno.
L’Azienda Sanitaria Regionale CN2 di Alba Bra si articola in due distretti: il Distretto n. 1 di Alba ed il Distretto n. 2 di Bra.
L’organizzazione ed il funzionamento dei distretti dell’A.S.L. CN2 sono disciplinati in apposito regolamento allegato.
23.1. IL DISTRETTO N. 1 DI ALBA Superficie: kmq. 773,64
Territorio: il territorio (alto collinare) occupa la parte nord-orientale della provincia di Cuneo ai confini con la provincia di Asti e, più a sud, con quella di Savona.
Sezionandolo nella direzione nord-sud, alla longitudine di Alba, se ne ottiene il profilo altimetrico più indicativo: con la minima di 170 m. s. l. m. alle sponde del Tanaro e con la massima di quasi 900 m. alla balza di Mombarcaro.
Densità di popolazione: 131,49 ab./kmq.
L'indice di invecchiamento, considerato come il rapporto tra la popolazione di sessantacinque anni e più e quella con meno di quattordici anni, è del 1,81.
Popolazione:
ETA’ 1996 2006 diff. %1996 %2006 diff. %
0-14 12.338 13.224 886 12,57 13,00 0,43 15-64 65.173 64.600 - 573 66,41 63,51 - 2,90
>=65 20.632 23.899 3.267 21,02 23,49 2,47 TOTALE 98.143 101.723 3.580 100,00 100,00
Comuni: il distretto di Alba comprende i seguenti 65 Comuni:
Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Benevelllo, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Giorgio Scarampi, S.
Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d’Alba.
23.2. IL DISTRETTO N. 2 DI BRA Superficie: kmq. 331,69
Territorio: il territorio (pianeggiante e basso collinare) è dislocato al confine tra le province di Asti e Torino.
Densità di popolazione: 188,96 ab./kmq.
L'indice di invecchiamento, considerato come il rapporto tra la popolazione di sessantacinque anni e più e quella con meno di quattordici anni, è del 1,43.
Popolazione:
ETA’ 1996 2006 diff. %1996 %2006 diff. %
0-14 8.012 8.933 921 13,85 14,25 0,40 15-64 39.173 40.947 1.774 67,73 65,33 - 2,40
>=65 10.655 12.797 2.142 18,42 20,42 2,00 TOTALE 57.840 62.677 4.837 100,00 100,00
Comuni: il distretto di Bra comprende i seguenti 11 Comuni:
Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, S. Vittoria d’Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Verduno
ART. 24 IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
Il Comitato dei Sindaci di Distretto è organismo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.
Il Comitato dei Sindaci di Distretto esercita un ruolo consultivo, propositivo e di verifica sulla programmazione delle attività distrettuali, contribuendo a rendere efficace la funzione del Distretto quale centro di riferimento sanitario delle comunità locali.
Il Comitato dei Sindaci di Distretto:
- predispone i PEPS (profili e piani di salute) e li approva a maggioranza, sentita la Conferenza aziendale di partecipazione
- approva il programma operativo annuale di attuazione dei PEPS, che ne può costituire aggiornamento - concerta con il Direttore Generale il programma annuale di attività per la parte relativa alle attività
afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria e esprime parere su di esso - promuove l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio sanitarie
- verifica il raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali - esercita ogni altra competenza ad esso riservata dalle norme nazionali e regionali.
Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni presenti nell’ambito distrettuale.
Al Comitato partecipa, inoltre, con diritto di voto, il Presidente della Provincia. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, il presidente della Conferenza dei Sindaci, il Direttore del Distretto ed i Direttori degli Enti Gestori dei servizi sociali.
Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, con votazione palese.
Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del Comune sede di Distretto.
Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale o suo delegato e il Direttore del Distretto.
Il Comitato dei Sindaci, entro 30 gg. dall’insediamento, approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitati sono a carico dell’A.S.L.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente, qualora lo richieda il Direttore Generale dell’A.S.L. ovvero quanto lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.
ART. 25 L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI
Il Direttore del Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali con funzioni propositive e tecnico-consultive, relativamente a tutte le attività di competenza del Direttore di Distretto medesimo.
Come previsto dall’art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, tale ufficio è composto dal Direttore del Distretto e dalle seguenti figure professionali:
- un rappresentante dei M.M.G. e un rappresentante dei P.L.S. operanti nel Distretto eletti rispettivamente dai medici di famiglia e dai pediatri fra i colleghi operanti nello stesso Distretto che abbiano presentato la propria candidatura
- un rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Distretto, designato dagli specialisti medesimi ivi operanti
- un farmacista titolare o Direttore di farmacia convenzionata con il SSN, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nel Distretto.
L’ufficio è integrato dalle seguenti figure professionali:
- Direttore della S.O.C Cure Primarie e domiciliari
- nelle materie afferenti all’area socio-sanitaria, dai Direttori degli Enti Gestori delle funzioni socio- assistenziali operanti nell’ambito distrettuale e/o da altro dirigente designato dagli Enti Gestori medesimi.
TITOLO IV – IL GOVERNO CENTRALE DELL’AZIENDA
ART. 26 IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è organo monocratico dell’Azienda, con poteri decisionali di gestione e di direzione strategica.
Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda.
Ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo egli si avvale, altresì, dell’attività degli organismi aziendali e delle strutture di supporto in cui è articolata l’A.S.L.
Le competenze del Direttore Generale sono distinguibili in funzioni di “governo”, di “rappresentanza e tutela”
dell’Azienda e in funzioni di “gestione”.
Il Direttore Generale esercita le predette funzioni attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi o con atti di diritto privato.
In caso di vacanza dell’ufficio del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo più anziano per età ex art. 3, comma 6, D.lgs. 502/1992.
26.1. LE FUNZIONI DI GOVERNO
Le funzioni di “governo” sono di competenza esclusiva del Direttore Generale. Eccezion fatta che per l’adozione dell’Atto Aziendale e la nomina, la sospensione o la decadenza del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, il Direttore Generale può delegare le funzioni di “governo” al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario.
Tra le funzioni di “governo” delegabili al Direttore Amministrativo e Sanitario si annoverano le seguenti:
- la nomina di organi collegiali e commissioni, anche a seguito di designazioni previste da norme legislative e regolamentari
- l’adozione degli atti di programmazione socio sanitaria locale (il piano attuativo locale, i programmi annuali di attività) e di pianificazione dell’attività delle macro strutture aziendali
- l’adozione della relazione annuale socio-sanitaria
- l’adozione dei documenti di bilancio e del documento di budget - i programmi di spesa pluriennali
- l’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
- la determinazione della consistenza quali-quantitativa complessiva del personale - l’adozione di direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione dell’azienda
- la verifica di rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, con il supporto del nucleo di valutazione
- l’adozione dei regolamenti interni per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento dell’azienda - gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di norme nazionali e regionali
- la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria
26.2. LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA
Le funzioni di “rappresentanza e tutela” dell’Azienda sono di competenza del Direttore Generale. Per specifiche materie esse possono essere delegate al Direttore Amministrativo e Sanitario o ai dirigenti. In particolare, nell’ambito dell’attività contrattuale, la funzione di rappresentanza è delegata ai dirigenti in relazione a specifiche competenze attribuite e nei limiti delle soglie di autonomia contrattuale definite dal regolamento acquisti dell’Azienda. L’esercizio delle funzioni di rappresentanza comprende la funzione di Tutela dell’Azienda, esercitata dal Direttore Generale cui è riservata la facoltà di adottare misure di salvaguardia dell’interesse dell’Amministrazione, anche in presenza di atti o procedimenti di competenza dei dirigenti dell’Azienda ritenuti illegittimi, inopportuni o non conformi agli indirizzi strategici impartiti o che manifestino inerzia palese su questioni prioritarie, urgenti o considerate di rilevanza strategica per l’Azienda.
In tali casi il Direttore Generale, o per espressa delega il Direttore Amministrativo, può assumere la responsabilità diretta del procedimento in questione, in eccezione a quanto stabilito all’art. 42.
26.3. LE FUNZIONI DI GESTIONE
Le funzioni di “gestione”, che non siano attribuite da specifica normativa alla competenza dei Dirigenti, sono di competenza del Direttore Generale. Egli può delegarle ai Direttori Amministrativo o Sanitario ovvero ai
singoli dirigenti del ruolo professionale, tecnico o amministrativo. Non possono, in ogni caso, essere delegate ai dirigenti (ma ai soli Direttori Amministrativo o Sanitario) le seguenti funzioni “gestione”:
- la stipula di contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico ex art. 15-septies commi 1 e 2 del decreto legislativo 502/92
- la stipula di contratti per l’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15-octies decreto citato - l’approvazione dei progetti di opere pubbliche
- l’attribuzione e la revoca ai dirigenti di incarichi di direzione di strutture complesse o semplici (con riferimento a queste ultime, su proposta congiunta del Direttore di Dipartimento e del responsabile della struttura complessa di riferimento, sentito il Comitato di Dipartimento)
- l’attribuzione e la revoca ai dirigenti di incarichi di natura professionale, di consulenza studio e ricerca, di funzioni ispettive, di verifica e di controllo (su proposta congiunta del Direttore di Dipartimento e del responsabile della struttura complessa di riferimento, sentito il Comitato di Dipartimento)
- i provvedimenti concernenti le liti attive e passive e le relative transazioni
ART. 27 IL DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni e partecipa con quest’ultimo, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari dell’Azienda ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
Il Direttore Sanitario assume diretta responsabilità delle funzioni attribuitegli e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari ed è componente di diritto del Collegio di Direzione.
Egli fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di propria competenza.
Il Direttore Sanitario adotta altresì tutti i provvedimenti nelle aree di competenza a lui delegate, come specificate in apposito atto del Direttore Generale.
ART. 28 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni e partecipa con quest’ultimo, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda.
Il Direttore Amministrativo assume diretta responsabilità delle funzioni attribuitegli e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda.
Il Direttore Amministrativo è componente di diritto del Collegio di Direzione.
Il Direttore Amministrativo adotta altresì tutti i provvedimenti nelle aree di competenza a lui delegate, come specificate in apposito atto del Direttore Generale.
Nell’ambito dell’organizzazione dell’ASL CN2 il Direttore Amministrativo viene individuato quale Datore di Lavoro ai sensi dall’art. 2, c.1, lett. b), del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Nell’ambito del regolamento che disciplina le funzioni di prevenzione all’interno dell’Azienda vengono anche normate le modalità di esercizio di tali funzioni.
ART. 29 IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività dell’Azienda.
Il Collegio Sindacale:
- verifica l’attività della azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale - vigila sull'osservanza della legge
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- effettua periodicamente verifiche di cassa e svolge le altre funzioni al medesimo attribuite da leggi nazionali e regionali.
Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
particolare riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Relaziona periodicamente sui risultati dei riscontri eseguiti alla Regione e alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci. Le modalità di svolgimento delle suddette competenze sono indicate dagli artt. 13 e 14 della L.R. 24 gennaio 1995 n. 10.
L’attività di controllo del Collegio concerne sia l’attività di diritto pubblico che di diritto privato dell'Azienda.
I componenti del Collegio Sindacale, in quanto organi istituzionali dell’Azienda, ispirano l’esercizio delle proprie funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa con la direzione dell’Azienda, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più rilevanti di programmazione e gestione.
I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 3, comma 13 del D.Lg.vo 502/92.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione Piemonte, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. CN2.
ART. 30 IL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’AZIENDA
Il Collegio di Direzione, istituito ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., svolge le funzioni previste dalla normativa vigente ed assicura alla Direzione Generale una gestione operativa dell’Azienda su basi collegiali ed integrate.
In particolare:
− coadiuva il Direttore Generale nella programmazione e valutazione delle attività aziendali ed in particolare di quelle tecnico sanitarie e ad alta integrazione sanitaria;
− supporta la Direzione Generale nella pianificazione e nello sviluppo dell’organizzazione dei servizi aziendali;
− suggerisce alla Direzione Generale ed alla Direzione di presidio, in relazione alle rispettive competenze, l’adozione dei provvedimenti riconducibili alla sfera del Governo Clinico dell’Azienda esprimendo, in particolare, le proprie valutazioni sulla pratica clinica ed assistenziale, sui percorsi diagnostico terapeutici e sui risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi clinici
− concorre alla formulazione delle politiche per la definizione dei programmi di formazione
− concorre alla definizione delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero professionale intramuraria ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici
− è strumento della Direzione Generale per la comunicazione e la condivisione di informazioni gestionali tra la Direzione dell’Azienda e le sue strutture
− nomina i componenti delle commissioni di selezione pubblica ai sensi del D.P.R. n. 487/97
− esprime parere formale nei casi stabiliti dalla normativa statale e regionale.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dai seguenti membri:
− Direttore Sanitario
− Direttore Amministrativo
− Direttori di Distretto
− Direttore di Presidio Ospedaliero
− Direttori dei Dipartimenti strutturali e funzionali
− Direttore della S.O.C. Servizio infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
− un medico di medicina generale, in rappresentanza dei medici di medicina generale convenzionati con l’ASL CN2.
Il medico di medicina generale entra a far parte del Comitato di Dipartimento per un triennio dall’atto di nomina del Direttore Generale, salvo rinuncia o recesso dal rapporto convenzionale.
Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, ai lavori del Collegio di Direzione i Direttori delle SS.OO.CC.
Amministrazione del Personale, Servizi Tecnici, Affari Generali e Sistemi Informativi, nonché i Responsabili delle Aree Funzionali e dei Gruppi di Progetto.
Possono essere invitati a riferire al Collegio di Direzione, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti di altre strutture organizzative aziendali.
Il Collegio si riunisce, almeno mensilmente, su convocazione del Direttore Generale.
Le norme che regolamentano il funzionamento del Collegio di Direzione vengono approvate con apposito provvedimento del Direttore Generale in attuazione del presente atto aziendale.
ART. 31 IL CONSIGLIO DEI SANITARI
Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo dell’Azienda, con funzioni di consulenza tecnico sanitaria.
Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico - sanitarie anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sulla relazione socio-sanitaria aziendale.
Il Consiglio Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto da:
- tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico (di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o chimico o fisico)
- un rappresentante del personale medico veterinario - due rappresentanti del personale infermieristico - due rappresentanti del personale tecnico sanitario
- sette rappresentanti del personale medico del presidio ospedaliero - un rappresentante del personale medico dei servizi del territorio - un rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati - un rappresentante dei pediatri di libera scelta convenzionati
- un rappresentante del personale della medicina specialistica convenzionata, con attribuzione di incarico a tempo indeterminato
- un rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica.
La cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con l’Azienda comporta la decadenza dall’ufficio.
Il Consiglio dei Sanitari approva, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore Sanitario, un regolamento che disciplini il proprio funzionamento.
TITOLO V – LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’A.S.L.
CN2
ART. 32 I DISTRETTI
I Distretti si relazionano con gli organi aziendali e con le altre strutture operative secondo le dinamiche esposte nei titoli precedenti.
Il Distretto dal punto di vista strettamente organizzativo esercita anche una funzione di gestione e controllo delle sedi operative distrettuali dove i servizi sanitari assistenziali esplicano la propria attività.
Per esercitare le funzioni assegnate i due distretti aziendali sono individuati come Strutture Operative Complesse:
• S.O.C. DISTRETTO N. 01 DI ALBA
• S.O.C. DISTRETTO N. 02 DI BRA.
Ad ognuno dei due Distretti è attribuita una propria dotazione organica.
ART. 33 L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
L’Amministrazione Centrale è una macro struttura organizzativa, cui afferiscono le attività aziendali tecnico amministrative non a valenza sanitaria.
L’Amministrazione Centrale si articola al proprio interno in tre strutture: lo staff alla Direzione Generale, il Dipartimento di Programmazione, Amministrazione e Controllo ed il Dipartimento dei Servizi di Supporto.
Lo staff alla direzione generale è il complesso delle Strutture Operative svolgenti funzioni di supporto alla funzione direzionale.
I Dipartimenti di Programmazione, Amministrazione e Controllo e dei Servizi di Supporto sono di tipo strutturale. Essi aggregano strutture operative omogenee, svolgenti funzioni operative di produzione di servizi per utenti interni e di supporto alle attività svolte dalle macrostrutture organizzative aziendali.
33.1. LE STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE Operano in staff alla direzione generale le seguenti strutture:
• S.O.S. SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
• S.O.S. RELAZIONI ESTERNE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
• S.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
• S.S.D. QUALITA’, RISK MANAGEMENT E RELAZIONI CON GLI UTENTI
• S.S.D. MEDICO COMPETENTE
33.2. IL DIPARTIMENTO DI PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Il Dipartimento di Programmazione, Amministrazione e Controllo aggrega le seguenti Strutture Operative:
• S.O.C. AFFARI GENERALI
• S.O.C. ASSISTENZA LEGALE
• S.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
• S.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLLO o S.O.S. STATISTICA E FLUSSI INFORMATIVI
• S.O.C. SISTEMI INFORMATIVI
o S.O.S. ANAGRAFE AZIENDALE E CUP 33.3. IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO
Il Dipartimento dei Servizi di Supporto aggrega le seguenti Strutture Operative:
• S.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
o S.O.S. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
• S.O.C. ECONOMATO
• S.O.C. PROVVEDITORATO
• S.O.C. SERVIZI TECNICI o S.O.S. PATRIMONIALE
• S.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMPIANTI E SICUREZZA
ART. 34 I SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI
L’insieme dei servizi sanitari assistenziali ospedalieri e territoriali costituisce una macro struttura organizzativa dell’Azienda, cui afferiscono le strutture sanitarie che svolgono attività assistenziale. Ai Dipartimenti che costituiscono la macrostruttura è affidato il compito di realizzare l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali secondo le esigenze della popolazione valutate e rappresentate dalle direzioni distrettuali.
I Dipartimenti di tipo strutturale che costituiscono questa macrostruttura sono i seguenti.:
• DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI GENERALI
• DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE E DEI SERVIZI TERRITORIALI
• DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA
• DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA SPECIALISTICA
• DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA
• DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA
• DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI
• DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
34.1. IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI GENERALI
Nel rispetto del principio dell’integrazione dei servizi ospedalieri con quelli territoriali viene istituito il Dipartimento dei Servizi Sanitari Generali, che aggrega strutture operative che svolgono servizi sanitari di interesse generale per l’intera Azienda e attività di supporto e/o di coordinamento di altre strutture sanitarie aziendali.
E’ inserita in questo dipartimento la S.O.C. Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, che nelle materie di competenza sovraintende alle attività del presidio ospedaliero unificato dell’ASL, articolato sulle due sedi:
l’ospedale S.LAZZARO di Alba (sede di D.E.A.) e l’ospedale S.SPIRITO di Bra (sede di Pronto Soccorso).
Nel Dipartimento dei Servizi Sanitari Generali sono aggregate le seguenti strutture:
• S.O.C. DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
• S.O.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA
• S.O.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
• S.O.C. SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
• S.O.C. PSICOLOGIA
• S.O.C. RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
34.2. IL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE E DEI SERVIZI TERRITORIALI
Il Dipartimento delle cure primarie e dei servizi territoriali è il dipartimento strutturale che aggrega le strutture che espletano la propria attività esclusivamente, o prevalentemente, a livello territoriale ed in particolare:
• S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI
o S.S.D. SPECIALISTICA AMBULATORIALE
• S.O.C. MEDICINA LEGALE
• S.O.C. SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE
• S.O.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Il Dipartimento Territoriale provvede direttamente o mediante acquisizione da altri soggetti all’erogazione di prestazioni sanitarie a livello territoriale, ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semi-residenziale.
Le anzidette strutture territoriali hanno, secondo competenza, responsabilità in ordine alla direzione ed al coordinamento organizzativo e gestionale dei centri territoriali produttivi di prestazioni sanitarie.
L’articolazione dei centri operativi territoriali è tale da coprire, in forma omogenea e con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il fabbisogno del territorio in coerenza con i Profili e Piani di Salute (P.E.P.S.) distrettuali ed i relativi Piani Attuativi.
34.3. IL DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA
Le strutture che erogano servizi sanitari in ambito ospedaliero afferenti all’area medica sono aggregate come segue:
• S.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA o S.S.D. PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA
• S.O.C. MEDICINA GENERALE – ALBA S.S.D. GERIATRIA
• S.O.C. MEDICINA GENERALE – BRA o S.S.D. EMATOLOGIA
o S.S.D. GASTROENTEROLOGIA
34.4. IL DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA SPECIALISTICA
Le strutture che erogano servizi sanitari in ambito ospedaliero afferenti all’area medica con connotazione specialistica sono aggregate come segue:
• S.O.C. NEUROLOGIA
• S.O.C. CARDIOLGIA E UTIC
• S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA
• S.O.C. ONCOLOGIA o S.S.D. HOSPICE
• S.O.C. PEDIATRIA
• S.S.D. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 34.5. IL DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA
Le strutture che erogano servizi sanitari in ambito ospedaliero afferenti all’area chirurgica sono aggregate come segue:
• S.O.C. CHIRURGIA GENERALE – ALBA o S.S.D. SENOLOGIA
• S.O.C. CHIRURGIA GENERALE – BRA
• S.O.C. UROLOGIA
o S.S.D. DIAGNOSTICA E TERAPIA DELL’INCONTINENZA URINARIA
• S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – ALBA
• S.O.C. ANESTESIA – BRA
34.6. IL DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA
Le strutture che erogano servizi sanitari in ambito ospedaliero afferenti all’area chirurgica con connotazione specialistica sono aggregate come segue:
• S.O.C. OCULISTICA
• S.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – ALBA
• S.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – BRA
• S.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
• S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - ALBA
• S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - BRA
34.7. IL DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI
Le strutture che erogano servizi sanitari in ambito ospedaliero afferenti all’area diagnostica sono aggregate come segue:
• S.O.C. SERVIZIO TRASFUSIONALE
• S.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
• S.O.C. LABORATORIO ANALISI
• S.O.C. RADIODIAGNOSTICA – ALBA
• S.O.C. RADIODIAGNOSTICA – BRA 34.8. IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) è il dipartimento strutturale che aggrega le strutture che producono ed erogano servizi sanitari di assistenza a pazienti psichiatrici in età adulta.
Esso è composto dalle seguenti strutture:
• S.O.C. SERVIZIO DI OSPEDALIZZAZIONE PSICHIATRICA
• S.O.C. SERVIZIO AMBULATORIALE – TERRITORIALE
• S.O.C. SERVIZIO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
ART. 35 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Dipartimento di Prevenzione è struttura operativa dell’A.S.L. CN2 che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
A tal fine il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine umana, animale e ambientale mediante iniziative coordinate con i distretti, con i
dipartimenti dell'azienda, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. L’attività viene svolta nell’ambito delle aree di vigilanza, educazione alla salute e funzioni di supporto.
Nel Dipartimento è inserita anche la funzione di Direzione Integrata della Prevenzione, che viene assegnata al Direttore del Dipartimento.
Il Dipartimento di Prevenzione è composto dalle seguenti strutture:
• S.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
• S.O.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
• S.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
• S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO - AREA A, Sanità animale
• S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO - AREA B, Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
• S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO - AREA C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
• S.S.D. EPIDEMIOLOGIA
• S.O.S. MEDICINA DELLO SPORT
• S.O.S. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Si individuano tre aree di attività che operano in modo trasversale rispetto a tutte le strutture operative aggregate nel Dipartimento di prevenzione esse sono:
− FUNZIONI AMMINISTRATIVE
− VIGILANZA DIPARTIMENTALE INTEGRATA
− VIGILANZA SU STRUTTURE PRIVATE SANITARIE E SOCIALI.
Il Dipartimento di Prevenzione partecipa alla formulazione del programma di attività della azienda, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
ART. 36 I DIPARTIMENTI FUNZIONALI
Il modello del Dipartimento Funzionale rappresenta un’eccezione nell’organizzazione dell’ASL CN2.
Mantengono questa denominazione soltanto quei dipartimenti funzionali previsti, da tempo, da disposizioni nazionali e regionali:
− IL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE
− IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
− IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE
L’organizzazione ed il funzionamento dei citati dipartimenti è disciplinata dagli allegati regolamenti.
ART. 37 L’AREA FUNZIONALE DELLO SCREENING
Contestualmente all’adozione dell’Atto Aziendale è istituita l’AREA FUNZIONALE INTERAZIENDALE DELLO SCREENING (con l’A.S.O. S. CROCE E CARLE di Cuneo e l’ASL CN1).