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Estesi al 2004 i benefici fiscali per i 'frontalieri'

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Analisi e commenti

Estesi al 2004 i benefici fiscali per i 'frontalieri'

9 Febbraio 2004

L'agevolazione riguarda i dipendenti residenti in Italia che si recano quotidianamente all'estero - zone di frontiere o Paesi limitrofi - per lavoro

Dopo che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) aveva totalmente escluso da imposizione, per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata all'estero, l'articolo 2, comma 11, della legge 27.12.2002 (Finanziaria 2003) aveva introdotto, per l'anno successivo a tale biennio, un regime di detassazione parziale.

Tale beneficio è stato esteso anche al 2004 per effetto del comma 12, lettera a), dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 (legge 24.12.2003, n. 350).

La Finanziaria 2001

Per risalire alle ragioni della norma da ultimo estesa temporalmente a opera della legge n.

350/2003, occorre far riferimento alla legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

L'articolo 3, rubricato "Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero", prevede, al comma 2, l'esclusione dalla base imponibile per gli anni 2001 e 2002 dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato:

in via continuativa

come oggetto esclusivo del rapporto

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Stato.

I percettori di tali redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Prime interpretazioni ufficiali

Le opportune indicazioni sulla portata della norma di esenzione (o, meglio, di esclusione) sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 3.1.2001, n. 1/E (par. 1.2.2), ove è stato precisato quanto segue:

l'articolo 3, comma 2, della legge Finanziaria 2001 riprende, riproponendone sostanzialmente gli effetti, la disposizione già contenuta nell'articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir, abrogata, con effetto dal periodo d'imposta 2001, dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1, del Dlgs 2.9.1997, n. 314, come autenticamente interpretato dall'articolo 38, comma 3, primo periodo, della legge 8.5.1998, n. 146

l'esclusione dalla base imponibile Irpef è limitata ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate, nelle zone di frontiera (ad esempio, Francia, Austria e San Marino) e in altri Paesi limitrofi (ad esempio, il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato si tratta, dunque, dei soli lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro non rientrano in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi, per i quali rimane in vigore il regime di tassazione previsto dall'articolo 48, comma 8-bis, del Tuir (ora articolo 51, comma 8-bis)

relativamente alle prestazioni sociali, si determinano due conseguenze:

i soggetti che percepiscono i redditi da lavoro dipendente "transfrontaliero" non possono essere considerati fiscalmente a carico

gli stessi redditi dovranno essere tenuti in debito conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali.

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L'esenzione fiscale parziale nella Finanziaria 2003

L'articolo 2, comma 11, della legge 27.12.2003, n. 289, dispone l'inclusione nell'imponibile complessivo dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai "frontalieri" per l'importo eccedente 8mila euro.

L'esenzione a tutto campo dapprima prevista è stata pertanto sostituita da un beneficio limitato a una quota "di sussistenza", valevole per il solo anno 2003.

Come risulta dalla tabella sotto esposta, potranno inoltre applicarsi le nuove regole in tema di determinazione dell'Irpef, ovvero la "no tax area" e le deduzioni per lavoro dipendente, per le quali si fa rinvio all'articolo pubblicato su FiscoOggi, "La clausola di salvaguardia si applica anche per il 2004".

Le modalità per l'individuazione del quantum tassabile e dell'imposta sono quelle esposte nella tabella sottostante.

Regime impositivo dei redditi dei "frontalieri"

Parte dei redditi <

8000 euro Non concorre al reddito

Eccedenza rispetto a 8000 euro

Concorre al reddito

È applicata la No - tax area (se spettante in base all'articolo 11 del Tuir)

Deduzioni fiscali

Deduzione base = 3000 euro

Deduzione per lavoro dipendente = 4500 euro

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla nuova tassazione Irpef delle persone fisiche con la

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Con riferimento ai redditi "transfrontalieri", al cui regime impositivo la Finanziaria 2003 aveva apportato le cennate modificazioni, la pronuncia di prassi evidenzia quanto segue:

ai fini del calcolo dell'imposta, occorre riferirsi alle somme percepite, al netto di 8mila euro, e su tale importo applicare la deduzione prevista dal nuovo articolo 10-bis (ovvero 11, dopo le modificazioni apportate dal Dlgs 12.12.2003, n. 344) del Tuir

se la tassazione è operata direttamente dal sostituto d'imposta residente, la franchigia va rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi esemplificato come segue il calcolo necessario all'applicazione delle nuove regole.

Applicazione delle deduzioni fiscali ai redditi di lavoro "transfrontalieri"

somme erogate dal

sostituto (dato previsionale) 20.000 euro

franchigia 8.000 euro

reddito di lavoro

dipendente che costituisce imponibile

12.000 euro

Calcolo della deduzione ex articolo 11 del Tuir

26.000 + 7.500 - 12.000 --- 26.000

X 7500

=6.201,75 (deduzione effettivamente spettante)

Determinazione

dell'imponibile 12.000 - 6.201,75 = 5.798,25

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L'imponibile determinato come sopra esposto dev'essere suddiviso per i periodi di paga, con applicazione delle aliquote di cui all'articolo 12 del Tuir riformato (dal 23 per cento al 45 per cento), ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito e applicando le detrazioni di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso Testo unico, rapportate al periodo stesso.

Le novità della Finanziaria 2004

Anche se l'effetto della proroga è sostanziale, l'intervento del legislatore, nella Finanziaria 2004, è assai conciso, limitandosi all'inserimento, nel comma 11 dell'articolo 2 della legge n.

289/2002, delle parole "e per l'anno 2004".

La "particolare considerazione" riservata ai redditi dei lavoratori dipendenti impiegati oltre confine, rivolta a compensare i probabili sacrifici economici degli stessi, nonché, probabilmente, a premiare la loro scelta di risiedere, anche ai fini fiscali, nel Paese, prosegue, anche se - per ora - in via provvisoria.

Le schede di lettura del Servizio studi del Senato

Le schede di lettura approntate dal Servizio studi del Senato della Repubblica rammentano che le modifiche sono finalizzate all'estensione, anche per il 2004, dei benefici fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente realizzati dai "frontalieri", dopo che la legge finanziaria 2001 aveva consentito un'esenzione fiscale totale biennale di tali proventi.

Non rientrano, invece, nella fattispecie in esame le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi, ai quali si applica il regime di tassazione previsto dall'articolo 51, comma 8-bis, del nuovo Tuir.

Sono in tale sede indicate le specifiche modalità per la determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, nei termini sopra esposti, sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, che disciplina le modalità di calcolo dei contributi per i regimi assicurativi per i lavoratori italiani operanti all'estero.

di

Fabio Carrirolo

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