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Tutela degli animali: ultime sentenze

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Tutela degli animali: ultime sentenze

Autore: Redazione | 07/02/2022

Divieto di utilizzo di animali negli spettacoli; tutela delle condizioni igieniche e degli animali da maltrattamenti; esigenze di benessere degli animali esotici; animali randagi.

L’ordinamento giuridico italiano tutela anche gli animali. Nonostante non siano

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soggetti giuridici come gli uomini, la legge ha concesso agli animali una serie di diritti la cui violazione comporta delle sanzioni per i trasgressori. Per saperne di più sulla tutela degli animali, leggi le ultime sentenze.

Procedimenti per reati commessi su animali

In tema di reati commessi ai danni di animali, l’art. 7 della legge 20 luglio 2004, n.

189, nell’attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 – per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca – la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.

Corte appello Firenze sez. IV, 14/07/2021, n.1451

Violazione delle norme a tutela della fauna selvatica e della caccia

L’essere stato fermato in possesso di attrezzatura non ammessa per l’esercizio dell’attività venatoria, ossia di trappole, rete con sostegni fissi nel terreno e gabbie, nonché alla disponibilità di uccelli di razza protetta presenti all’interno delle gabbie occultate nella vegetazione ed utilizzati quali richiamo per gli altri animali, integra il reato in materia di protezione della fauna selvatica e delle disposizioni in materia di caccia.

Tribunale Lecce sez. II, 18/05/2021, n.1368

Inosservanza delle disposizioni sull’identificazione dei capi di bestiame e sanzione dell’abbattimento

Le sanzioni amministrative enucleate dall’art. 9 d.lg. n. 200/2010, che disciplina organicamente la materia dell’identificazione e registrazione dei suini, hanno

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carattere esclusivamente pecuniario, difettando categoricamente la previsione della sanzione, in via principale o anche solo accessoria, dell’abbattimento e/o della distruzione degli animali. L’abbattimento dei suini comminata, nella specie, dall’ASP, in relazione alla mera ipotesi di inosservanza delle disposizioni inerenti l’identificazione dei capi di bestiame, non trova alcun aggancio specifico nelle norme euro-unitarie e nazionali in materia e viola i canoni di proporzionalità immanenti alla relativa cornice normativa, volti ad assicurare il necessario equilibrio tra gli obiettivi generali di tutela della salute e del mercato e gli interessi patrimoniali degli allevatori, sacrificabili in nome dei primi.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 07/05/2021, n.457

Tutela degli animali da affezione

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che è loro affidata, ex art. 6, comma 2, l. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica.

(Fattispecie relativa alle guardie zoofile dell’Enpa, in cui la Corte ha precisato che le stesse, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, possono, quali guardie giurate di un’associazione di protezione nazionale riconosciuta “ex lege”, esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento previsti dall’art. 28, commi 1 e 5, l. n. 157 del 1992).

Cassazione penale sez. III, 07/10/2020, n.6146

Violazioni della legge in materia di tutela della fauna selvatica

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nonostante rivestano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto con riferimento alla tutela degli animali da affezione, sono pur sempre legittimate a segnalare le violazioni della legge in materia di tutela della fauna selvatica.

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Cassazione penale sez. III, 07/10/2020, n.6146

Repressione dei maltrattamenti compreso l’abbandono

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett.

c), l. reg. Basilicata 30 novembre 2018, n. 46, censurato per violazione dell’art.

117, comma 2, lett. h), Cost. in quanto consentirebbe alla Regione di dettare norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono. Invero, le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il benessere animale. La qual cosa comporta che la legislazione regionale possa anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a reprimere le violazioni di tali misure e obblighi (sentt. nn. 123 del 1992, 383 del 2005, 222 del 2006, 21, 226 del 2010, 35, 300 del 2011, 35 del 2012, 118 del 2013, 63 del 2016).

Corte Costituzionale, 20/12/2019, n.277

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che è loro affidata, ex art.

6, comma 2, l. 20 luglio 2004 n. 189, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatori nei confronti di cacciatori).

Cassazione penale sez. VI, 07/05/2019, n.21508

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Disciplina europea sulla tutela degli animali

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4 §.4 del Regolamento (CE) n. 1099/2009 (tutela degli animali al momento dell’abbattimento), letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. k) dello stesso regolamento, alla luce dell’art. 10 della Carta di Nizza e dell’art.

13 TFUE.

Corte giustizia UE grande sezione, 29/05/2018, n.426

Divieto assoluto di utilizzazione degli animali negli spettacoli circensi

L’ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale n. 337/68) con proprio regolamento disciplinare l’uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell’ambito di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme sulla tutela degli animali ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l’esercizio di tale attività contrasti con le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire, specie in assenza di una fonte di rango legislativo sullo specifico punto (uso degli animali nei circhi) che, ai sensi dell’art. 41 Cost., è la sola che può limitare l’esercizio di un’iniziativa economica privata nei casi e per le finalità ivi indicate.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 21/03/2018, n.424

Tutela degli animali

In tema di schema di decreto legislativo recante riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in ordine alla composizione della nuova Commissione per la verifica della classificazione delle opere cinematografiche, si evidenzia che una rigida determinazione delle ‘quote’ di composizione dell’organo di verifica, così come prevista dall’art. 3 dello schema di

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decreto legislativo, oltre a produrre in via generale squilibri tra le professionalità interessate all’interno dell’organo medesimo, rischia di avere effetti incongrui rispetto allo stesso scopo perseguito, atteso che non in tutte le sottocommissioni sarà assicurata la presenza di un’eguale competenza giuridica, a differenza che per altre delle professionalità rappresentate (ivi compresa quella in materia di tutela degli animali, evidentemente ritenuta prioritaria rispetto a quelle giuridiche per ragioni non esplicitate).

Pertanto, si invita a valutare l’opportunità di modificare le previsioni sulla composizione della Commissione, se del caso rimettendo alla fonte regolamentare l’adozione di misure e accorgimenti idonei a far sì che in ciascuna sottocommissione sia assicurata la presenza di presenze e professionalità omogenee tra loro, e idonee in relazione alle specifiche opere da esaminare.

Consiglio di Stato atti norm., 06/11/2017, n.2286

Spettacoli e intrattenimenti pubblici

Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i Comuni possono dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, senza tuttavia introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo (nella fattispecie, il Collegio giudicava che dalle esigenze di benessere degli animali esotici derivava la ragionevolezza del limite temporale, imposto dal Regolamento impugnato, dal 1º ottobre di ciascun anno fino al 30 marzo. Donde il rigetto del ricorso giurisdizionale).

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/12/2016, n.363

Animali randagi

Il Consiglio di Stato in sede consultiva, su un ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto una questione simile a quella in esame, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, la disposizione, rivolta alla popolazione locale tutta,

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recante il divieto di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 27/01/2015, n.129

Misure di tutela degli animali randagi

Il criterio distintivo tra l’istanza idonea a far emergere un dovere di provvedere e il mero esposto va ricercato nell’esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che sia idoneo a differenziare la sua posizione da quella della generalità degli amministrati (nel caso di specie, la ricorrente non ha sollecitato l’esercizio di una funzione o di un’attività tipicamente amministrativa — quale avrebbe potuto essere, ad esempio, la richiesta di adeguate misure di tutela degli animali randagi — bensì l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria relative al contrasto dei reati concernenti il maltrattamento e l’abbandono degli animali, e cioè un’attività che, per definizione, non è svolta a tutela di interessi individuali, bensì a tutela di interessi afferenti alla generalità dei consociati).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/02/2013, n.1282

Divieto di alimentare gatti randagi

Il provvedimento con il quale il sindaco del Comune ordina alla popolazione tutta di non offrire alcun alimento a gatti randagi, anche saltuariamente, contrasta sia con la l.reg. n. 60 del 1993 sia con la legge quadro nazionale n. 281 del 1991, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione (cfr. art. 2); tale divieto contrasta, altresì, con le linee guida regionali emanate dalla Giunta regionale del Veneto il 7 febbraio 2006 (v. DGRV n. 243/06) laddove è stabilito, all’art. 13 dell’Allegato A, che “ i gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dal Comune ”.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 16/11/2010, n.6045

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