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1. Settore industriale

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(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 59 del 7 ottobre 1985

Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo e per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1985. Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali.

Nelle Gazzette Ufficiali nn. 227 e 231 rispettivamente del 26 settembre 1985 e del 1° ottobre 1985 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 9 agosto 1985, del 10 agosto 1985 dell'8 agosto 1985 (all. nn. 1, 2 e 3) che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, fissano le nuove misure della retribuzione annua, convenzionale per il settore agricolo, minima e fissano per il settore industriale e la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, relativamente al periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1986.

Per il settore agricolo il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall'operatività dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circolare n. 58/1977).

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° LUGLIO 1985

Le nuove misure retributive - di seguito precisate - sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 67/1984 ed operano a decorrere dal 1° luglio 1985 in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Le misure sopra riportate riguardano unicamente i casi di ricaduta per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, non essendo più operante - per le modifiche introdotte nel quadro legislativo - la norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 2° della legge n. 37/1977.

Ad ogni buon fine si confermano i criteri di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta 1. Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite

L. 9.553.000

L. 17.741.000 2. Settore agricolo

2.1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976:

- fino al 90° giorno:

a) per età non superiore ai 16 anni

b) per età superiore ai 16 anni

- dopo il 90° giorno anche non continuativo:

a) per età non superiore ai 16 anni

b) per età superiore ai 16 anni

L. 16.390

L. 28.860

L. 21.520

L. 36.970

(2)

spettante alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circolare n. 24/1982) fatto salvo il limite minimo di L. 28.830 (v. circolare n. 25/1985).

Lavoratori agricoli di cui all'articolo 205 lett. b) del Testo Unico per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli "specializzati" fissata annualmente per provincia (v. circolare n. 48/48/T.U./1982)

2.2. Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite L. 15.290.000

La stessa retribuzione di L. 15.290.000 si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo Unico.

2.3. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate (ai sensi della legge n.54/1982 - v. circolare n. 24/1982), sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

3. Assegno per assistenza personale continuativa.

Dal 1° luglio 1985, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 315.000 mensili.

Poichè l'assegno in parola viene adeguato alla nuova misura solo in occasione dell'intervento tecnico relativo alle operazioni di rivalutazione delle rendite, le concessioni di assegno per assistenza personale continuativa che entreranno nella gestione meccanizzata successivamente al rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione, debbono recare l'importo della prestazione già rivalutato al 1° luglio 1985, ovvero, se la concessione decorre da data antecedente, l'importo in vigore fino al 30 giugno 1985 e la relativa decorrenza e quello in vigore dal 1° luglio 1985 con pari decorrenza.

4. Assegno "una tantum" in caso di morte.

Sempre dal 1° luglio 1985, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di morte è fissato nella misura di L. 1.261.000.

5. Particolari categorie di assicurati.

5.1. Medici radiologi.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici, colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti è di L.

24.907.000.

L'assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L.

24.907.000 secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti;

(3)

- un sesto negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

5.2. Studenti.

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1985 conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 67/1984:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti L.9.553.000

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 21° anno di età in poi

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° LUGLIO 1985

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico, il citato decreto ministeriale del 10 agosto 1985 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale e agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 1985 nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, provvederà direttamente questa Direzione generale Servizio meccanizzazione, secondo i criteri illustrati nell'allegato n.

4.

Farà carica invece alle competenti unità operative la riliquidazione riguardante:

A) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. allegato n.4, punto 3.12, ultimo capoverso e punto 3.13, ultimo capoverso);

B) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati dal 1° luglio 1985 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circ.

n.41/1985);

C) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 1985;

3. rendite unificate.

Relativamente a queste ultime, va evidenziato che in conseguenza del passaggio dalla cadenza triennale a quella annuale della rivalutazione, può verificarsi l'ipotesi che la retribuzione riferita all'ultimo evento sia assoggettata per due anni consecutivi al coefficiente di rivalutazione uguale ad 1,0000, mentre quella riferita alla rendita pregressa vada rivalutata con coefficiente superiore.

Nell'ipotesi descritta si rende quindi necessario ripetere per due riliquidazioni il confronto fra le basi retributive per la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico sempre

- per gli anni 1983 e precedenti 1,1067 - per l'anno 1984 e per il primo

semestre 1985

1,0000

(4)

che la rendita unificata sia stata liquidata sulla retribuzione del più recente evento.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 1985, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1984-1985, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1983 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° luglio 1985.

Le unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite.

Contemporaneamente, al fine di dare automatico avvio ai conteggi dal 1° luglio 1985, dovranno segnalare il valore "0" nel campo 63 del mod. 150-I/mecc., con periodo " dal...al..." uguale a 06/85.

INTEGRAZIONE RENDITA

Si richiama l'attenzione delle unità operative sulla necessità che per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre (cioè non pervenuti al Servizio meccanizzazione entro il 15 settembre), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI - MISURE DAL LUGLIO 1985

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a decorrere dal 1° luglio 1985.

Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

RATEAZIONE DELLE RENDITE

A conferma di quanto stabilito con circolare n. 67/1984, la rateazione delle rendite rimane fissata come segue:

- pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente di importo fino a L. 1.300.000 annue;

- pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente di importo superiore a L. 1.300.000 annue e per le rendite ai superstiti di qualunque ammontare.

Potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendita che lo chiedano e comprovino di averne effettiva necessità. In tale ipotesi il pagamento dei ratei dovrà essere gestito direttamente dalle unità periferiche con contemporanea sospensione del caso dall'archivio magnetico centrale delle rendite.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, questa Direzione generale invierà la relativa comunicazione agli interessati mediante i modd. 170/I- mecc. E 171/I-mecc. che quest'anno, come indicato nella circolare n. 23/1985, assume rilevanza di verifica anagrafica generalizzata.

Settore industriale Settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 177.200 234.200

- inabilità dal 60 al 79% 248.000 327.900

- inabilità dall'80 all'89% 460.500 562.100

- inabilità dal 90 al 100% 708.400 796.100

(5)

STAMPA DEI MODD. 150/I-MECC. E 151/I-MECC.

Anche in occasione della presente rivalutazione i moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. saranno sostituiti da appositi tabulati che questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, invierà ad ogni Ispettorato regionale nel prossimo mese di ottobre.

Per le unità operative avviate con il N.S.I. il Servizio meccanizzazione stamperà, in occasione della rivalutazione, tutte le schede modd. 150/I-mecc. e 151/I-mecc. relative alle rendite in gestione, in ordine numerico, senza distinzione di gestione anche per le schede relative a rendite costituite precedentemente all'emanazione della circolare n. 18/1975.

Tale operazione verrà effettuata per tutte le unità operative che si avvieranno con il N.S.I.

successivamente all'ottobre 1985.

Peraltro i moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. continueranno ad essere stampati per le singole rendite ogni qualvolta intervenga una variazione degli elementi anagrafico contabili delle stesse.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Attesa la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio (anziché al 1° gennaio).

Pertanto, le unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita sino al 30 giugno.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado quanto in sede di appello per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già prese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI

Assicurazione contro gli Infortuni degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

Il premio per l'assicurazione degli alunni degli studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali relativi all'anno scolastico 1985/1986 resta invariato rispetto a quello del decorso anno scolastico 1984/1985 e cioè pari a L. 2.180, nonostante l'intervenuta variazione delle suddette retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito.

All. n.4

Allegato n.1 alla circ. n. 59/1985

26.9.1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo dal 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

(6)

1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1984 è risultato pari a 130,8 rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, rispetto all'indice accertato per l'anno 1983 è intervenuta una variazione dell'11,04 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 5 per cento;

Decreta:

Art.1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1°

luglio 1985 giugno 1986 nella misura di L. 15.290.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici danni nella misura di L. 28.860 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 16.390.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 36.970 ed a L. 21.520.

Art. 3.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per l'anno 10 luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 315.000 mensili.

Art. 4.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per l'anno la luglio 1985- 30 giugno 1986, nella misura di L. 1.261.000.

Allegato n. 2 alla circ. n. 59/1985

26.9.1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N.227

DECRETO 10 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore Industriale dal 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(7)

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1984 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 25 luglio 1984;

Decreta:

Art.1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione media - giornaliera fissata, per l'anno 10 luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 45.489, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 17.741.000 e di L. 9.553.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 25.547.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 21.644.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 19.692.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1983 e precedenti: 1,1067;

anno 1984 ed oltre: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 315.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 1.261.000.

Allegato n. 3 alla circ. n. 59/1985

1.10.1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N.231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 1985.

(8)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA SANITA'

Visto art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologici ospedalieri;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1984;

Considerato che è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 10,34 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3018 del 12 luglio 1985 con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concedente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 10 luglio 1985;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologici, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1985 e fino al 30 giugno 1986 a retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 24.907.000.

Allegato n. 4 alla circ. n. 59/1985

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE D'INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1985

1. GESTI0NE INDUSTRIALE

1.1. Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1985 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 1985, sulle retribuzioni, rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 10 agosto 1985 entro i nuovi limiti minimo e massimo di Lire 9.553.000 e L. 17.741.000.

In particolare si precisa che:

- tecnici sanitari di radiologia medica.

Le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti sono ricalcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti retributivi del settore industriale, mentre quelle dei tecnici di radiologia autonomi sono in via provvisoria riliquidate sulla base del nuovo minimale sempre del settore industriale;

- artigiani

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite agli artigiani scelte fra classi retributive superiori al minimo sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive. Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di variazione ai fini della riliquidazione della rendita.

1.2. Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

(9)

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1985 liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (art.- 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 30 giugno 1985 sempre che queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 5% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 1984.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L. 9.553.000, qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 1985 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 17.741.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio Prestazioni assicurative - le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, nell'anno 1984, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare si precisa che:

- le rendite relative ai lavoratori portuali sono riliquidate sul massimale di L. 17.741.000 per le "compagnie portuali" e sul minimale di L. 9.553.000 per i "gruppi portuali" tenuto conto della retribuzione convenzionale fissata dal D.M. 29 giugno 1985 (G.U. n. 168 del 18 luglio 1985) che ha aggiornato il D.M. 9 marzo 1985 (v.circ. n.26/1985).

Fanno eccezione le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del porto di Genova per i quali rimane tuttora operante il D.M. 13 aprile, 1984 e sono quindi riliquidate dal luglio 1985 sulla retribuzione annua di L. 16.500.000 (L. 55.000 x 300);

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 9.553.000, atteso quanto previsto dal D.M. 26 ottobre 1970, che ha fissato in L. 2.267 giornaliere la retribuzione convenzionale per tale categoria per tutto il territorio nazionale, facendone salva la rivalutazione automatica in rapporto alle variazioni, salariali adottate ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico;

- le rendite relative a studenti di scuole non statali sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui è allegata la presente nota;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico - agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 9.553.000 tenuto conto che le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 31 marzo 1980 sono tutte inferiori al limite in parola;

- le rendite relative ai lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari nonché ai servizi di riassetto e pulizia dei locali sono riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 25/1985 ovviamente entro i nuovi limiti retributivi.

2. GESTIONE AGRICOLA.

Tutte le rendite in corso di godimento al luglio 1985 sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di Lire 15.290.000.

La stessa retribuzione applicata, ai sensi del D.M. del 29 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

241 del 5 settembre 1977, per la riliquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunati si nelle attività previste dallo art. 209 del Testo unico.

Come precisato al punto 2.3. della circolare cui la presente nota è allegata, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982 le rendite, liquidate sulla retribuzione effettiva, sono riliquidate in base al coefficiente dell'industria, entro i nuovi limiti retributivi stabiliti per lo specifico settore.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO.

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'art. 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato assicurati ai sensi dell'art. 127 dello stesso Testo Unico nonché a quelle

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attribuire a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1. le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 9.553.000, a norma dell'art. 9 della legge n. 251/1982;

3.2. le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania, del pari, a norma della legge anzidetta, art. 10, sono riliquidate sul minimale di legge di L. 9.553.000;

3.3. le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui è allegata la presente nota entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

3.4. le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti di istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui è allegata la presente nota;

3.5. le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - vedi circ. n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L.

9.553.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, com'è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli;

3.6. le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945-18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del trattato di pace nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, già riliquidate sul minimale di L. 8.631.000 sono riliquidate sul nuovo minimale di L.9.553.000;

per i casi nei quali sono state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai citati coefficienti, entro i nuovi limiti retributivi;

3.7. le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, art. 22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori autonomi e prestatori d'opera a terzi dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di Lire 9.553.000;

- per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L.

9.553.000 o sul maggiore reddito eventualmente accertato, a suoi tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L.17.741.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L. 9.553.000;

3.8. le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (legge 18 marzo 1968, n. 241); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (legge 12 febbraio 1969, n. 6); le rendite relative ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di

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agosto, settembre ed ottobre 1970 (legge 12 dicembre 1970, n. 979); le rendite relative ai cittadini colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288); le rendite relative ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i citati coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 9.553.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti ovviamente entro il limite massimo di Lire 17.741.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 9.553.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

3.9. le rendite a favore di cittadini colpiti da terremoti nel Friuli (legge 29 maggio 1976, n. 336; legge 30 ottobre 1976, n. 730) già riliquidate sul minimale di L. 8.631.000 ai sensi dell'art. 39 della sopraindicata legge n. 336/1976, sono riliquidate sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10. le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (legge 22 dicembre 1980, n. 874), già riliquidate sul minimale di L. 8.631.000 ai sensi della predette legge, sono riliquidate sul nuovo minimale di L. 9.553.000;

3.11. le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già riliquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n.

42/1981); sono riliquidate in base ai coefficienti di variazione sopra indicati, entro i limiti di legge;

3.12. le rendite a favore di cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (legge 19 ottobre 1970, n. 744 e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L.

9.553.000. o sulla retribuzione di L. 15.290.000 prevista per il settore agricolo a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2 e 3) e 1/1975 (pag. 2).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla nuova retribuzione prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle unità operative che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.13. le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette all'operatività dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di L. 17.741.000.

Per le rendite per le quali al 1° luglio 1985 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 15/1962 e quella acquisita ai sensi della legge belga 24 dicembre 1963, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti unità operative.

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