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Portabilità numero telefonico: ultime sentenze

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Portabilità numero telefonico:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 19/11/2021

Contratti di telefonia mobile; passaggio della linea telefonica ad altro operatore con portabilità del numero; pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto; risarcimento del danno.

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Quando l’utente può conservare il numero telefonico?

In tema di contratti di telefonia, va precisato che l’utente ha diritto a conservare il numero se ne richiede la portabilità, ma non nell’ipotesi in cui eserciti il recesso dal contratto, senza indicare un altro operatore telefonico a favore del quale migrare il numero.

Tribunale Milano sez. XI, 02/12/2020, n.7892

Valutazione delle clausole dei contratti di telefonia mobile

Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, per valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice deve prima, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti per valutare l’eventuale squilibrio di obblighi e diritti derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatorietà con le conseguenze derivanti, lo precisa la Cassazione pronunciandosi su un caso risalente a prima dell’entrata in vigore del Codice del consumo di un privato cittadino che aveva sottoscritto con H3G una proposta di abbonamento telefonico con l’opzione della portabilità del numero, servizio quest’ultimo mai attivato.

La Corte ha accolto le ragioni del privato che chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, svolgendo importanti considerazioni sulla distinzione tra le nozioni di “professionista” e “consumatore”, valutazione che il giudice di merito è tenuto a fare prima di applicare la relativa disciplina.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17586

Passaggio ad altro operatore

In tema di passaggio della linea telefonica ad altro operatore con portabilità del numero, laddove, alla data prevista per la migrazione, la linea risulti disabilitata, va dichiarato l’inadempimento contrattuale di entrambi i gestori telefonici coinvolti

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(quello da cui si proviene e quello con il quale è stato sottoscritto il nuovo contratto), in quanto unici soggetti abilitati a gestire la procedura, con conseguente condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi anche equitativamente.

Tribunale Roma sez. X, 02/11/2016, n.20273

Mancata attivazione delle procedure di portabilità

Va dichiarato l’inadempimento della compagnia telefonica e il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato all’utente, laddove la compagnia non abbia provveduto a effettuare la prestazione di portabilità verso altro gestore del numero di cellulare del cliente oppure vi abbia provveduto in ritardo rispetto a quanto stabilito nelle delibere dell’autorità per le telecomunicazioni, le quali, aventi natura regolamentare ed efficacia vincolante, prevedono un vero e proprio obbligo di attivazione a carico degli operatori telefonici, tenuti a completare le procedure di portabilità dei numeri entro i termini ivi stabiliti; tali termini costituiscono il parametro di riferimento per stabilire il grado di diligenza medio esigibile dall’operatore, fatta salva la prova della non imputabilità della violazione dovuta alle peculiarità del caso concreto.

Tribunale Grosseto, 10/02/2016, n.139

Portabilità del numero

La clausola inerente alla cd. portabilità del numero, o number portability, non configura mero “servizio accessorio”, ma elemento essenziale del rapporto negoziale; ne consegue che la definitiva perdita e/o la temporanea sospensione (per un congruo periodo) del proprio numero telefonico deve essere considerata inadempimento di non scarsa importanza e sufficiente ragione per la risoluzione del negozio.

Tribunale Reggio Emilia sez. I, 19/04/2012, n.737

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Cambiamento del fornitore a parità di tipologia del servizio

Il fornitore di servizi di comunicazione vocali e video basati su tecnologia “Voice Over Internet Protocol” (servizi “VoIP”), forniti attraverso collegamenti a larga banda, in particolare ADSL usati per la trasmissione dati, non può accedere alle numerazioni per servizi geografici, non avendo, allo stato, la possibilità tecnica di fornire informazioni circa la “ubicazione fisica del punto terminale di rete dell’abbonato” al quale è attribuita tale numerazione da parte dell’operatore di rete pubblica, nè di garantire la portabilità del numero intesa come la possibilità per l’utente di “mantenere il proprio numero nel cambiare fornitore a parità di tipologia del servizio”, nè, infine, di assicurare i servizi di emergenza ai sensi dell’art. 28, primo comma e 80 del d.lgs 1 agosto 2003 n. 259.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 29/01/2007, n.599

Telefonia mobile

L’art. 30, n. 2, direttiva 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, va inteso nel senso che le autorità nazionali hanno il potere di controllare che i prezzi dell’interconnessione, la quale è correlata alla cosiddetta “portabilità” dei numeri, siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l’effetto di dissuaderlo dall’uso di tali servizi complementari.

E infatti, la portabilità dei numeri, che consiste nella possibilità per un abbonato di telefonia mobile di mantenere il medesimo numero di telefono nell’ipotesi di cambiamento di operatore, ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera scelta dei consumatori tra gli operatori di telefonia mobile e di garantire, in tal modo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi telefonici.

È pertanto necessario che le autorità nazionali controllino i prezzi di interconnessione, che riguardano le operazioni occorrenti per la portabilità del numero, poiché la loro fissazione a livelli eccessivamente elevati da parte degli operatori rischierebbe di dissuadere i consumatori dal mutare operatore telefonico.

Corte giustizia UE sez. II, 13/07/2006, n.438

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Portabilità del numero all’utente che passa da rete fissa a rete mobile

Posto che le condotte denunciate integrano gli estremi dell’illecito concorrenziale, sussistono i presupposti per inibire in via cautelare la commercializzazione, da parte di un operatore telefonico, di un servizio per il quale si prospetta l’uso di numerazioni geografiche su reti mobili, nella parte in cui viene offerta la portabilità del numero all’utente che passi da rete fissa a quella mobile, nonché la promozione e la reclamizzazione di tale servizio, in quanto idonee ad indurre in errore il consumatore circa le sue caratteristiche.

Tribunale Roma, 29/11/2006

Attività mirate di riacquisto della clientela

Costituiscono abuso di posizione dominante ai sensi dell’art, legge n. 287/1990, specie in relazione all’ effetto che sono in grado di produrre sinergicamente, i comportamenti consistenti: a) nell’utilizzo delle informazioni sugli ex clienti da parte delle proprie divisioni commerciali per attività mirate di riacquisto della clientela (cod. winback), effettuate soprattutto mediante chiamate telefoniche agli ex clienti migrati presso altro operatore; b) nell’utilizzo dei dati forniti dagli ex clienti sul nuovo gestore in sede di recesso dai contratti in essere con richiesta di portabilità del numero; e) nell’incentivazione della propria rete di vendita, attraverso provvigioni maggiorate e altre forme di incentivazione, selettivamente collegate in modo esclusivo alla riconquista dei clienti passati ad altro operatore;

d) nell’offerta di servizi a condizioni di favore, selettivamente riservate agli attuali clienti di altro operatore, per convincerli a ridivenire propri clienti; e) in attività di denigrazione ai danni di altro operatore.

Corte appello Milano, 16/05/2006

Mancata attivazione delle procedure di portabilità: risarcimento del danno

Va dichiarato l’inadempimento della compagnia telefonica e il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato all’utente, laddove la compagnia non abbia

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provveduto a effettuare la prestazione di portabilità verso altro gestore del numero di cellulare del cliente oppure vi abbia provveduto in ritardo rispetto a quanto stabilito nelle delibere dell’autorità per le telecomunicazioni, le quali, aventi natura regolamentare ed efficacia vincolante, prevedono un vero e proprio obbligo di attivazione a carico degli operatori telefonici, tenuti a completare le procedure di portabilità dei numeri entro i termini ivi stabiliti; tali termini costituiscono il parametro di riferimento per stabilire il grado di diligenza medio esigibile dall’operatore, fatta salva la prova della non imputabilità della violazione dovuta alle peculiarità del caso concreto.

Tribunale Grosseto, 10/02/2016, n.139

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