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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33 del Consiglio Comunale Adunanza di prima convocazione Seduta

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta 24-08-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI ART. 98 L.P. 15/2015 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN SOLAIO SULLA P.M. 1 DELLA P.ED. 410 A COPERTURA DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL MIRALAGO E PER AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL ALEXANDER P.ED. 196 C.C. MOLVENO”.

Si allontana dall’aula il Sindaco Luigi Nicolussi, ai sensi art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ne assume le funzioni il Vicesindaco Mauro Donini.

Si allontana il consigliere Adriano Bonetti in quanto tecnico progettista dell’intervento proposto.

Il Vice-Sindaco, relatore, comunica quanto segue:

in data 2 marzo 2016 il legale rappresentante dell’ Hotel Miralago con sede in Molveno, ha inoltrato presso gli uffici comunali la richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga - ai sensi art. 98 della L.P. 15/2015 e s.m. e i., sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’Hotel Alexander - per l’esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN SOLAIO SULLA P.M. 1 DELLA P.ED. 410 A COPERTURA DEL PARCHEGGIO DELL’HOTEL MIRALAGO ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL ALEXANDER CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 196 C.C. MOLVENO”;

l’intervento prevede:

la costruzione di una soletta in cemento armato, a copertura della p.m. 1 della p.ed. 410, in ampliamento al parcheggio esistente dell’Hotel Alexander. La nuova costruzione, sul lato SO, si pone a confine con il marciapiede in fregio a via Nazionale (p.f. 90/2). Sul lato NO e NE risulterà rispettivamente a confine con il parcheggio esistente e la terrazza (p.m.2 della p.ed. 410) della p.ed. 196 (Hotel Alexander), a SE a confine con la p.f. 90/1.

la nuova soletta avrà la duplice funzione di

offrire copertura al parcheggio esistente dell’Hotel Miralago insistente sulla p.m. 1 della p.ed. 410;

ampliare il parcheggio pertinenziale dell’Alexander Hotel, che ora si sviluppa solo sull’andito (e nel sottosuolo) antistante la p.ed. 196;

il solaio sarà realizzato in c.a. e sarà sostenuto da una rete di pilastri dle medesimo materiale; perimetralmente sarà delimitato da un parapetto di cls bocciardato, completato da una copertina in lamiera di acciaio corten;

la pavimentazione del nuovo parcheggio così ricavato (quello a servizio della p.ed. 196) è proposta in cubetti di porfido, mentre per il parcheggio già esistente sulla p.m. 1 della p.ed. 410 è proposta una pavimentazione in mattonelle autobloccanti in cls, in luogo ad una pavimentazione che attualmente risulta in grigliati forati a consentire la crescita erbosa;

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a completamento dell’intervento, è poi proposta la realizzazione di un mascheramento del vuoto a PT (tra il piano di campagna della p.ed. 410 e l’intradosso del nuovo solaio di copertura) - sui lati SO e SE – da realizzarsi in elementi scatolari di lamiera d’acciaio corten

trattasi di una richiesta di deroga urbanistica che riguarda due storiche strutture alberghiere (realizzata una – Alexander Hotel - nel 1925-28 l’altra – Hotel Miralago - nel 1921) che nel tempo sono state interessate da plurimi interventi di ristrutturazione e ampliamento; in particolare l’Alexander Hotel, nel 1996, ai fini della realizzazione dell’importante intervento di ristrutturazione, ampliamento e potenziamento della capacità ricettiva, è stato oggetto di rilascio del titolo edilizio in deroga n° 1508 di d ata 29.04.1996;

la proposta progettuale, in sostanza, propone la realizzazione di un ampliamento di circa 240,00 m² del parcheggio pertinenziale dell’Alexander Hotel, al fine di ricavare spazi di parcheggio per ulteriori 9 veicoli, portando la dotazione complessiva a 41 posti (13 nell’autorimessa interrata, 17 + 9 nel parcheggio sovrastante, 2 nel garage sul lato N) adeguandola al numero delle relative unità abitative;

l’intervento è quindi sostanzialmente teso ad adeguare al vigente standard normativo gli spazi “a parcheggio” dell’Alexander Hotel e, secondariamente, alla riqualificazione dell’offerta di entrambe la strutture interessate dall’intervento, che a fine lavori risulteranno avere, la prima, una adeguata dotazione di posti auto, l’altra, un parcheggio coperto, tipologia, questa, molto richiesta e apprezzata dalla clientela;

a giudizio della proprietà della Alexander Hotel la realizzazione di quanto proposto è improrogabile e necessaria proprio perché prevede di completare le dotazioni di spazi a parcheggio, allo stato insufficienti alle reali esigenze della struttura;

come si evince dall’esame della proposta progettuale,

l’intervento contrasta con le previsioni vigenti previsioni del PRG (cfr. art. 76 della NdA):

per il superamento dell’indice relativo alla “superficie coperta”, che in relazione alla pp.edd. 196 e 410 (su cui insisterà la nuova soletta/parcheggio) passerà dall’attuale 57,92% al 72.19%, superiore al limite del 40% stabilito dal citato art. 76;

in relazione alle distanza dai confini ed in particolare a quelli con la p.f. 90/1, rispetto alla quale l’intervento è proposto a confine.

Gli altri parametri urbanistici, fissati dal citato art. 76 della NdA del PRG risultano invece rispettati, tenuto anche conto che quanto proposto in realizzazione non costituirà volume urbanistico;

l’intervento ricade parzialmente nella fascia di rispetto stradale della SS. 421, che risulta classificata dal vigente PRG quale strada di 3^ categoria “da potenziare”. Le vigenti disposizioni panificatore (cfr. art. 97 delle NdA del PRG e l’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995) ammettono, per gli edifici esistenti l’”ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente”

previo rilascio del parere favorevole dell’ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione;

con riguardo al rispetto delle distanze minime tra edifici l’intervento proposto non si pone in contrasto con le vigenti disposizioni, stante la presenza della “strada” pubblica” (SS 421) tra le pp.edd. 410 e 208/4 Hotel Belvedere (cfr art. 879 del Codice Civile);

le pp.edd. 196 e 410, ricadono in “D201 area alberghiera”, ove vigono le disposizioni di cui all’art. 76 delle NdA del vigente PRG: l’intervento proposto non contrasta con la destinazione di zona. Altresì’ le medesime realità non risultano altresì soggette a vincolo di tutela ambientale di cui all’art. 11 delle NdA del vigente PUP.

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 02.03.2016, ha rilevato che:

l’intervento contrasta con le previsioni di cui l'articolo 10 (distanze dai confini) e 76 (superficie coperta) delle norme di attuazione del PRG vigente;

sussistono i presupposti per l’esercizio del potere di deroga ex art. 98 delle L.P. 15/2015 e s.m. e i..

Conseguentemente, ha inviato il progetto alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Paganella per l’acquisizione del parere di cui al comma

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2.) dell’art. 98 della L.P. 15/2015, necessario per consentire il rilascio da parte del Consiglio comunale dell’autorizzazione di cui al medesimo riferimento normativo;

A tale riguardo si rileva che:

in merito al rapporto di copertura l’aggravio del deficit urbanistico (considerato in ordine all’ALEXANDER HOTEL) pare ampiamente compensato dal miglioramento dello standard a parcheggio della ALEXANDER HOTEL, da cui conseguiranno benefici per tutta la comunità tenuto conto che all’attuale deficit di dotazione l’azienda “sopperisce” utilizzando spazi a parcheggio pubblici;

l’intervento in progetto, si pone a confine con la p.f. 90/1. Posto che le distanze dai confini di proprietà mirano a salvaguardare interessi privatistici e che risulteranno comunque rispettate le distanze minime tra edifici, detta fattispecie - che rileva solo perché la realizzazione della nuova soletta/parcheggio risulta funzionale alle esigenze della p.ed.

196 (ALEXANDER HOTEL) - è peraltro superabile attraverso la formalizzazione del consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, (cfr. comma 1. dell’art. 8 dell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010), che si ritiene sarà contestuale alla formalizzazione dell’atto di cessione del diritto di superficie della p.m. 1 della p.ed. 410 alla ALEXANDER HOTEL, propedeutica al rilascio del permesso di costruire in deroga (tenuto conto che la stessa p.f. 90/1 è intestata alla HOTEL MIRALAGO, istante della richiesta del provvedimento di deroga);

quanto proposto ricade parzialmente nella fascia di rispetto stradale della SS. 421.

La proposta progettuale ha ottenuto il parere favorevole del Servizio Gestione Strade della PAT ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 7.) delle “Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto” approvate con deliberazione della G.P. n° 890/2006, per quanto concerne l’insussistenza di qualsiasi pregiudizio per la circolazione. Ai sensi di tali determinazioni è altresì constatabile che l’ampliamento non si avvicinerà al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell’edificio preesistente (autorimessa della p.ed. 196) - al contrario risulterà arretrato, rispetto a questo, di circa 40 cm. – e pertanto pienamente assentibile e conforme alle vigenti disposizioni in merito ai limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradali;

La proposta progettuale è corredata dei pareri e nulla-osta prescritti. In particolare sono stati acquisiti:

il visto di corrispondenza rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e ss.mm., dal Dirigente del Servizio Turismo della P.A.T. con determina n. 61 dd. 14.03.2016 e relativo all’Hotel Alexander;

il nulla osta rilasciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.

(nuovo Codice della strada) dal Dirigente del Servizio gestione Strade della P.A.T. in data 21 marzo 2016, rilasciato ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 7.) delle

“Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto” approvate con deliberazione della G.P. n° 890/2006, per quanto concerne l’insussistenza di qualsiasi pregiudizio per la circolazione;

il parere, rilasciato - ai sensi del comma 2 dell’art .98 della L.P. 15/2015 - dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Paganella con deliberazione n. 31 dd. 12.04.2016, con l’osservazione che ”sia prodotta, in fase esecutiva, la campionatura dell’interasse della tamponatura frangisole, ai fine della definitiva approvazione da parte della Commissione”;

il parere favorevole, rilasciato dal Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Molveno, quale componente della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 4 agosto 2015,n. 15 e s.m.;

Si evidenzia che, successivamente alle modifiche che il progettista ha via via introdotto per assecondare quanto suggerito dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità nell’ambito del procedimento di acquisizione del parere di competenza, il Servizio Gestione Strade e il Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento, con le note dd. 17 maggio 2016 (Servizio Turismo) e dd. 25 maggio 2016 (Servizio Gestione Strade) hanno confermato la validità dei pareri favorevoli già rilasciati e su richiamati;

Si evidenzia inoltre che, considerate le caratteristiche dell’intervento (realizzazione di autorimessa < 1000 m²), non risulta necessaria la preventiva valutazione del progetto da

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parte del Servizio Antincendi della PAT (cfr. dichiarazione del progettista che correda la documentazione progettuale);

dalla consultazione del Libro Fondiario si desume che:

la p.ed. 196 è intavolata a nome della Società Hotel Alexander di Bonetti Alessandro & c.

s.a.s. con sede a Molveno;

la p.m. 1 della p.ed. 410 è intavolata a nome della Società Hotel Miralago di Bonetti Attilio

& c. s.n.c. con sede a Molveno; la stessa costituisce pertinenza (parcheggio) dell’edificio alberghiero principale contraddistinto dalla p.ed. 179 sempre di proprietà della medesima società;

la p.ed. 90/1 è intavolata a nome della Società Hotel Miralago di Bonetti Attilio & c. s.n.c.

con sede a Molveno; la stessa costituisce pertinenza (parco) dell’edificio alberghiero principale contraddistinto dalla p.ed. 179 sempre di proprietà della medesima società;

Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del vigente Regolamento Edilizio comunale, dall’art. 116 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nonché dall'articolo 98 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e s.m. e i., è, quindi, chiamato ad esprimersi sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire in deroga alle succitate disposizioni pianificatorie, alle società HOTEL ALEXANDER DI BONETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.“ e “HOTEL MIRALAGO” con sede in Molveno.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita, la relazione del Vice-Sindaco e condivise integralmente le considerazioni e le proposte in essa contenuta.

Presa visione degli elaborati tecnici a firma del geom. Adriano Bonetti con studio tecnico a Molveno relativi ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SOLAIO SULLA P.M. 1 DELLA P.ED.

410 A COPERTURA DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL MIRALAGO E PER AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL ALEXANDER P.ED. 196 C.C. MOLVENO”;

Presa visione del:

visto di corrispondenza rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e ss.mm., dal Dirigente del Servizio Turismo della P.A.T. con determina n. 61 dd.

14.03.2016 e relativo all’Hotel Alexander;

nulla osta rilasciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (nuovo Codice della strada) dal Dirigente del Servizio gestione Strade della P.A.T. di data 21 marzo 2016;

parere paesaggistico, rilasciato con delibera n. 31/2016 dd. 12.04.2016 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Paganella, con la prescrizione che” sia prodotta, in fase esecutiva, la campionatura dell’interasse della tamponatura frangisole, ai fine della definitiva approvazione da parte della Commissione”;

delle note di conferma di validità dei pareri o nulla osta, dei Servizi Gestione Strade e Turismo della Provincia autonoma di Trento, sulla nuova proposta progettuale;

il parere favorevole, rilasciato dal Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Molveno, quale componente della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 9,comma 4 della L.P. 4 agosto 2015,n. 15 e s.m.;

Udita l’illustrazione del progetto da parte del Vice-Sindaco e preso atto che lo stesso risulta in contrasto con le previsioni di cui di cui l'articolo 10 (distanze dai confini) e 76 (superficie coperta) delle norme di attuazione del PRG vigente;

Riscontrato che i lavori previsti dal precitato progetto per il quale è stata presentata l’istanza di permesso di costruire in deroga risultano finalizzati alla realizzazione di:

un ampliamento di circa 240,00 m² del parcheggio pertinenziale dell’Alexander Hotel, al fine di ricavare spazi di parcheggio per ulteriori 9 veicoli, portando la dotazione complessiva a 41 posti (13 nell’autorimessa interrata, 17 + 9 nel parcheggio sovrastante, 2 nel garage sul lato N) adeguandola al numero delle relative unità abitative;

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della copertura del parcheggio di superficie insistente sulla p.ed. 410, di pertinenza della p.ed. 179 (HOTEL MIRALAGO);

Visti l'articolo 3.) del vigente Regolamento Edilizio e l'articolo 116 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, laddove è espressamente previsto il potere di deroga, sia pure limitatamente ai casi di edifici e opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.

Atteso che l’autorizzazione all’esercizio del potere di deroga è ammissibile in quanto trattasi di realizzazione di un’opera di interesse pubblico, ex art. 98 della L.P. 15/2015, conformemente alla previsione di cui all’allegato A, lett. A “Opere destinate ad attività turistico sportive”, pto. 1, lett. b.) “Opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti” del Testo Unico delle disposizioni attuative di cui all’articolo 41 del Regolamento di Attuazione della L.P.

1/2008 approvato con D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e s.m.;

Atteso che l’intervento proposto ricade in “AREE ALBERGHIERE“, di cui all’76 delle Norme di Attuazione del PRG vigente e, pertanto, conforme alla destinazione di zona;

Riconosciuta l’eccezionalità della situazione in esame trattandosi di assecondare l’adeguamento al vigente standard normativo degli spazi “a parcheggio” dell’Alexander Hotel e, secondariamente, la riqualificazione dell’offerta di entrambe la struttura interessate dall’intervento, che a fine lavori risulteranno avere, la prima (Alexander Hotel) una adeguata dotazione di posti auto, l’altra (Hotel Miralago) un parcheggio coperto, tipologia, questa, molto richiesta e apprezzata dalla clientela;

Ritenuto, che la deroga richiesta possa considerarsi compatibile con il disegno complessivo della pianificazione comunale, rendendo quindi inopportuna l’introduzione di una specifica variante del medesimo strumento urbanistico. A tal riguardo, si evidenzia come il ricorso alla variante pianificatoria – oltre a comportare un notevole aggravio di costi e tempi per l’Amministrazione – determinerebbe una situazione di maggior impatto per l’assetto urbanistico, posto che gli aspetti derogati (superficie coperta) toccando profili relativi alla salubrità e all'ordinato sviluppo urbanistico, risultano maggiormente controllabili e ponderabili attraverso l’istituto della deroga urbanistica, che non invece con una variante urbanistica che non potrebbe riguardare una sola struttura alberghiera, ma tutte le aree alberghiere, con lo sproporzionato rischio di dover riconoscere ad una pluralità di situazioni una diversa disciplina urbanistica di

“generale” deroga ai predetti parametri pianificatori. Per contro, la deroga in titolo consente all’Amministrazione Comunale di controllare in termini più puntuali e contenuti l’intervento edilizio della struttura alberghiera “Alexander Hotel”, oltretutto vincolandola all’attuale destinazione d’uso, tutelando così meglio e maggiormente l’assetto urbanistico circostante;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi della lettera A) dell'elenco allegato A) al Testo Unico in materia di deroghe urbanistiche approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1927 dd. 27.07.2001, come da ultimo modificata con deliberazione n. 968 dd. 13.05.2005 ed integrato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 319 di data 20 febbraio 2009, l’intervento in questione possa essere assentito mediante rilascio di permesso di costruire in deroga, trattandosi di opera finalizzata alla riqualificazione di due esercizi alberghieri esistenti, senza necessità dell’acquisizione del nulla-osta della Giunta Provinciale, in quanto non sussiste

“contrasto di zona”;

Sentito, quindi, l'intervento del Vice-Sindaco che propone di autorizzare il rilascio del permesso di costruire per i lavori di cui all’oggetto, in applicazione dei poteri di cui all'articolo 98 della L.P.

15/2015 e s.m., ritenendo che la deroga richiesta persegua un evidente interesse pubblico, in quanto finalizzata al miglioramento dell’offerta ricettiva del Comune – sempre più attento alle dinamiche turistiche e all’obbiettivo di sviluppare un mercato ricettivo non limitato alla sola stagione estiva anche tenuto conto della rinnovata competitività della stagione invernale nelle località circostanti la realtà turistica di Molveno - a tutto vantaggio, quindi, dell’economia locale che fa leva, in misura preminente, sull’attività turistico-alberghiera, evidenziando che con la realizzazione dell’intervento proposto conseguiranno benefici per tutta la comunità tenuto conto che all’attuale deficit di dotazione di parcheggi pertinenziali la ALEXANDER HOTEL

“sopperisce” mediante l’utilizzo di spazi a parcheggio pubblici e che per dotazioni entrambe le strutture alberghiere interessate si porrebbero ad un più elevato livello di attrattività nel mercato turistico d’ambito, sia estivo che invernale;

Rilevato, peraltro, che tale obiettivo è coerente con i programmi dell’Amministrazione comunale (che si propone la realizzazione del collegamento tra le ski aree di Pradel e della

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Paganella ed è attualmente fortemente impegnata nel sostegno alle iniziative tese all’attivazione di una adeguata offerta invernale nella loc. Pradel) la cui attuazione sosterrà, in definitiva, l’apertura anche invernale delle strutture ricettive e commerciali molvenesi e, che in tale reale e specifico contesto, è evidente la sinergia di intenti tra le intraprese pubblica e privata, che concorrono entrambe ad attuare un diffuso e strategico obbiettivo pubblico di sviluppo e potenziamento dell’offerta attrattiva e turistica di Molveno;

Ritenuto, necessario, subordinare il rilascio del permesso di costruire in deroga alla formalizzazione dell’atto di cessione del diritto di superficie all’ALEXANDER HOTEL necessario per consentire da parte della medesima la costruzione della soletta di copertura della p.m. 1 della p.ed. 410 (che rimarrà di proprietà della HOTEL MIRALAGO) e del contestuale atto di assenso a costruire detta soletta e le relative opere di sostegno a distanza inferiore al confine con la p.f. 90/1, anche per consentire la corretta intavolazione del vincolo di destinazione della nuova-soletta parcheggio realizzata in forza della deroga concessa;

Rilevato, per quanto in precedenza esposto – e condivise integralmente le sopraesposte considerazioni del Vice-Sindaco che il Consiglio Comunale fa proprie - l’esistenza di uno specifico interesse pubblico ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione e, conseguentemente, ritenuto necessario e meritevole di realizzazione l’intervento in deroga proposto dall’ HOTEL ALEXANDER e oggetto della presente deliberazione;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C.

approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n.

3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n.

3/L, la presente proposta non presentando profili di rilevanza contabile, non necessita l’espressione del parere di regolarità contabile.

Visto il vigente statuto comunale;

Visti gli art. 3 del vigente Regolamento edilizio comunale e l’art. 116 delle N.d.A. del P.RG. in vigore;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

Visto l’art. 41 del Regolamento di esecuzione della L.P. 1/2008 ed in particolare l’allegato ”A”

del medesimo, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di autorizzare - subordinatamente alla formalizzazione dell’atto di cessione del diritto di superficie all’ALEXANDER HOTEL necessario per consentire da parte della medesima la costruzione della soletta di copertura della p.m. 1 della p.ed. 410 e del contestuale atto di assenso a costruire detta soletta e le relative opere di sostegno a distanza inferiore al confine con la p.f. 90/1 - ai sensi dell'articolo 98, comma 2), della L.P. 04.08.2015, n.15 e s.m., il rilascio all’ALEXANDER HOTEL del permesso di costruire in deroga alle disposizioni di cui all’art. 76 delle Norme di Attuazione (superficie coperta) per l’esecuzione dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SOLAIO SULLA P.M. 1 DELLA P.ED. 410 A COPERTURA DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL MIRALAGO E PER AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’HOTEL ALEXANDER P.ED. 196 C.C. MOLVENO”, così’ come rappresentati negli elaborati tecnici a firma del geom. Adriano Bonetti con studio tecnico a Molveno, depositati in atti e positivamente esaminati dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Paganella con prescrizioni;

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2. di dare atto che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) del dispositivo della presente deliberazione trova giustificazione nelle valutazioni di interesse pubblico riportate nella sovrastante parte motivazionale, siccome esposta dal Vice-Sindaco;

3. di dare atto che:

- in forza della deroga concessa al precedente punto 1.) è da confermarsi - ai sensi dell’art. 43 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., con decorrenza dal rilascio del permesso di costruire in deroga - il vincolo permanente di mantenimento della destinazione d’uso (albergo) della p.ed. 196 in funzione della quale è concesso;

- il mutamento della destinazione d'uso degli immobili che hanno formato oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica. Il mutamento della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 98, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, il rilascio del permesso di costruire in deroga non necessita del nulla- osta della Giunta provinciale;

5. di inviare, ai sensi dell’art. 42 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., copia della presente deliberazione alla Giunta provinciale, per il tramite del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio affari amministrativi, allo scopo di consentire alla stessa l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia urbanistica previsti dagli artt. 101 e 102 della L.P. 15/2015;

6. di far presente che, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

7. di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso al presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al T..R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della L. 06.12.1971 n. 1034;

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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco Il Segretario comunale

F.to MAURO DONINI F.to FEDERICA GIORDANI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale dal 29.08.2016 per giorni 10.

Lì, 29.08.2016 Il Segretario comunale

F.to FEDERICA GIORDANI

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