• Non ci sono risultati.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Seduta del 20/12/2011 Verbale numero 168 ORIGINALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Seduta del 20/12/2011 Verbale numero 168 ORIGINALE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674 e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Seduta del 20/12/2011 Verbale numero 168

ORIGINALE

Oggetto: RICHIESTA CORRESPONSIONE CANONE DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUIZONE DEL GAS ALLA SOCIETA’ ITALGAS S.p.A.

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13.00, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ANGELINI RANDO Sindaco

FABRIZI CARLO Assessore FORLINI ALESSANDRO Assessore

MALONI MICHELE Assessore

ANTONINI ROBERTA Assessore e risultano assenti:

TALVACCHIA SIRIO Vice Sindaco D’IPPOLITO LEONARDO Assessore ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale ANGELINI Dott. TOMMASO incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

(2)

Visto che la Concessione del servizio di distribuzione del gas-naturale nel territorio comunale di Sant'Egidio alla V.ta (TE), è attualmente disciplinato dal contratto con numero di repertorio 386 del 08/10/1979, registrato al n. 940 Mod. I Vol. 108, sottoscritto dall'allora Amministrazione Comunale e dall'allora Società Concessionaria Alma Gas s.r.l., attuale Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas) con Sede in Torino, in quanto in data 01/12/1989 la Soc. Alma Gas venne incorporata, per fusione, nella Soc. Italgas, giusta delibera della Giunta Comunale n. 142 del 03/04/1990;

Visto che la Concessione del servizio di distribuzione del gas-naturale nel territorio comunale di Sant'Egidio alla V.ta (TE), è attualmente disciplinato dal contratto con numero di repertorio 386 del 08/10/1979, registrato al n. 940 Mod. I Vol. 108, sottoscritto dall'allora Amministrazione Comunale e dall'allora Società Concessionaria Alma Gas s.r.l., attuale Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas) con Sede in Torino, in quanto in data 01/12/1989 la Soc. Alma Gas venne incorporata, per fusione, nella Soc. Italgas, giusta delibera della Giunta Comunale n. 142 del 03/04/1990;

Visto l'Atto aggiuntivo 20/02/1980, Rep. 393, registrato a Giulianova il 26/03/1980 al n.

939 mod.I vol. 108, relativo all'ampliamento dell'impianto di distribuzione gas-metano;

Atteso che :

- Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n° 164/2000, cosiddetto Decreto Letta, così come modificato e integrato dall'art. 23 del DL 273/2005, convertito con Legge n° 51/2006 e dall'art. 6 del D.Lgs. 1.6.2011, n. 93, il periodo di durata della concessione ha subito una contrazione nei termini.

- Per le concessioni affidate in assenza di gara, il termine del periodo transitorio, previsto dall'art. 15, comma 5, del succitato D.Lgs. 164/00 e ss.mm.e ii., è automaticamente prolungato al 31/12/2009 qualora la Concessionaria possegga, come di fatto ITALGAS SpA possiede, al meno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15 surrichiamato; è altresì prevista una ulteriore proroga di un anno per ragioni di pubblico interesse.

- Successivamente, l'art. 46-bis della Legge n° 222/2007 così come modificato dalla Legge n° 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano. In particolare il comma 2 del menzionato art. 46-bis dispone "I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali ( ….. ) determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ( ….. ) secondo l'identificazione dei bacini ottimali di utenza".

Il comma 3 dispone che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale ( …..)".

Il comma 4 dispone, inoltre, che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, (….. ), destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti".

(3)

- Il D.M. Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2011 recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" (pubblicato in G.U. del 31.03.2011, n. 74), ha individuato n. 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas e all'art. 3, comma 3, dispone "Ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento."

- Da ultimo il comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 01.06.2011 n. 93 dispone che "Gli enti vocaliche, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa venditrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222".

- DATO ATTO che con l'entrata in vigore del D.M. 19.01.2011 e del D.Lgs. 93/2011 surrichiamati, si è creato, di fatto, un blocco, fino all'individuazione degli ambiti minimi territoriali comprensivo dei singoli Comuni partecipanti (visto che ad oggi esiste solo l'individuazione numerica degli ambiti senza l'indicazione dei singoli Comuni che vi fanno parte), della possibilità di indire le gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas naturale.

Che i Comuni che hanno i loro affidamenti in regime di proroga sono i Comuni che attualmente sono interessati dalle nuove gare e fino a quanto queste non saranno bandite hanno il diritto di vedersi incrementare il canone secondo le condizioni fissate dall'art. 46-bis.

- VERIFICATO che, in definitiva, la vera ratio del 4° comma dell'art. 46-bis succitato è da individuarsi nel riconoscimento ai Comuni di un diritto ad una misura compensativa per il perdurare della situazione di proroga degli affidamenti in essere;

in particolare si tratta di una compensazione per il tempo richiesto dalla formulazione degli ambiti e non da un corrispettivo ex lege per il prolungamento del periodo transitorio.

Sul punto assume rilievo quanto disposto dalle sentenze TAR Brescia n. 566/2008; n.

(4)

662/2008) laddove si specifica che il 4° comma dell'art. 46-bis risponde all'esigenza

"di garantire ai comuni una parte degli introiti tariffari che potrebbero essere ottenuti attraverso la gara. Si tratta in definitiva di una compensazione per il tempo richiesto dalla formazione degli ambiti e non di un corrispettivo ex lege per il prolungamento del periodo transitorio."

- RITENUTO, sulla base delle suesposte considerazione che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si trovi nella situazione di poter far valere nei confronti del gestore attuale il diritto mai concesso fino ad oggi di percepire un canone;

- RILEVATA la necessità di inoltrare alla Società ITALGAS S.p.A. apposita richiesta per conoscere la stima riferibile alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 261 del 15.10.2007 per il vincolo dei ricavi di distribuzione per l'anno termico 2008-2009 sul quale applicare il canone dovutoci.

OMESSI sulla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, in quanto si tratta di un atto di indirizzo alla gestione;

Con votazione unanime resa in forma palese

Delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di inoltrare alla Società Italiana per il gas - ITALGAS spa con sede in Torino apposita richiesta ai fini della corresponsione del canone di concessione di distribuzione gas quantificabile al 10% (dieci per cento) del vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), ai sensi di quanto previsto al comma 4° dell'art. 46-bis della legge n. 222 del 29.11.2007;

3. di stabilire che la corresponsione del canone al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione ha decorrenza dall'01.01.2008 e fino al nuovo affidamento del servizio di distribuzione gas naturale;

4. di dare atto che le risorse aggiuntive derivanti dalla rideterminazione del canone ex art. 46-bis della legge n. 222/2007 saranno destinate prioritariamente al sostegno delle fasce deboli;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'ITALGAS spa presso la sede di Torino;

6. di demandare agli uffici preposti l'adozione dei conseguenti atti inerenti la presente deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese

Delibera

- di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.

267/2000.

(5)

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente arch. Rando Angelini

Il Segretario comunale ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

[ ] L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

[ ] Titolo ________ Funz. ________ Serv. ________ Int. ________ Cap.______

[ ] Impegno n. ________ [ ] Prenot. d’impegno n. ____ [ ] Imp. pluriennale n.________

Il Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa Dott. Luzi Andrea

Prot. n. _________ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

[X] Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant’Egidio alla Vibrata (TE), li _______________ Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale ANGELINI Dott. TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant’Egidio alla Vibrata (TE), li ________________ Il Segretario comunale ANGELINI Dott. TOMMASO

Riferimenti

Documenti correlati

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZATA AGRARIA AVVERSO AL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA SANTI.

Atteso che l’intervento di manutenzione previsto sul tratto di marciapiede posto all’esterno dell’istituto scolastico provinciale non necessità di autorizzazioni

2) Di approvare esclusivamente in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di: "Adeguamento sismico Scuola Primaria Faraone Via

Vista la Relazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale il Responsabile del Procedimento descrive il procedimento formativo del

La valutazione complessiva della performance individuale dei Responsabili di Settore viene fatta sommando i punti ottenuti in base al grado di realizzazione degli obiettivi,

25 comma 2 della della L.R.65/2014, la variante in oggetto non è soggetta alla conferenza di copianificazione, in quanto le previsioni, pur comportando impegni di suolo non

36862 del 03/10/2013 ha esaminato il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale relativo agli interventi finalizzati al miglioramento

Ritenuto pertanto di provvedere ad aumentare temporaneamente le ore lavorative da 18 a 32 ore settimanali della dipendente sig.ra Zampolli Serena dall' 01/01/2015 e