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Matrimonio misto in chiesa per chi è ateo e divorzista: cosa comporta?

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Matrimonio misto in chiesa per chi è ateo e divorzista: cosa comporta?

Autore: Maria Elena Casarano | 27/12/2014

Ho ottenuto l’annullamento del precedente matrimonio religioso e il mio attuale compagno vorrebbe che ci sposassimo in chiesa; a quali condizioni potrei contrarre un nuovo matrimonio religioso, dato che la mia mentalità continua ad essere assolutamente atea e divorzista? Il mio compagno sostiene che anche se io non sono credente potremmo fare un matrimonio misto perché il vincolo religioso avrebbe valore per

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lui ma non per me: è davvero così?

Secondo il codice di diritto canonico [1] il matrimonio dei cattolici – anche quando una sola delle parti sia cattolica e l’altra atea o appartenente ad altra religione – non è retto solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico (salvo la competenza dell’autorità civile circa gli effetti civili del matrimonio stesso). Ciò significa che anche quello celebrato con rito misto, è un matrimonio del quale potrebbe chiedersi in seguito la nullità innanzi alla Sacra Rota qualora ne ricorrano i presupposti.

Tra questi vi è la riserva mentale su una proprietà essenziale del matrimonio che, da quanto riferisce, è il motivo per il quale Lei ha ottenuto l’annullamento della precedente unione (cosiddetta “simulazione” o “esclusione” [2].

Il codice di diritto canonico stabilisce, infatti, che il consenso interno dell’animo deve corrispondere alle parole o ai segni utilizzati all’esterno nel celebrare il matrimonio; tuttavia, se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, esse contraggono un matrimonio invalido.

In particolare, l’esclusione dell’indissolubilità si verifica quando uno degli sposi manifesti una riserva mentale, ritenendo di potere divorziare qualora le cose non vadano bene durante la vita coniugale.

Questo tipo di simulazione non è esclusa se si sceglie di sposarsi con rito misto, in quanto anche con questo rito le parti si impegnano a non avere riserve mentali su quelle che sono le proprietà essenziali del matrimonio, se pur avente diverse caratteristiche rispetto a quello cattolico “tradizionale”.

Pertanto è opportuna una illustrazione di quali siano le condizioni e i presupposti per celebrare validamente un matrimonio cattolico con rito misto:

1. Impegni della parte cattolica

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Per contrarre matrimonio con rito misto è necessario che la parte di religione cattolica

– abbia ricevuto tutti i sacramenti,

– si dichiari pronto ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede, – si impegni ad educare secondo la fede cattolica i figli che nasceranno.

Di tali promesse la parte non cattolica, deve essere informata per contrarre matrimonio in piena consapevolezza.

2. Impegni per la parte non cattolica

Questa dovrà, invece, impegnarsi attraverso una dichiarazione scritta a:

– a non ostacolare la pratica religiosa né del coniuge né dei figli;

– a condividere i valori del matrimonio dettati dalla legge morale naturale e cioè che il matrimonio che si va a celebrare é:

a) unico ed esclusivo, (pertanto le parti si impegnano alla fedeltà reciproca escludendo la poligamia);

b) perpetuo e indissolubile (ciò significa che non ci si deve sposare con la riserva mentale che se poi il rapporto non dovesse funzionare si lascerà l’altro, perché in tal caso il matrimonio sarebbe nullo);

c) fecondo, nel senso di aperto alla vita (perciò non bisogna avere preclusioni, né ideologiche né pratiche, alla nascita di figli).

3. Impegni di entrambi i nubendi

Occorre, inoltre, che entrambi i nubendi vengano informati sulle finalità e le proprietà essenziali del matrimonio (derivanti anche dalla legge naturale) che non devono essere escluse da nessuno dei due.

Tali proprietà sono costituite da:

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– l’unicità della coppia nell’amore reciproco (ossia la fedeltà reciproca);

– l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;

– l’apertura alla procreazione, che significa non impedire il concepimento (con metodi anticoncezionali non naturali);

– l’educazione dei figli alla fede cattolica.

Licenza

Quando il sacerdote avrà informato i futuri sposi sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio ed entrambi le avranno accettate, il Vescovo dovrà concedere una licenza per la celebrazione del matrimonio con rito cattolico; ciò, in quanto “Il matrimonio fra due persone battezzate di cui una non appartenente a un credo in piena comunione con la Chiesa cattolica non può essere celebrato senza espressa licenza dell’autorità competente” [3].

Infatti, l’Ordinario del luogo può concedere tale licenza se vi è una giusta e ragionevole causa [4]; ma essa non va concessa se i nubendi non hanno accettato tutte le condizioni che Le ho prima illustrato.

Quindi, se doveste manifestare al sacerdote una qualsiasi riserva mentale sugli elementi essenziali del matrimonio, il nulla osta non potrà essere rilasciato.

Nel Suo caso, comunque, il rito misto non può intendersi nel senso stretto comunemente inteso, rimanendo comunque il matrimonio tra due cattolici di cui uno è più in comunione con la Chiesa: sarà, quindi, il sacerdote a valutare la forma della celebrazione (con la messa o con la sola liturgia della parola), atteso che Lei, pur avendo perso la fede, rimane comunque battezzata [5]. In caso di celebrazione della messa potrà rifiutare il sacramento della comunione.

In pratica, per il Suo matrimonio Lei potrà concordare col sacerdote un rito più coerente col Suo dichiarato ateismo (non prendendo i sacramenti), ma essendo battezzata non potrà scegliere il rito misto in senso stretto in quanto per Lei

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varranno i medesimi impegni della parte cattolica.

In ogni caso, il rito misto vincola anche parte non cattolica a riconoscere l’indissolubilità del matrimonio e a non ostacolare l’educazione alla fede cristiano- cattolica dei figli che dovessero nascere.

Ciò che invece non viene chiesto, se si sceglie di sposarsi con il rito misto, è di convertirsi al cristianesimo.

Inoltre, la parte non credente, nel corso della celebrazione, non sarà tenuta a partecipare ai sacramenti (e perciò non prendere la comunione) e a recitare tutte le formule in nome di Dio o della Trinità.

Note

[1] Can. 1059 cod. iur. can. [2] Can. 1101 cod. iur. can. [3] Can. 1124 cod. iur.

can. [4] Can. 1125 cod. iur. can. [5] Per poter celebrare il matrimonio misto è però necessario che la parte battezzata che ha abbandonato la fede non abbia richiesto

lo sbattezzo; ciò per espressa modifica al codice di diritto canonico voluta da Benedetto XVI ("Omnium in mente"). Autore immagine: 123rf com

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