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Etilometro: ultime sentenze

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Etilometro: ultime sentenze

Autore: Redazione | 28/09/2021

Guida in stato di ebbrezza; omologazione e taratura dell’etilometro;

nullità del verbale; accertamento del tasso alcolemico e facoltà di farsi assistere da un legale.

Come si effettua l’alcoltest? Quando è valido? Cosa determina il rifiuto di sottoporsi ai dovuti controlli? La rilevazione del tasso alcolemico è valida anche nel caso in cui conducente non soffi abbastanza aria e l’etilometro segnali “volume insufficiente”.

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Regolarità delle verifiche periodiche degli etilometri

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, spetta all’organo della pubblica accusa, nell’ambito della prova della corretta misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro, dimostrare la regolarità delle verifiche periodiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti con cadenza annuale (si veda il decreto del ministero dei Trasporti n.

196 del 22 maggio 1990). Ma una volta che tale circostanza risulti dimostrata, il regolare funzionamento del misuratore non può essere messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, posto che l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui viene eseguito l’accertamento.

Cassazione penale sez. IV, 08/06/2021, n.24424

Risultato dell’etilometro: validità

In tema di guida in stato di ebbrezza, il fatto che della omologazione dell’apparecchio le successive verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale non esclude la regolarità del controllo.

Cassazione penale sez. IV, 08/06/2021, n.24424

L’esimente della particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, anche nell’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 186 (da queste premesse, relativamente a una contestazione della contravvenzione di cui all’art. 186, lett. c), del codice della strada, aggravata dall’essersi verificato un incidente – segnatamente la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale – con accertamento mediante etilometro che aveva dato gli esiti di 1,90 g/l, alla prima prova, e 1,97 g/l

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alla seconda prova, la Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità, valorizzando negativamente l’elevato tasso alcolico, le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada).

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2020, n.11699

Prova contraria dell’accertamento positivo dello stato di ebbrezza

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro.

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2020, n.11679

Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico

Non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2020, n.10146

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Guida in stato di ebbrezza: alcoltest e onere della difesa

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendosi limitare la stessa a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro. In tema di ebbrezza da alcolici il valore di 0,80 (espresso quale percentuale grammo/litro) indica il limite superato il quale viene desunta una alterazione sanzionabile penalmente, mentre analogo limite non è previsto per l’ipotesi di guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Corte appello Ancona, 06/11/2020, n.1471

Elementi sintomatici dello stato di ebbrezza

Lo stato di ebbrezza del conducente di un’autovettura può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo; e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo prevista espressamente una

“prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (alterazione’ della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, etc.); così come, del resto, può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Tribunale Frosinone, 03/09/2020, n.915

Reato di guida in stato di ebbrezza

Qualora l’alcoltest risulti positivo, è onere della difesa fornire una prova contraria a detto accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento

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utilizzato, oppure l’utilizzo di un’errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendosi limitare la stessa a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro. In tal senso, si evidenzia, inoltre, che il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore.

Corte appello Ancona, 22/06/2020, n.785

Omologazione dell’etilometro e verifiche periodiche

In tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio.

(Nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto invece l’implicita accettazione dell’imputato all’utilizzazione degli scontrini dell’alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l’assunzione di una prova contraria).

Cassazione penale sez. IV, 12/12/2019, n.3201

Alcoltest: quando è nullo il verbale?

In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921

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Quando c’è l’obbligo di comunicare la facoltà di farsi assistere da un legale?

L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sussiste non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, ai sensi dell’art. 186 comma 4, cod. strada, ma anche in quello in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ex art. 186 comma 5, allorché il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale sia sottoposto a cure mediche.

In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta della polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att..

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2018, n.24096

Stato di alterazione del conducente

L’obbligo di procedere all’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ricorre nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.

Cassazione penale sez. IV, 24/01/2018, n.6526

Verifica del tasso alcolemico e controllo effettuato tramite esami clinici

In tema di accertamenti strumentali per la verifica del tasso alcolemico, l’obbligo dell’avvertimento ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, da fare nei confronti del conducente sottoposto a controllo, sussiste non solo nel caso in cui la polizia giudiziaria proceda, ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice della strada, all’accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in

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dotazione (cosiddetto “etilometro”) (quando gli accertamenti qualitativi col precursore hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool), ma anche in quello in cui la polizia giudiziaria proceda, ai sensi dell’articolo 186, comma 5, del codice della strada (in caso di incidente, nella concomitante situazione della sottoposizione del conducente a cure mediche presso una struttura sanitaria), inviando al personale sanitario la richiesta di procedere a esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, quando tale accertamento non venga espletato nell’ambito del protocollo sanitario seguito ai fini della cura della persona, essendo cioè eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2017, n.51284

Interruzione dell’alcoltest

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di rilevamento strumentale regolamentare, a seguito di interruzione della procedura di espirazione mediante etilometro, il fatto addebitato all’imputato è stato ricondotto all’ipotesi meno grave previsto dalla lett. a) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, all’epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata).

Cassazione penale sez. VI, 21/02/2017, n.16480

Quando è valido l’alcoltest?

La rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l’apparecchio segnala “volume insufficiente”, ovvero che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale. A sostenerlo è la Cassazione che rifacendosi al Dm 196/1990, che detta i requisiti di

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omologazione degli etilometri, chiarisce che la misurazione deve reputarsi corretta ogniqualvolta il display dell’apparecchio indica il valore rilevato.

Di conseguenza, il fatto che sullo schermo appaia anche la scritta “misurazione insufficiente” “prova solo il fatto che la quantità d’aria” soffiata è stata “minore di quella occorrente per una misurazione ottimale”. La scritta, dunque, va interpretata solo come un “messaggio di servizio” e non come un “inequivocabile messaggio di errore”.

Inoltre, afferma la Corte, se si ritenesse non utilizzabile il valore misurato, si dovrebbe configurare il reato di rifiuto del test: “in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test”, dovendo in tal caso trattarsi di un comportamento volontario”.

Cassazione penale sez. IV, 19/01/2017, n.6636

Conducente offre denaro per omettere l’effettuazione dell’alcoltest

La condotta di colui che, fermato per un controllo alla guida di un autoveicolo, offra 75 euro a due agenti della Polizia di Stato per indurli ad omettere di effettuare i controlli con l’etilometro non integra gli estremi per la causa di non particolare tenuità del fatto di cui all’art..131.bis c.p., pur essendo al tempo stesso un danno di speciale tenuità sufficiente per la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.

Per la Corte, l’applicazione della causa di non punibilità deve basarsi su di una valutazione complessa e congiunta che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

Cassazione penale sez. VI, 18/10/2016, n.46255

Etilometro: rifiuto di sottoporsi al controllo

Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione

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dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. (Nel caso di specie l’imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro).

Cassazione penale sez. IV, 13/05/2016, n.34470

Guida sotto l’effetto di alcol

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione (etilometro) e la procedura indicate nell’art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495:

infatti, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso); così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Per l’effetto, nulla vieta che il giudice, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, fornendo una adeguata motivazione, possa ritenere superate le soglie superiori di rilevanza penale. Per converso, il giudice, in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due face di maggiore gravità, deve ravvisare l’ipotesi più lieve (di rilevanza solo amministrativa).

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2016, n.24698

Contravvenzione per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest

In tema di contravvenzione per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro può applicarsi la condizione di non punibilità per lieve entità del fatto

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se si tratta di condotta non abituale e se la condotta di guida non era pericolosa.

Tribunale Napoli sez. I, 19/02/2016, n.181

Alcoltest e analisi delle urine

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, i risultati dell’etilometro non possono essere inficiati da analisi delle urine effettuate 90 ore dopo i fatti con la verifica dell’etilglucuronide che esclude solo un assunzione di alcol abituale.(Nel caso di specie, l’imputato era stato fermato per essersi posto alla guida dell’auto contro mano in autostrada).

Tribunale La Spezia, 15/02/2016, n.159

Controllo mediante etilometro e palpeggiamento dei glutei dell’agente

Anche il palpeggiamento dei glutei può rientrare, quand’anche fugace o repentino, nella nozione di atti sessuali, sicché deve essere confermata la decisone dei giudici del merito che hanno riconosciuto la configurabilità del reato nella condotta dell’imputato che, durante un controllo mediante etilometro, aveva palpeggiato il basso gluteo dell’agente di polizia municipale.

Cassazione penale sez. III, 14/01/2016, n.5515

Etilometro a fiato portatile: costituisce prova legale?

L’utilizzo di un etilometro a fiato portatile del tipo a batterie (c.d. precursore) non è di per sé idoneo a costituire prova legale circa l’esistenza di alcool, risultando invece necessario, laddove vi siano dubbi circa lo stato del soggetto, disporre l’effettuazione di ulteriori esami del sangue, da disporre anche contestualmente e che, in quanto tali, ben possono verificare con certezza l’esistenza di elementi impeditivi alla conservazione della patente.

TAR Venezia, (Veneto) sez. III, 18/11/2015, n.1211

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Note

Autore immagine: etilometro di nikamo

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