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Pubblicazioni matrimonio: cosa sono e dove si fanno

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Pubblicazioni matrimonio: cosa sono e dove si fanno

Autore: Redazione | 27/10/2020

Come far sapere alla comunità che stanno per celebrarsi le nozze onde consentire a terzi di opporsi.

Tu e la tua fidanzata avete deciso di sposarvi. I preparativi sono ultimati e non vedete l’ora di iniziare una lunga vita insieme. In questo articolo faremo il punto

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della situazione sulle pubblicazioni di matrimonio: cosa sono e dove si fanno. Quante volte abbiamo visto al cinema la scena in cui c’è un prete che pronuncia la frase «Se qualcuno ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre»? Ebbene, prima della celebrazione vengono esposti sull’albo pretorio online i nomi dei futuri sposi e la data delle loro nozze. Si tratta di un adempimento indispensabile per consentire a terzi legittimati di proporre opposizione. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i requisiti per contrarre un matrimonio.

Matrimonio: requisiti e tipologie

Prima di affrontare la questione delle pubblicazioni, devi sapere che una coppia che intende sposarsi deve possedere i seguenti requisiti:

la maggiore età. In presenza di gravi motivi, tuttavia, è ammesso al matrimonio anche chi ha compiuto 16 anni a condizione che sia stato autorizzato dal tribunale per i minorenni;

la capacità di intendere e di volere necessaria per esprimere un consenso valido;

la libertà di stato: in altre parole, non bisogna essere già sposati con qualcun altro;

la diversità di sesso: la legge prevede, infatti, che la coppia omosessuale formalizzi il proprio legame con l’unione civile.

Il nostro ordinamento ammette il matrimonio:

concordatario: celebrato in chiesa davanti al sacerdote e regolarmente trascritto nel registro di Stato civile;

civile: cioè quello celebrato in Comune davanti all’ufficiale di Stato civile;

canonico: valido solo per la Chiesa cattolica ma non per lo Stato;

acattolico: celebrato da un ministro di culto non cattolico che produce effetti civili qualora sia trascritto nell’apposito registro.

Pubblicazioni matrimonio: cosa sono e

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dove si fanno

Prima della celebrazione del matrimonio, gli sposi devono richiedere le pubblicazioni all’ufficio Anagrafe del Comune di residenza di uno dei due. È necessario indicare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, ecc.) e dichiarare all’ufficiale di Stato civile che non ci sono impedimenti al matrimonio. Lo scopo di un simile adempimento è proprio quello di rendere nota la volontà di sposarsi e consentire a determinati soggetti di opporsi alle nozze. In passato, infatti, venivano celebrati numerosi matrimoni clandestini che creavano situazioni di poligamia.

Pubblicazioni matrimonio: come funziona?

Possono richiedere le pubblicazioni ambedue gli sposi oppure, qualora uno dei due sia impossibilitato, un altro soggetto munito di procura speciale. Se l’ufficiale di Stato civile, previa verifica, riscontra la presenza di un impedimento deve rilasciare ai nubendi un certificato con i motivi di rifiuto (contro il quale è possibile ricorrere in tribunale) oppure richiedere alle parti alcune precisazioni e il deposito di idonea documentazione.

Per ottenere le pubblicazioni è necessario presentare:

il documento d’identità in corso di validità;

il certificato contestuale (è prodotto dall’ufficio Anagrafe del Comune) da cui risultano le informazioni anagrafiche e lo stato civile;

i certificati di battesimo e di cresima per il matrimonio celebrato in chiesa;

una marca da bollo da 16 euro.

Gli sposi che intendono contrarre un matrimonio concordatario devono presentare anche la richiesta del parroco.

L’atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della Casa comunale per almeno 8 giorni e depositato per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.

Tuttavia, il tribunale, in presenza di gravi motivi, può ridurre detto termine o addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni.

Va precisato che, ad oggi, si parla impropriamente di affissione, in quanto a partire dal 2011 le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale. Esiste, infatti,

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l’albo pretorio online, cioè ogni Comune ha una sezione sul proprio sito web dove vengono esposte le pubblicazioni, le quali perdono efficacia se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni.

In assenza delle pubblicazioni, il matrimonio non potrà essere celebrato; in caso contrario, sarà ugualmente valido ma gli sposi e l’ufficiale di Stato civile saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.

Pubblicazioni matrimonio: cosa succede se qualcuno si oppone?

Come già spiegato, le pubblicazioni servono a far sapere alla comunità che una coppia sta per sposarsi, affinché chi è a conoscenza di un impedimento alla celebrazione possa renderlo noto.

Possono presentare opposizione i seguenti soggetti:

i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado di parentela (ad esempio, fratelli, sorelle, zii);

il tutore o il curatore, se uno degli sposi è soggetto a tutela o curatela;

il pubblico ministero;

il coniuge di uno degli sposi che vuole contrarre matrimonio con un’altra persona;

i parenti del precedente marito nel caso di matrimonio contratto in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente sia stato sciolto;

l’ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio è stato dichiarato nullo.

L’opposizione si propone depositando un ricorso presso il tribunale del luogo in cui è stata eseguita la pubblicazione di matrimonio. Il tribunale può sospendere la celebrazione fino a quando l’opposizione non venga rimossa.

Sul ricorso decide il tribunale, quando esso riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice civile (ad esempio un matrimonio contratto da un minorenne o da uno che risulta già sposato). Invece, in caso di matrimonio concordatario, se l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di diritto canonico (ad esempio, uno dei nubendi è un sacerdote o uno che non è battezzato), allora il

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tribunale emette una sentenza di “non luogo a deliberare” e la parte interessata dovrà rivolgersi all’autorità religiosa perché si pronunci in merito.

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