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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

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Academic year: 2022

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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

DR.MATTEO BUFFONI -PRESIDENTE

DR.ALESSANDRO PETRONZI -GIUDICE REL.est.

DR.SSA PAOLA CAVARERO - GIUDICE

Ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento avente ad oggetto l’esame della proposta di concordato fallimentare della società BOCAR s.r.l. proposto dalla società Immocairo s.r.l. unipersonale, così come integrata in data 30.09.2020, da realizzarsi mediante accollo dei debiti concorsuali, suddivisi in sei classi omogenee, come segue:

1) Crediti in prededuzione: risultanti dallo stato passivo, pagati integralmente per complessivi euro 14.415,33;

2) Crediti privilegiati ipotecari (immobiliari): derivanti da contratti di finanziamento garantiti da ipoteche sugli immobili. E più in particolare:

1. Intesa San Paolo Spa: il credito di euro 729.948,88 (comprensivo di interessi legali), soddisfatto con il ricavato dalla vendita dei beni immobili siti in Ciriè al 37,81%, pari ad euro 275.992,17.

L’importo di euro 453.956,70 non soddisfatto è derubricato al chirografo;

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2. Biver Banca S.p.A.: il credito di euro 249.295,02 (comprensivo di interessi legali) soddisfatto con il ricavato dalla vendita dei beni immobili siti in Ivrea al 41,86%, pari ad euro 104.348,11.

L’importo di euro 144.946,92 non soddisfatto è derubricato al chirografo;

3) Crediti privilegiati ipotecari (mobiliari): tali crediti ammontano a complessivi euro 56.920,40 e sono assistiti da privilegio ipotecario sulle autovetture, di cui euro 18.306,73 sul veicolo targato FK689EA ed euro 38.218,46 sui veicoli targati FJ381HA E FK024TY (questi ultimi non rinvenuti). Tale classe è interamente derubricata al chirografo in quanto l’importo di euro 38.218,46 è relativo a mezzi non inventariati, mentre l’importo di euro 18.306,73 è riferito ad un privilegio speciale il cui pagamento è posposto rispetto agli altri gradi di privilegio;

4) Crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.: tali crediti pari a complessivi euro 137.159,52 (comprensivo di interessi) sono interamente soddisfatti con il ricavato dalla vendita dei beni immobili liberi e dalla liquidazione della massa mobiliare;

5) Crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.: tali crediti, pari ad euro 8.153,93 (comprensivo di interessi), saranno soddisfatti nella percentuale del 92,32% con il ricavato residuo dalla vendita dei beni immobili liberi e dalla liquidazione della massa mobiliare;

6) Crediti chirografari, crediti privilegiati post 2751 bis n. 2 cod.

civ. derubricati al chirografo e parte non soddisfatta relativa alle classi n. 2, 3 e 4 derubricata al chirografo pari a complessivi euro

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4.812.249,62 soddisfatta nella misura dell’1,14% con la finanza esterna di complessivi euro 55.000,00;

rilevato che la proposta di concordato prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali mediante la somma di complessivi euro 803.000,00, di cui 748.000,00 quali finanza interna discendente dalla valorizzazione dei cespiti costituenti l’attivo della procedura, ed euro 55.000,00, quale finanza esterna, messa a disposizione dalla proponente;

rilevato che la proposta di concordato è stata inoltrata a tutti i creditori in data 9.11.2020, in ossequio a quanto prescritto dal giudice delegato con decreto del 2.11.2020;

preso atto che, decorso il termine per l’espressione del voto, fissato al 31.12.2020, come attestato nella relazione del Curatore fallimentare sull’esito del voto a norma dell’art. 129 I co. l.f., la proposta di concordato è stata approvata dai creditori, essendo pervenuto un unico voto negativo del creditore Agenzia Entrate Riscossione S.p.a.;

rilevato altresì che il creditore dissenziente Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a., con ricorso depositato in data 13.01.2021, ha formulato opposizione avverso la proposta di concordato fallimentare, evidenziando:

a) un profilo di inammissibilità della proposta di concordato fallimentare per violazione dell’art. 124 l.f., essendo la possibilità di articolare la proposta concordataria preclusa dalla mancata tenuta della contabilità da parte del debitore;

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b) un profilo di non convenienza della proposta, nella parte in cui riserva al creditore erariale il soddisfacimento nella misura dell’1,14%, a fronte di un credito pari ad euro 728.693,68 oltre accessori, essendo il credito inserito nella classe residuale dei crediti privilegiati post 2751 bis n. 2 c.c. derubricati al chirografo (classe n. 6);

c) un profilo di incompletezza della proposta nella parte in cui non approfondisce la fattibilità di azione risarcitorie nei confronti degli amministratori della società fallita che andrebbero a beneficio dei creditori;

osservato che la società proponente ha depositato propria memoria chiedendo il rigetto della opposizione e la omologazione della proposta di concordato fallimentare, sottolineando la inammissibilità della prima censura, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, la infondatezza della seconda censura, essendo stata la proposta già oggetto di precise ed accurate valutazioni, in punto di convenienza, da parte dell’attestatore designato dal Tribunale ai sensi dell’art. 124 III l.f., il quale ha attestato altresì la corretta impostazione della classi, ed infine, la infondatezza della ultima censura, anche in ragione della sua genericità;

che il curatore fallimentare ha depositato propria memoria;

OSSERVA

La opposizione è infondata e merita rigetto per le ragioni che seguono.

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I. La prima censura, in merito alla violazione dell’art. 124 I co. l.f., risulta infondata.

Essa si fonda sulla considerazione della non corretta tenuta della contabilità da parte della fallita che sarebbe ostativa alla proponibilità stessa della proposta di concordato.

L’assunto è errato.

Va infatti considerato che l’art. 124 I co. l.f., nella parte in cui sembra porre la completezza della contabilità quale requisito minimale per formulare una proposta di concordato fallimentare, lungi dal costituire un rigida regola formalistica, viene nella maggioritaria dottrina interpretato in maniera elastica ed in senso sostanziale, sicché il requisito deve dirsi contemperato ogni volta che sia soddisfatta la esigenza, nell’interesse dei creditori, di una sufficientemente chiara ricostruzione delle vicende economiche dell’impresa, sì da poter pervenire ad un quanto più affidabile quadro della situazione debitoria per la formazione dell’elenco provvisorio dei creditori del fallito, e dunque una sufficientemente ragionevole ricostruzione del complesso dei debiti della società fallita.

Nel caso di specie, va evidenziato, sotto un primo profilo, che la contabilità risulta comunque presente, come pure rilevato dal Curatore fallimentare nella propria memoria depositata in data 08.02.2021, ove è evidenziato che, oltre ai bilanci degli anni 2016- 2017-2018, già depositati nel corso della istruttoria pre- fallimentare, in sede di interrogatorio del procuratore dell’impresa

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in bonis, sono state consegnate al Curatore le seguenti scritture contabili obbligatorie: - libro giornale e registri IVA aggiornati dal 1.01.2018 al 31.12.2018; - libro giornale e registri IVA aggiornati dal 1.01.2017 al 31.12.2017; - cespiti relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; - libro inventari 2016 e 2017; - bilancio al 31.12.2018 con verbale CdA e assemblea di approvazione; - mastri anno 2017 e anno 2018; e sotto un diverso profilo, che proprio l’attività posta in essere dal Curatore fallimentare di verifica dei crediti, ha consentito di ricostruire con un elevato grado di analiticità l’asse debitorio.

II. Anche la seconda contestazione, che si fonda sulla contestata mancata convenienza economica della proposta di concordato, che prevede il soddisfacimento del credito erariale solo in esigua misura (pari all’ 1,14%), risulta infondata.

Il profilo della convenienza economica della proposta di concordato fallimentare rispetto alla liquidazione in ambito fallimentare risulta già vagliato da questo Tribunale, con decreto del 2.11.2020, sulla scorta delle valutazioni formulate dall’attestatore designato a norma dell’art. 124 III co. l.f., che ha valutato sia la ragionevolezza della composizione della classi proposte, in quanto non lesive della par condicio creditorum, che, ed è il punto assorbente, la convenienza delle percentuali di soddisfacimento proposte rispetto alla alternativa liquidatoria fallimentare.

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Più in particolare, l’attestatore (nella relazione depositata in data 30.10.2020) ha evidenziato:

“1) che l’attivo realizzabile, stimato nella prospettiva della liquidazione fallimentare, possa ragionevolmente quantificarsi in un importo significativamente inferiore a quello disponibile per i creditori secondo il prospettato piano concordatario;

2) che il piano e la proposta di concordato fallimentare predisposti da IMMOCAIRO riservino, ai creditori muniti di privilegio, un trattamento non deteriore rispetto a quello che gli stessi otterrebbero nel fallimento; corre, inoltre, l’obbligo di precisare che l’attivo di cui all’ipotesi fallimentare si basi, per lo più, su stime del possibile valore di realizzo degli immobili e pertanto, la percentuale in ambito fallimentare non sia garantita, a differenza della proposta concordataria, né nei tempi e né nell’ammontare; si consideri, altresì, che, in ipotesi di concordato fallimentare, l’intero attivo sociale (al netto della porzione assorbita dalle spese prededucibili) è destinato al pagamento delle pretese assistite da privilegio, sino (in percentuale) al grado di cui all’art. 2751 bis n.

2 c.c. (professionisti) ed al pagamento dei creditori privilegiati non soddisfatti (degradati al chirografo) e dei creditori chirografari, nella misura dell’ 1,14%, attingendo esclusivamente alla finanza esterna; in ipotesi fallimentare, invece, le pretese assistite da privilegio di cui al grado di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c.

(dipendenti) sarebbero soddisfatte nella misura del 42,71%; così come anche i creditori ipotecari sarebbero soddisfatti in

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percentuale inferiore rispetto alla proposta concordataria fallimentare;

3) che la Proposta ed il piano, poiché prevedono la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio/pegno/ipoteca, contemplano la soddisfazione di tali creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

4) che il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione e pertanto le classi risultano essere formate correttamente”.

Ciò che rileva, dunque, non è tanto la percentuale, innegabilmente esigua, riservata ai creditori inseriti nella classe 6 (creditori privilegiati degradati al chirografo), ma la possibilità di ottenere, nell’ambito della liquidazione fallimentare, e pertanto in un’ottica, mutatis mutandis, del tutto sovrapponibile al criterio generale declinato dall’art. 160 II co. l.f., un quid pluris, cioè un miglior e maggior soddisfacimento, della cui prognosi, al contrario, non vi è alcuna ragionevole aspettativa, atteso che, come ampiamente descritto dall’attestatore, ciò che rende la proposta concordataria migliore rispetto alla alternativa liquidatoria fallimentare è l’apporto della finanza esterna, del tutto difettevole nella procedura di fallimento, oltre che tempi di soddisfacimento molto più rapidi e, soprattutto, certi.

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Sotto un profilo più generale, non può sottacersi che la suddetta impostazione trova peraltro conferma nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29.12.2020 che fissa i criteri impartiti per la gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa, avendo cura di precisare, con valutazione espressa invero per il concordato preventivo, “non può ritenersi sussistente una percentuale al di sopra o al di sotto della quale la proposta di concordato debba ritenersi certamente meritevole o immeritevole di accoglimento, purché la proposta di soddisfacimento non sia «… inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione …” (pag. 41 della circolare).

Ne consegue che non risulta pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale di merito del Tribunale di Como citato nel ricorso in opposizione (Tribunale di Como, del 12 ottobre 2016), il quale aveva rigettato una istanza di esdebitazione all’esito della conclusione della procedura di fallimento ritenendo le percentuali di soddisfacimento conseguite dal ceto creditorio davvero irrisorie.

Da un lato, va considerata la diversa natura del procedimento: nel caso oggetto di esame dal giudice lariano trattavasi di istanza di esdebitazione formulata dallo stesso debitore all’esito della chiusura della procedura di fallimento, ove la valutazione che il Tribunale compie è quello di verificare che vi sia stato a favore dei

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creditori un soddisfacimento, che non sia trascurabile o del tutto effimero, a favore dei creditori concorsuali, al fine di consentire al fallito il beneficio delle esdebitazione; nel caso di specie, invece trattasi di procedura di concordato fallimentare, peraltro proposta da un terzo, che, come sopra già chiarito, comporta senza dubbio un quid pluris a favore dei creditori concorsuali, vale a dire quel

“miglior soddisfacimento” che il legislatore pone come condizione essenziale delle soluzioni negoziali della crisi.

III. Anche la terza censura è infondata.

Innanzitutto, essa si appalesa del tutto generica essendosi la parte opponente limitata ad evidenziare “l’eventualità che possano essere conseguiti risarcimenti da parte degli amministratori della società fallita che andrebbero a beneficio dei creditori”, senza fornire elementi di concreta valutazione, in termini di maggior e miglior soddisfacimento dei creditori, delle richiamate azioni risarcitorie.

In secondo luogo, va considerato peraltro che tali poste sono state già oggetto di specifica valutazione da parte del curatore fallimentare nell’ambito dei pareri resi nel corso della procedura concordataria, escludendo, ancora una volta, che dalla procedura liquidatoria possa derivare un miglior soddisfacimento per i creditori anche in relazione a tali assets.

IV. Rigettata la opposizione formulata dall’unico creditore dissenziente, la proposta di concordato fallimentare deve essere senz’altro omologata per raggiungimento delle maggioranze, nei

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termini di cui alla proposta, e così previo accollo in capo alla proponente dei debiti ivi indicati, trasferimento dei cespiti costituenti l’attivo in favore della proponente, previo versamento dei corrispettivi indicati nella proposta, e rimettendo agli organi della procedura, a norma dell’art. 136 l.f., ogni attività di carattere esecutivo e la conseguenziale emissione dei necessari provvedimenti.

V. Le spese di lite in relazione alla opposizione seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente. Esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri dettati dal D.M. 55/2014 per procedimenti di volontaria giurisdizione, in relazione al valore del giudizio (da 520.000,00 ad 1.000.000,00) ed applicando i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

 Rigetta la opposizione formulata da Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. avverso la proposta di concordato fallimentare;

 Omologa la proposta di concordato fallimentare formulata da IMMOCAIRO s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappr.te p.t.;

 Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., alla rifusione in favore di IMMOCAIRO s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappr.te p.t., delle spese

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di lite che si liquidano in euro 2.808,00, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;

 Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società proponente ed al Curatore fallimentare.

Ivrea, il 26.03.2021

IL PRESIDENTE

(dr. Matteo BUFFONI) IL GIUDICE REL. EST.

(dr. Alessandro PETRONZI)

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