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Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1^ luglio 1989

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 67 del 13 dicembre 1989

Oggetto: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo con decorrenza 1^ luglio 1989.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1^ luglio 1989.

Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali e sui premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1989 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 13 e 14 settembre 1989 (all. nn. 1 e 2) che - ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20, 3^ comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - fissano le nuove misure della retribuzione annua, minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo, relativamente al periodo 1^ luglio 1989 - 30 giugno 1991.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1989 (all. n. 3) che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'articolo 20,4^ comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, stabilisce la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, relativamente al periodo 1^ luglio 1989 - 30 giugno 1990.

Per il settore agricolo il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dalla operatività dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circolare n. 58/1977).

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1^ LUGLIO 1989

Le nuove misure retributive - di seguito precisate - sostituiscono quelle indicate nella circolare n.

64/1987 ed operano, a decorrere dal 1^ luglio 1989, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

1. Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 12.766.000 - Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 23.709.000 2. Settore agricolo

2.1 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976:

- fino al 90^ giorno:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 21.780 b) per età superiore ai 16 anni L. 38.350 - dopo il 90^ giorno anche non continuativo:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 28.600 b) per età superiore ai 16 anni L. 49.130

Le misure sopra riportate riguardano unicamente i casi di ricaduta per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, non essendo più operante - per le modifiche introdotte nel quadro legislativo - la norma

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transitoria di cui all'articolo 2, comma 2^ della legge n. 37/1977.

2.2 Ad ogni buon fine si confermano i criteri di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, per eventi verificatisi dal 1^ gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circolare n.

24/1982), fatto salvo il limite minimo di L. 37.340.

Lavoratori agricoli di cui all'articolo 205, lettera b) del Testo Unico, per eventi verificatisi dal 1^

gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli "specializzati" fissata annualmente per provincia (v. circolare n. 48/48 T.U./1982).

2.3 Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite L. 20.317.000

La stessa retribuzione di L. 20.317.000 si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato, infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo Unico.

2.4 Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1^ gennaio 1982, le rendite sono calcolate (ai sensi della legge n. 54/1982 - v. circolare n. 24/1982), sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

3. Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1^ luglio 1989, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 421.000 mensili.

Poiché l'assegno in parola viene adeguato alla nuova misura solo in occasione della rivalutazione delle rendite, le concessioni di assegno per assistenza personale continuativa che entreranno nella gestione meccanizzata successivamente al rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione, dovranno indicare l'importo della prestazione già rivalutato al 1^ luglio 1989, ovvero, nell'ipotesi che la concessione decorra da data antecedente, dovrà indicarsi l'importo in vigore fino al 30 giugno 1989 e la relativa decorrenza è quello in vigore dal 1^ luglio 1989 con pari decorrenza.

4. Assegno "una tantum" in caso di morte

Sempre dal 1^ luglio 1989, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di morte è fissato nella misura di L. 1.685.000.

5. Particolari categorie di assicurati

5.1 Medici esposti all'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive.

Per tale categoria di assicurati si procederà alla rivalutazione delle rendite dal 1^ luglio 1988 secondo i criteri indicati nella circolare n. 60/1989.

Dal 1^ luglio 1989 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei predetti e dei loro superstiti e pari a L. 39.758.000.

L'assegno " una tantum" in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L. 39.758.000 secondo le seguenti percentuali:

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- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i prescritti requisiti;

- un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.

5.2 Studenti.

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative agli alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1^ luglio 1989 conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 64/1987:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti... L. 12.766.000

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16^ anno di età fino ai 21 anni compiuti... L. 13.440.000

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 21^ anno di età in più... L. 14.561.000

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1^ LUGLIO 1989

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale, ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche, il citato decreto ministeriale del 13 settembre 1989 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriali e agricolo e di quelle a favore dei medici esposti all'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, in corso di godimento alla data del 1^ luglio 1989, nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 4.

Farà carico, invece, alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

A) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. n. 4, punto 3.12, ultimo capoverso e punto in parola 3.13, ultimo capoverso);

B) gli speciali " assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati da 1^ luglio 1989 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circolare n. 41 /1985);

C) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1^ luglio 1989;

3. rendite unificate.

Relativamente a queste ultime, si rammenta che per tutte le rendite unificate, di competenza degli anni 1987, 1988 e 1989,va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico.

- per gli anni 1986 e precedenti 1,1316

- per l'anno 1987 1,0661

- per l'anno 1988 e per il primo semestre 1989 1,0000

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In occasione della rivalutazione ricorrente dal 1^ luglio 1989, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1987, 1988, 1989, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1987 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1^ luglio 1989.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite e precisamente:

- richiamare la mappa "basi di calcolo";

- digitare nei campi "Retr. riv.att." e "retr. riv.pregressa" le retribuzioni rivalutate all'1. 7. 1989;

- far memorizzare i dati con il doppio "invio" controllando attentamente che la data impostata automaticamente nel campo "art. 80/147" sia quella dell'evento sulla cui retribuzione deve cadere la scelta;

- determinare l'inizio del biennio di calcolo sottraendo 24 decorrenze alla data presunta di elaborazione della variazione;

- alla data così ottenuta, calcolare i ratei sulle due retribuzioni e determinare la differenza;

- moltiplicare la differenza per tanti mesi quanti sono quelli intercorrenti tra la data di inizio biennio e 06/1989;

- digitare tale importo nel campo "Regolazione" della mappa "elementi accessi basi di calcolo" attribuendo allo stesso il cod. 1;

- verificare, validare e trasmettere le variazioni.

INTEGRAZIONE RENDITA

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di novembre (cioè non pervenuti al Servizio meccanizzazione entro il 15 ottobre), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI - MISURE DAL 1^ LUGLIO 1989

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a decorrere dal 1^ luglio 1989:

Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Questa Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di settore industriale settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 237.000 311.000

- inabilità dal 60 al 79% 331.000 436.000

- inabilità dall'80 all'89% 605.000 747.000

- inabilità dal 90 al 100% 947.000 1.058.000

- inabilità del 100% + a.p.c. 1.368.000 1.479.000

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riliquidazione delle rendite e del relativo conguagli, mediante i moduli 170/I- mecc. e 171/I - mecc. . COMUNICAZIONE ALLA SEDI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Anche in occasione della attuale rivalutazione questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, invierà alle Direzioni regionali ed interregionali un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. E 151/I-mecc., perché venga distribuito alle dipendenti Unità operative.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1^ luglio (anziché al 1^ gennaio), secondo la prassi stabilita già in occasione della rivalutazione 1^ luglio 1984.

Pertanto le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita sino al 30 giugno.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grato, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI

Assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

In conseguenza dell'intervenuta variazione delle suddette retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite, la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite, dovuta per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, ai sensi dell'articolo 1, 2^comma, del D.M. 15 luglio 1987 è proporzionalmente aumentata a decorrere dal 1^ luglio 1989, a L.

2.040.

Pertanto, per il quadrimestre luglio - ottobre 1989, riferito all'anno scolastico 1988/1989, va applicata una integrazione di L. 80 del premio speciale unitario di L. 1.800 già richiesto.

Di conseguenza, le Sedi provvederanno a richiedere direttamente la predetta integrazione agli istituti ed alle scuole interessati e dovranno tenerne conto in sede di trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione generale.

A decorrere dall'anno scolastico 1989/1990, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1^

novembre 1989, va applicata una nuova misura di premio annuo pro-capite di L. 2.040.

Assicurazione dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione.

Per effetto della rivalutazione automatica prevista dall'articolo 2 del D.M. 13 novembre 1987 (cfr.

circolare n. 52/1988), le retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione, da valere dal 1^ luglio 1989 ai fini contributivi e indennitari sono:

- per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi) L. 79.040 giornaliere - per i gruppi portuali L. 42.600 giornaliere

Il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è sempre di 12 al mese o di 144 all'anno.

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