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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA S E N T E N Z A

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto Presidente

Natale Longo Giudice

Sergio Vaccarino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22677 del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Commisso Antonella, nata a Locri (RC) il 12 luglio 1976 e residente in Roccella Jonica (RC), via Giardini snc, C.F. CMMNNL76L52D976G, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta “Beautiful Creations di Antonella Commisso & C. Sas, P.Iva 02699740805, con sede in Grotteria (RC), c.da Marcina Inferiore, n. 125;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2020, il relatore Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero Giovanni Di Pietro.

Non rappresentata, né costituita la convenuta.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 1 luglio 2020, regolarmente

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notificato, il Procuratore regionale ha citato in giudizio la sig.ra Antonella Commisso, nella qualità di legale rappresentante della ditta

“Beautiful Creations di Antonella Commisso & C. Sas, per sentirla condannare al risarcimento del danno di € 60.631,36 in favore di Invitalia S.p.A. (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio.

La citazione trae origine dalla comunicazione di danno erariale, trasmessa in data 5 marzo 2018, con la quale la Guardia di Finanza - Gruppo di Locri segnalava l’indebita percezione da parte della Commisso di un finanziamento pubblico erogato da Invitalia, accertato nel corso dell’attività di analisi delle linee di finanziamento previste dal d. lgs. 21 aprile 2000, n.185, recante “incentivi all’autoimprenditorialità ed all’autoimpiego”.

La sig.ra Commisso, quale titolare della ditta sopra citata, era risultata beneficiaria di un contributo pubblico ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, nell’ambito delle misure in favore del lavoro autonomo, tese alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali, da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione,

Le agevolazioni finanziarie erano così suddivise:

- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato, a copertura del 100% degli investimenti ammissibili;

- per la gestione, un contributo a fondo perduto.

Le agevolazioni finanziarie non potevano superare complessivamente il limite del “de minimis” pari a € 100.000,00, iva esclusa e l’attività

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finanziata avrebbe dovuto essere svolta per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Inoltre, il contributo concesso sarebbe stato revocato nell’ipotesi di mancata osservanza dei vincoli e dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano determinato l'ammissione alle agevolazioni, di cui agli artt. 6 e 12 del D.M. n. 295/2001, “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego” di cui al d. lgs n.

185/2000, prima richiamato.

In atti risulta che, a seguito della domanda di ammissione all’agevolazione e all’esito positivo dell’istruttoria, la sig.ra Commisso, in qualità di titolare della società esercente attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, stipulava con Sviluppo Italia s.p.a., in data 9 gennaio 2013, il contratto di concessione che prevedeva la somministrazione di un contributo complessivo di € 72.497,99 così suddiviso: contributo in conto capitale a fondo perduto di € 26.248,49; mutuo a tasso agevolato di € 36.248,50; contributo in conto gestione a fondo perduto di € 10.000,00.

Con quattro bonifici bancari effettuati nel corso dell’anno 2013, veniva corrisposto alla società della sig.ra Commisso l’importo di € 62.495,99.

Dalla documentazione societaria (registro fatture, registro corrispettivi e registro beni ammortizzabili) esibita a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, nonché da quella fatta pervenire da parte di INVITALIA, è emerso che, alla data del 15 gennaio 2016, la società beneficiaria era debitrice nei confronti di INVITALIA della somma di €

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7.991,57, relativa alle rate di mutuo non pagate e agli interessi maturati e che, successivamente alla predetta data, alcuna somma era stata restituita.

I conseguenti accertamenti presso l’Anagrafe Tributaria hanno fatto risultare che l’attività commerciale della sig.ra Commisso era iniziata il 10 novembre 2011 ed era cessata in data 1 giugno 2016.

Conseguentemente, secondo quanto affermato dal requirente nell’atto di citazione, la convenuta non ha rispettato l’obbligatorio periodo quinquennale di permanenza dell’investimento, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento del 9 gennaio 2013, ponendo in essere una condotta connotata da dolo, atteso che ha omesso consapevolmente di comunicare ad INVITALIA la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, e ciò in violazione della specifica clausola, di cui all’art. 5, lett. k, contenuta nel contratto di finanziamento.

Conclude il requirente chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione del danno subito da INVITALIA, pari a € 60.631,36.

All’odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna di cui all’atto di citazione.

Esaurita la discussione la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia della sig.ra Antonella Commisso, citata in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società “Beautiful Creations di Antonella Commisso & C. Sas.

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L’azione di responsabilità incardinata dall’attore pubblico concerne l’asserita distrazione del contributo di € 60.631,36 dalle finalità per le quali era stato erogato.

In merito, il Collegio ritiene che la richiesta risarcitoria del Procuratore regionale sia fondata e debba essere accolta integralmente.

Infatti, dall’esame della documentazione depositata dall’attore pubblico, non appare revocabile in dubbio che la sig.ra Commisso abbia realmente violato l’obbligo contrattuale, gravante sul percettore del finanziamento, di mantenimento dell’attività per almeno un quinquennio dalla data di ammissione al finanziamento e arrecato il conseguente danno erariale a Invitalia, come conseguenza della violazione della predetta clausola risolutiva, di cui all’art. 19 del contratto di finanziamento.

Oltre a ciò, la convenuta, nonostante i solleciti inviati da INVITALIA il 31 novembre 2015 e il 7 dicembre 2016, ha pure omesso di inviare il modulo di verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 5, lett. k, del contratto.

In ordine all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene di condividere l’impostazione accusatoria sulla connotazione dolosa della responsabilità imputabile alla convenuta Antonella Commisso, atteso che ha intenzionalmente celato la circostanza della mancata permanenza dei requisiti, allo scopo di mantenere il finanziamento indebitamente percepito e, inoltre, non ha provveduto alla restituzione del finanziamento agevolato che, secondo quanto previsto dal relativo contratto, avrebbe dovuto essere restituito nel termine di sette anni

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dalla stipula del contratto, in rate semestrali costanti di € 1.319,59.

Infatti, alla data del 15 gennaio 2016 INVITALIA era creditrice della somma di € 7.991,57, relativa alle rate di mutuo scadute e agli interessi maturati e tutte le rate successive, a partire dalla n. 9 (con scadenza al 31 marzo 2016), non risultano pagate.

Parimenti corretta è la quantificazione del danno addebitale di € 60.631,36, danno che non si sarebbe verificato se la convenuta avesse rispettato le clausole contrattuali che disciplinavano il piano di investimento.

Conclusivamente, l’atto di citazione del Procuratore regionale deve essere integralmente accolto e per l’effetto, la sig.ra Antonella Commisso, in proprio e nella qualità, va condannata al risarcimento del danno complessivo di € 60.631,36, in favore di Invitalia S.p.A., oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del contributo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’integrale soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda del Procuratore regionale e, per l’effetto, condanna la sig.ra Antonella Commisso, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Beautiful Creations di Antonella Commisso & C. Sas, al risarcimento del danno complessivo di € 60.631,36, in favore di Invitalia S.p.A., oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del contributo e agli

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interessi legali, come in parte motiva.

Condanna, altresì, Antonella Commisso, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore dello Stato nella somma di € 245,14 (*duecentoquarantacinque/14*).

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

Il Relatore Il Presidente

f.to Sergio Vaccarino f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 07/12/2020

Il Funzionario responsabile f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo

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