• Non ci sono risultati.

Silvia Stefanelli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Silvia Stefanelli"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 1-2012 Year XVIII ISSN 2035 – 1046

212

SUL DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA E RELATIVA PROVA GIUDIZIALE.

Silvia Stefanelli*

Due recenti sentenze dalla Corte di Cassazione offrono lo spunto per una riflessione sul danno alla capacità lavorativa specifica e sulla prova che deve esserne data in giudizio.

Si tratta della Cass. civ., 30 novembre 2011, n.25571 con la quale è stata riconosciuto il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica anche ad una studentessa non lavoratrice e Corte di Cassazione, 20 dicembre 2011 sez. III Civile n. 27584 sulle prove giudiziali di tale tipologia di danno.

Vediamole separatamente.

CASS. CIV., 30 NOVEMBRE 2011, N.25571

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento da parte di una ragazza rimasta coinvolta in un sinistro avvenuto quand'era ancora un bambina la cui ctu giudiziaria, disposta in primo grado dopo 9 anni dall'evento, veniva effettuata quando la stessa era ancora

* Foro di Bologna, Mediatore ex DM180/2010.

(2)

TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 1-2012 Year XVIII ISSN 2035 – 1046

213

all'università.

In primo grado il giudice riconosceva il danno da capacità lavorativa specifica futura; al contrario la Corte d'Appello, in ragione del fatto che la danneggiata, al momento della CTU era ancora studentessa universitaria, sosteneva non poteva essere riconosciuto un danno patrimoniale da mancanza di attività lavorativa.

La sentenza è molto interessante in quanto i giudici – dopo aver precisato «La liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali» (cfr. Cass. n. 4493/2011) - definiscono in primo luogo i criteri che occorre seguire per valutare in generale il danno da capacità lavorativa specifica, per poi delineare, in un secondo momento quali siano i cardini a cui attenersi quando il soggetto è studente (cioè trattasi di soggetto che al momento non produce reddito).

In via generale dunque tre sono i passaggi-chiave per misurare il danno alla capacità lavorativa specifica:

a) occorre provare che «il soggetto leso svolgesse un'attività produttiva di reddito»;

b) occorre provare la «mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito»;

(così Cass. n. 10074/2010),

c) la prova «può anche essere presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno» (così ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291).

Chiarito quanto sopra, in relazione al caso in esame, la Corte prendeva atto che risultava fisicamente accertata la perdita della capacità lavorativa specifica, in considerazione all'attività specifica attività per la quale la danneggiata stava studiando.

(3)

TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 1-2012 Year XVIII ISSN 2035 – 1046

214

Più precisamente la danneggiata, iscritta alla facoltà di Chimica e Farmacia, avrebbe dovuto presumibilmente svolgere attività di laboratorio con uso di entrambe le bracci e mani, mentre, al contrario, l'esame elettromiografico effettuato in sede di CTU aveva evidenziato "l'assenza di attività volontaria a carico dei muscoli, estensore comune delle dita, estensore radiale ed ulnare del carpo", da cui conseguiva appunto una perdita della capacità lavorativa specifica (a 17 anni) in relazione ai futuro lavoro inerente gli studi in corso.

Conseguentemente la circostanza che gli studi fossero ancora in corso non poteva portare ad una negazione tout court del danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica, stabilendo invece che «la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine».

Più esattamente si legge in sentenza “il danno patrimoniale futuro deve essere valutato su base prognostica e che il danneggiato può avvalersi a tal fine anche delle presunzioni. I giudici di seconde cure in definitiva hanno omesso di considerare, come invece avrebbero dovuto, se, alla luce degli accertamenti che si sarebbero potuto compiere, si sarebbe potuto presumere, fondatamente o meno, una riduzione della capacità di guadagno della L.M. , in termini di certezza o di elevata probabilità, così da pervenire ad una decisione diversa nella sua sostanza.”

CORTE DI CASSAZIONE, 20 DICEMBRE 2011 SEZ. III CIVILE N. 27584

La seconda sentenza attiene al tema della prova del danno da invalidità di lavoro specifica.

Il danno risarcibile in caso di invalidità, infatti, non concerne l’incapacità lavorativa in sé

(4)

TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 1-2012 Year XVIII ISSN 2035 – 1046

215

e per sé, ma la conseguenza del mancato guadagno. Tale mancato guadagno deve essere provato dal soggetto leso.

Ora, anche in questa recente sentenza – riprendendo la più recente giurisprudenza - i giudici hanno affermato che il mancato guadagno futuro , nell’ipotesi in cui la compromissione della capacità lavorativa sia di entità rilevante, può essere provato anche mediante presunzioni.

Nel caso di specie si trattava di un medico convenzionato con il SSN la cui invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa specifica era stata accertata da c.t.u.

senza contestazioni nella misura del 45%, ed altresì il medico stesso aveva dimostrato di aver subito una diminuzione dei pazienti ed una progressiva riduzione dell'attività svolta all'epoca dei fatti, con un evidente pregiudizio di carattere patrimoniale.

In questo senso così si legge in sentenza: “… se la riduzione della capacità lavorativa specifica è di una certa entità, è possibile presumere che la capacità di guadagno risulti ridotta anche per il futuro, qualora la vittima già svolga come nella specie, un’attività.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto – coerentemente con consolidato orientamento di questa S.C. che il soggetto leso abbia assolto l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n. 23761/2011, in motivazione; 18866/2008 e 10031/2006)”

Trattandosi di prova presuntiva, la controparte (in questo caso l’assicurazione) è ammessa alla prova contraria, a dimostrare, cioè, che, nonostante la diminuzione della capacità lavorativa specifica di notevole entità, non vi sia stato un pregiudizio di carattere economico ed un danno patrimoniale.

Riferimenti

Documenti correlati

A questa tendenza non si sottrae neppure il banale “colpo di frusta” che, in determinate ipotesi più gravi ed in presenza di altre circostanze attinenti alla prova della

Tuttavia nelle decisioni giurisprudenziali di merito prese in esame (1986-1996) si riscontra un rigore assai diverso in merito alla prova di tale nesso causale. Talora,

Questo caso dimostra bene la differenza nelle consequenze del lucro cessante astratto che nel diritto tedesco comporta, malgrado la leggera riduzione della

Massa 19 dicembre 1996, in Danno e resp., 1997, 354, con nota di C OMANDÈ ; la pronuncia del tribunale foggiano ammette la risarcibilità del danno da perdita del diritto alla

In relazione alla giurisprudenza di legittimità deve darsi contezza dell’arresto della S.C III Sezione Civile 479/2009 ove si declina il seguente principio di diritto:

46961 - seppure intervenuta in ambito penale per il quale non si applica oggi la preliminare mediazione - mi ha suggerito una serie di riflessioni relativamente ai casi (numerosi)

A fronte, per giurisprudenza pacifica, la valutazione da parte della Corte dei Conti sugli atti discrezionali della pubblica amministrazione può comportare un profilo

8254/2011 (Sezione quarta penale) ha affermato la prevalenza del diritto alla salute (e quindi il diritto ad una compiuta assistenza sanitaria) rispetto alla pur meritevole