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01. Relazione tecnica

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PROGETTO

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA

SU P.ED. 414/1 C.C. FONDO IN PIAZZA STEFENELLI PROGETTO ESECUTIVO

01. Relazione tecnica

COMMITTENTE

COMUNE DI FONDO

Piazza S. Giovanni, 9 – 38013 FONDO (TN)

PROGETTISTA

Dott. Arch. Giuliano Moscon

SERVIZIO TECNICO – COMUNE DI FONDO

Fondo, 22 gennaio 2019

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Per salvaguardare l’incolumità degli occupanti di un edificio in caso d'incendio o calamità naturale, come ad esempio un terremoto, è fondamentale consentire l’abbandono immediato e in sicurezza della struttura.

La progettazione di una scala antincendio, e più in generale quella delle vie di esodo, riveste dunque un ruolo decisivo.

Le scale costituiscono un caso tipico di vie di uscita da un edificio e rappresentano spesso l’unica via di uscita possibile per consentire l’esodo delle persone dai piani in caso d’incendio. In tal senso, per essere considerate idonee anche come "vie di emergenza", le scale devono possedere particolari caratteristiche di sicurezza, definite nel seguito.

Anche se la normativa italiana non parla esplicitamente di scale antincendio, con questo termine, nel linguaggio comune, ci si riferisce solitamente alle scale utilizzabili come via di fuga in caso di necessità.

Secondo le definizioni di cui al D.M. 30 novembre 1983, la scala di sicurezza esterna, elencata al punto 3.7. del disposto, è una "scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma".

Le scale di sicurezza esterne sono generalmente realizzate con elementi metallici prefabbricati saldamente ancorati alle murature perimetrali e non possono essere utilizzare nella normale fruizione dell’edificio. Esse costituiscono la soluzione migliore quando non è possibile il corretto inserimento di un’altra tipologia di scala, come avviene ad esempio negli edifici storici sedi di scuole, ospedali, musei e uffici pubblici.

La normativa che attualmente individua le attività soggette al controllo di prevenzione incendi è il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 secondo il quale la realizzazione di scale antincendio è obbligatoria nel caso di edifici scolastici con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone, come nel caso specifico della scuola primaria di Fondo, e, a tale scopo, risulta necessario dotare la scuola di una scala antincendio per le esigenze dell'utenza e nel rispetto della normativa, ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi (CPI).

Per i fini di cui al periodo precedente, dovrà pertanto essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) antincendio, corredata della necessaria documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012. Lo stesso Comando provinciale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA antincendio, esegue il controllo attraverso una visita tecnica, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Per una disamina esaustiva, si cita inoltre il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale norma che deve essere applicata in tutti i suoi disposti per la garanzia di mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate e di garantire altresì che siano compiute le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nel Certificato di Prevenzione incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito di presentazione della SCIA antincendio, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle

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misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Per la realizzazione delle opere in oggetto è prevista l'erogazione di un contributo statale. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 10.01.2019, il Ministero dell'Interno, per l'anno 2019, assegna ai Comuni fino a 20.000 abitanti un contributo destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle scuole in misura differenziata sulla base della popolazione, e, in particolare, il Comune di Fondo può beneficiare di tale contributo nella misura di Euro 40.000,00. In tal senso, gli Enti beneficiari sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019, a pena di decadenza del contributo previsto.

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La scala di sicurezza in progetto collega tutti i piani dell'edificio in cui è prevista la presenza permanente di persone. Per la sua semplicità geometrica e la sua funzionalità, essa si può assimilare a una piccola struttura con funzione portante locale finalizzata alla stessa struttura.

Partendo dalla quota del piano di campagna del giardino/parco giochi esterno (±0.00), la scala giunge a servire i tre livelli del complesso scolastico: il piano rialzato posto a quota +0.90, il primo piano posto a quota +4.60 e il secondo piano posto a quota +8.30.

La scala è realizzata interamente in ferro, con struttura principale a quattro montanti e travi di collegamento in profili di acciaio S 235, laminati a caldo, tipo HEB 240 ad ali larghe parallele, composti con unioni bullonate. Gli elementi metallici non strutturali, caratterizzati dai cosciali per i pianerottoli e le rampe, sono realizzati in profili di acciaio UNP 160 anch'essi composti con unioni bullonate.

Il piano di calpestio e i gradini sono realizzati con pannelli grigliati di acciaio elettrosaldato zincato, tipo Orsogrill, a maglia antisfera di altezza pari a mm 30, antiscivolo e antipanico. L'elevato rapporto vuoto/pieno, ottenuto dall'impiego di questi elementi, consente una rapida dissipazione dei fumi in caso d'incendio.

Il parapetto della scala è realizzato in ferro a elementi verticali semplici, che, a norma dell'art. 8 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e s.m., presenta un'altezza complessiva pari a 100 cm e risulta inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Tutti gli elementi costruttivi della scala antincendio saranno trattati con processo di zincatura a caldo secondo norme UNI 5744 – ISO 1461 – DIN 50976 per consentire la sua protezione dalla corrosione galvanica a garanzia di una maggiore conservazione nel tempo.

Essendo tutti gli elementi strutturali del manufatto prodotti in stabilimento e poi sottoposti a processo di zincatura, le loro caratteristiche tecniche, sia per quanto riguarda i materiali, sia per la propria geometria razionale, saranno certificati dal produttore. Anche i collegamenti tra gli elementi, effettuati mediante bullonature sia rette che angolari, saranno certificati, così come quelli degli ancoraggi con piastra a parete e su plinto di fondazione, in modo da ottenere sforzi di esercizio sensibilmente minori di quelli ammissibili.

Gli elementi delle quattro colonne portanti saranno ancorati al suolo con plinti di fondazione in cemento armato con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, costituiti da

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parallelepipedi di dimensioni pari a cm 100 x 100 x 50 posti su magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte. Come sopra accennato, le colonne e i plinti saranno giuntati con bulloni per mezzo di piastre di fissaggio.

Per quanto sopra, si dichiara che il terreno di fondazione possiede le adeguate capacità portanti richieste per garantire la stabilità statica della struttura in progetto, in considerazione delle proprie caratteristiche fisiche e geotecniche.

Con riferimento all'edificio esistente, si attesta inoltre la non variazione della distribuzione dei carichi sui terreni di fondazione e si certifica l’assenza di fessurazioni sull'edificio che possono essere imputate a cedimento e/o movimento nei terreni di fondazione.

I sovraccarichi adottati per il calcolo della struttura sono pari a complessivi 460 kg/m e suddivisi come segue:

– parapetto: 30 kg/m

– piano di calpestio e gradini: 30 kg/m – sovraccarico accidentale: 400 kg/m

Il dimensionamento strutturale ha indicato l'impiego di profili normalizzati HEB 240, come detto, per le aste e le travi portanti, e di profili UNP 160 per la struttura secondaria dei cosciali.

Per effetto dell'inserimento della scala antincendio in progetto, le cui uscite di sicurezza sono individuate in posizione centrale ai corridoi dei tre piani dell'edificio, si dovranno ricavare delle porte- finestre in luogo delle attuali finestre, mediante l'esecuzione di tagli strutturali nella muratura e demolizioni della stessa struttura verticale, con la successiva realizzazione di soglie esterne, il ripristino dell'intonaco e la posa in opera dei suddetti serramenti esterni, realizzati in legno lamellare a due ante da cm 60 ciascuna, dotati di maniglioni antipanico basculanti.

All'interno della scuola sono presenti vie d'uscita e vie d'esodo le cui dimensioni minime di 1.20 m prescritte dal D.M. 26 agosto 1992 sono rispettate in ogni percorso. La scala antincendio è collegata agli ambienti comuni dei corridoi e, come specificato al periodo precedente, l'accesso alla scala avviene, su ogni piano, da una porta-finestra ricavata al centro dei corridoi stessi mediante la modifica del foro di una finestra esistente.

Esternamente, l'edificio è circondato da spazi aperti di pertinenza, interamente delimitati con recinzioni metalliche. Dette pertinenze esterne confinano con pubbliche vie e con un piazzale per parcheggio sito in piazza Stefenelli. Sul lato frontale dell'edificio rivolto a sud c'è il cortile asfaltato, nel quale è stato fissato il punto di raccolta da considerarsi quale luogo sicuro di tipo statico.

L'edificio presenta inoltre un ampio spazio aperto anche nella parte posteriore, sul lato nord, adibito a giardino/parco giochi e seminato a prato. In quest'ultimo ambiente sarà ubicata la scala di sicurezza, che presenta delle vie d'esodo verso la strada pubblica sufficientemente ampie, come definito nelle planimetrie del progetto.

Secondo le previsioni progettuali, l'inserimento spaziale della scala di sicurezza all'interno del giardino/parco giochi retrostante all'edificio, tende a non pregiudicare la godibilità di tale spazio aperto da parte dell'utenza, contenendo gli ingombri del nuovo manufatto nei limiti definiti dai volumi dell'edificio sporgenti lateralmente.

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La normativa di riferimento per lo sviluppo del progetto è la seguente:

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica;

Circ. Min. LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951 Istruzioni per l’applicazione delle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica;

Circ. Min. LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – D.M. 27 luglio 1985 Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;

D.M. 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni;

Circ. C.S.LL.PP. 2 febbraio 209, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

L.P. 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio;

D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015);

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

L.P. 27 maggio 2008, n. 5 Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale;

L.P. 27 maggio 2008, n. 5 Approvazione del Piano urbanistico provinciale (Allegato B – Norme di attuazione);

L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti;

D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n.

26;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti).

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Dal punto di vista urbanistico, secondo il Piano regolatore generale (PRG) vigente la p.ed. 414/1

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Insediamenti storici definiti all'art. 34 delle Norme d'attuazione dello strumento urbanistico locale, e l'edificio è classificato R5 – Demolizione con ricostruzione definita all'art. 42 delle stesse Norme d'attuazione, posto che il fabbricato è stato realizzato in epoca moderna e non presenta quei caratteri architettonici e tipologico-formali propriamente associabili all'edificato di antica origine presente nel centro storico.

L'opera è pertanto conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Il sito su cui insiste l'opera in progetto è posto in Aree senza penalità geologiche, come definite dalle Norme d’attuazione della Carta di sintesi della pericolosità geologica e sismica – ottavo aggiornamento – della Provincia autonoma di Trento, inserito in Zona sismica 4, a sismicità trascurabile.

L'intervento non interferisce con alcuna preesistenza di contesto, come ad esempio infrastrutture presenti sul territorio quali elettrodotti, acquedotti, impianti irrigui oppure fabbricati.

Si riporta inoltre la sentenza del TAR Piemonte (sez. I) del 25.03.2008, n. 505, pertinente al caso specifico, che tratta, per l’appunto, l'ipotesi di una scala antincendio in piccola carpenteria in ferro come quella in progetto. Secondo i giudici amministrativi piemontesi, "non può certo equipararsi un costruendo edificio complessivamente considerato e comprensivo anche della sporgenza-scala, a una mera scala che venga collocata su un preesistente edificio, per arrivare a sostenere che la scala uti singula, per sé sola, debba essere posta a distanza di metri tre dal confine, come se detta scala sostenesse un edificio in muratura".

In tale caso, come si vede, non si integra l’ipotesi della maggior volumetria, anche soltanto parziale, e la scala resta dunque esclusa dall’ordinario regime delle distanze tra edifici.

Come si può desumere dalle planimetrie di progetto, non si pone peraltro la fattispecie del rispetto della distanza tra i fabbricati, considerato che l'edificio scolastico in questione ricade in posizione ampiamente isolata e a distanze di oltre dieci metri rispetto agli altri edifici contigui.

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Al fine di assicurare il sicuro esodo delle persone in caso d'incendio o calamità, le normative attuali prescrivono la realizzazione di scale antincendio costruite secondo prescrizioni molto precise.

Di riferimento, per vie e scale d’esodo, sono le indicazioni contenute nel D.M. 3 agosto 2015 che dispone, in particolare, quanto di seguito esposto:

– l’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m [...];

– tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo devono essere non sdrucciolevoli;

– il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con il sistema delle vie d’esodo;

– le scale d’esodo esterne ed i percorsi esterni devono essere completamente esterni all’attività. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggetti ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investiti dagli effluenti dell’incendio [...];

– le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso esterno;

– le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale;

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– le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine i gradini devono avere alzata e pedata costanti e le rampe devono essere interrotte da pianerottoli di sosta [...].

Inoltre il D.M. 19 marzo 2015 così recita al paragrafo "Scale di sicurezza":

– tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto e resistenti al fuoco secondo quanto recita la normativa;

– presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m [...];

– sono consentite rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Nel caso non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.

Le scale di sicurezza esterna devono anche rispondere alle seguenti caratteristiche tecnico- dimensionali:

– parapetto di 1 metro di altezza atto a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato flusso di persone;

– corrimano collocato a scomparsa entro un incavo o comunque sporgente non più di 8 cm;

– larghezza rampa pari ad almeno 2 moduli, ovvero 1,2 metri;

– gradini a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm;

– rampe rettilinee e con non meno di 3 gradini e non più di 15;

– assenza di sporgenze o rientranze per almeno 2 metri dal piano di calpestio;

– i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza della rampa;

– sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Si può dedurre pertanto, con riferimento alle caratteristiche costruttive tecniche e dimensionali della scala di sicurezza in progetto, che sono rispettate tutte le prescrizioni normative sopra elencate.

Si può aggiungere che la struttura nel suo complesso è incombustibile e resistente al fuoco nel rispetto delle prescrizioni normative.

Riguardo alla segnaletica di sicurezza, le vie e le scale d’esodo sono segnalate da un'apposita simbologia su sfondo verde, mentre la presenza della scala antincendio è solitamente segnalata con un cartello con fondo rosso, come illustrato di seguito:

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Secondo il quadro economico allegato al computo metrico estimativo dell'opera, l'importo delle lavorazioni è pari a Euro 58.313,99 cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari a Euro 2.979,55 per un totale di Euro 61.293,54. L'importo delle somme a disposizione della stazione appaltante, che include lavori in economia, imprevisti, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, spese per collaudi e imposte, è pari a Euro 15.867,66.

Il regime di applicazione dell'IVA è ridotto all'aliquota del 10% ai sensi del numero 127 duodecies), tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 poiché trattasi di "prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica".

L'importo complessivo delle opere in progetto è quindi pari a Euro 77.161,20.

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Il sottoscritto professionista riconosce la facoltà del committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e s'impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.

Il professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità cui il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri, autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa.

Il professionista è tenuto a eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile unico del procedimento.

Coordinando tutti gli elementi del progetto, si può affermare che le scelte progettuali soddisfano le esigenze richieste dai promotori e dagli utilizzatori, garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza e dei prescritti livelli di standard qualitativi dell’intervento nel suo complesso e al tempo stesso sono rivolte a tutelare l'interesse pubblico.

IL TECNICO

Dott. Arch. Giuliano Moscon

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