• Non ci sono risultati.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO

Via Potito Petrone – 85100 Potenza Telefono 0971613007 – Fax 0971613006 e-mail: giuseppe.spera@ospedalesancarlo.it Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di STAMPATI occorrenti alle varie UU.OO dell’Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 1

OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di stampati, occorrenti alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera

“Ospedale San Carlo” di Potenza.

Le quantità dell’appalto, riportate nell’allegato al presente Capitolato, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in più o in meno, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d’ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili; l’Azienda si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le attività delle UU.OO., sulla cui base sono stati previsti i consumi annui, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

I concorrenti potranno prendere visione dei modelli dei vari stampati di cui alla presente fornitura presso l’U.O. di ECOMONATO di questa Azienda - via Potito Petrone – durante le ore di ufficio (9,00 – 13,00) di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà la durata di anni 3 dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori anni 3 sulla base di proprie valutazioni tecnico- economiche, sempre previa accettazione da parte della Ditta aggiudicataria. La manifestazione della volontà di rinnovo avverrà almeno tre mesi prima della regolare scadenza.

La Ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall’Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 3 PREZZI

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero

(2)

di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

L’Ente appaltante, effettuato l’esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l’applicazione di condizioni economiche migliorative.

In caso di rinnovo del contratto, potrà essere verificata la possibilità di condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nell’allegato al presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda la composizione e la destinazione d’uso.

La qualità dovrà corrispondere ai modelli tipo e, comunque, tutti gli stampati dovranno essere di prima qualità così come essa è definita dalle consuetudini di mercato.

La qualità ed il peso della carta saranno quelli di cui al campione allegato al buono d’ordinazione.

In caso di provvedimento che prevede la sospensione della fornitura di alcuni dei prodotti affidati, la ditta dovrà segnalare tempestivamente all’Azienda tale situazione e provvedere alla sostituzione dei prodotti entro i termini fissati dall’Azienda; in caso contrario, l’Azienda è autorizzata ad approvvigionarsi presso altra ditta, addebitando l’eventuale maggiore spesa sostenuta all’aggiudicatario inadempiente.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

Consegnare i prodotti richiesti nei termini fissati dal buono d’ordine;

comunicare formalmente all’U.O. di ECONOMATO, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto;

comunicare tempestivamente all’Azienda, a mezzo di raccomandata A/R, eventuali variazioni, cessioni e/o accorpamenti societari, con contestuale trasmissione di dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e clausole contrattuali relative alla fornitura in essere da parte del nuovo soggetto subentrante nel rapporto.

ARTICOLO 6

ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di modelli di tipologia diversa da quella indicata in gara; in questo caso, per il prezzo si farà riferimento a quello di stampati similari già inseriti nell’allegato al presente Capitolato, applicando su tali prezzi la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

La ditta aggiudicataria potrà proporre all’Azienda Ospedaliera la fornitura di prodotti migliorativi in luogo di quelli aggiudicati, alle stesse condizioni di aggiudicazione. L’accettazione di tale proposta avverrà ad insindacabile giudizio dell’Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 7 CONSEGNE

La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell’ordine;

- data dell’ordine;

- luogo di consegna;

- elenco descrittivo del materiale consegnato.

(3)

I prodotti dovranno essere consegnati in confezioni distinte per tipo di modelli, sigillate, senza segni che possano evidenziare alterazioni, ogni pacco dovrà contenere lo stesso numero di modelli.

Le consegne ordinarie da effettuarsi in porto franco al Magazzino dell’U.O. di ECONOMATO dell’Azienda, nelle quantità richieste, in base alle disposizioni impartite dalla stessa U.O., dovranno pervenire entro e non oltre 10 gg.

dal ricevimento dell’ordine, NELLE ORE ANTIMERIDIANE e cioè: dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

In caso d’urgenza, espressamente indicata nell’ordine, la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.

Qualora l’U.O. di ECONOMATO riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità della merce, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, la stessa U.O. invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 giorni.

In caso di inottemperanza da parte della ditta, l’Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo pagato dall’Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.

ARTICOLO 8

CONTROLLI SULLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell’U.O. di ECNOMATO campioni dei prodotti consegnati per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna; il risultato dei controlli si intende fin d’ora accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.

Sull’imballaggio esterno dovranno essere facilmente visibili: a) il contrassegno della ditta; b) il quantitativo del prodotto.

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, riscontrato all’atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate. In tal senso, la firma all’atto del ricevimento della merce dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia di prodotto inviato. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino dell’U.O. Economato e si intende riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino all’utilizzazione del materiale.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè , all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

ARTICOLO 9

RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell’utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d’ora l’Azienda Ospedaliera sollevata ed indenne da ogni pretesa

(4)

o molestia.

L’Azienda Ospedaliera è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ art. 19 del presente capitolato riservato alle clausole risolutive espresse.

ARTICOLO 11 PENALITÀ

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, determinate ai sensi dell’art. 1382 c.c. e pari al valore giornaliero dell’1% (uno per cento) del valore del singolo ordine, in caso di:

a) consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 7;

b) mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato e successivo mancato ritiro e sostituzione a spese della ditta e nei termini di tempo indicati dall’U.O. Economato.

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito.

La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Ospedaliera la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 12

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le Ditte emetteranno fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dai Servizi aziendali competenti, a fronte degli ordini evasi nel mese precedente.

Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;

- indicazione della deliberazione di affidamento;

- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato;

- indicazione della bolla di consegna.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

(5)

Il pagamento delle fatture avverrà con mandato bancario a 90 (novanta) giorni data ricevimento fattura.

I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:

- il 15 del mese per le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

- il 30 del mese per le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della Ditta fornitrice, gli interessi moratori così articolati:

- fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta gli interessi legali, di cui all’art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;

- dal 181° giorno, fino alla data di emissione del mandato, gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta (anche a seguito di ritardo dell’Azienda Ospedaliera nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell’attività ospedaliera, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Ospedaliera è portatrice.

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria la cessione, nonché il subappalto di tutta o di parte della fornitura senza preventiva autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera.

L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 14 SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria ed il proprio personale, od ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura. In caso contrario la ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento.

ARTICOLO 15

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d’uso e ogni altra spesa accessoria inerenti la presente fornitura, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 16

SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di morte del fornitore (se ditta individuale) o estinzione della Società, l’Azienda potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all’Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione.

(6)

ARTICOLO 17

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART. 1456 C.C..

L’a ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l’Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, “ipso facto et jure” (senza alcuna pronunzia dell’autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o indire nuova gara.

Il contratto inoltre si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate:

1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all’art. 10 del presente capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell’Azienda Ospedaliera a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

2) violazione dell’obbligo di cui all’art. 13 del presente capitolato, che comporta l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l’Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;

3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall’art. 16 del presente capitolato:

a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.

1456 cc.;

b) fallimento della ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all’Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata;

c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta a insindacabile giudizio dell’Azienda Ospedaliera, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione.

In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione.

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA ___________________

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma)

_________________________________________________

Riferimenti

Documenti correlati

Requisiti specifici ex art. specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina equipollente ovvero disciplina affine.. sanitario in servizio

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo in ossequio alla richiamata normativa, attingendo dagli elenchi di idonei di altre

- Continuare sempre nell’ottica di una maggiore consapevolezza che il ciclo della Performance può essere una leva strategica per il miglioramento dei processi aziendali. L’Organismo

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO EXTRA AZIENDALE (Da presentare improrogabilmente 20 giorni prima dell’inizio del corso, in caso di richiesta di anticipazione spese 30

445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

209.000,00 oltre Iva, nelle more dell’espletamento della procedura di gara di competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) e fatta salva la

Fonte di finanziamento Risorse da reperire (per l’intero importo) Approvazione progetto Non ancora

50/2016 e ss.mm.ii., con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante R.d.O., nelle more dell’espletamento della relativa procedura