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Versione Data Modifiche Esame preliminare

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Academic year: 2022

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Versione Data Modifiche

1 27.06.2016 Esame preliminare

File: RT.13.54.02_varPR_RivaLago_03_20160627.docx

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1 INDICE

1 INDICE 3

2 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 5

3 INTRODUZIONE 7

3.1 Premessa 7

3.2 Mandato 8

3.3 Contenuti e obiettivi della variante 9

4 INQUADRAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 11 4.1 Le pianificazioni cantonali derivanti dalla LPAc 11 4.2 Basi legali per l’attuazione della variante 12

4.3 Pianificazione cantonale 14

4.4 Documentazione di riferimento 16

5 PIANIFICAZIONE IN VIGORE 17

6 METODO 20

6.1 Definizione della linea di sponda 20

6.2 Determinazione dello SRLA sulla base di tratti di riva omogenei 21 6.3 Sistemazione di terreni a lago a favore della fruibilità pubblica 25

7 STRUMENTI DI PR 26

7.1 Piano delle zone e Piano del paesaggio 26

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7.2 Norme d’attuazione - NAPR 28

7.2.1 Nuova norma riguardante lo SRLA 28

7.2.2 Abrogazione norme attualmente in vigore 29

8 PROGETTO DI MODIFICA DELL’OPAC DEL 23.5.2016 31

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2 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Sigla

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

DPAM Dicastero Pianificazione Ambiente e Mobilità (Città di Lugano) LE Legge edilizia

LPAc Legge federale sulla protezione delle acque LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio LSCA Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua LST Legge federale sullo sviluppo territoriale

NAPR Norme d’attuazione di piano regolatore

OPAc Ordinanza federale sulla protezione delle acque

OPD Ordinanza federale concernente i pagamenti diretti all'agricoltura OSCA Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

PD Piano direttore cantonale PR Piano regolatore

PGS Piano di gestione e smaltimento delle acque

RIVA Aree di Rinaturazione e valorizzazione dei corsi d'acqua RLE Regolamento di applicazione della Legge edilizia

SRLA Spazio riservato alle acque del lago UFAM Ufficio federale dell'ambiente

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3 INTRODUZIONE

3.1 Premessa

La Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) impone ai Cantoni di definire lo spazio necessario da riservare alle acque superficiali, affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene (sicurezza idraulica) e l’utilizzazione delle acque (art. 36a LPAc).

Tale imposizione si inserisce nel quadro del controprogetto all'iniziativa popolare

"Acqua viva", approvato dal parlamento federale l’11 dicembre 2009 e concernente disposizioni di legge afferenti a diversi settori della protezione delle acque. Il controprogetto ha portato ad alcune modifiche di legge riguardanti la citata LPAc, come pure la Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA), la Legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne) e la Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

Nello specifico le modifiche di legge hanno portato all'inserimento nella LPAc di un nuovo articolo, l’art. 36a1, volto a garantire la tutela e la gestione estensiva dello spazio riservato alle acque. Per la concretizzazione di quest'ultimo le autorità federali hanno adeguato l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) con l’inserimento di una specifica sezione riguardante lo “spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque” (art. 41a-d).

Un aspetto nuovo legato a queste modifiche di legge consiste nell’estensione della tutela, oltre che per i corsi d’acqua, anche per le “acque stagnanti” o “acque ferme” (dal tedesco: stehende Gewässer), come specificato all’art.41b dell’ordinanza.

La LPAc attribuisce al Cantone il compito di "provvedere affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo 2 ", ponendo il termine del 31 dicembre 2018.

1 Entrata in vigore : 1 gennaio 2011

2 art. 36a LPAc

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Il Comune di Lugano ha deciso di avviare i lavori per adeguare i propri strumenti pianificatori (PR) ai nuovi disposti legali previsti dalla LPAc e relativa Ordinanza (OPAc). Per ottemperare a questo nuovo compito il Comune si è basato sulle direttive elaborate dagli uffici federali preposti (UFAM, ARE, UFAG), data l’assenza a tutt’oggi di documenti cantonali di riferimento.

L’adeguamento del Piano regolatore comunale (PR) ai disposti dell’art.36a LPAc viene affrontato tramite procedura ordinaria di variante di PR. Considerato il differente approccio metodologico, il Comune ha preferito affrontare tramite procedure separate il discorso legato ai corsi d’acqua (variante già inoltrata per esame preliminare alle autorità cantonali nel 2014) e quello inerente le acque ferme, che per Lugano sono rappresentate esclusivamente dal Lago Ceresio (presente variante di PR).

Tramite la variante di PR in oggetto, il Comune di Lugano ha dunque dato avvio alla pianificazione dell’effettivo spazio riservato alle acque del lago (in seguito definito

“SRLA”) ai sensi dell’art. 41b OPAc e si è fatto carico di questa nuova impostazione concettuale che non guarda più alle acque come a un elemento naturale da controllare e sfruttare, ma piuttosto concepisce le rive e l’intero comparto lacustre come una componente del territorio da valorizzare e laddove possibile, da rendere fruibile alla popolazione. Lo SRLA sarà inserito graficamente nel Piano delle zone e nel Piano del paesaggio relativamente a tutto il comprensorio comunale.

3.2 Mandato

Con risoluzione municipale del 29 maggio 2013, il Municipio di Lugano ha dato mandato allo studio Dionea SA per l'allestimento della presente variante. L'incarico prevede nello specifico:

 La determinazione dello spazio riservato alle acque del lago secondo i nuovi disposti legali dell'OPAc, lungo tutte le rive lacustri che interessano il territorio comunale;

 Lo sviluppo di un metodo di lavoro che garantisca una corretta applicazione delle disposizioni LPAc e OPAc nella pianificazione locale (PR); considerando l’attuale situazione edificatoria, lo stato di naturalità e le potenzialità di recupero ecologico delle rive;

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 L’armonizzazione delle diverse norme in vigore concernenti le rive del lago, in un'unica NAPR valida per tutte le sezioni di Lugano;

 L’inserimento cartografico sul Piano regolatore dello spazio riservato alle acque.

3.3 Contenuti e obiettivi della variante

L’obiettivo della presente variante di PR consiste nella determinazione e nel consolidamento a PR dello “spazio riservato alle acque del lago” - SRLA ai sensi dell’art. 36a LPAc e art. 41b-c OPAc lungo tutte le rive lacustri presenti sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, nel suo assetto odierno dopo l'ultimo processo aggregativo avvenuto nel 2013.

Sono coinvolte complessivamente circa 16.3 km di riva, indicativamente ripartite come di seguito (si veda anche immagine 1):

Descrizione Sezione PR Lunghezza

Lugano Centro Lungolago cittadino dal confine con Paradiso fino alla foce del Cassarate

Lugano 2’352n

Castagnola Dalla foce del Cassarate fino al lido San Domenico

Castagnola 3’407m

Gandria Dal lido San Domenico fino al Confine con l'Italia

Gandria 2’711m

Cantine di Gandria

Zona Cantine, appartenente all'ex Comune di Gandria

Gandria 2’227m

Caprino Zona Cantine e Caprino, appartenente all’ex Comune di Castagnola

Castagnola 2’308m

San Martino Comparto zona San Martino Pazzallo 984m

Figino Comparto a lago Figino Barbengo 2’352m

TOTALE 16’341m

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Immagine 1: Inquadramento generale del territorio del Comune di Lugano (perimetro rosso), e principali comparti a lago - elaborazione Dionea

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4 INQUADRAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

4.1 Le pianificazioni cantonali derivanti dalla LPAc

La pianificazione dello spazio riservato alle acque si inserisce all’interno di un più ampio quadro normativo e pianificatorio conseguente all’entrata in vigore delle modifiche della Legge federale sulla protezione delle acque.

Oltre alla pianificazione oggetto di questa variante ai sensi dell’art. 36a LPAc, sono altre quattro le pianificazioni cantonali correlate e in fase di attuazione:

> rivitalizzazioni;

> risanamento dei deflussi discontinui;

> risanamento del trasporto solido;

> risanamento della libera migrazione della fauna ittica.

Per garantire la massima efficacia, le misure devono quindi essere coordinate e collegate tra loro e la pianificazione degli spazi riservati alle acque rappresenta il primo tassello a livello pianificatorio per poter perseguire i nuovi obiettivi federali e cantonali posti dalla LPAc e dalla relativa Ordinanza (OPAc) in materia di gestione integrata delle acque.

Nei criteri di valutazione necessari alla determinazione dello spazio riservato alle acque è perciò indispensabile tenere conto del potenziale di rivitalizzazione o, per le acque ferme, di rinaturazione delle rive a favore dell’ecosistema lacustre.

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4.2 Basi legali per l’attuazione della variante

Le disposizioni normative che disciplinano la tutela e lo sfruttamento dei corsi d'acqua, sulle quali si fonda la presente variante, sono molteplici. In particolare, a livello federale:

LPAc Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 LPN Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1 luglio

1966

OPAc Ordinanza federale sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1998 su scala cantonale:

Lst Legge sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011

RLst Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale, del 20 dicembre 2011

Dagli inizi degli anni ’90 (con l’entrata in vigore della LPAc) fino al 31 dicembre 2010, la protezione dei corsi d'acqua era disciplinata dall'OSCA (Ordinanza sui corsi d’acqua), la quale imponeva la definizione di linee di arretramento per le costruzioni e le utilizzazioni delle acque. Questa imposizione non riguardava le acque dei laghi o degli specchi d’acqua (“acque stagnanti”), per le quali non vi erano disposizioni di legge specifiche.

Dal 1 gennaio 2011 la tutela delle acque è definita dall’art. 36a LPAc che sancisce l’obbligo di determinare lo spazio riservato alle acque di superficie e stagnanti e di tenerne conto nei Piani regolatori. Il concetto alla base della LPAc vuole che la protezione delle acque venga attuata mediante la definizione di vere e proprie zone di protezione atte a garantire:

a. le funzioni naturali delle acque;

b. la protezione contro le piene;

c. l'utilizzazione sostenibile delle acque.

La definizione dello spazio riservato alle acque ed il suo disciplinamento si basano in primo luogo sulle disposizioni OPAc, in particolare per le acque stagnanti secondo l’art.

41b, che prevede l’inserimento grafico nel piani del PR di uno spazio riservato alle

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acque di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda. Questo sarà equivalente ad una zona di protezione in cui è esclusa di principio l’edificazione.

Tra gli obiettivi della Legge sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa Ordinanza d’applicazione (OPAc), vi è la necessità di assicurare nel tempo lo spazio sufficiente allo sviluppo naturale delle rive lacustri al fine di:

- promuovere la formazione di rive naturali ed una fascia perilacuale strutturata a favore della fauna ittica, anfibia e terrestre;

- stimolare la formazione di biocenosi adatte alle rispettive ubicazioni e stabilire una rete di biotopi;

- offrire alla popolazione un luogo di distensione e riposo;

- assicurare una distanza adeguata tra le zone di sfruttamento del suolo e le acque, per evitarne l’inquinamento.”3

Nel dettaglio, le disposizioni all’art. 41b OPAc definiscono la larghezza minima dello SRLA. Inoltre l’OPAc all’art. 41b cpv. 2 precisa che questa larghezza può essere aumentata se necessario per garantire la protezione contro le piene, per una rivitalizzazione (art. 41d OPAc) o altri interessi pubblici preponderanti. In questo senso la determinazione dello spazio deve considerare in maniera preponderante il pericolo di esondazione del lago ed il potenziale di recupero naturalistico quali aspetti che giustificano pure eventuali restrizioni alla proprietà privata lungo la riva.

L’OPAc permette di derogare alle disposizioni OPAc:

- nei comprensori insediativi, limitatamente alle zone definite come “densamente edificate” (41b cpv. 3),

- se situate in aree forestali (41a cpv. 4),

- se in presenza di uno specchio d’acqua con superficie inferiore a 0.5ha (41a cpv. 4), oppure

- se in presenza di specchi d’acqua artificiali (41a cpv. 4).

3 da: Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri (UFAFP/UFAEG/UFAG/ARE 2003)

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Per quanto riguarda il disciplinamento dell'occupazione e dell'utilizzazione dello spazio riservato alle acque si fa riferimento all'art. 41c dell'OPAC. Quest’ultimo vincola lo spazio riservato alle acque ad uno sfruttamento di tipo estensivo. Nello specifico:

- limitando le costruzioni ad impianti ad ubicazione vincolata ed interesse pubblico;

- garantendo la possibilità di intervento per opere di manutenzione o protezione idraulica;

- garantendo il diritto di accesso alle rive.

Le edificazioni e gli impianti esistenti, se realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e sono utilizzabili conformemente alla loro destinazione, sono di principio protetti nella loro situazione di fatto.

La legge sulla pianificazione del territorio (LPT) classifica i laghi e le sue rive quali

“zone protette” (art. 17). Inoltre all’art. 3 si ancora nei principi di pianificazione la necessità di “tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso”. In questo senso, la LPT riconosce le funzioni naturalistiche e di pubblico interesse delle rive lacustri, principi ai quali si allineano pure gli obiettivi dello spazio SRLA definito dall’OPAc.

A tutt'oggi non esiste un regolamento di applicazione della LPAc/OPAc, ne esistono delle linee direttive federali o cantonali.

4.3 Pianificazione cantonale

Nella pianificazione superiore (Piano Direttore) i principi pianificatori per la tutela delle rive lacustri è sugellata dalla scheda P7 “Laghi e rive lacustri” la quale mira a garantire nel tempo la multifunzionalità dei laghi e delle loro fasce lacustri (pubblica fruizione, naturalità, valenza paesaggistica, interesse pubblico, ecc.). Fra le diverse misure previste il Cantone delega ai Comuni, nell’ambito della propria pianificazione comunale, di “istituire nei PR una zona di protezione lungo le rive dei laghi, per la fascia di transizione tra l’ambito lacustre e quello terrestre”. Questa zona di protezione ha lo scopo di garantire a lungo termine tutti gli aspetti funzionali e relazionali di carattere ambientale, urbanistico, storico e socioeconomico che interagiscono tra l’ambito lacustre e quello di terra ferma.

La definizione dello SRLA ai sensi dell’LPAc/OPAc dovrà indirizzarsi per quanto possibile al raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell’ambito della scheda PD P7.

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Si richiama inoltre la scheda P6 “Acqua” del PD nella quale si riconosce l’importanza delle risorse idriche e la necessità di una loro protezione a lungo termine, da attuare anche mediante una gestione integrata e sostenibile dei corsi d’acqua e dei laghi.

Nello specifico la scheda P6 riconosce i corsi d'acqua ed i laghi quali “ecosistemi complessi, fondamentali per preservare la biodiversità e garantire l’interconnessione fra habitat. Sono elementi paesaggistici unici che rappresentano un’attrattiva turistica e ricreativa, possono ridurre gli effetti delle alluvioni e contribuiscono alla ricarica degli acquiferi”. Vengono pertanto definiti i seguenti indirizzi pianificatori:

a. promuovere la gestione integrata mediante interventi che tengano simultaneamente conto della protezione contro le piene e delle esondazioni, dell’approvvigionamento in acqua potabile, del valore naturalistico e dello svago;

b. conciliare meglio utilizzazione e protezione in modo che i corsi d'acqua e i laghi possano assolvere le proprie naturali funzioni idrauliche ed ecologiche;

c. assicurare spazio sufficiente alle rive del lago allo scopo di:

 contenere i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione dell’uomo e dei beni importanti lo esige;

 promuovere la biodiversità;

 offrire possibilità di svago e riposo;

d. assicurare una buona qualità delle acque di superficie.

Questi indirizzi si allineano fedelmente alle finalità perseguite dalla LPAc.

Quale principale misura d’attuazione, la scheda PD impone all’amministrazione pubblica di “inserire il concetto di “spazio” di pertinenza del corso d’acqua come principio basilare nella pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee d’arretramento per l’insediamento, le costruzioni e gli impianti)”. Questa misura fa espresso riferimento unicamente ai corsi d’acqua in quanto riferita ancora al concetto di “arretramento dal corso d’acqua” ai sensi dell’OSCA, ma può essere comunque riferita pure alle rive del lago secondo i nuovi disposti legali della LPAc/OPAc del 2011.

Attualmente a livello cantonale non esistono altri documenti o linee guida in grado di definire le modalità d’applicazione delle disposizioni OPAc nella pianificazione comunale. Per la presente variante è pertanto necessario basarsi sui documenti messi a disposizione dagli uffici federali.

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4.4 Documentazione di riferimento

Per l’elaborazione della presente variante di PR ed in particolare per la determinazione dello SRLA, ci si è basati sulle disposizioni date dall’art.41b dell’OPAc.

Considerato che gran parte delle rive lacustri del Comune di Lugano si inserisce in un contesto prevalentemente urbanizzato, si è pure fatto riferimento alla guida pratica elaborata dalla Confederazione “Spazio riservato alle acque nelle zone urbane”

(ARE/UFAM, 18 gennaio 2013) la quale fornisce delle specifiche per l’applicazione dei disposti di legge nelle zone urbane.

Il Dipartimento del Territorio – Ufficio pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (UPIP) – sta ultimando l’allestimento della carta dei pericoli naturali legata all’esondazione del lago Ceresio.

Dalle informazioni preliminari fornite dai responsabili cantonali le quote di riferimento legate al pericolo di esondazione sono:

- 270.5 m: quota media del lago

- 271.2 m: quota di piena ordinaria - limite demaniale - 271.5 m: quota di riferimento della piena centenaria

- 272.0 m: arretramento imposto (divieto di edificazione) a garanzia della sicurezza dall’esondazione

A garanzia della protezione contro le piene, la determinazione dello SRLA della presente variante farà pure riferimento alla quota 272.0 m (quale quota minima di estensione) al fine di garantire un coordinamento con la carta dei pericoli di prossima entrata in vigore.

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5 PIANIFICAZIONE IN VIGORE

Il Comune di Lugano è stato interessato nel recente passato da tre diversi processi di aggregazione comunali (2004/2008/2013). Questi hanno portato all’attuale territorio giurisdizionale con una superficie complessiva di ca. 75 km2, esteso dalle rive del Lago Ceresio fino all’alta Valcolla.

Immagine: Territorio del Comune di Lugano e fasi aggregative (elaborazione DPAM)

Valcolla

Sonvico

Brè

Lago di Lugano Cadro

Bogno

Carona

Cimadera

Lugano

Certara

Barbengo

Gandria

Castagnola Pazzallo

Pregassona

Breganzona

Villa Luganese

Davesco-Soragno

Viganello

Castagnola

Gandria

Carabbia

Cureggia

Pambio-Noranco

Aggregazioni 2013 Aggregazioni 2008 Aggregazioni 2004 Vecchia Lugano

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Il Piano regolatore in vigore è rappresentato dagli strumenti pianificatori delle singole sezioni che la nuova Lugano ha ripreso formalmente nelle loro forme e contenuti nell’ambito dei processi aggregativi.

In merito alle rive lacustri, le sezioni interessate sono quelle di Lugano, Castagnola, Gandria, Pazzallo e Barbengo.

La tabella riportata di seguito sintetizza il quadro della regolamentazione delle rive nelle diverse sezioni:

Sezione Regolamentazione Riporto sui piani

Lugano NAPR Art. 30

“Comprensorio di protezione della riva del lago”

 Salvaguardia degli aspetti caratteristici e di pregio ambientale

 Consentire l’accesso pubblico

 Distanza dal lago delle costruzioni secondo linee di arretramento. Dove non definite si valuta caso per caso.

 Regolamentazioni speciali per determinate zone (Zona di mantenimento, Zona Monumento e Zona di ristrutturazione)

Arretramenti solo parzialmente indicati sui piani

Castagnola NAPR Art. 37

“Arretramenti per la salvaguardia dei contenuti naturalistici e per la tutela ambientale”

 Delimitazione delle aree particolarmente importanti o rappresentative che meritano o richiedono una protezione a carattere generale

 Divieto di ogni modifica dello stato fisico dei fondi

 Obbligo di ripristino

Riporto arretramenti ambientali sul Piano del Paesaggio

Gandria NAPR Art. 10

“Distanza dal Lago”

 Distanza minima delle nuove costruzione dal confine con il demanio pubblico del lago di 5.00m

 Deroghe per opere pubbliche ad ubicazione vincolata o per opere di sistemazione del terreno e muri di controriva

Riporto “indicativo” delle rive antropizzate e naturali sul Pano del Paesaggio

NAPR Art. 22

“Zona Riva lago”

 Consentita l’attuale utilizzazione dei fondi senza alterazione dello stato fisico

 Mantenimento costruzioni esistenti con possibilità di ampliamento

 Limitazione delle recinzioni a 1.20m di altezza

Riporto della Zona Riva lago sul Piano delle zone

Pazzallo NAPR Art. 66

 “Zona Particolare Capo S.Martino”

 Mantenimento delle costruzioni esistenti senza possibilità di aumenti volumetrici

Segnata sul Piano delle zone

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 Richiamo alle disposizioni della Legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 e del relativo Regolamento d’esecuzione del 3 agosto 1962.

Barbengo NAPR Art. 43

“Elementi naturali protetti”

 Protezione di corsi d’acqua, rive, vegetazione ripuale, siepi, boschetti e canneti

Riporto dei canneti e delle siepi e boschetti a lago sul Piano del Paesaggio

NAPR Art. 68-72

“Zona di protezione della riva del lago”

 Zona di protezione ai sensi dell’art.17 LPT

 Salvaguardia e valorizzazione di tutti gli aspetti caratteristici e di pregio dell’ambiente lacuale

 Garantire l’accesso pubblico

 Divieto di costruzione di darsene, pontili, attracchi o altre opere lacustri

 Divieto di muri di cinta entro la fascia di 20m dal lago

 Autorizzazione a siepi o parapetti di altezza massima 1.2m oltre i 5m dal limite di demanio

 Autorizzazione di opere per il ripristino

dell’aspetto naturale ed il consolidamento della riva, purché non in contrasto con gli obiettivi della zona

Riporto della zona di protezione, come pure del

“limite demaniale” sul Piano delle zone e sul Piano del Paesaggio

Si segnalano inoltre i seguenti regolamenti specifici:

 Sezione di Lugano e Castagnola: Regolamentazione riguardante il porto, i pontili e le darsene.

 Sezione di Gandria: Regolamento della riva comunale di Gandria

 Sezione di Barbengo Regolamento per il Porto Torrazza

Questi strumenti disciplinano l’utilizzo e la gestione delle infrastrutture per i natanti e non vengono considerati nella presente variante di PR in quanto non condizionati direttamente. Gli stessi rimangono validi nella loro forma e nei loro contenuti.

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6 METODO

6.1 Definizione della linea di sponda

L’art. 41b OPAc definisce la modalità di definizione dello spazio riservato alle acque stagnanti, il quale deve avere una profondità di almeno 15m misurati a partire dalla linea di sponda. Prima di procedere alla determinazione dello spazio effettivo da attribuire allo SRLA risulta pertanto indispensabile determinare sul territorio la linea di sponda di riferimento.

Nel rapporto esplicativo redatto dall’UFAM che accompagna la modifica dell’OPAc4, si specifica che i 15m di questo spazio devono essere calcolati a partire dal livello medio dell’acqua; nel caso del Ceresio questo corrisponderebbe alla quota 270.50 mslm. Per contro, una diversa interpretazione promossa dalle autorità cantonali (SST-DT) propende a far corrispondere la linea di sponda all’estensione massima delle “rive periodicamente bagnate” e quindi alla quota di piena ordinaria del lago. In questo senso la linea di sponda sul Ceresio verrebbe fatta corrispondere alla quota 271.20 mslm, che coincide pure al limite demaniale delle rive.

Questa diversa interpretazione influenza solo parzialmente la variante in oggetto in quanto, come si vedrà in seguito, gran parte delle rive interessate risultano edificate con la presenza di un muro di controriva a lago che fa sostanzialmente corrispondere da un profilo spaziale i due limiti (quota media e limite demaniale). Per gli altri casi, in assenza di disposizioni cantonali sull’applicazione della norma, si ritiene ragionevole propendere per la soluzione più cautelativa, facendo pertanto riferimento all’interpretazione cantonale che considera la quota 271.20 mslm (limite demaniale) quale linea di riferimento per il calcolo dello spazio riservato alle acque.

Attualmente non vi sono dati geometrici precisi o rilievi specifici che hanno stabilito l’ubicazione della quota 271.20 mslm di riferimento. L’Ufficio cantonale del demanio non ha mai proceduto alla definizione del limite demaniale con geometra; pertanto, nell’ambito della presente variante, si è dovuto procedere innanzitutto alla determinazione spaziale della linea di costa.

In questo senso si è sfruttata l’eccezionale quota del lago dovuta alle intense piogge dell’autunno 2014 che hanno portato il lago ad una quota corrispondente a quella di

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riferimento (271.20 mslm), nell’ambito della quale si è proceduto ad un rilievo fotografico aereo (tramite drone).

La delimitazione della linea di costa di riferimento per la determinazione dello SRLA è pertanto stata eseguita secondo i seguenti criteri:

- presso rive edificate con muri di controriva a lago: attribuzione della linea in corrispondenza del limite esterno del muro. Definizione per mezzo di geodati esistenti (base catastale e foto aeree ortoretificate) e successiva verifica sul terreno;

- presso rive libere: definizione della linea tramite l’ausilio di foto aree ortoretificate (autunno 2014 con quota lago pari a 271.20 mslm) e successiva verifica sul terreno;

- correzione puntuale delle line in corrispondenza di moli, darsene, pontili ecc.

Fa eccezione il comparto di Figino, in quanto il Piano regolatore della sezione di Barbengo già riporta graficamente sui propri piani il limite di demanio, limitatamente ai tratti di riva a contatto con le zone edificabili. In questo caso il limite è stato ripreso e considerato valido ai fini della presente variante.

6.2 Determinazione dello SRLA sulla base di tratti di riva omogenei

Di principio l’ampiezza dello SRLA deve misurare 15m a partire dalla linea di sponda.

Quale premessa indispensabile si ribadisce la necessità di garantire la protezione contro i rischi di esondazione. Secondo quanto citato al cap.4.4 che precede, l’ampiezza minima deve anche garantire un’estensione fino alla quota di 272.0 m (arretramento di divieto di edificazione secondo la carta dei pericoli in fase di elaborazione da parte delle autorità cantonali).

Nell’ambito delle modalità per la definizione dello spazio riservato alle acque, l’art. 41b OPAc stabilisce però che:

- larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere aumentata in presenza di valenze naturalistiche e paesaggistiche preponderanti o nel caso di potenziali rivitalizzazioni;

- lo spazio riservato alle acque può essere adeguato alla situazione delle edificazioni nei comprensori insediativi, limitatamente alle zone urbanizzate;

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- è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque nei comparti boschivi o nelle zone agricole periferiche.

Per una corretta determinazione dello SRLA risulta pertanto indispensabile caratterizzare le rive da un profilo ecomorfologico, naturalistico e dell’occupazione/

edificazione al fine di valutare se vi sono i presupposti per delle ponderazioni secondo le casistiche menzionate sopra.

Per procedere in questo senso si è fatto capo innanzitutto alle banche dati già esistenti e messe a disposizione dalle autorità cantonali, elaborate nell’ambito dei seguenti studi cantonali:

o Dionea SA 2003 - Rilievo dello stato dell’occupazione e delle condizioni ecologiche delle rive lacustri dei laghi Ceresio e Verbano (Gruppo per lo sviluppo sostenibile dell’ambito lacustre – Dipartimento del Territorio)

o Dionea SA 2012 – Ecomorfologia rive delle acque comuni – Rilievo dello stato dell’occupazione, delle condizioni ecologiche e dell’indice di funzionalità perilacuale (IFP) (Commissione Internazionale per la protezione delle acque Italo-svizzere CIPAIS).

Ai fini della presente variante sono stati utilizzati i seguenti dati specifici:

AMBITO DATO DI RILIEVO UTILIZZATO

condizioni ecologiche

dell’ambito lacustre Indice IFP (Indice di funzionalità perilacuale) Indice di valutazione dell’ecomorfologia della fascia perilacuale, elaborato sulla base di diversi indicatori ecologici. (Siligardi 2009)

L’indice attribuisce un valore compreso tra 1 (ottimo) e 5 (pessimo)

(elaborazione Dionea SA 2012) stato fisico delle rive Dato “Stato fisico”

Stato di naturalità/edificazione della linea di costa (naturale, seminaturale, artificiale, costruita) (rilievo Dionea SA 2003 – aggiornamento 2012) stato dell’occupazione

delle aree retrostanti Dato “zona retrostante”

Genere di occupazione dell’area situata direttamente a ridosso della riva, fino ad una profondità indicativa di ca.

20m (rilievo Dionea SA 2003 – aggiornamento 2012)

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Sulla scorta di questi dati (attualizzati nel 2011-2012) e di successive verifiche sul terreno, si è proceduto in seguito alla suddivisione delle rive lacustri in tratte

“omogenee” e quindi con le medesime caratteristiche per i tre aspetti sopra elencati (->

si veda tabella di analisi allegata). Queste sono state delimitate pure sulla scorta di un’approfondita analisi riguardo il loro assetto territoriale/urbanistico (valenze storiche, azzonamento PR in vigore, accessibilità, ecc.) come pure delle potenzialità di recupero naturalistico individuate.

Complessivamente per le rive territoriali del Comune di Lugano sono state individuate 23 tratte di riva omogenee. Nell’interpretazione dei dati e delle analisi svolte si è proceduto ad una classificazione delle singole tratte, secondo il criterio descritto di seguito:

Indice IFP

Stato fisico

riva Zona retrostante Classe Caratteristiche generali 1-2 Naturale Naturale/ bosco

1 Zone naturali / boschive 2-3 Preval.

naturale

Preval. naturale

2 Zone seminaturali e libere da costruzioni

(3)-5 Seminaturale/

costruita

Verde (parco, lido)

3 Rive artificiali ma con spazi liberi retrostanti

(3)-5 Seminaturale/

costruita

Parco

giardino privato 4 Rive artificiali con edificazioni discontinue

5 Costruita edificato

5

Rive artificiali con zone retrostanti esclusivamente edificate (nuclei e lungolaghi storici)

L’immagine di seguito riporta la suddivisione e classificazione delle tratte (nominate da A a Y). La colorazione delle tratte rispecchia quella indicata nella tabella sopra.

(24)

Per ognuna di queste classi è stato stabilito un metodo di approccio all’applicazione delle disposizioni dell’art.41b OPAc per la definizione dello SRLA, come riassunto di seguito:

1 Zone naturali / boschive Zone boschive:

rinuncia alla definizione dello spazio riservato alle acque ( cpv.4 art.41b OPAc) Zone naturali (tratta Pian Casoro):

applicazione dello Spazio riservato alle acque con ampiezza >15ml in quanto presenza di interessi preponderanti a favore della natura (cpv.2 art.41b OPAc).

2 Zone seminaturali e libere da costruzioni

Applicazione dello Spazio riservato alle acque con ampiezza = 15ml e incremento puntuale in corrispondenza di elementi naturali degni di tutela (cpv.2 art.41b OPAc).

Linea di costa interpretata tramite ortofoto o rilievi sul terreno.

(25)

3 Rive artificiali ma con spazi liberi retrostanti

Applicazione dello Spazio riservato alle acque con ampiezza = 15ml.

Linea di costa posizionata in corrispondenza dei muri a lago esistenti.

Tratta Carabbietta: adeguamento dello Spazio in corrispondenza della strada cantonale in quanto elemento fisico preponderante.

4 Rive artificiali con edificazioni discontinue

Applicazione dello Spazio riservato alle acque con ampiezza = 15ml.

Linea di costa posizionata in corrispondenza dei muri a lago esistenti.

Adeguamento dello Spazio alle edificazioni primarie esistenti o a elementi fisici preponderanti

5 Rive artificiali con zone retrostanti esclusivamente edificate (nuclei e lungolaghi storici)

Zona densamente edificata – rinuncia alla definizione dello Spazio riservato alle acque (cpv.3 at.41b OPAc)

La tabella riportata in allegato sintetizza l’analisi delle singole tratte omogenee, la loro classificazione e le modalità specifiche adottate per la definizione dello SRLA.

6.3 Sistemazione di terreni a lago a favore della fruibilità pubblica

Nell'ambito dei lavori per l'allestimento della presente variante sono stati identificati alcuni terreni a lago, potenzialmente interessanti per una loro destinazione a fruizione pubblica.

Si tratta di sette comparti a lago situati nei settori di Castagnola (2), Gandria (1), Cantine di Gandria (1), Capo S.Martino (1) e Barbengo (2). Questi ultimi sono stati segnalati alle autorità cantonali da parte del Municipio (vedi risoluzione municipale del 20.01.2016), il quale é ora in attesa di una valutazione sui possibili finanziamenti da parte cantonale.

(26)

7 STRUMENTI DI PR

7.1 Piano delle zone e Piano del paesaggio

Con l’approvazione della presente variante, ai sensi della Lst (art.19 e art.20) viene integrato nel Piano delle zone e nel Piano del paesaggio il seguente elemento nelle rappresentazioni cartografiche:

 SRLA Spazio riservato alle acque del lago

Lo SRLA è considerato una zona di protezione (art.20 Lst) e si sovrappone alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone (zone edificabili, zone AP-EP, zone artigianali/industriali, zone specifiche, area boschiva, aree agricole, ecc.), vincolandone le possibilità di sfruttamento ed edificazione senza però influenzarne le estensioni territoriali, i dimensionamenti e gli indici di sfruttamento.

I piani che compongono la presente variante di PR sono quelli elencati nella tabella alla pagina di seguito.

Per favorire la comprensione e mettere in maggior risalto gli elementi oggetto della variante, sui piani delle zone allegati vengono riportati gli azzonamenti di base del PR, mentre sui piani del paesaggio ci si limita ad indicare i contenuti della variante. Quando la variante di PR sarà definitivamente approvata, i nuovi elementi pianificatori andranno a completare gli strumenti pianificatori in vigore.

(27)

Elenco dei piani

Piano di inquadramento generale 1: 10'000

01

SETTORI Lugano

Pazzallo (Capo S.Martino)

Piano delle zone Piano del paesaggio

1: 2'000 1: 2'000

02 SETTORE Castagnola

Piano delle zone Piano del paesaggio

1: 2'000 1: 2'000 03 SETTORE

Gandria

Piano delle zone Piano del paesaggio

1: 2'000 1: 2'000

04

SETTORE Gandria (Cantine) Castagnola (Caprinno)

Piano delle zone Piano del paesaggio

1: 2'000 1: 2'000

05 SETTORE Barbengo

Piano delle zone Piano del paesaggio

1: 2'000 1: 2'000

(28)

7.2 Norme d’attuazione - NAPR

7.2.1 Nuova norma riguardante lo SRLA

Gli elementi della presente variante sono disciplinati tramite le seguenti NAPR:

Art. xx Spazio riservato alle acque del lago - SRLA

Definizione

Per garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e l’utilizzazione delle acque e, come pure la fruibilità pubblica delle rive lacustri, è definito lo spazio riservato alle acque del lago ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) del 24 gennaio 1991 e dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, art.41b) del 28 ottobre 1998.

Lo spazio riservato alle acque del lago è una zona di protezione, viene riportato sul piano delle zone e sul piano del paesaggio ed ha carattere vincolante.

Obiettivi

Le finalità dello SRLA sono la regolamentazione dell’uso e dello sfruttamento delle rive, la tutela degli elementi e delle funzioni naturali lacustri, il recupero della naturalità, dell’accessibilità e della fruibilità pubbliche delle rive e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche.

Disposizioni e misure

L'utilizzo e lo sfruttamento estensivi dello SRLA sono disciplinati dall'art. 41c OPAc, che dispone in particolare che

- nello SRLA è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente, ponti o porti; sono in particolare vietate le modifiche della morfologia del terreno e la realizzazione di opere di cinta.

Nelle zone densamente edificate, l’autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti;

- gli impianti nello SRLA realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e

(29)

utilizzabili conformemente alla loro destinazione, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto;

- nello SRLA non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari;

- lo SRLA può essere utilizzato a fini agricoli alle condizioni stabilite al capoverso 4.

La vegetazione ripuale é protetta.

Lo SRLA (zona di protezione) si sovrappone alle zone di utilizzazione definite nel piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dallo SRLA possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui all’art. 38a LE.

Nello SRCA le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di ripristino e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica delle rive lacustri.

7.2.2 Abrogazione norme attualmente in vigore

Con l’entrata in vigore vengono abrogate le seguenti norme attualmente in vigore per nelle diverse sezioni di PR:

Sezione Norma SEZIONE

GANDRIA

Art. 10

Distanza dal lago

1. Dove particolari di zona no prescrivono diversamente, la distanza minima delle nuove costruzioni dal confine con il demanio pubblico del lago è di 5.00m.

2. Il Municipio, riservato il consenso dell’Autorità cantonale, può concedere deroghe per:

a. opere destinate a scopi pubblici che necessitano un’ubicazione vincolata a lago:

b. opere di sistemazione del terreno e muri di controriva.

Art. 22

Zona Riva lago

1. 1 Nella zona Riva lago è in principio consentita l’attuale utilizzazione dei fondi senza alterazione del loro stato fisico.

2. Le costruzioni esistenti possono essere mantenute e riparate. Sono ammessi ampliamenti necessari ad una migliore utilizzazione del fabbricato.

3. La recinzione dei fondi è ammessa purché l’altezza delle cinte non superi 1.20 m.

(30)

SEZIONE LUGANO

Art. 30

Comprensorio di protezione della riva del lago

1. Nel comprensorio di protezione della riva del lago sono da salvaguardare e da valorizzare tutti gli aspetti caratteristici e di pregio dell’ambiente lacuale, in modo da consentire al massimo la godibilità ed anche l’accessibilità da parte del pubblico.

La vegetazione ripuale e quella d’alto fusto dell’entroterra sono considerate protette.

Possono essere autorizzate opere per il ripristino dell’aspetto naturale ed accorgimenti necessari per la stabilizzazione della riva, purchè non in contrasto con gli obiettivi sopra descritti.

Le ricostruzioni e le nuove edificazioni devono rispettare una distanza dai confini di proprietà di almento 5.00 m ed un’indice d’occupazione al massimo pari al 20%.

La distanza dal lago deve rispettare le linee di arretramento. Dove queste non esistono, la distanza dal lago viene fissata caso per caso, tenuto conto dei criteri di protezione soprammenzionati e riservata la legislazione cantonale.

Il Municipio, con consenso del C.C., ha la facoltà di proporre all’autorità cantonale, deroghe alle prescrizioni del presente articolo per opere essenzialmente di interesse pubblico, come ristoranti al lago ed infrastrutture analoghe.

SEZIONE PAZZALLO

Art. 66

Zona particolare Capo S. Martino (ZP)

Comprende la zona segnata sul Piano con colore marrone-scuro.

Sono ammessi gli interventi di riattamento degli edifici esistenti nei limiti planimetrici definiti dalla zona particolare.

Non è ammesso un aumento volumetrico rispetto alla situazione attuale.

Il Municipio, in accordo con le competenti Autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore dell’intonaco, aperture, ecc.) alfine di garantire un opportuno inserimento paesaggistico.

Restano riservate le disposizioni della Legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 e del relativo Regolamento d’esecuzione del 3 agosto 1962.

Altre normative specifiche riguardanti le rive dei laghi restano mantenute in quanto stabilite con finalità che possono essere considerate complementari allo SRLA.

(31)

8 PROGETTO DI MODIFICA DELL’OPAC DEL 23.5.2016

Nel 2015 il Parlamento federale ha approvato la mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) «Prevedere un margine di manovra nell’ordinanza sulla protezione delle acque» (15.3001). Di conseguenza il consiglio Federale ha elaborato una modifica dell’OPAc volta a favorire la flessibilizzazione della determinazione dello spazio riservato alle acque richiesta dalla mozione.

Il progetto di modifica è in consultazione dal 23.5.2016 (termine della consultazione previsto per il 15.9.2016). Qualora le modifiche dovessero entrare in vigore come proposte dal Consiglio federale, per la presente variante di PR si renderà necessario un adeguamento delle norme d’attuazione – NAPR – come di seguito:

Adeguamento NAPR secondo proposta di modifica OPAc del 23.5.2016:

Art. xx Spazio riservato alle acque del lago - SRLA

Definizione

Per garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e l’utilizzazione delle acque e, come pure la fruibilità pubblica delle rive lacustri, è definito lo spazio riservato alle acque del lago ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) del 24 gennaio 1991 e dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, art.41b) del 28 ottobre 1998.

Lo spazio riservato alle acque del lago è una zona di protezione, viene riportato sul piano delle zone e sul piano del paesaggio ed ha carattere vincolante.

Obiettivi

Le finalità dello SRLA sono la regolamentazione dell’uso e dello sfruttamento delle rive, la tutela degli elementi e delle funzioni naturali lacustri, il recupero della naturalità, dell’accessibilità e della fruibilità pubbliche delle rive e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche.

(32)

Disposizioni e misure

L'utilizzo e lo sfruttamento estensivi dello SRLA sono disciplinati dall'art. 41c OPAc, che dispone in particolare che:

- nello SRLA è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente, ponti o porti; sono in particolare vietate le modifiche della morfologia del terreno e la realizzazione di opere di cinta.

In assenza di interessi preponderanti l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione di:

 impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate

 impianti conformi alla zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all’interno di una successione di particelle edificate

impianti di piccole dimensioni per l’utilizzazione delle acque

- gli impianti nello SRLA realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto;

- nello SRLA non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari;

- lo SRLA può essere utilizzato a fini agricoli alle condizioni stabilite al capoverso 4.

Lo SRLA (zona di protezione) si sovrappone alle zone di utilizzazione definite nel piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dallo SRLA possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui all’art. 38a LE.

Nello SRCA le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di ripristino e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica delle rive lacustri.

L’entrata in vigore della citata modifica dell’Ordinanza è prevista per la primavera 2017.

Queste tempistiche sono compatibili con la procedura di consultazione preliminare della variante di PR (esame preliminare). La forma definitiva delle NAPR potrà pertanto essere definita nell’ambito dell’allestimento dell’approvazione finale della variante.

(33)

Dionea SA

Massagno, 27 giugno 2016

Stefano Castelli dipl.geogr.UniZH

ALLEGATI:

tabella di analisi secondo tratte di riva omogenee

(34)
(35)

ALLEGATO 3 Rive artificiali ma con spazi liberi retrostanti

TABELLA DI ANALISI METODOLOGICA SECONDO TRATTE DI RIVA OMOGENEE 4 Rive artificiali con edificazioni frammentate 5 Rive artificiali con zone densamente edificate

TRATTA NOME

indice funzionalità perilacuale (IFP)

stato fisico della riva (dati CIPAIS)

occupazione zona retrostante (dati CIPAIS)

stato attuale potenziali classe definizione dello SRL

A Lungolago

Rivacaccia 5 costruita (muro a lago) Parco

Parco pubblico con muro a lago di valenza storica e paesaggistica (lungolago)

eventuali ricostruzioni puntuali di riva naturale antistante il muro - ricostruzione parziale foce del Tassino

3 15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza del muro a lago

B Lungolago Centro 5 costruita (muro a lago) strada / edificato Lungolago strutturato e nucleo cittadino con valenza storica e paesaggistica

eventuali riqualifiche di carattere

architettonico 5 Rinuncia - Zona densamente edificata

C Parco Ciani 5 costruita (muro a lago) Parco Parco pubblico di valenza storica e paesaggistica Parco Ciani)

eventuali ricostruzioni puntuali di riva naturale antistante il muro - In particolare nel settore verso la foce del Cassarate

3 15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza del muro a lago

D Foce Cassarate

5

dati non rappresentativi (antecedenti riqualifica)

seminaturale Parco / foce Area recentemente riqualificata da un profilo naturalistico e paesaggistico

Verifica dell'evoluzione futura del

comparto naturale 2

Incremento dell'ampiezza dello spazio di protezione fino ai limiti della zona oggetto di riqualifica naturalistica

E Porto / CVLL 5 costruita edificato Area strutturata con infrastrutture

portuali 5 Rinuncia, in quanto area tecnica destinata

esclusivamente ad infrastrutture portuali F Lido Lugano 5 seminaturale Parco / lido Spiaggia sabbiosa planiziale con area

verde retrostante 3 15m dalla linea di costa interpretata tramite

Ortofoto Lehman 2014 (quota 271.2m)

G Lanchetta /

Seegarten 5 costruita Parco con singoli

edifici

Parco pubblico intercalato da singoli edifici primari a lago e infrastrutture portuali minori

Potenziale riqualifica dell'area occupata dalla Navigazione, a favore di natura, paesaggio e fruibilità pubblica

4

15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti

H Castagnola 5 costruita (muro a lago) Parco con singoli edifici

Parco pubblico con elementi e singoli edifici primari di valenza storica e paesaggistica (Villa Favorita)

eventuali ricostruzioni puntuali di riva

naturale 4

15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti

I Sentiero di

Gandria 5 / 2 Costruita /

seminaturale

Giardini con singolli edifici / rive naturali

Rive prevalentemente libere da costruzioni ma ad utilizzo esclusivo (giardini privati).

Zona retrostante il percorso pedonale occupata da piccoli edifici privati o da pendii boschivi

Possibili valorizzazioni naturalistiche legate ad un concetto di incremento dell'accessibilità pubblica delle rive, in relazione al percorso pedonale retrostante

4 Adeguamento dello Spazio riservato alle acque al tracciato del percorso pedonale.

K Nucleo Gandria 5 costruita edificato Nucleo storico 5 Rinuncia - Zona densamente edificata

L Gandria confine 5 / 3

Prevalentemente naturale / a tratti

costruita

prevalentemente naturale con singole

edificazioni

Rive boschive di pendio intercalate da singole edificazioni primarie che in parte si spingono fino al lago

4

15m dalla linea di costaverificata tramite Ortofoto Lehman 2014 (quota 271.2m). Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti.

M Cantine di

Gandria 5

Prevalentemente construita (muri a

lago)

prevalentemente aree verdi con singole

edificazioni

Rive verdi in parte occupate da piccoli giardini privati e attracchi a lago

Possibili valorizzazioni naturalistiche legate alla realizzazione di nuove aree o spiagge pubbliche

3

15m dalla linea di costaverificata tramite Ortofoto Lehman 2014 (quota 271.2m). Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti.

N Val Ruina 2 Naturali Bosco Comparto naturale eventuale rimozione di conflitti puntuali 1 Rinuncia - zona boschiva

O Cava ronchetti 2 / 3

Prevalentemente naturale / a tratti

costruita

prevalentemente naturale con singole

edificazioni

Rive boschive di pendio intercalate da singole edificazioni primarie che in parte si spingono fino al lago

eventuale valorizzazione naturalistica e paesaggistica del comparto ex Cava Ronchetti

2 15m dalla linea di costa interpretata tramite Ortofoto Lehman 2014 (quota 271.2m)

P Cantine di

Caprino 5 costruita edificato Nucleo storico 5 Rinuncia - Zona densamente edificata

Q Caprino-Cantine 2 Naturali Bosco Rive scoscese / comparto naturale 1 Rinuncia - zona boschiva

R Caprino 5 Costruita /

seminaturale

Giardini con singolli edifici / rive naturali

Rive prevalentemente libere da costruzioni ma con giardini o infrastrutture a lago

4

15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti

S Capo S.Martino 5 costruita Giardini con singolli

edifici Riva costruita con area verde retrostante Eventuale riqualifica per destinazione ad

area pubblica 4

15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti

T Casaccia 2 Naturali Bosco Comparto naturale

eventuale rimozione di conflitti puntuali legati in particolare alla presenza della linea FFS

1 Rinuncia - zona boschiva

U Figino 5 costruita Giardini con singolli

edifici

Riva costruita con giardini privati e

singoli edifici legati al lago (darsene) 4 15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

V Pian Casoro 2 Naturali Bosco golenale, zone

naturali planiziali Riserva naturale protetta

valorizzazioni nell'ambito della gestione e valorizzazioni dell'area naturale protetta

1 >15m, al fine di garantire la protezione naturalistica delle rive

X Torraccia 3 Costruita /

seminaturale

Giardini con singolli edifici / rive naturali

Riva costruita con giardini privati e

singoli edifici legati al lago (darsene) 4

15m dalla linea di costa, posizionata in corrispondenza dei muri a lago.

Adeguamento del limite alle edificazioni primarie esistenti

Y Carabbietta 3 Costruita /

seminaturale

Giardini / zone seminaturali

Rive prevalentemente libere da costruzioni ma con giardini o infrastrutture a lago

Valorizzazione naturalistica integrata con nuove aree pubbliche e passeggiata a lago

3 Adeguamento dello SRA a tutta la fascia situata tra il lago e la strada cantonale

CARATTERIZZAZIONE

(dati CIPAIS messi a disposizione dal Dipartimento del Territorio) ANALISI OPERATORE APPLICAZIONE OPAc (SRA)

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