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Segreteria Generale
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Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/09/2020 AVENTE AD OGGETTO 'MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI' RELATIVAMENTE AI COMMI 2 E 4 DELL’ART. 8 TER.
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/09/2020 AVENTE AD OGGETTO 'MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI' RELATIVAMENTE AI COMMI 2 E 4 DELL’ART. 8 TER.
IL DIRIGENTE
PREMESSA:
- il Consiglio comunale con proprio atto n. 51 del 25 marzo 1999 ha adottato il “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” ;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020 si è proceduto ad una modifica ed integrazione del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, riguardante fra l’altro l’introduzione dell’art. 8-ter “Normativa straordinaria dilazione dei pagamenti esercizi 2020 e 2021”;
- in sede di stesura della suddetta deliberazione, sono state omesse, per mero errore materiale, delle modifiche al testo dell’art. 8 - ter così come emendato dalla Commissione Normativa, intervenute in seguito al parere di regolarità contabile emesso dal dirigente della Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane dott. G. Antonini, relativamente ai commi 2 e 4; detto parere nella parte finale testualmente riporta: “omissis…….. Si può rilasciare parere pienamente favorevole all’emendamento esclusivamente in riferimento alle norme applicabili alla fase coattiva. Il presente parere quindi può essere considerato favorevole alla sola condizione che la normativa prevista dall’emendamento, ivi compresa quella relativa al piano straordinario, si applichi alla sola fase coattiva della riscossione.”
Di seguito si riportano le correzioni da operare sul testo del Regolamento:
TESTO DEL REGOLAMENTO NELLA DELIB. DI C.C.
N. 16 DEL 30/09/2020
TESTO CON RETTIFICHE
Articolo 8-ter – “Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021”, commi 2 e 4
“Omissis”
2. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva – e anche se trattasi
Articolo 8-ter – “Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021” , commi 2 e 4
“Omissis”
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non, successivamente all’inizio della procedura di riscossione coattiva - e
di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria – possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. 24 mesi per importi sino a € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. 36 mesi per importi da € 6.000,01 (euro seimila/
01) sino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. 48 mesi per importi da € 20.000,01 (euro ventimila/01) sino a € 50.000,00 compresi, IVA esclusa se dovuta;
iv. 60 mesi per importi da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino a 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
v. 72 mesi per importi oltre € 100.000,00 (euro centomila/00); IVA esclusa se dovuta;
c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria – possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. 24 mesi per importi sino a € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. 36 mesi per importi da € 6.000,01 (euro seimila/
01) sino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. 48 mesi per importi da € 20.000,01 (euro ventimila/01) sino a € 50.000,00 compresi, IVA esclusa se dovuta;
iv. 60 mesi per importi da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino a 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
v. 72 mesi per importi oltre € 100.000,00 (euro centomila/00); IVA esclusa se dovuta;
c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) Ammontare del debito superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
h) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI Da 100,00 a 500,00 6
Da 500,01 a 3.000,00 12 Da 3.000,01 a 6.000,00 24
“Omissis”
4. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al tre per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui la durata della rateizzazione sia almeno di trentasei mesi o superiore, il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
“Omissis”
f) Ammontare del debito superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI Da 100,00 a 500,00 6
Da 500,01 a 3.000,00 12 Da 3.000,01 a 6.000,00 24
“Omissis”
4. Le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al tre per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui la durata della rateizzazione sia almeno di trentasei mesi o superiore, il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
“Omissis”
MOTIVAZIONE: Per le motivazioni espresse in premessa, si rende necessario procedere alla rettifica della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020 relativamente ai commi 2 e 4 dell’art. 8-
ter del regolamento in parola, conformando il testo alle modifiche proposte dalla Commissione Normativa in seguito al parere di regolarità tecnica/contabile del dirigente della Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 27 del 22 maggio 2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle direzioni e conferiti gli incarichi dirigenziali e sono state confermate le precedenti assegnazioni di funzioni e servizi al Segretario generale;
VISTO l'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;
RICHIAMATI:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 novembre 2020, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 novembre 2020, con la quale sono state approvate le variazioni DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
• lo statuto comunale vigente;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATI:
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022 (Aggiornamento del Piano 2019/2021) redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 17 del 29.01.2020 ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione della Legge 06/11/2012 n. 190, così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016;
• l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 38 del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 3 del 2 marzo 2017;
• Rilevato che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
DATO ATTO che la proposta della presente determinazione è stata redatta dal segretario generale, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di
regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;
DATO ATTO CHE:
- il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti, per il controllo di regolarità contabile per gli adempimenti di cui all'art. 179, commi 3 e 3bis del vigente D.Lgs n. 267/2000;
- che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
1. DI RETTIFICARE, per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati, i commi 2 e 4 dell’art. 8-ter del vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali introdotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020 così come in narrativa specificato e qui di seguito riportato:
TESTO DEL REGOLAMENTO NELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/09/2020
TESTO CON RETTIFICHE
Articolo 8-ter – Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021
“Omissis”
2. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva – e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria – possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
Articolo 8-ter, commi 2 e 4 – Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021
“Omissis”
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non, successivamente all’inizio della procedura di riscossione coattiva - e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria – possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti
b) durata massima di:
i. 24 mesi per importi sino a € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. 36 mesi per importi da € 6.000,01 (euro seimila/
01) sino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. 48 mesi per importi da € 20.000,01 (euro ventimila/01) sino a € 50.000,00 compresi, IVA esclusa se dovuta;
iv. 60 mesi per importi da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino a 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
v. 72 mesi per importi oltre € 100.000,00 (euro centomila/00); IVA esclusa se dovuta;
c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) Ammontare del debito superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
h) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI
rateizzazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. 24 mesi per importi sino a € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. 36 mesi per importi da € 6.000,01 (euro seimila/
01) sino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. 48 mesi per importi da € 20.000,01 (euro ventimila/01) sino a € 50.000,00 compresi, IVA esclusa se dovuta;
iv. 60 mesi per importi da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino a 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
v. 72 mesi per importi oltre € 100.000,00 (euro centomila/00); IVA esclusa se dovuta;
c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) Ammontare del debito superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI
Da 100,00 a 500,00 6 Da 500,01 a 3.000,00 12 Da 3.000,01 a 6.000,00 24
“Omissis”
4. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al tre per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui la durata della rateizzazione sia almeno di trentasei mesi o superiore, il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
“Omissis”
Da 100,00 a 500,00 6 Da 500,01 a 3.000,00 12 Da 3.000,01 a 6.000,00 24
“Omissis”
4. Le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al tre per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui la durata della rateizzazione sia almeno di trentasei mesi o superiore, il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
“Omissis”
2. DI DARE ATTO CHE
- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l’atto;
- ai fini della pubblicità e delle trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione dedicata del sito istituzionale di questo Ente;
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente determinazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Segreteria Generale Il dirigente Mario Ruggieri
Ci à di Spoleto
Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246 C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it